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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4671/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con ordinanza emessa all'esito della camera di conSIlio del 20.3.2025 il Collegio ha rimesso la presente causa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281-septies c.p.c. e ha disposto la trattazione scritta dell'odierna udienza di discussione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'odierna udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione della presente udienza, ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri
R.G. n. 4671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha emesso ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4671 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Urago D'Oglio Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Antonella Podavitte, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo Controparte_1 C.F._2
Sull'Oglio (BS), presso lo studio delle Avv.te Paolina Casari e Cristina Di Fabio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: regime patrimoniale della famiglia ex artt. 159 ss. c.c.
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 2.4.2025)
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così
GIUDICARE:
IN VIA PRINCIPALE Condannare al versamento in favore di della somma di € 50.379,24 Controparte_1 Parte_1
per tutte le ragioni dedotte in atti o comunque a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi dalla data del 30.10.2017 al saldo effettivo.
QUANTO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONTROPARTE
Rigettarsi la domanda formulata dal convenuto perché inammissibile infondata e non provata e solo nella denegata ipotesi che fosse accertato il preteso credito dedotto in giudizio dal convenuto, compensare tale credito con il maggior credito maturato della SI. nei confronti del Pt_1 medesimo, con condanna del SI. a versare all'attrice quanto ad essa dovuto per CP_1
differenza.
In ogni caso spese di lite ed onorari rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. non ammesse dal Giudice, da non intendersi rinunziate, ribadendo l'opposizione all'ammissione di quelle avversarie per le ragioni dedotte nella III memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. nonché nelle note di trattazione scritta relative all'udienza del 08.03.24”;
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie del caso e di legge, e comunque, nessuna esclusa, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere ex adverso avanzate, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 05.07.23:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e comunque nessuna esclusa, accertato e dichiarato l'intervenuto accordo dedotto in sede di comparsa di costituzione;
accertato e dichiarato l'obbligo di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche;
accertata e dichiarata la carenza del requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento;
accertata e dichiarata la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.; accertata e dichiarata la carenza di prova degli assunti avversari con particolare riferimento al dedotto e negato arricchimento;
accertato e dichiarato il volontario conferimento in comunione dei proventi personali della con particolare riferimento a quelli derivanti dal rapporto di lavoro, per Pt_1
l'effetto respingere la domanda formulata dall'attrice in quanto improponibile e/o inammissibile prima che infondata, oltre che sfornita di prova, per le motivazioni dedotte in comparsa di costituzione, mandandosi assolto il convenuto dalla stessa e/o dichiarare l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere i coniugi definito gli aspetti di natura patrimoniale connessi al regime di comunione legale, di cui alla comparsa di costituzione, in epoca anteriore alla separazione legale.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato che la SI.ra ha prelevato Parte_1 dal conto corrente comune la somma di € 15.000,00; accertato e dichiarato che la SI.ra Parte_1
ha reinvestito tale somma nella polizza n. 50008569537 di;
accertato e dichiarato
[...] CP_2
che detto bene entra a fare far parte immediatamente della comunione legale di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., accertato e dichiarato che il prelievo effettuato dalla SI.ra è Parte_1 stato per fini diversi dall'adempimento di obbligazioni di cui all'art. 186 cc;
per l'effetto condannare la SI.ra a restituire somma di € 7.500,00, pari alla metà degli importi Parte_1
prelevati dal conto corrente comune e reinvestiti nella polizza contratta con , oltre CP_2 interessi e rivalutazione dalla data di scioglimento della comunione all'effettivo pagamento, o quell'altro maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa, anche operando
l'eventuale compensazione giudiziale con le somme che dovessero risultare dovute alla SI.ra
, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scioglimento della comunione Parte_1 all'effettivo pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 05.07.23, ammettere le prove per interrogatorio formale e per testi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma cpc del
12.12.22, da richiamarsi qui integralmente.
Sempre in via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 05.07.23, si chiede che il
Giudice Voglia ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra e/o alla società Parte_1 CP_3
l'esibizione in giudizio della polizza assicurativa contratta dall'attrice con le somme facenti parte della comunione legale nella sua versione originaria (beneficiario ) e nella Controparte_1
versione attuale (beneficiaria ). Persona_1
IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario di spese di studio, nonché IVA e CPA.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava di essere legalmente Parte_1
separata dal marito a seguito della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1412/2020, pubblicata il
16.7.2020, così come parzialmente modificata con sentenza della Corte d'Appello n. 1287/2021, pubblicata il 12.10.2021, la quale, tuttavia, non aveva regolato i rapporti patrimoniali fra coniugi e le reciproche restituzioni dovute: ella, infatti, deduceva che il CA aveva asportato dalla casa coniugale, senza il consenso della consorte, beni di proprietà esclusiva di quest'ultima, quale l'aspirapolvere Folletto con tutti gli accessori, acquistati al prezzo di € 1.200,00, nonché beni in comproprietà, quali il bricolage, del valore di € 500,00, l'album di nozze, per il quale l'attrice chiedeva un ristoro di € 1.000,00, il trio passeggino-carrozzina-ovetto, del valore di € 600,00, e rappresentava che costui aveva trattenuto anche l'autovettura Opel Astra, a lui intestata, acquistata nel 2016 al prezzo di € 17.400,00 dalla concessionaria F.lli Benaventi spa, di cui € 500,00 versati in contanti a titolo di acconto ed € 16.900,00 versati con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato. Ella aggiungeva che il CA aveva acquistato, prima del matrimonio, un immobile a Roccafranca, contraendo per il pagamento un mutuo ipotecario le cui rate, nel corso del matrimonio, dall'ottobre 2010 a tutto il mese di settembre 2017, erano state pagate con somme prelevate dal conto corrente cointestato con la moglie (per un totale di € 64.636,30), sul quale era stato accreditato, nel mese di febbraio 2017, anche il TFR spettante alla a seguito della fine Pt_1 del rapporto lavorativo durato 18 anni (pari ad € 13.222,18), emolumento che il convenuto aveva indebitamente in parte sottratto prelevando dal conto comune, nel mese di ottobre 2017, il 50% delle somme ivi accreditate, comprensive di tale importo.
L'attrice, quindi, chiedeva la condanna della controparte alla restituzione in proprio favore della somma complessiva di € 50.379,24, oltre interessi legali dalla data della domanda di separazione
(dal 30.10.2017) ai sensi dell'art. 193, comma 4, c.c., anche, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa.
Si costituiva in giudizio per affermare che, in costanza di matrimonio, la Controparte_1 Pt_1 aveva effettuato dal conto corrente comune, senza notiziare il marito, prelievi mensili di almeno €
500,00, e a volte fino ad € 1.000,00, somme utilizzate per bisogni estranei alla famiglia, e che i coniugi, in epoca anteriore alla cessazione della comunione legale, si erano accordati in ordine alla divisione delle somme presenti sul conto corrente comune sul quale erano confluite, in adempimento dei doveri di reciproca assistenza di cui all'art. 143 c.c. e per spirito di liberalità in vista della realizzazione di un progetto di vita comune, tutte le somme connesse al rapporto di lavoro delle parti (stipendi, pari ad € 2.000,00 mensili circa quello del e ad € 800,00 CP_1 mensili circa quello della e TFR), affinché il prelevasse la somma di € 20.000,00 Pt_1 CP_1
e la moglie la restante somma di € 20.005,00.
Il convenuto contestava di aver asportato dalla casa coniugale l'aspirapolvere Folletto e, quanto al bricolage, precisava che i coniugi avevano raggiunto un accordo in forza del quale il convenuto avrebbe trattenuto la cassetta dei ferri, mentre all'attrice sarebbero rimasti gli altri attrezzi presenti presso la casa coniugale, come le scale, gli armadietti del garage, i badili, le scope, le canne dell'acqua. Egli aggiungeva che l'album di nozze gli era stato consegnato dalla moglie, in sede di separazione, in quanto non era suo interesse trattenerlo presso di sé, rendendosi, in ogni caso disponibile a restituirglielo. Il convenuto ammetteva che il passeggino trio, regalo dei nonni paterni e materni e collocato nella soffitta dei genitori del , era stato da lui effettivamente utilizzato per il piccolo CP_1 Per_2
figlio della coppia nato in data [...].
Il affermava, ancora, che i coniugi si erano accordati affinché l'Opel Astra, acquistata con CP_1
somme prelevate dal conto corrente comune, rimanesse nella sua disponibilità sebbene in costanza di matrimonio fosse stata utilizzata per lo più dalla moglie, e che egli, in ogni caso, l'aveva venduta il 22.8.2022 al prezzo di € 7.500,00.
Egli evidenziava, inoltre, come la avesse cessato la propria attività lavorativa nel mese di Pt_1 gennaio 2017 e come, quindi, a decorrere da tale data, le rate del mutuo (inizialmente pari ad €
777,00 mensili e poi ridotte ad € 644,00 mensili) fossero state pagate esclusivamente con le risorse che il CA faceva confluire sul conto corrente comune, dal quale, peraltro la in Pt_1 pendenza del matrimonio, aveva prelevato l'importo di € 15.000,00, somma che poi aveva investito in una polizza presso intestata alla propria madre. CP_2
Egli chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, evidenziando, peraltro, come l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. fosse inammissibile nel caso di specie in quanto priva del carattere della necessaria residualità, essendovi, a tutela delle ragioni addotte dalla consorte,
l'azione tipica prevista dall'art. 192 c.c., e chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso della somma di € 7.500,00, oltre interessi e rivalutazione, pari alla metà degli importi prelevati dalla dal conto corrente comune e reinvestiti nella polizza contratta con . Pt_1 CP_2
La causa veniva istruita mediante le prove orali ammesse con ordinanza del 5.7.2023.
Dopo essere stata erroneamente rimessa in decisione al Collegio in quanto registrata quale causa matrimoniale e rimessa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281-septies c.p.c., all'udienza di discussione, svoltasi in data 2.4.2025 in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni, e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza, redigeva la sentenza di seguito estesa.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate e debbono essere accolte nei termini seguenti.
Quanto alla domanda restitutoria avente ad oggetto l'aspirapolvere Folletto e i relativi accessori, che l'attrice afferma essere di sua proprietà esclusiva in quanto acquistati prima del matrimonio, essa deve essere rigettata.
L'attrice, infatti, negli atti destinati alle formulazioni e alle precisazioni assertive (atto di citazione, pag. 5, e prima memoria istruttoria, pag. 7), ha svolto sul punto allegazioni talmente generiche, anche sul piano temporale della data di acquisto, che, a fronte della contestazione della controparte di aver mai asportato quel bene dalla casa coniugale, ella non ha potuto offrire alcuna prova ammissibile dei fatti costitutivi del proprio diritto nella seconda memoria istruttoria, nella quale soltanto, tardivamente, ha affermato di aver comprato il bene un mese prima/in vista del matrimonio. Ella, inoltre, non ha dato alcuna prova documentale dell'acquisto né del relativo esborso, nonostante abbia depositato in giudizio un elenco degli addebiti effettuati sul conto corrente cointestato fra i coniugi risalenti al 2010, dal che si presume che avrebbe potuto parimenti produrre l'addebito sul conto personale diretto a provare l'acquisto dell'utensile domestico.
Deve essere parimenti rigettata la domanda di restituzione del bricolage in comproprietà, in quanto genericamente formulata, sul piano sia contenutistico che temporale, entro il termine per le preclusioni assertive (cfr. atto di citazione, pagine 2 e 4, nel quale ne viene indicato solo il valore di
€ 500,00, peraltro senza allegazione di alcun criterio di calcolo, e prima memoria istruttoria, pag. 7, in cui null'altro viene aggiunto per meglio dettagliare l'oggetto della domanda), e maggiormente precisata solo tardivamente nella seconda memoria istruttoria, ove l'attrice menziona un “kit completo di bricolage con tutti i vari attrezzi quali trapano, batteria, avvitatore, chiavi, pinze, cacciaviti ecc acquistato durante il matrimonio” (cfr. pag. 11). Vero che il convenuto ha ammesso, nella propria comparsa di costituzione, di aver asportato dalla casa coniugale la cassetta dei ferri, ma, al contempo, ha affermato che facevano parte del set altri oggetti, quali le scale, gli armadietti del garage, i badili, le scope, le canne dell'acqua, rimasti nella disponibilità dell'attrice, circostanza non contestata dalla controparte nella prima memoria istruttoria, nella quale ella si è limitata ad affermare che tali beni facevano comunque parte dei mobili della casa coniugale a lei assegnata in sede di separazione. L'assenza di qualsiasi tempestiva precisazione sul contenuto del set, nonché sulla data del relativo acquisto e sui criteri di quantificazione del suo valore, ha impedito all'attrice di formulare qualsivoglia richiesta istruttoria ammissibile sul punto, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico.
Deve essere altresì rigettata la domanda di ristoro economico relativo all'album di nozze asseritamente asportato dalla casa familiare dal , in quanto il bene è ancora disponibile in CP_1 natura e quest'ultimo, nella propria comparsa di costituzione e riposta (cfr. pag. 8), si è offerto di restituirlo, mentre non è stata data prova alcuna, ad opera della del danno da mancata Pt_1
disponibilità del bene affettivo da lei subito, in quanto il , nella propria comparsa di CP_1
costituzione (cfr. pag. 8), ha affermato che “era stata la moglie, in sede di separazione, a consegnarlo al SI. in quanto non era suo interesse trattenerlo presso di sé”, circostanza CP_1
non contestata specificamente dalla nella prima memoria istruttoria, nella quale ella si è Pt_1 limitata solamente a prendere atto che egli ha ammesso di aver preso l'album (cfr. pag. 7). Del resto, come accertato dalla sentenza di separazione (cfr. doc. n. 3 del fascicolo dell'attrice),
l'affectio coniugalis era venuta meno già in epoca appena successiva alla nascita del secondo figlio, avvenuta il 2.3.2016, quindi l'album di nozze non poteva più avere un valore affettivo SInificativo per l'attrice l'anno successivo, nel 2017, quando esso è stato asportato dalla casa coniugale dal
(cfr. sentenza di separazione, pag. 3: “tuttavia, a pag. 8 della c.t.u. si legge che «i CP_1
problemi con il SI. incominciarono dopo la nascita di Lei non si accorse si CP_1 Per_2
nulla poiché la vita continuava nello stesso modo. Secondo lei il marito non le voleva più bene e si era stufato»”).
Deve, invece, essere accolta la domanda attorea di restituzione ex art. 192 c.c. della metà del valore del trio passeggino-carrozzina-ovetto, del valore di € 600,00, poiché il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 8), non ha contestato né l'appartenenza del bene alla comunione, anzi precisando che si era trattato di un regalo dei nonni paterni e materni, né il suo valore, né di averlo trattenuto nella propria esclusiva disponibilità dopo la cessazione della convivenza coniugale nonostante le rimostranze dei familiari della moglie.
Il convenuto deve, quindi, essere condannato a rimborsare all'attrice la somma di € 300,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018, data dell'ordinanza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel giudizio di separazione) al saldo effettivo.
Deve parimenti essere accolta la domanda attorea di restituzione della metà del valore dell'auto
Opel Astra, acquistata al valore di € 17.400,00 in costanza di matrimonio con denaro prelevato dal conto corrente cointestato fra i coniugi e poi intestata in via esclusiva al (cfr. documenti n. CP_1
7 e 8 del fascicolo dell'attrice), circostanze, peraltro, non contestate dal convenuto.
L'auto suddetta, infatti, è un bene mobile registrato che, al momento dell'acquisto in costanza di matrimonio, non è stato escluso dalla comunione, né avrebbe potuto esserlo in quanto bene usato per eSIenze familiari, tanto che, come ammesso dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 9), era utilizzato soprattutto dall'attrice, circostanza pacifica confermata dal doc. n. 39 del fascicolo del , con cui le parti si sono date atto della CP_1
restituzione delle rispettive auto, entrambe usate sino a quel momento dal coniuge non proprietario.
Tale bene, quindi, appartiene alla comunione fra coniugi ai sensi del combinato disposto degli artt.
177, comma 1, lettera a), e dell'art. 179, comma 2, c.c., e la ha diritto al rimborso della metà Pt_1
del suo valore alla data dello scioglimento della comunione ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 e 194, comma 1, c.c.
Appare, quindi, corretto assumere, quale valore del bene, non quello alla data dell'acquisto (pari ad
€ 17.400,00), bensì quello alla data dello scioglimento della comunione, evidentemente inferiore a causa del normale deprezzamento delle auto in conseguenza dell'uso, che viene quantificato equitativamente in € 12.000,00 (cfr. doc. n. 29 del fascicolo attoreo). Il convenuto, quindi, deve essere condannato a rimborsare alla la somma di € 6.000,00, Pt_1 oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018, come sopra detto) al saldo effettivo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal dal conto corrente cointestato fra i coniugi per il pagamento delle rate del mutuo contratto CP_1 prima del matrimonio per l'acquisto dell'abitazione a Roccafranca, di sua proprietà esclusiva, in quanto le rate mensili del mutuo, ammontanti ad € 777,33/777,32, pagate tramite prelievo dal conto cointestato dal mese di ottobre 2010 al mese di marzo 2017 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo), non hanno superato la quota del 50% delle somme complessivamente versate dai coniugi sul conto.
Infatti, dal mese di ottobre 2010 (apertura del conto cointestato in base al doc. n. 9 del fascicolo attoreo) al mese di gennaio 2017 compreso (data in cui la ha smesso di lavorare, come da Pt_1 doc. n. 27 del fascicolo dell'attrice), le parti hanno versato sul conto corrente cointestato €
203.528,00 complessivi, dei quali il 23% circa fornito dalla moglie (circa € 46.811,00) e il 77% dal marito (€ 156.717,00 circa), come si ricava dai documenti numeri 31- 36 del fascicolo del convenuto, dai quali emerge un reddito netto mensile della negli anni 2014, 2015, e 2016, Pt_1 pari ad € 609,00, e un reddito netto mensile del CA nello stesso periodo pari ad € 2.069,00.
La somma di € 64.636,30, chiesta a titolo di rimborso a tale titolo dall'attrice, non ha, quindi, superato il 50% delle somme complessivamente versate dai coniugi sul conto cointestato fra il mese di ottobre 2010 e il mese di gennaio 2017, quindi non ha intaccato la quota di appartenenza dell'attrice ai sensi dell'art. 194 c.c., in modo tale da far nascere nel CA un obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 192, comma 1, c.c.
Dall'art. 189 c.c., infatti, si ricava il principio per cui il pagamento di un debito personale effettuato dal coniuge con somme appartenenti alla comunione, ma nei limiti della quota del 50% a lui spettante, è consentito e non è ripetibile.
Deve essere rigettata, infine, anche la domanda di restituzione della metà del TFR percepito dall'attrice ed accreditato sul conto corrente cointestato nel mese di febbraio 2017, in quanto bene appartenente alla comunione de residuo a norma dell'art. 177, comma 1, lettera c), c.c., ossia ricadente in comunione ove non consumato alla data di scioglimento della stessa.
Ebbene, è circostanza pacifica che entrambi i coniugi nei mesi di ottobre e novembre 2017 hanno prelevato dal conto corrente comune (estinto poi nel mese di aprile 2018, cfr. doc. n. 28e del fascicolo attoreo) la stessa cifra (€ 20.000,00 in data 18.10.2017 da parte di ed € Controparte_1
20.005,00 in data 8.11.2017 da parte di cfr. documenti n. 28e del fascicolo attoreo e Parte_1
n. 14 del fascicolo del convenuto), ossia hanno suddiviso a metà le somme giacenti su quel conto e costituenti proventi delle loro attività lavorativa separata, pertanto, alla data di scioglimento della comunione (8.2.2018), il TFR depositato sul conto comune risultava consumato e, quindi, non più ricomprendibile nella comunione de residuo, in ogni caso essendo già stato suddiviso, insieme agli altri proventi dell'attività lavorativa dei coniugi allora disponibili sul conto corrente, in due parti uguali, in conformità all'art. 194 c.c.
Deve, dall'altro lato, essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto.
La circostanza che “la moglie, in pendenza di matrimonio, aveva prelevato dal c/c comune, oltre alle somme mensili di cui al precedente punto 28) l'importo di € 15.000,00, somma che poi aveva investito in una polizza presso ”, infatti, è stata affermata dal nella comparsa di CP_2 CP_1 costituzione (cfr. pag. 10), e non è stata contestata nella prima memoria istruttoria dall'attrice, la quale, solo nella seconda memoria istruttoria (cfr. pag. 10), ha allegato inammissibili nuove circostanze affermando “ad ogni modo, ciò che il SI. omette di dire è che nel 2013, CP_1
ovvero diversi anni prima della separazione, è stato fatto un prelievo di denaro, concordato da entrambi i coniugi, per stipulare un'assicurazione sulla vita della SI.ra , e, quindi, Pt_1
qualificando tale operazione come una donazione indiretta tra coniugi non ripetibile, ma non offrendo alcun documento a supporto della propria tesi né articolando alcuna richiesta istruttoria al riguardo. Tale operazione, peraltro, è stata provata per via documentale dal convenuto (cfr. documenti numeri 28- 30 del fascicolo del ). CP_1
La Polizza stipulata dalla in costanza di matrimonio con somme di denaro facenti parte Pt_1 della comunione costituisce, quindi, bene comune ai sensi dell'art. 177, comma 1, lettera a), c.c., pertanto, ella deve essere condannata a restituire al , a norma del combinato disposto degli CP_1 artt. 192, e 194, comma 1, c.c., il valore della metà di tale bene, pari ad € 7.500,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2,
c.c. (8.2.2018) al saldo effettivo.
Il credito restitutorio della nei confronti del , pari ad € 6.300,00, si compensa, Pt_1 CP_1 dunque, con quello restitutorio del nei confronti della pari ad € 7.500,00, a CP_1 Pt_1 norma dell'art. 1243 c.c., pertanto l'attrice dovrà essere condannata al rimborso, in favore del convenuto, della minor somma di € 1.200,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018) al saldo effettivo.
Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate per le stesse motivazioni già espresse dal Giudice Istruttore con ordinanza del 5.7.2023, che questo Tribunale condivide integralmente e fa proprie. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere parzialmente compensate per la reciprocità della soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella misura di un terzo, e, per l'effetto,
l'attrice deve essere condannata a rimborsare al convenuto i restanti due terzi, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, previste per le controversie di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita,
In parziale accoglimento delle domande attoree e in totale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, così provvede:
1) Condanna a rimborsare a , a seguito della Parte_1 Controparte_1
compensazione legale accertata nella parte motiva della presente sentenza, la somma di
€ 1.200,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018) al saldo effettivo;
2) Rigetta le ulteriori domande svolte dalla parte attrice meglio precisate nella parte motiva della presente sentenza;
3) Compensa parzialmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo e, per l'effetto, condanna l'attrice, a rimborsare al Parte_1 convenuto, , i restanti due terzi, che si liquidano in € 1.693,00 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.
Brescia, 3.4.2024
La Giudice
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con ordinanza emessa all'esito della camera di conSIlio del 20.3.2025 il Collegio ha rimesso la presente causa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281-septies c.p.c. e ha disposto la trattazione scritta dell'odierna udienza di discussione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'odierna udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione della presente udienza, ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri
R.G. n. 4671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha emesso ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4671 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Urago D'Oglio Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Antonella Podavitte, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo Controparte_1 C.F._2
Sull'Oglio (BS), presso lo studio delle Avv.te Paolina Casari e Cristina Di Fabio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: regime patrimoniale della famiglia ex artt. 159 ss. c.c.
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 2.4.2025)
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così
GIUDICARE:
IN VIA PRINCIPALE Condannare al versamento in favore di della somma di € 50.379,24 Controparte_1 Parte_1
per tutte le ragioni dedotte in atti o comunque a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi dalla data del 30.10.2017 al saldo effettivo.
QUANTO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONTROPARTE
Rigettarsi la domanda formulata dal convenuto perché inammissibile infondata e non provata e solo nella denegata ipotesi che fosse accertato il preteso credito dedotto in giudizio dal convenuto, compensare tale credito con il maggior credito maturato della SI. nei confronti del Pt_1 medesimo, con condanna del SI. a versare all'attrice quanto ad essa dovuto per CP_1
differenza.
In ogni caso spese di lite ed onorari rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. non ammesse dal Giudice, da non intendersi rinunziate, ribadendo l'opposizione all'ammissione di quelle avversarie per le ragioni dedotte nella III memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. nonché nelle note di trattazione scritta relative all'udienza del 08.03.24”;
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie del caso e di legge, e comunque, nessuna esclusa, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere ex adverso avanzate, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 05.07.23:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e comunque nessuna esclusa, accertato e dichiarato l'intervenuto accordo dedotto in sede di comparsa di costituzione;
accertato e dichiarato l'obbligo di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche;
accertata e dichiarata la carenza del requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento;
accertata e dichiarata la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.; accertata e dichiarata la carenza di prova degli assunti avversari con particolare riferimento al dedotto e negato arricchimento;
accertato e dichiarato il volontario conferimento in comunione dei proventi personali della con particolare riferimento a quelli derivanti dal rapporto di lavoro, per Pt_1
l'effetto respingere la domanda formulata dall'attrice in quanto improponibile e/o inammissibile prima che infondata, oltre che sfornita di prova, per le motivazioni dedotte in comparsa di costituzione, mandandosi assolto il convenuto dalla stessa e/o dichiarare l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere i coniugi definito gli aspetti di natura patrimoniale connessi al regime di comunione legale, di cui alla comparsa di costituzione, in epoca anteriore alla separazione legale.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato che la SI.ra ha prelevato Parte_1 dal conto corrente comune la somma di € 15.000,00; accertato e dichiarato che la SI.ra Parte_1
ha reinvestito tale somma nella polizza n. 50008569537 di;
accertato e dichiarato
[...] CP_2
che detto bene entra a fare far parte immediatamente della comunione legale di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., accertato e dichiarato che il prelievo effettuato dalla SI.ra è Parte_1 stato per fini diversi dall'adempimento di obbligazioni di cui all'art. 186 cc;
per l'effetto condannare la SI.ra a restituire somma di € 7.500,00, pari alla metà degli importi Parte_1
prelevati dal conto corrente comune e reinvestiti nella polizza contratta con , oltre CP_2 interessi e rivalutazione dalla data di scioglimento della comunione all'effettivo pagamento, o quell'altro maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa, anche operando
l'eventuale compensazione giudiziale con le somme che dovessero risultare dovute alla SI.ra
, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scioglimento della comunione Parte_1 all'effettivo pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 05.07.23, ammettere le prove per interrogatorio formale e per testi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma cpc del
12.12.22, da richiamarsi qui integralmente.
Sempre in via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 05.07.23, si chiede che il
Giudice Voglia ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra e/o alla società Parte_1 CP_3
l'esibizione in giudizio della polizza assicurativa contratta dall'attrice con le somme facenti parte della comunione legale nella sua versione originaria (beneficiario ) e nella Controparte_1
versione attuale (beneficiaria ). Persona_1
IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario di spese di studio, nonché IVA e CPA.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava di essere legalmente Parte_1
separata dal marito a seguito della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1412/2020, pubblicata il
16.7.2020, così come parzialmente modificata con sentenza della Corte d'Appello n. 1287/2021, pubblicata il 12.10.2021, la quale, tuttavia, non aveva regolato i rapporti patrimoniali fra coniugi e le reciproche restituzioni dovute: ella, infatti, deduceva che il CA aveva asportato dalla casa coniugale, senza il consenso della consorte, beni di proprietà esclusiva di quest'ultima, quale l'aspirapolvere Folletto con tutti gli accessori, acquistati al prezzo di € 1.200,00, nonché beni in comproprietà, quali il bricolage, del valore di € 500,00, l'album di nozze, per il quale l'attrice chiedeva un ristoro di € 1.000,00, il trio passeggino-carrozzina-ovetto, del valore di € 600,00, e rappresentava che costui aveva trattenuto anche l'autovettura Opel Astra, a lui intestata, acquistata nel 2016 al prezzo di € 17.400,00 dalla concessionaria F.lli Benaventi spa, di cui € 500,00 versati in contanti a titolo di acconto ed € 16.900,00 versati con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato. Ella aggiungeva che il CA aveva acquistato, prima del matrimonio, un immobile a Roccafranca, contraendo per il pagamento un mutuo ipotecario le cui rate, nel corso del matrimonio, dall'ottobre 2010 a tutto il mese di settembre 2017, erano state pagate con somme prelevate dal conto corrente cointestato con la moglie (per un totale di € 64.636,30), sul quale era stato accreditato, nel mese di febbraio 2017, anche il TFR spettante alla a seguito della fine Pt_1 del rapporto lavorativo durato 18 anni (pari ad € 13.222,18), emolumento che il convenuto aveva indebitamente in parte sottratto prelevando dal conto comune, nel mese di ottobre 2017, il 50% delle somme ivi accreditate, comprensive di tale importo.
L'attrice, quindi, chiedeva la condanna della controparte alla restituzione in proprio favore della somma complessiva di € 50.379,24, oltre interessi legali dalla data della domanda di separazione
(dal 30.10.2017) ai sensi dell'art. 193, comma 4, c.c., anche, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa.
Si costituiva in giudizio per affermare che, in costanza di matrimonio, la Controparte_1 Pt_1 aveva effettuato dal conto corrente comune, senza notiziare il marito, prelievi mensili di almeno €
500,00, e a volte fino ad € 1.000,00, somme utilizzate per bisogni estranei alla famiglia, e che i coniugi, in epoca anteriore alla cessazione della comunione legale, si erano accordati in ordine alla divisione delle somme presenti sul conto corrente comune sul quale erano confluite, in adempimento dei doveri di reciproca assistenza di cui all'art. 143 c.c. e per spirito di liberalità in vista della realizzazione di un progetto di vita comune, tutte le somme connesse al rapporto di lavoro delle parti (stipendi, pari ad € 2.000,00 mensili circa quello del e ad € 800,00 CP_1 mensili circa quello della e TFR), affinché il prelevasse la somma di € 20.000,00 Pt_1 CP_1
e la moglie la restante somma di € 20.005,00.
Il convenuto contestava di aver asportato dalla casa coniugale l'aspirapolvere Folletto e, quanto al bricolage, precisava che i coniugi avevano raggiunto un accordo in forza del quale il convenuto avrebbe trattenuto la cassetta dei ferri, mentre all'attrice sarebbero rimasti gli altri attrezzi presenti presso la casa coniugale, come le scale, gli armadietti del garage, i badili, le scope, le canne dell'acqua. Egli aggiungeva che l'album di nozze gli era stato consegnato dalla moglie, in sede di separazione, in quanto non era suo interesse trattenerlo presso di sé, rendendosi, in ogni caso disponibile a restituirglielo. Il convenuto ammetteva che il passeggino trio, regalo dei nonni paterni e materni e collocato nella soffitta dei genitori del , era stato da lui effettivamente utilizzato per il piccolo CP_1 Per_2
figlio della coppia nato in data [...].
Il affermava, ancora, che i coniugi si erano accordati affinché l'Opel Astra, acquistata con CP_1
somme prelevate dal conto corrente comune, rimanesse nella sua disponibilità sebbene in costanza di matrimonio fosse stata utilizzata per lo più dalla moglie, e che egli, in ogni caso, l'aveva venduta il 22.8.2022 al prezzo di € 7.500,00.
Egli evidenziava, inoltre, come la avesse cessato la propria attività lavorativa nel mese di Pt_1 gennaio 2017 e come, quindi, a decorrere da tale data, le rate del mutuo (inizialmente pari ad €
777,00 mensili e poi ridotte ad € 644,00 mensili) fossero state pagate esclusivamente con le risorse che il CA faceva confluire sul conto corrente comune, dal quale, peraltro la in Pt_1 pendenza del matrimonio, aveva prelevato l'importo di € 15.000,00, somma che poi aveva investito in una polizza presso intestata alla propria madre. CP_2
Egli chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, evidenziando, peraltro, come l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. fosse inammissibile nel caso di specie in quanto priva del carattere della necessaria residualità, essendovi, a tutela delle ragioni addotte dalla consorte,
l'azione tipica prevista dall'art. 192 c.c., e chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso della somma di € 7.500,00, oltre interessi e rivalutazione, pari alla metà degli importi prelevati dalla dal conto corrente comune e reinvestiti nella polizza contratta con . Pt_1 CP_2
La causa veniva istruita mediante le prove orali ammesse con ordinanza del 5.7.2023.
Dopo essere stata erroneamente rimessa in decisione al Collegio in quanto registrata quale causa matrimoniale e rimessa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281-septies c.p.c., all'udienza di discussione, svoltasi in data 2.4.2025 in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni, e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza, redigeva la sentenza di seguito estesa.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate e debbono essere accolte nei termini seguenti.
Quanto alla domanda restitutoria avente ad oggetto l'aspirapolvere Folletto e i relativi accessori, che l'attrice afferma essere di sua proprietà esclusiva in quanto acquistati prima del matrimonio, essa deve essere rigettata.
L'attrice, infatti, negli atti destinati alle formulazioni e alle precisazioni assertive (atto di citazione, pag. 5, e prima memoria istruttoria, pag. 7), ha svolto sul punto allegazioni talmente generiche, anche sul piano temporale della data di acquisto, che, a fronte della contestazione della controparte di aver mai asportato quel bene dalla casa coniugale, ella non ha potuto offrire alcuna prova ammissibile dei fatti costitutivi del proprio diritto nella seconda memoria istruttoria, nella quale soltanto, tardivamente, ha affermato di aver comprato il bene un mese prima/in vista del matrimonio. Ella, inoltre, non ha dato alcuna prova documentale dell'acquisto né del relativo esborso, nonostante abbia depositato in giudizio un elenco degli addebiti effettuati sul conto corrente cointestato fra i coniugi risalenti al 2010, dal che si presume che avrebbe potuto parimenti produrre l'addebito sul conto personale diretto a provare l'acquisto dell'utensile domestico.
Deve essere parimenti rigettata la domanda di restituzione del bricolage in comproprietà, in quanto genericamente formulata, sul piano sia contenutistico che temporale, entro il termine per le preclusioni assertive (cfr. atto di citazione, pagine 2 e 4, nel quale ne viene indicato solo il valore di
€ 500,00, peraltro senza allegazione di alcun criterio di calcolo, e prima memoria istruttoria, pag. 7, in cui null'altro viene aggiunto per meglio dettagliare l'oggetto della domanda), e maggiormente precisata solo tardivamente nella seconda memoria istruttoria, ove l'attrice menziona un “kit completo di bricolage con tutti i vari attrezzi quali trapano, batteria, avvitatore, chiavi, pinze, cacciaviti ecc acquistato durante il matrimonio” (cfr. pag. 11). Vero che il convenuto ha ammesso, nella propria comparsa di costituzione, di aver asportato dalla casa coniugale la cassetta dei ferri, ma, al contempo, ha affermato che facevano parte del set altri oggetti, quali le scale, gli armadietti del garage, i badili, le scope, le canne dell'acqua, rimasti nella disponibilità dell'attrice, circostanza non contestata dalla controparte nella prima memoria istruttoria, nella quale ella si è limitata ad affermare che tali beni facevano comunque parte dei mobili della casa coniugale a lei assegnata in sede di separazione. L'assenza di qualsiasi tempestiva precisazione sul contenuto del set, nonché sulla data del relativo acquisto e sui criteri di quantificazione del suo valore, ha impedito all'attrice di formulare qualsivoglia richiesta istruttoria ammissibile sul punto, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico.
Deve essere altresì rigettata la domanda di ristoro economico relativo all'album di nozze asseritamente asportato dalla casa familiare dal , in quanto il bene è ancora disponibile in CP_1 natura e quest'ultimo, nella propria comparsa di costituzione e riposta (cfr. pag. 8), si è offerto di restituirlo, mentre non è stata data prova alcuna, ad opera della del danno da mancata Pt_1
disponibilità del bene affettivo da lei subito, in quanto il , nella propria comparsa di CP_1
costituzione (cfr. pag. 8), ha affermato che “era stata la moglie, in sede di separazione, a consegnarlo al SI. in quanto non era suo interesse trattenerlo presso di sé”, circostanza CP_1
non contestata specificamente dalla nella prima memoria istruttoria, nella quale ella si è Pt_1 limitata solamente a prendere atto che egli ha ammesso di aver preso l'album (cfr. pag. 7). Del resto, come accertato dalla sentenza di separazione (cfr. doc. n. 3 del fascicolo dell'attrice),
l'affectio coniugalis era venuta meno già in epoca appena successiva alla nascita del secondo figlio, avvenuta il 2.3.2016, quindi l'album di nozze non poteva più avere un valore affettivo SInificativo per l'attrice l'anno successivo, nel 2017, quando esso è stato asportato dalla casa coniugale dal
(cfr. sentenza di separazione, pag. 3: “tuttavia, a pag. 8 della c.t.u. si legge che «i CP_1
problemi con il SI. incominciarono dopo la nascita di Lei non si accorse si CP_1 Per_2
nulla poiché la vita continuava nello stesso modo. Secondo lei il marito non le voleva più bene e si era stufato»”).
Deve, invece, essere accolta la domanda attorea di restituzione ex art. 192 c.c. della metà del valore del trio passeggino-carrozzina-ovetto, del valore di € 600,00, poiché il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 8), non ha contestato né l'appartenenza del bene alla comunione, anzi precisando che si era trattato di un regalo dei nonni paterni e materni, né il suo valore, né di averlo trattenuto nella propria esclusiva disponibilità dopo la cessazione della convivenza coniugale nonostante le rimostranze dei familiari della moglie.
Il convenuto deve, quindi, essere condannato a rimborsare all'attrice la somma di € 300,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018, data dell'ordinanza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel giudizio di separazione) al saldo effettivo.
Deve parimenti essere accolta la domanda attorea di restituzione della metà del valore dell'auto
Opel Astra, acquistata al valore di € 17.400,00 in costanza di matrimonio con denaro prelevato dal conto corrente cointestato fra i coniugi e poi intestata in via esclusiva al (cfr. documenti n. CP_1
7 e 8 del fascicolo dell'attrice), circostanze, peraltro, non contestate dal convenuto.
L'auto suddetta, infatti, è un bene mobile registrato che, al momento dell'acquisto in costanza di matrimonio, non è stato escluso dalla comunione, né avrebbe potuto esserlo in quanto bene usato per eSIenze familiari, tanto che, come ammesso dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 9), era utilizzato soprattutto dall'attrice, circostanza pacifica confermata dal doc. n. 39 del fascicolo del , con cui le parti si sono date atto della CP_1
restituzione delle rispettive auto, entrambe usate sino a quel momento dal coniuge non proprietario.
Tale bene, quindi, appartiene alla comunione fra coniugi ai sensi del combinato disposto degli artt.
177, comma 1, lettera a), e dell'art. 179, comma 2, c.c., e la ha diritto al rimborso della metà Pt_1
del suo valore alla data dello scioglimento della comunione ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 e 194, comma 1, c.c.
Appare, quindi, corretto assumere, quale valore del bene, non quello alla data dell'acquisto (pari ad
€ 17.400,00), bensì quello alla data dello scioglimento della comunione, evidentemente inferiore a causa del normale deprezzamento delle auto in conseguenza dell'uso, che viene quantificato equitativamente in € 12.000,00 (cfr. doc. n. 29 del fascicolo attoreo). Il convenuto, quindi, deve essere condannato a rimborsare alla la somma di € 6.000,00, Pt_1 oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018, come sopra detto) al saldo effettivo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal dal conto corrente cointestato fra i coniugi per il pagamento delle rate del mutuo contratto CP_1 prima del matrimonio per l'acquisto dell'abitazione a Roccafranca, di sua proprietà esclusiva, in quanto le rate mensili del mutuo, ammontanti ad € 777,33/777,32, pagate tramite prelievo dal conto cointestato dal mese di ottobre 2010 al mese di marzo 2017 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo), non hanno superato la quota del 50% delle somme complessivamente versate dai coniugi sul conto.
Infatti, dal mese di ottobre 2010 (apertura del conto cointestato in base al doc. n. 9 del fascicolo attoreo) al mese di gennaio 2017 compreso (data in cui la ha smesso di lavorare, come da Pt_1 doc. n. 27 del fascicolo dell'attrice), le parti hanno versato sul conto corrente cointestato €
203.528,00 complessivi, dei quali il 23% circa fornito dalla moglie (circa € 46.811,00) e il 77% dal marito (€ 156.717,00 circa), come si ricava dai documenti numeri 31- 36 del fascicolo del convenuto, dai quali emerge un reddito netto mensile della negli anni 2014, 2015, e 2016, Pt_1 pari ad € 609,00, e un reddito netto mensile del CA nello stesso periodo pari ad € 2.069,00.
La somma di € 64.636,30, chiesta a titolo di rimborso a tale titolo dall'attrice, non ha, quindi, superato il 50% delle somme complessivamente versate dai coniugi sul conto cointestato fra il mese di ottobre 2010 e il mese di gennaio 2017, quindi non ha intaccato la quota di appartenenza dell'attrice ai sensi dell'art. 194 c.c., in modo tale da far nascere nel CA un obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 192, comma 1, c.c.
Dall'art. 189 c.c., infatti, si ricava il principio per cui il pagamento di un debito personale effettuato dal coniuge con somme appartenenti alla comunione, ma nei limiti della quota del 50% a lui spettante, è consentito e non è ripetibile.
Deve essere rigettata, infine, anche la domanda di restituzione della metà del TFR percepito dall'attrice ed accreditato sul conto corrente cointestato nel mese di febbraio 2017, in quanto bene appartenente alla comunione de residuo a norma dell'art. 177, comma 1, lettera c), c.c., ossia ricadente in comunione ove non consumato alla data di scioglimento della stessa.
Ebbene, è circostanza pacifica che entrambi i coniugi nei mesi di ottobre e novembre 2017 hanno prelevato dal conto corrente comune (estinto poi nel mese di aprile 2018, cfr. doc. n. 28e del fascicolo attoreo) la stessa cifra (€ 20.000,00 in data 18.10.2017 da parte di ed € Controparte_1
20.005,00 in data 8.11.2017 da parte di cfr. documenti n. 28e del fascicolo attoreo e Parte_1
n. 14 del fascicolo del convenuto), ossia hanno suddiviso a metà le somme giacenti su quel conto e costituenti proventi delle loro attività lavorativa separata, pertanto, alla data di scioglimento della comunione (8.2.2018), il TFR depositato sul conto comune risultava consumato e, quindi, non più ricomprendibile nella comunione de residuo, in ogni caso essendo già stato suddiviso, insieme agli altri proventi dell'attività lavorativa dei coniugi allora disponibili sul conto corrente, in due parti uguali, in conformità all'art. 194 c.c.
Deve, dall'altro lato, essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto.
La circostanza che “la moglie, in pendenza di matrimonio, aveva prelevato dal c/c comune, oltre alle somme mensili di cui al precedente punto 28) l'importo di € 15.000,00, somma che poi aveva investito in una polizza presso ”, infatti, è stata affermata dal nella comparsa di CP_2 CP_1 costituzione (cfr. pag. 10), e non è stata contestata nella prima memoria istruttoria dall'attrice, la quale, solo nella seconda memoria istruttoria (cfr. pag. 10), ha allegato inammissibili nuove circostanze affermando “ad ogni modo, ciò che il SI. omette di dire è che nel 2013, CP_1
ovvero diversi anni prima della separazione, è stato fatto un prelievo di denaro, concordato da entrambi i coniugi, per stipulare un'assicurazione sulla vita della SI.ra , e, quindi, Pt_1
qualificando tale operazione come una donazione indiretta tra coniugi non ripetibile, ma non offrendo alcun documento a supporto della propria tesi né articolando alcuna richiesta istruttoria al riguardo. Tale operazione, peraltro, è stata provata per via documentale dal convenuto (cfr. documenti numeri 28- 30 del fascicolo del ). CP_1
La Polizza stipulata dalla in costanza di matrimonio con somme di denaro facenti parte Pt_1 della comunione costituisce, quindi, bene comune ai sensi dell'art. 177, comma 1, lettera a), c.c., pertanto, ella deve essere condannata a restituire al , a norma del combinato disposto degli CP_1 artt. 192, e 194, comma 1, c.c., il valore della metà di tale bene, pari ad € 7.500,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2,
c.c. (8.2.2018) al saldo effettivo.
Il credito restitutorio della nei confronti del , pari ad € 6.300,00, si compensa, Pt_1 CP_1 dunque, con quello restitutorio del nei confronti della pari ad € 7.500,00, a CP_1 Pt_1 norma dell'art. 1243 c.c., pertanto l'attrice dovrà essere condannata al rimborso, in favore del convenuto, della minor somma di € 1.200,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018) al saldo effettivo.
Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate per le stesse motivazioni già espresse dal Giudice Istruttore con ordinanza del 5.7.2023, che questo Tribunale condivide integralmente e fa proprie. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere parzialmente compensate per la reciprocità della soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella misura di un terzo, e, per l'effetto,
l'attrice deve essere condannata a rimborsare al convenuto i restanti due terzi, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, previste per le controversie di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita,
In parziale accoglimento delle domande attoree e in totale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, così provvede:
1) Condanna a rimborsare a , a seguito della Parte_1 Controparte_1
compensazione legale accertata nella parte motiva della presente sentenza, la somma di
€ 1.200,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c. (8.2.2018) al saldo effettivo;
2) Rigetta le ulteriori domande svolte dalla parte attrice meglio precisate nella parte motiva della presente sentenza;
3) Compensa parzialmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo e, per l'effetto, condanna l'attrice, a rimborsare al Parte_1 convenuto, , i restanti due terzi, che si liquidano in € 1.693,00 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.
Brescia, 3.4.2024
La Giudice
Claudia Gheri