Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, alla pubblica udienza del 13.02.2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1765/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia Parte_1
Casaburo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nola, Piazza Santorelli n. 20;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 12.03.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
d'ora l'ammissione, riservandosi sin da adesso parte istante di nominare consulente medico di parte e di poter controdedurre con note all'esito della CTU, con condanna al pagamento della prestazione richiesta;
2) in via istruttoria, se del caso, ammettersi rinnovo della CTU, con riserva di integrare la domanda con nuova documentazione medica successiva al deposito del ricorso e, in caso di specifica contestazione, la prova articolata in I grado sul requisito socio-economico e a rinnovare la documentazione socio-economica, sollecitando, sin da ora, i poteri d'ufficio in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell' art. 437 c.p.c., co. 2, indispensabili ai fini della decisione della causa anche a seguito del comportamento processuale del convenuto;
3) nominare nuovo consulente tecnico d'ufficio, diverso da quello nominato nel precedente ricorso in
ATP in quanto verosimilmente la sua perizia difetterebbe di obiettività ed imparzialità; 4) condannare di conseguenza, l' competente in persona del Presidente pro tempore alla CP_1 corresponsione in favore dell'istante delle richieste prestazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
5) condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato anticipante.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate il 03.02.2025, rappresentava che, nelle more del presente giudizio (segnatamente, in data 05.03.2024), era stata sottoposta a visita Parte medica presso le Commissioni ed in quella sede era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%; concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere in relazione all'assegno di invalidità civile, di rinunciando, al contempo, ai capi della domanda relativi alla pensione di inabilità civile e alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Con vittoria di spese, con distrazione.
In ragione di tali sopravvenienze, l' era stato invitato a prendere espressa posizione, per CP_1 manifestare il proprio eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione;
ciò nonostante, all'odierna udienza nessuno compariva per l' . CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa e, quindi, decisa come da sentenza letta all'esito della camera.
2. In ragione del riconoscimento, in via amministrativa, del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile nelle more – come comprovato dalla documentazione versata in atti – e dell'assenza di espresso interesse dell'ente alla prosecuzione del giudizio di opposizione, oltre che della rinuncia formulata dalla parte alla domanda relativa alla pensione di inabilità civile e alla condizione ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass.,
Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della complessiva vicenda processuale, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 13.02.2025. Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno