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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 06/05/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 268/2025 R.G. avente oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale
TRA nato IU in Campania (NA) il 01/01/1955 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ciccarelli e dall'avv. C.F._1
Alessandro Di Genova, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
., in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA come in atti
Resistente
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.01.2025, parte ricorrente, titolare di pensione di invalidità, ha dedotto di aver ricevuto in data 11.03.2024 comunicazione di rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 nella quale l'ente ha rilevato l'erogazione di somme non dovute per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022 chiedendone la restituzione;
di aver presentato ricorso amministrativo senza però ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso ha adito l'intestato tribunale chiedendo: “accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 1.997,97, reclamata in restituzione dall' per le causali esposte in CP_1
narrativa; - condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. CP_ L' ritualmente citato in giudizio, si è costituito deducendo che a seguito della domanda di ricostituzione della prestazione del 05.03.2024, sulla base dell'acquisizione dei dati reddituali rilevanti all'agenzia delle entrate venivano accertati redditi del coniuge di importo superiore ai limiti di legge per l'effetto dei quali veniva meno il diritto alle quote di integrazione al trattamento minimo della pensione per il periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2022, con diritto dell'ente alla ripetibilità di quanto indebitamente percepito. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 06.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra
2 prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass.
10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
Nella specie, è pacifico in fatto che parte ricorrente, titolare di pensione di inabilità n. 016-
519931910233 cat. IR ha visto la stessa ricalcolata alla luce dell'acquisizione da parte dell'ente previdenziale dei dati fiscali dall'amministrazione competente e solo con la missiva del
11.03.2024, l'ente aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 1997,97 erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo nel periodo da gennaio 2021 e dicembre 2022.
Ciò posto, parte ricorrente nel presente giudizio ha dedotto e provato, per il periodo compreso nella richiesta di restituzione somme, di aver percepito redditi propri regolarmente dichiarati all'amministrazione fiscale, provati dal deposito delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023.
In tale quadro quindi, l'erogazione della pensione con le ricevute integrazioni al trattamento minimo per il periodo in contestazione e oggetto della richiesta di restituzione (gennaio
2021/dicembre 2022) non è in alcun modo addebitabile al dolo del ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n.
17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di una riliquidazione operata dall'istituto. In conformità a tali principi si ritiene che, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale), l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistita escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione del 11.03.2024. Discende dalle
3 considerazioni che precedono l'accoglimento della domanda, con la conseguente declaratoria CP_ dell'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme indicate nella comunicazione del 11.03.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, con riferimento alla somma di euro CP_ 1997,97 di cui alla comunicazione del 11.03.2024, essa non sia ripetibile per le causali esposte in motivazione;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 886 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Si comunichi
Aversa, 07.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 06/05/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 268/2025 R.G. avente oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale
TRA nato IU in Campania (NA) il 01/01/1955 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ciccarelli e dall'avv. C.F._1
Alessandro Di Genova, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
., in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA come in atti
Resistente
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.01.2025, parte ricorrente, titolare di pensione di invalidità, ha dedotto di aver ricevuto in data 11.03.2024 comunicazione di rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 nella quale l'ente ha rilevato l'erogazione di somme non dovute per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022 chiedendone la restituzione;
di aver presentato ricorso amministrativo senza però ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso ha adito l'intestato tribunale chiedendo: “accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 1.997,97, reclamata in restituzione dall' per le causali esposte in CP_1
narrativa; - condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. CP_ L' ritualmente citato in giudizio, si è costituito deducendo che a seguito della domanda di ricostituzione della prestazione del 05.03.2024, sulla base dell'acquisizione dei dati reddituali rilevanti all'agenzia delle entrate venivano accertati redditi del coniuge di importo superiore ai limiti di legge per l'effetto dei quali veniva meno il diritto alle quote di integrazione al trattamento minimo della pensione per il periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2022, con diritto dell'ente alla ripetibilità di quanto indebitamente percepito. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 06.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra
2 prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass.
10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
Nella specie, è pacifico in fatto che parte ricorrente, titolare di pensione di inabilità n. 016-
519931910233 cat. IR ha visto la stessa ricalcolata alla luce dell'acquisizione da parte dell'ente previdenziale dei dati fiscali dall'amministrazione competente e solo con la missiva del
11.03.2024, l'ente aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 1997,97 erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo nel periodo da gennaio 2021 e dicembre 2022.
Ciò posto, parte ricorrente nel presente giudizio ha dedotto e provato, per il periodo compreso nella richiesta di restituzione somme, di aver percepito redditi propri regolarmente dichiarati all'amministrazione fiscale, provati dal deposito delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023.
In tale quadro quindi, l'erogazione della pensione con le ricevute integrazioni al trattamento minimo per il periodo in contestazione e oggetto della richiesta di restituzione (gennaio
2021/dicembre 2022) non è in alcun modo addebitabile al dolo del ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n.
17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di una riliquidazione operata dall'istituto. In conformità a tali principi si ritiene che, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale), l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistita escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione del 11.03.2024. Discende dalle
3 considerazioni che precedono l'accoglimento della domanda, con la conseguente declaratoria CP_ dell'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme indicate nella comunicazione del 11.03.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, con riferimento alla somma di euro CP_ 1997,97 di cui alla comunicazione del 11.03.2024, essa non sia ripetibile per le causali esposte in motivazione;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 886 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Si comunichi
Aversa, 07.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
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