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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 809/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 809/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e rappresentati e difesi come in atti dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Carlo Cassano e Angela Conserva
- Appellanti -
nei confronti di
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Vittorio Russi Controparte_1
- Appellata -
OGGETTO: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 04.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. – Con atto di citazione notificato il 29.07.2021 i coniugi e Parte_1 [...]
in qualità di comproprietari di un appartamento ubicato al piano terra di un fabbricato Pt_2
sito a Modugno in via Conte Rocco nn. 41 e 43, identificato in Catasto al foglio 35, particella 378
sub. 9, con pertinenziale porzione di lastrico solare al primo piano in via Conte Rocco Stella n.
45/39, identificata in Catasto al foglio 35, particelle graffate 378 sub 11 e 1379 sub 18, nonché
altra porzione del medesimo lastrico solare al primo piano identificata in Catasto al foglio 35,
particelle graffate 378 sub 8 e 1379 sub 16, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bari, , quale proprietaria della parte di lastrico solare adiacente, chiedendo di: Controparte_1
a) accertare l'esatto confine tra i lastrici solari delle proprietà limitrofe;
b) per l'effetto, condannare la convenuta alla demolizione del muro divisorio esistente e alla ricostruzione dello stesso sulla corretta linea di confine, nonché al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della porzione di lastrico solare illegittimamente occupata dalla controparte;
c) accertare l'esistenza di fenomeni infiltrativi delle acque pluvie che hanno interessato il vano cucina dell'immobile al piano terra, sottostante la parte di lastrico solare della convenuta, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni nella misura di € 3.957,25, ovvero in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori a maturarsi dalla data dell'emananda sentenza;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
1.1. – In particolare, gli attori hanno dedotto che la convenuta nell'anno 2020 aveva realizzato sul lastrico solare un muretto dell'altezza di un metro al fine di delimitare le due proprietà, tuttavia occupando abusivamente una porzione di superficie del lastrico solare di loro proprietà; che aveva disatteso l'invito bonario alla demolizione del medesimo Controparte_1
muretto e all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi, verificatisi nel vano cucina del loro appartamento a piano terra e corrispondente alla sovrastante porzione di lastrico solare di proprietà
della parte avversaria.
2. – si è costituita in giudizio ed ha contrastato le pretese attoree, Controparte_1
controdeducendo l'assenza del presunto sconfinamento e la riconducibilità dei danni da
2 infiltrazione alla inesatta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione commissionate dagli stessi attori, impegnandosi, ad ogni modo, a fini conciliativi, ad eseguire i lavori di pitturazione del vano cucina;
ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento di un indennizzo per l'occupazione abusiva della porzione del proprio lastrico solare durante i lavori di impermeabilizzazione, nonché alla rimozione della tettoia e della canna fumaria realizzate dai coniugi in violazione delle vigenti normative urbanistiche in materia di Parte_3
distanze ed al conseguente risarcimento del danno.
3. – Espletata ctu dall'ing. , con sentenza n. 5049/2023 l'adito Tribunale Persona_1
di Bari ha: 1) accertato che il confine tra il terrazzo di proprietà degli attori ed il terrazzo di proprietà della convenuta corrisponde a quello individuato dall'Ausiliare del giudice ed evidenziato in rosso nell'allegato n. 13 della sua relazione tecnica;
2) accolto la domanda principale e, per l'effetto, condannato la convenuta alla rimozione, a propria cura e spese, del muretto divisorio realizzato sul lastrico solare tra le rispettive proprietà, nei tratti che evidenziano uno sconfinamento, ed alla sua ricostruzione secondo le indicazioni del Ctu e la linea di confine evidenziata in rosso nel predetto rilievo grafico, con la conseguente restituzione della corrispondente porzione di superficie del lastrico solare;
3) condannato la convenuta a risarcire il danno, in favore degli attori, per le infiltrazioni provocate all'altrui proprietà, liquidato in complessivi € 1.284,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4) in accoglimento della corrispondente domanda riconvenzionale, condannato gli attori alla rimozione,
a propria cura e spese, della canna fumaria realizzata a ridosso del muretto di confine, come meglio individuata dal Ctu;
5) compensato integralmente tra le parti le spese di lite, ivi compreso il costo della espletata ctu.
4. – Avverso la sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2
chiedendone preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché la riforma sulla scorta di due motivi.
3 5. – All'impugnazione ha resistito , la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame - per difetto di specificità e mancata esposizione del vizio censurato
– ed ha dedotto l'infondatezza del primo motivo, stante la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata, imperniata sull'esiguità dello sconfinamento (3,65 mq.) e sull'assenza di un pregiudizio alla fruizione della restante parte del lastrico solare;
ha ribadito, altresì, l'erronea quantificazione, da parte del Ctu, del danno da occupazione abusiva, poiché calcolato nella somma di € 187,00 sulla base del valore locatizio figurativo, sebbene si tratti di un lastrico solare e non di un'unità abitativa;
ha, inoltre, dedotto l'infondatezza del secondo motivo di gravame, atteso che il
Ctu non ha affatto accertato la regolarità della canna fumaria, ma rilevato la violazioni sia della distanza dai confini, sia dell'art. 32 del Regolamento Edilizio del Comune di Modugno, in quanto lo sbocco della stessa dovrebbe fuoriuscire di almeno un metro dal colmo del fabbricato, che non è
costituito dal livello intermedio del terrazzo di primo piano, sviluppandosi il fabbricato su più
livelli; infine, ha prospettato i problemi di emissione di fumi nocivi con pregiudizio per la salute e la sicurezza che la canna fumaria comporta, in quanto realizzata in aderenza al corridoio del lastrico solare che l'appellata deve percorrere per raggiungere i fabbricati di sua proprietà.
6. – Con ordinanza del 22.10.2024 la Corte ha rigettato l'istanza “inibitoria” proposta dagli appellanti.
7. – In assenza di attività istruttoria, autorizzato il deposito di scritti difensivi conclusivi,
all'udienza del 04.11.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo i coniugi censurano la sentenza impugnata Parte_3
nella parte in cui il giudice ha rigettato la richiesta di condanna della controparte al pagamento di un'equa indennità per l'occupazione della porzione del lastrico solare a seguito dell'accertato sconfinamento, nonostante il Ctu abbia quantificato il relativo importo sulla scorta del valore locativo medio unitario dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili situati in zone omogenee a quella di causa, così disattendendosi i principi statuiti dalla Corte Suprema a Sezioni Unite n.
4 33645/2022, confermati anche dalla più recente pronuncia di legittimità (Cass. n. 5141/2025), che qualificano l'occupazione “sine titulo” come un illecito permanente, suscettibile di cagionare un danno “in re ipsa”.
2. – Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea statuizione di condanna alla rimozione della canna fumaria, nonostante – a loro dire – fosse emersa nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado la legittimità della stessa in quanto realizzata, come sottolineato dal Ctu
nel suo elaborato, secondo le prescrizioni sulle distanze previste dall'art. 32 del Regolamento
Edilizio del Comune di Modugno, al quale l'art. 890 c.c. rinvia;
di talché essa sarebbe sorretta da una presunzione assoluta di non nocività, in base al costante indirizzo della Corte Suprema di
Cassazione. In particolare, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la legittimità della canna fumaria poiché rispettosa della distanza di dieci metri dalle costruzioni con finestre a quota uguale o superiore, non potendo al contrario sindacare la pericolosità della canna fumaria con riguardo alla costruzione posta a distanza inferiore a dieci metri perché dotata di finestre a quota inferiore rispetto allo sbocco della canna fumaria, come tale irrilevante ai fini dell'accertamento in questione.
3. – Il primo motivo di appello - comunque ammissibile, avendo gli appellanti, seppur sinteticamente, esplicitato le argomentazioni con le quali hanno inteso censurare il percorso logico-
giuridico della sentenza del Tribunale di Bari - è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
3.1. – Al riguardo, il Collegio non ignora il “dictum” racchiuso nella pronunzia delle Sezioni
Unite del 15.11.2022 n. 33645 (richiamato nella sentenza Cass. del 27.02.2025 n. 5141 citata dagli appellanti), secondo cui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da
perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto
mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; tuttavia,
tale principio non afferma la sussistenza di un danno “in re ipsa”, direttamente connesso alla lesione del diritto di proprietà del bene illegittimamente occupato, posto che in quella decisione il giudice nomofilattico prende le mosse dalla differenza tra tutela reale (azione di reintegrazione),
5 avente carattere automatico a seguito della mera lesione del diritto di proprietà, e tutela risarcitoria,
quale rimedio conseguente all'accertamento del pregiudizio subito per il mancato esercizio della facoltà di godimento del bene abusivamente occupato, come tale assoggettata alla relativa disciplina giuridica con riferimento ai presupposti costitutivi.
3.2. – In detta prospettiva valutativa, la richiamata “summa divisio” tra tutela reale e tutela risarcitoria esclude che la riscontrata lesione della situazione giuridica del proprietario sia sufficiente ai fini dell'automatico riconoscimento del diritto all'indennizzo, essendo necessaria la sussistenza non solo del danno-evento, ma anche del danno-conseguenza, “sub specie” di danno emergente, per il cui accertamento, tuttavia, risulta bastevole, in assenza di esplicita contestazione,
l'allegazione da parte del soggetto leso della volontà di fare un uso diretto o indiretto del bene.
3.2.1. – Tanto premesso, i suddetti principi non possono essere applicati “sic et simpliciter”
al caso di specie, tenuto conto che, mentre il dibattito giurisprudenziale sottoposto al vaglio delle
Sezioni Unite ha avuto ad oggetto l'occupazione abusiva di beni immobili unitari ovvero suscettibili di un autonomo godimento, invece nella fattispecie che ci occupa viene in rilievo soltanto una porzione estremamente esigua di un bene complessivamente esteso. Sicché,
l'alleggerimento dell'onere probatorio, cui approda la suddetta pronunzia, secondo cui “se il danno
da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo
preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il
parametro del canone locativo di mercato”, attiene soltanto al profilo del “quantum debeatur”, non involgendo, invece, quello relativo all'“an”, che resta sottoposto all'ordinaria disciplina della tutela risarcitoria.
3.3. – In quest'ottica delibativa, applicando il suddetto principio al caso peculiare in esame,
non può trascurarsi che, venendo in rilievo un'esigua porzione del lastrico solare (3,65 mq.), gli appellanti non si sarebbero dovuti limitare a pretendere il risarcimento sulla scorta dell'accertamento del mero sconfinamento, ma avrebbero dovuto soddisfare l'onere di allegazione con specifico riferimento alla minima porzione illegittimamente occupata, quale parte del più
6 ampio lastrico solare di loro proprietà, ossia adducendo la perduta possibilità di un suo godimento in concreto. In altri termini, gli impugnanti avrebbero dovuto dedurre il godimento che avrebbero tratto dalla “res” se avessero avuto la disponibilità anche di quella porzione illegittimamente occupata. In proposito, non solo risulta mancante l'allegazione di tali circostanze, ma avendo riguardo all'assai circoscritta estensione dello sconfinamento (3,65 mq.) e, quindi, alla modestia della porzione occupata “sine titulo”, peraltro sviluppatasi in una sottile striscia di lastrico solare,
può ritenersi che la lesione del diritto di proprietà non si sia ragionevolmente tradotta in un effettivo e tangibile pregiudizio della facoltà di godimento, quale percepibile danno-conseguenza suscettibile di risarcimento. Dette argomentazioni, pertanto, conducono alla conferma della statuizione reiettiva resa sul punto dal giudice di primo grado.
4. – Il secondo motivo è parimenti destituito di fondamento per le considerazioni che seguono.
4.1. – In ordine all'interpretazione dell'art. 890 c.c., non può che aderirsi all'orientamento giurisprudenziale, richiamato dagli appellanti e più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c. c. è
collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni
accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la
distanza medesima;
mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di
pericolosità relativa, che può essere superata mediante prova contraria” (“ex multis” Cass. del
16.04.2018 n 9267). Tuttavia, non può essere condivisa la prospettazione degli stessi impugnanti,
secondo cui il giudice di prime cure avrebbe disatteso il suddetto principio, inquadrando la controversia in esame nell'ambito delle fattispecie di presunzione relativa di pericolosità, pur in presenza di un Regolamento Comunale che, secondo i rilievi del Ctu, sarebbe stato rispettato nella realizzazione della canna fumaria.
4.2. – In realtà, è vero che il Tribunale di Bari ha affermato a pag. 8 della motivazione che
“In presenza della previsione di una distanza minima regolamentare e non avendo gli attori,
7 comunque, superato la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 890 c.c., la domanda
mirante alla rimozione della canna fumaria deve essere accolta.”; ciò nondimeno è altrettanto vero che il riferimento al mancato superamento della presunzione relativa di pericolosità della canna fumaria rappresenta un mero “obiter dictum”, privo di un'effettiva valenza decisoria, il quale, lungi dal ricondurre la condanna alla rimozione del comignolo dei coniugi Parte_4
alla mancata dimostrazione della prova contraria della non nocività dello stesso, risulta
[...]
semplicemente finalizzato a rafforzare quanto già emerso dalle acquisizioni consulenziali in merito alla violazione delle prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio del Comune di Modugno.
4.3. – Tale conclusione, infatti, trova riscontro nel responso del Tecnico incaricato ing.
[...]
e recepito dal giudice di prime cure, che, diversamente da quanto dedotto dagli Persona_1
appellanti, non ha mai affermato la conformità della canna fumaria al Regolamento Edilizio del
Comune di Modugno. L'Ausiliare del Tribunale di Bari, a ben vedere, ha esaminato le diverse norme del citato Regolamento e verificato la legittimità della canna fumaria con riguardo a ciascuna delle distanze ivi previste. Più nel dettaglio, il Ctu ha concluso per il rispetto delle sole distanze dalle costruzioni (cfr. pag. 56 della relazione tecnica), rilevando che i fabbricati limitrofi con finestre a quote superiori o uguali rispetto alla canna fumaria sono a distanza maggiore di dieci metri prevista dall'art. 32 del Regolamento comunale, mentre l'unica costruzione, posta a distanza inferiore ai dieci metri, presenta, tuttavia, finestre a quota inferiore rispetto al camino e, dunque,
non costituisce una violazione.
4.4. – – anche a prescindere dal dirimente rilievo che è la stessa parte appellante (cfr. CP_2
pagg. 7 e segg. dell'atto di gravame) ad affermare esplicitamente la ricorrenza della presunzione assoluta di dannosità in ragione della disciplina della distanza delle canne fumarie contenuta nel
Regolamento Edilizio del Comune di Modugno – il Ctu ha anche rilevato la distanza della canna fumaria in altezza, dal momento che l'art. 32 prevede il prolungamento per almeno un metro al di sopra del tetto o della terrazza. Sul punto, in considerazione della “ratio” sottesa alla norma, di tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente circostante, sia il Ctu che il giudicante hanno
8 interpretato l'espressione “tetto o terrazza” come riferita alla sommità dell'intero fabbricato e non al lastrico solare intermedio su cui sorge la canna fumaria. Proprio alla luce di tale esegesi, che il
Collegio condivide, il Ctu ha concluso nel senso della violazione della suddetta prescrizione, posto che “lo sbocco della canna viola le prescrizioni previste dalle vigenti norme, in quanto dovrebbe
fuoriuscire di almeno un metro dal colmo del fabbricato, che non è costituito dal livello intermedio
del terrazzo di primo piano, sviluppandosi il fabbricato su ulteriori livelli superiori” (cfr. pag. 58
della relazione di ctu). La conclusione testé esposta è stata ribadita dall'Ausiliare del Tribunale di
Bari nella relazione di chiarimenti del 6.4.2023, depositata in risposta alle osservazioni tecniche formulate dalle parti, nei termini di seguito testualmente trascritti: “…si ritiene che ciò che sia
rilevante è che la canna fumaria è stata realizzata sul muro di confine tra i terrazzi di proprietà
delle parti (nel tratto che risulta correttamente posizionato e che non sconfina); impegnando,
pertanto, l'intero spessore del muro di confine, è evidente che la canna fumaria è stata realizzata
senza mantenere alcun distacco dal confine con il terrazzo di proprietà della convenuta. Per tale
ragione, questo C.T.U. ritiene che, in base al menzionato art. 890 c.c., la canna fumaria non
rispetti le distanze dal confine. A tal riguardo si ritiene opportuno evidenziare che, la canna
fumaria è posizionata a ridosso di una porzione del terrazzo di proprietà della convenuta che
risulta essere il percorso per accedere al terrazzo di proprietà della stessa”.
4.4.1. – Dunque, una volta rammentato che la presunzione assoluta di nocività e pericolosità
posta dall'art. 890 c.c. postula l'esistenza di una specifica norma regolamentare che determini la distanza minima da osservare, ne deriva che, nella specie, detta norma di rango secondario vada individuata nell'art. 32 del Regolamento Edilizio, il quale stabilisce che “…i camini, devono essere
muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o
terrazza…”, in tal modo indicandosi in modo preciso l'altezza da rispettare (per un caso analogo,
cfr. Cass. 26.5.2015 n. 10814, la quale ha osservato in motivazione quanto di seguito testualmente riportato: “…l'art. 890 c.c. rinvia alle norme locali e solo in mancanza demanda l'accertamento al
Giudice. Se è violata la norma locale, la nocività o pericolosità è presunta iuris et de iure, mentre
9 se manca la norma locale la presunzione è iuris tantum. Nel caso in esame la sentenza cita l'art.
42 del regolamento locale di igiene il quale prevede che lo sbocco superiore dei fumaioli....dovrà
elevarsi almeno di un metro sul tetto della casa più alta vicina, al momento della costruzione del
camino stesso. Una distanza, sia pure in verticale, è prevista e pertanto è integrato l'art. 890 c.c.
ed il giudice non aveva alcun potere discrezionale al riguardo…”).
4.5. – Di conseguenza, tenuto conto che la canna fumaria sarebbe stata conforme alla legge soltanto ove avesse rispettato le prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Modugno,
oltre alla disposizione di cui all'art. 890 c.c., ne deriva che la menzionata violazione dell'altezza dà
luogo alla presunzione assoluta di pericolosità e nocività della canna fumaria e non può che comportare la conferma della statuizione con cui il giudice di prime cure, accertata l'illegittimità
del camino, ne ha disposto la rimozione, conformemente alla previsione contenuta nell'art. 872 co.
2 c.c.
5. – In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate alla stregua del valore indeterminabile della causa, facendo applicazione dei parametri forensi minimi, in ragione della limitatezza delle questioni e della loro modesta complessità, ed escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr. Cass.
19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) giacché non è
stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
6. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
[...] Controparte_1
5049/2023, pubblicata il 07.12.2023, con atto di citazione notificato il 05.06.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed
Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Pietro Facchini
11
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 809/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e rappresentati e difesi come in atti dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Carlo Cassano e Angela Conserva
- Appellanti -
nei confronti di
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Vittorio Russi Controparte_1
- Appellata -
OGGETTO: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 04.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. – Con atto di citazione notificato il 29.07.2021 i coniugi e Parte_1 [...]
in qualità di comproprietari di un appartamento ubicato al piano terra di un fabbricato Pt_2
sito a Modugno in via Conte Rocco nn. 41 e 43, identificato in Catasto al foglio 35, particella 378
sub. 9, con pertinenziale porzione di lastrico solare al primo piano in via Conte Rocco Stella n.
45/39, identificata in Catasto al foglio 35, particelle graffate 378 sub 11 e 1379 sub 18, nonché
altra porzione del medesimo lastrico solare al primo piano identificata in Catasto al foglio 35,
particelle graffate 378 sub 8 e 1379 sub 16, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bari, , quale proprietaria della parte di lastrico solare adiacente, chiedendo di: Controparte_1
a) accertare l'esatto confine tra i lastrici solari delle proprietà limitrofe;
b) per l'effetto, condannare la convenuta alla demolizione del muro divisorio esistente e alla ricostruzione dello stesso sulla corretta linea di confine, nonché al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della porzione di lastrico solare illegittimamente occupata dalla controparte;
c) accertare l'esistenza di fenomeni infiltrativi delle acque pluvie che hanno interessato il vano cucina dell'immobile al piano terra, sottostante la parte di lastrico solare della convenuta, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni nella misura di € 3.957,25, ovvero in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori a maturarsi dalla data dell'emananda sentenza;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
1.1. – In particolare, gli attori hanno dedotto che la convenuta nell'anno 2020 aveva realizzato sul lastrico solare un muretto dell'altezza di un metro al fine di delimitare le due proprietà, tuttavia occupando abusivamente una porzione di superficie del lastrico solare di loro proprietà; che aveva disatteso l'invito bonario alla demolizione del medesimo Controparte_1
muretto e all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi, verificatisi nel vano cucina del loro appartamento a piano terra e corrispondente alla sovrastante porzione di lastrico solare di proprietà
della parte avversaria.
2. – si è costituita in giudizio ed ha contrastato le pretese attoree, Controparte_1
controdeducendo l'assenza del presunto sconfinamento e la riconducibilità dei danni da
2 infiltrazione alla inesatta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione commissionate dagli stessi attori, impegnandosi, ad ogni modo, a fini conciliativi, ad eseguire i lavori di pitturazione del vano cucina;
ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento di un indennizzo per l'occupazione abusiva della porzione del proprio lastrico solare durante i lavori di impermeabilizzazione, nonché alla rimozione della tettoia e della canna fumaria realizzate dai coniugi in violazione delle vigenti normative urbanistiche in materia di Parte_3
distanze ed al conseguente risarcimento del danno.
3. – Espletata ctu dall'ing. , con sentenza n. 5049/2023 l'adito Tribunale Persona_1
di Bari ha: 1) accertato che il confine tra il terrazzo di proprietà degli attori ed il terrazzo di proprietà della convenuta corrisponde a quello individuato dall'Ausiliare del giudice ed evidenziato in rosso nell'allegato n. 13 della sua relazione tecnica;
2) accolto la domanda principale e, per l'effetto, condannato la convenuta alla rimozione, a propria cura e spese, del muretto divisorio realizzato sul lastrico solare tra le rispettive proprietà, nei tratti che evidenziano uno sconfinamento, ed alla sua ricostruzione secondo le indicazioni del Ctu e la linea di confine evidenziata in rosso nel predetto rilievo grafico, con la conseguente restituzione della corrispondente porzione di superficie del lastrico solare;
3) condannato la convenuta a risarcire il danno, in favore degli attori, per le infiltrazioni provocate all'altrui proprietà, liquidato in complessivi € 1.284,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4) in accoglimento della corrispondente domanda riconvenzionale, condannato gli attori alla rimozione,
a propria cura e spese, della canna fumaria realizzata a ridosso del muretto di confine, come meglio individuata dal Ctu;
5) compensato integralmente tra le parti le spese di lite, ivi compreso il costo della espletata ctu.
4. – Avverso la sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2
chiedendone preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché la riforma sulla scorta di due motivi.
3 5. – All'impugnazione ha resistito , la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame - per difetto di specificità e mancata esposizione del vizio censurato
– ed ha dedotto l'infondatezza del primo motivo, stante la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata, imperniata sull'esiguità dello sconfinamento (3,65 mq.) e sull'assenza di un pregiudizio alla fruizione della restante parte del lastrico solare;
ha ribadito, altresì, l'erronea quantificazione, da parte del Ctu, del danno da occupazione abusiva, poiché calcolato nella somma di € 187,00 sulla base del valore locatizio figurativo, sebbene si tratti di un lastrico solare e non di un'unità abitativa;
ha, inoltre, dedotto l'infondatezza del secondo motivo di gravame, atteso che il
Ctu non ha affatto accertato la regolarità della canna fumaria, ma rilevato la violazioni sia della distanza dai confini, sia dell'art. 32 del Regolamento Edilizio del Comune di Modugno, in quanto lo sbocco della stessa dovrebbe fuoriuscire di almeno un metro dal colmo del fabbricato, che non è
costituito dal livello intermedio del terrazzo di primo piano, sviluppandosi il fabbricato su più
livelli; infine, ha prospettato i problemi di emissione di fumi nocivi con pregiudizio per la salute e la sicurezza che la canna fumaria comporta, in quanto realizzata in aderenza al corridoio del lastrico solare che l'appellata deve percorrere per raggiungere i fabbricati di sua proprietà.
6. – Con ordinanza del 22.10.2024 la Corte ha rigettato l'istanza “inibitoria” proposta dagli appellanti.
7. – In assenza di attività istruttoria, autorizzato il deposito di scritti difensivi conclusivi,
all'udienza del 04.11.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo i coniugi censurano la sentenza impugnata Parte_3
nella parte in cui il giudice ha rigettato la richiesta di condanna della controparte al pagamento di un'equa indennità per l'occupazione della porzione del lastrico solare a seguito dell'accertato sconfinamento, nonostante il Ctu abbia quantificato il relativo importo sulla scorta del valore locativo medio unitario dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili situati in zone omogenee a quella di causa, così disattendendosi i principi statuiti dalla Corte Suprema a Sezioni Unite n.
4 33645/2022, confermati anche dalla più recente pronuncia di legittimità (Cass. n. 5141/2025), che qualificano l'occupazione “sine titulo” come un illecito permanente, suscettibile di cagionare un danno “in re ipsa”.
2. – Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea statuizione di condanna alla rimozione della canna fumaria, nonostante – a loro dire – fosse emersa nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado la legittimità della stessa in quanto realizzata, come sottolineato dal Ctu
nel suo elaborato, secondo le prescrizioni sulle distanze previste dall'art. 32 del Regolamento
Edilizio del Comune di Modugno, al quale l'art. 890 c.c. rinvia;
di talché essa sarebbe sorretta da una presunzione assoluta di non nocività, in base al costante indirizzo della Corte Suprema di
Cassazione. In particolare, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la legittimità della canna fumaria poiché rispettosa della distanza di dieci metri dalle costruzioni con finestre a quota uguale o superiore, non potendo al contrario sindacare la pericolosità della canna fumaria con riguardo alla costruzione posta a distanza inferiore a dieci metri perché dotata di finestre a quota inferiore rispetto allo sbocco della canna fumaria, come tale irrilevante ai fini dell'accertamento in questione.
3. – Il primo motivo di appello - comunque ammissibile, avendo gli appellanti, seppur sinteticamente, esplicitato le argomentazioni con le quali hanno inteso censurare il percorso logico-
giuridico della sentenza del Tribunale di Bari - è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
3.1. – Al riguardo, il Collegio non ignora il “dictum” racchiuso nella pronunzia delle Sezioni
Unite del 15.11.2022 n. 33645 (richiamato nella sentenza Cass. del 27.02.2025 n. 5141 citata dagli appellanti), secondo cui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da
perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto
mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; tuttavia,
tale principio non afferma la sussistenza di un danno “in re ipsa”, direttamente connesso alla lesione del diritto di proprietà del bene illegittimamente occupato, posto che in quella decisione il giudice nomofilattico prende le mosse dalla differenza tra tutela reale (azione di reintegrazione),
5 avente carattere automatico a seguito della mera lesione del diritto di proprietà, e tutela risarcitoria,
quale rimedio conseguente all'accertamento del pregiudizio subito per il mancato esercizio della facoltà di godimento del bene abusivamente occupato, come tale assoggettata alla relativa disciplina giuridica con riferimento ai presupposti costitutivi.
3.2. – In detta prospettiva valutativa, la richiamata “summa divisio” tra tutela reale e tutela risarcitoria esclude che la riscontrata lesione della situazione giuridica del proprietario sia sufficiente ai fini dell'automatico riconoscimento del diritto all'indennizzo, essendo necessaria la sussistenza non solo del danno-evento, ma anche del danno-conseguenza, “sub specie” di danno emergente, per il cui accertamento, tuttavia, risulta bastevole, in assenza di esplicita contestazione,
l'allegazione da parte del soggetto leso della volontà di fare un uso diretto o indiretto del bene.
3.2.1. – Tanto premesso, i suddetti principi non possono essere applicati “sic et simpliciter”
al caso di specie, tenuto conto che, mentre il dibattito giurisprudenziale sottoposto al vaglio delle
Sezioni Unite ha avuto ad oggetto l'occupazione abusiva di beni immobili unitari ovvero suscettibili di un autonomo godimento, invece nella fattispecie che ci occupa viene in rilievo soltanto una porzione estremamente esigua di un bene complessivamente esteso. Sicché,
l'alleggerimento dell'onere probatorio, cui approda la suddetta pronunzia, secondo cui “se il danno
da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo
preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il
parametro del canone locativo di mercato”, attiene soltanto al profilo del “quantum debeatur”, non involgendo, invece, quello relativo all'“an”, che resta sottoposto all'ordinaria disciplina della tutela risarcitoria.
3.3. – In quest'ottica delibativa, applicando il suddetto principio al caso peculiare in esame,
non può trascurarsi che, venendo in rilievo un'esigua porzione del lastrico solare (3,65 mq.), gli appellanti non si sarebbero dovuti limitare a pretendere il risarcimento sulla scorta dell'accertamento del mero sconfinamento, ma avrebbero dovuto soddisfare l'onere di allegazione con specifico riferimento alla minima porzione illegittimamente occupata, quale parte del più
6 ampio lastrico solare di loro proprietà, ossia adducendo la perduta possibilità di un suo godimento in concreto. In altri termini, gli impugnanti avrebbero dovuto dedurre il godimento che avrebbero tratto dalla “res” se avessero avuto la disponibilità anche di quella porzione illegittimamente occupata. In proposito, non solo risulta mancante l'allegazione di tali circostanze, ma avendo riguardo all'assai circoscritta estensione dello sconfinamento (3,65 mq.) e, quindi, alla modestia della porzione occupata “sine titulo”, peraltro sviluppatasi in una sottile striscia di lastrico solare,
può ritenersi che la lesione del diritto di proprietà non si sia ragionevolmente tradotta in un effettivo e tangibile pregiudizio della facoltà di godimento, quale percepibile danno-conseguenza suscettibile di risarcimento. Dette argomentazioni, pertanto, conducono alla conferma della statuizione reiettiva resa sul punto dal giudice di primo grado.
4. – Il secondo motivo è parimenti destituito di fondamento per le considerazioni che seguono.
4.1. – In ordine all'interpretazione dell'art. 890 c.c., non può che aderirsi all'orientamento giurisprudenziale, richiamato dagli appellanti e più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c. c. è
collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni
accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la
distanza medesima;
mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di
pericolosità relativa, che può essere superata mediante prova contraria” (“ex multis” Cass. del
16.04.2018 n 9267). Tuttavia, non può essere condivisa la prospettazione degli stessi impugnanti,
secondo cui il giudice di prime cure avrebbe disatteso il suddetto principio, inquadrando la controversia in esame nell'ambito delle fattispecie di presunzione relativa di pericolosità, pur in presenza di un Regolamento Comunale che, secondo i rilievi del Ctu, sarebbe stato rispettato nella realizzazione della canna fumaria.
4.2. – In realtà, è vero che il Tribunale di Bari ha affermato a pag. 8 della motivazione che
“In presenza della previsione di una distanza minima regolamentare e non avendo gli attori,
7 comunque, superato la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 890 c.c., la domanda
mirante alla rimozione della canna fumaria deve essere accolta.”; ciò nondimeno è altrettanto vero che il riferimento al mancato superamento della presunzione relativa di pericolosità della canna fumaria rappresenta un mero “obiter dictum”, privo di un'effettiva valenza decisoria, il quale, lungi dal ricondurre la condanna alla rimozione del comignolo dei coniugi Parte_4
alla mancata dimostrazione della prova contraria della non nocività dello stesso, risulta
[...]
semplicemente finalizzato a rafforzare quanto già emerso dalle acquisizioni consulenziali in merito alla violazione delle prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio del Comune di Modugno.
4.3. – Tale conclusione, infatti, trova riscontro nel responso del Tecnico incaricato ing.
[...]
e recepito dal giudice di prime cure, che, diversamente da quanto dedotto dagli Persona_1
appellanti, non ha mai affermato la conformità della canna fumaria al Regolamento Edilizio del
Comune di Modugno. L'Ausiliare del Tribunale di Bari, a ben vedere, ha esaminato le diverse norme del citato Regolamento e verificato la legittimità della canna fumaria con riguardo a ciascuna delle distanze ivi previste. Più nel dettaglio, il Ctu ha concluso per il rispetto delle sole distanze dalle costruzioni (cfr. pag. 56 della relazione tecnica), rilevando che i fabbricati limitrofi con finestre a quote superiori o uguali rispetto alla canna fumaria sono a distanza maggiore di dieci metri prevista dall'art. 32 del Regolamento comunale, mentre l'unica costruzione, posta a distanza inferiore ai dieci metri, presenta, tuttavia, finestre a quota inferiore rispetto al camino e, dunque,
non costituisce una violazione.
4.4. – – anche a prescindere dal dirimente rilievo che è la stessa parte appellante (cfr. CP_2
pagg. 7 e segg. dell'atto di gravame) ad affermare esplicitamente la ricorrenza della presunzione assoluta di dannosità in ragione della disciplina della distanza delle canne fumarie contenuta nel
Regolamento Edilizio del Comune di Modugno – il Ctu ha anche rilevato la distanza della canna fumaria in altezza, dal momento che l'art. 32 prevede il prolungamento per almeno un metro al di sopra del tetto o della terrazza. Sul punto, in considerazione della “ratio” sottesa alla norma, di tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente circostante, sia il Ctu che il giudicante hanno
8 interpretato l'espressione “tetto o terrazza” come riferita alla sommità dell'intero fabbricato e non al lastrico solare intermedio su cui sorge la canna fumaria. Proprio alla luce di tale esegesi, che il
Collegio condivide, il Ctu ha concluso nel senso della violazione della suddetta prescrizione, posto che “lo sbocco della canna viola le prescrizioni previste dalle vigenti norme, in quanto dovrebbe
fuoriuscire di almeno un metro dal colmo del fabbricato, che non è costituito dal livello intermedio
del terrazzo di primo piano, sviluppandosi il fabbricato su ulteriori livelli superiori” (cfr. pag. 58
della relazione di ctu). La conclusione testé esposta è stata ribadita dall'Ausiliare del Tribunale di
Bari nella relazione di chiarimenti del 6.4.2023, depositata in risposta alle osservazioni tecniche formulate dalle parti, nei termini di seguito testualmente trascritti: “…si ritiene che ciò che sia
rilevante è che la canna fumaria è stata realizzata sul muro di confine tra i terrazzi di proprietà
delle parti (nel tratto che risulta correttamente posizionato e che non sconfina); impegnando,
pertanto, l'intero spessore del muro di confine, è evidente che la canna fumaria è stata realizzata
senza mantenere alcun distacco dal confine con il terrazzo di proprietà della convenuta. Per tale
ragione, questo C.T.U. ritiene che, in base al menzionato art. 890 c.c., la canna fumaria non
rispetti le distanze dal confine. A tal riguardo si ritiene opportuno evidenziare che, la canna
fumaria è posizionata a ridosso di una porzione del terrazzo di proprietà della convenuta che
risulta essere il percorso per accedere al terrazzo di proprietà della stessa”.
4.4.1. – Dunque, una volta rammentato che la presunzione assoluta di nocività e pericolosità
posta dall'art. 890 c.c. postula l'esistenza di una specifica norma regolamentare che determini la distanza minima da osservare, ne deriva che, nella specie, detta norma di rango secondario vada individuata nell'art. 32 del Regolamento Edilizio, il quale stabilisce che “…i camini, devono essere
muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o
terrazza…”, in tal modo indicandosi in modo preciso l'altezza da rispettare (per un caso analogo,
cfr. Cass. 26.5.2015 n. 10814, la quale ha osservato in motivazione quanto di seguito testualmente riportato: “…l'art. 890 c.c. rinvia alle norme locali e solo in mancanza demanda l'accertamento al
Giudice. Se è violata la norma locale, la nocività o pericolosità è presunta iuris et de iure, mentre
9 se manca la norma locale la presunzione è iuris tantum. Nel caso in esame la sentenza cita l'art.
42 del regolamento locale di igiene il quale prevede che lo sbocco superiore dei fumaioli....dovrà
elevarsi almeno di un metro sul tetto della casa più alta vicina, al momento della costruzione del
camino stesso. Una distanza, sia pure in verticale, è prevista e pertanto è integrato l'art. 890 c.c.
ed il giudice non aveva alcun potere discrezionale al riguardo…”).
4.5. – Di conseguenza, tenuto conto che la canna fumaria sarebbe stata conforme alla legge soltanto ove avesse rispettato le prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Modugno,
oltre alla disposizione di cui all'art. 890 c.c., ne deriva che la menzionata violazione dell'altezza dà
luogo alla presunzione assoluta di pericolosità e nocività della canna fumaria e non può che comportare la conferma della statuizione con cui il giudice di prime cure, accertata l'illegittimità
del camino, ne ha disposto la rimozione, conformemente alla previsione contenuta nell'art. 872 co.
2 c.c.
5. – In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate alla stregua del valore indeterminabile della causa, facendo applicazione dei parametri forensi minimi, in ragione della limitatezza delle questioni e della loro modesta complessità, ed escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr. Cass.
19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) giacché non è
stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
6. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
[...] Controparte_1
5049/2023, pubblicata il 07.12.2023, con atto di citazione notificato il 05.06.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed
Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Pietro Facchini
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