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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 953/2021
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 953 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente tra
in Parte_1 persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino;
appellante
e
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Giampalmo, Controparte_1 giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4283/2020 depositata il 15 dicembre 2020 il Tribu- nale del lavoro di Bari ha accolto il ricorso proposto da Controparte_1
– dipendente dell' con mansioni di “as- Controparte_2 sistente amministrativo” inquadrata nel livello C del c.c.n.l. Sanità Pubblica, la quale lamentava la lesione del suo diritto ad usufruire della mensa azien- dale secondo le modalità stabilite dall'accordo sottoscritto dalle organizza- zioni sindacali – e, per l'effetto, ha: I) accertato il diritto della ricorrente alla mensa ed il suo mancato godimento anche attraverso modalità sostitutive
- 1 - nei giorni e nella fasce orarie stabilite dall'accordo sindacale del 29 marzo
2001; II) condannato il al risarcimento del danno derivante dalla Parte_1 mancata fruizione del servizio mensa, liquidato in 2.544,00 euro, oltre inte- ressi e rivalutazione;
III) condannato parte resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello. Parte_1 ha resistito depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025 i difensori delle parti hanno dichiarato che la causa è stata conciliata in sede sindacale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese;
quindi, la causa è stata decisa come da dispositi- vo in calce trascritto.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre
2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurispru- denza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridi- camente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può
- 2 - essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva- mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamenta- zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 mediante ricorso depositato il 15.6.2021 nei confronti di
[...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezio- Controparte_1 ne lavoro, in data 15.12.2020, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la cessazione della ma- teria del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 3 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 953 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente tra
in Parte_1 persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino;
appellante
e
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Giampalmo, Controparte_1 giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4283/2020 depositata il 15 dicembre 2020 il Tribu- nale del lavoro di Bari ha accolto il ricorso proposto da Controparte_1
– dipendente dell' con mansioni di “as- Controparte_2 sistente amministrativo” inquadrata nel livello C del c.c.n.l. Sanità Pubblica, la quale lamentava la lesione del suo diritto ad usufruire della mensa azien- dale secondo le modalità stabilite dall'accordo sottoscritto dalle organizza- zioni sindacali – e, per l'effetto, ha: I) accertato il diritto della ricorrente alla mensa ed il suo mancato godimento anche attraverso modalità sostitutive
- 1 - nei giorni e nella fasce orarie stabilite dall'accordo sindacale del 29 marzo
2001; II) condannato il al risarcimento del danno derivante dalla Parte_1 mancata fruizione del servizio mensa, liquidato in 2.544,00 euro, oltre inte- ressi e rivalutazione;
III) condannato parte resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello. Parte_1 ha resistito depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025 i difensori delle parti hanno dichiarato che la causa è stata conciliata in sede sindacale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese;
quindi, la causa è stata decisa come da dispositi- vo in calce trascritto.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre
2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurispru- denza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridi- camente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può
- 2 - essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva- mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamenta- zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 mediante ricorso depositato il 15.6.2021 nei confronti di
[...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezio- Controparte_1 ne lavoro, in data 15.12.2020, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la cessazione della ma- teria del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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