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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2024, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...] – c.f. Parte_1
ed elettivamente domiciliata in GL-Rossano (CS), alla c.da C.F._1
Cardame, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Turano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con nota prot. n. 2022/3299/GP del 21.12.2022 relativa alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata del 06.12.2022.
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] – c.f. Controparte_1
ed elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA), alla Via Ignazio C.F._2
Palmieri, n. 5, presso lo studio degli avv. Francesco Aliperti, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata pag. 1 di 8 INTERVENTORE
EX LEGE
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2023, il procuratore di parte ricorrente si è riportato ai propri atti e ha concluso chiedendo adottarsi i seguenti provvedimenti: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3,
n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in tra Pt_1
e la in data 23.4.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Poggiomarino. 2) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della e CP_1 dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;
3) annullare definitivamente l'assegno di mantenimento nei confronti della figlie oggi maggiorenni e non più non autosufficienti. Si precisa che, in ogni caso, anche dopo la udienza presidenziale, diversamente da quanto sostenuto da parte avversa ha continuato a Pt_1 versare somme in favore della , come da allegata documentazione. 4) condannare CP_1 Controparte_2
, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. e porre
[...]
a carico dell'Erario state l'ammissione al gratuito patrocinio come da allegata documentazione”.
Il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: “- preliminarmente dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 23.04.1994; - sempre preliminarmente ordinare che l'emittenda sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione ed opportuni adempimenti;
- confermare le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza (cartolare) del 16.09.2020 poi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto (n. cronol. 7127/2020) reso in data
05.10.2020 (R.G. 7786/2019), correggendo l'errore materiale contenuto nell'ordinanza presidenziale n. cronol. 1042/2023 del 26/04/2023, relativo alla revoca del mantenimento per la figlia;
- Persona_1 rigettare la richiesta del ricorrente, basata sulle asserite (e non adeguatamente provate) difficoltà economiche dello stesso, di annullamento/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, con clausola di distrazione in favore del costituito procuratore antistatario.”
In data 23.11.2023 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.12.2022, ha chiesto a questo Tribunale che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con pag. 2 di 8 , in data 23.04.1994, in Poggiomarino (NA); ha precisato che dall'unione Controparte_1 sono nate tre figlie: (in Cariati (CS), il 07.07.1995), (in Salerno (SA), il 15.12.1999) e Per_2 Per_3
(in Salerno (SA), il 05.06.2003). Persona_1
A sostegno della domanda di divorzio ha dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale in intestazione con decreto del
05.10.2020, n. 7127/2020; ha precisato che, nel contesto degli accordi esitati nella citata separazione consensuale, è stato convenuto l'affidamento congiunto della figlia allora minorenne, ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con Persona_1 regolamentazione del diritto di visita del padre;
è stato previsto, altresì, l'obbligo del di Pt_1 corrispondere mensilmente alla una somma mensile complessivamente pari a Euro CP_1
600,00 - da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat - a titolo di contributo al mantenimento della suddetta figlia minore, nonché delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2 Per_3 occorrenti per le stesse.
L'istante ha quindi dedotto che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
dunque, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio suddetto e, in ragione del sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, nonché del raggiungimento della maggiore età da parte di tutte e tre le figlie, ha chiesto “annullare e/o ridurre” l'assegno mensile, posto a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento delle medesime.
si è costituita in giudizio, aderendo alla richiesta di divorzio, bensì Controparte_1 chiedendo la conferma degli accordi raggiunti inter partes in sede di separazione.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, previa comparizione delle parti all'udienza del 26.04.2023, con provvedimento reso in pari data, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla rammentata separazione consensuale, ad eccezione delle statuizioni relative all'affidamento della figlia ed alla frequentazione di questa con il genitore non Persona_1 collocatario, in considerazione della maggiore età frattanto conseguita dalla predetta;
contestualmente ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a questi.
Stante la mancata articolazione di richieste istruttorie, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2023, in sostituzione della quale, ai sensi pag. 3 di 8 dell'art. 127 ter c.p.c., è stato previsto un termine per il deposito di note recanti le conclusioni delle parti, in epigrafe riportate e sulle quali la causa, con ordinanza depositata in data
21.11.2023, è stata rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 28.11.2023) e trasmissione degli atti al PM perché rendesse le proprie conclusioni. Il giudizio è stato rimesso sul ruolo, con ordinanza 20/02/2024, stante la modifica del collegio successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e nuovamente assegnato in decisione all'udienza del 12/06/2024.
*****
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta in data 16.09.2020) ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materialefra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
2. Quanto al contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, e va rilevato che negli accordi Per_2 Per_3 Persona_1 esitati nella separazione consensuale inter partes era stato convenuto in Euro 600,00 la somma complessivamente dovuta dal padre.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, premettendo il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed economiche, ha chiesto di annullare e/o ridurre l'assegno mensile pari a Euro 600,00, pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, divenute tutte maggiorenni.
La resistente, con la propria comparsa di costituzione, deducendo il parziale inadempimento di tale obbligo da parte del , ha domandato di confermare il predetto assegno, ponendo, Pt_1 altresì, a carico della controparte il 50% dell'importo occorrente per le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse delle stesse figlie.
Preliminarmente va rilevato che, in sede presidenziale, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale, poi omologate dal Tribunale con decreto n. 7127/2020, escludendo, tuttavia, – per un mero errore materiale – il mantenimento della figlia Persona_1
pag. 4 di 8 (di anni ventuno), la quale peraltro si rileva essere la più piccola delle tre figlie della coppia, peraltro tuttora studentessa, come si illustrerà in seguito (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 26.04.2023, in atti).
Orbene, va precisato che l'obbligo di mantenere il figlio minore e quelli maggiorenni, conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi anche dopo la separazione;
l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali, condivisi dal Collegio, “è onere del genitore che chieda la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno previsto a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne, fornire la prova che questi abbia raggiunto l'autosufficienza economica ossia il raggiungimento di un livello reddituale adeguato alla professionalità conseguita avuto riguardo alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974); valga anche rammentare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni” (cfr. Cass. civ. n. 18076/14, 5088/18, Trib. Roma, Sez. I,
07.07.2020, n. 9863); il giudice di legittimità ha vieppiù chiarito (Cass. 03.12.2021, n. 38366) che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di pag. 5 di 8 competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Ciò posto, con riguardo al caso che occupa, valga sottolineare che , a Parte_1 sostegno della propria domanda di eliminazione o, in subordine, di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole maggiorenne, ha allegato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, deducendo di essersi trasferito in Francia, ove, tuttavia, non gode di una posizione lavorativa stabile e remunerativa, avendo prodotto, nel 2021, un reddito lordo annuale pari a Euro 9.153,00 (cfr. certificazione reddituale allegata al ricorso). La resistente, in sede di udienza presidenziale, nulla ha dedotto circa la situazione economico-patrimoniale del ricorrente.
Quanto alla condizione delle figlie, la resistente ha dichiarato – all'udienza presidenziale del
26.04.2023 - che la figlia si è laureata in Discipline di musica e spettacolo ed è in cerca di Per_2 una prima occupazione;
“ha conseguito il diploma presso l'istituto alberghiero e ad oggi ha svolto Per_3 lavori saltuari senza contratto per cui è in attesa di trovare un'occupazione, ha seguito un corso di formazione e sta anche valutando l'opportunità di iscriversi ad un'accademia”; mentre, la più piccola, ha Persona_1 conseguito il diploma al liceo linguistico ed è iscritta all'università. Il resistente, invece, non ha fornito alcuna deduzione o documentazione in merito.
Di talché, avuto riguardo alle attuali esigenze delle figlie - ad oggi di ventinove, ventiquattro e ventuno anni - rispetto all'epoca della separazione consensuale (omologata dall'intestato
Tribunale in data 05.10.2020), tenuto conto del medio-basso tenore di vita goduto dalle predette in costanza di convivenza con entrambi i genitori (come evincibile dalle esigue allegazioni delle parti: il ha presentato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a Pt_1 spese dello Stato e ha versato in atti certificazione reddituale, relativa all'anno 2021, dalla quale emerge un reddito lordo pari a Euro 9.153,00; la - confermando le deduzioni di CP_1 controparte - ha dichiarato nel corso dell'udienza presidenziale di percepire uno stipendio mensile pari a Euro 800/900,00 e di ricevere aiuti dalla propria famiglia), considerato che le figlie vivono unitamente alla madre presso un'abitazione donata dal nonno materno alla figlia e tenuto conto delle scarse risorse economiche delle parti e del decremento delle Persona_1 condizioni economico-reddituali del ricorrente rispetto al periodo della separazione, il Tribunale stima congruo porre, a carico di , il dovere di contribuire al mantenimento delle Parte_1 figlie maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, e Per_2 Per_3 Persona_1 mediante il versamento alla resistente di un importo mensile complessivamente pari a Euro
pag. 6 di 8 600,00, ossia pari a Euro 200,00 per ciascuna figlia;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
sarà altresì tenuto a corrispondere il 50% di quanto Parte_1 occorrente per far fronte al pagamento delle spese straordinarie, purché previamente concordate e/o documentate, occorrenti per le figlie.
4. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23.04.1994 in Poggiomarino (NA) da , nato a Parte_1
GL BR (CS) in data 21.10.1969, e da , nata a Controparte_1
Ottaviano (NA) il 27.01.1971 (atto n. 10 - P. II, S.A, reg. atti matrimonio anno 1994);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-70 n. 898, 134 r.d. 9-7-1939 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie, e , maggiorenni Per_2 Per_3 Persona_1 ma economicamente non autosufficienti, un importo mensile complessivamente pari a €
600,00 – di cui € 200,00 per ciascuna figlia - da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
D) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
E) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 23.10.2024
pag. 7 di 8 Il giudice estensore dott.ssa Mariacristina Carpinelli
pag. 8 di 8
Il presidente
Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...] – c.f. Parte_1
ed elettivamente domiciliata in GL-Rossano (CS), alla c.da C.F._1
Cardame, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Turano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con nota prot. n. 2022/3299/GP del 21.12.2022 relativa alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata del 06.12.2022.
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] – c.f. Controparte_1
ed elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA), alla Via Ignazio C.F._2
Palmieri, n. 5, presso lo studio degli avv. Francesco Aliperti, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata pag. 1 di 8 INTERVENTORE
EX LEGE
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2023, il procuratore di parte ricorrente si è riportato ai propri atti e ha concluso chiedendo adottarsi i seguenti provvedimenti: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3,
n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in tra Pt_1
e la in data 23.4.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Poggiomarino. 2) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della e CP_1 dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;
3) annullare definitivamente l'assegno di mantenimento nei confronti della figlie oggi maggiorenni e non più non autosufficienti. Si precisa che, in ogni caso, anche dopo la udienza presidenziale, diversamente da quanto sostenuto da parte avversa ha continuato a Pt_1 versare somme in favore della , come da allegata documentazione. 4) condannare CP_1 Controparte_2
, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. e porre
[...]
a carico dell'Erario state l'ammissione al gratuito patrocinio come da allegata documentazione”.
Il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: “- preliminarmente dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 23.04.1994; - sempre preliminarmente ordinare che l'emittenda sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione ed opportuni adempimenti;
- confermare le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza (cartolare) del 16.09.2020 poi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto (n. cronol. 7127/2020) reso in data
05.10.2020 (R.G. 7786/2019), correggendo l'errore materiale contenuto nell'ordinanza presidenziale n. cronol. 1042/2023 del 26/04/2023, relativo alla revoca del mantenimento per la figlia;
- Persona_1 rigettare la richiesta del ricorrente, basata sulle asserite (e non adeguatamente provate) difficoltà economiche dello stesso, di annullamento/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, con clausola di distrazione in favore del costituito procuratore antistatario.”
In data 23.11.2023 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.12.2022, ha chiesto a questo Tribunale che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con pag. 2 di 8 , in data 23.04.1994, in Poggiomarino (NA); ha precisato che dall'unione Controparte_1 sono nate tre figlie: (in Cariati (CS), il 07.07.1995), (in Salerno (SA), il 15.12.1999) e Per_2 Per_3
(in Salerno (SA), il 05.06.2003). Persona_1
A sostegno della domanda di divorzio ha dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale in intestazione con decreto del
05.10.2020, n. 7127/2020; ha precisato che, nel contesto degli accordi esitati nella citata separazione consensuale, è stato convenuto l'affidamento congiunto della figlia allora minorenne, ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con Persona_1 regolamentazione del diritto di visita del padre;
è stato previsto, altresì, l'obbligo del di Pt_1 corrispondere mensilmente alla una somma mensile complessivamente pari a Euro CP_1
600,00 - da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat - a titolo di contributo al mantenimento della suddetta figlia minore, nonché delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2 Per_3 occorrenti per le stesse.
L'istante ha quindi dedotto che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
dunque, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio suddetto e, in ragione del sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, nonché del raggiungimento della maggiore età da parte di tutte e tre le figlie, ha chiesto “annullare e/o ridurre” l'assegno mensile, posto a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento delle medesime.
si è costituita in giudizio, aderendo alla richiesta di divorzio, bensì Controparte_1 chiedendo la conferma degli accordi raggiunti inter partes in sede di separazione.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, previa comparizione delle parti all'udienza del 26.04.2023, con provvedimento reso in pari data, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla rammentata separazione consensuale, ad eccezione delle statuizioni relative all'affidamento della figlia ed alla frequentazione di questa con il genitore non Persona_1 collocatario, in considerazione della maggiore età frattanto conseguita dalla predetta;
contestualmente ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a questi.
Stante la mancata articolazione di richieste istruttorie, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2023, in sostituzione della quale, ai sensi pag. 3 di 8 dell'art. 127 ter c.p.c., è stato previsto un termine per il deposito di note recanti le conclusioni delle parti, in epigrafe riportate e sulle quali la causa, con ordinanza depositata in data
21.11.2023, è stata rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 28.11.2023) e trasmissione degli atti al PM perché rendesse le proprie conclusioni. Il giudizio è stato rimesso sul ruolo, con ordinanza 20/02/2024, stante la modifica del collegio successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e nuovamente assegnato in decisione all'udienza del 12/06/2024.
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1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta in data 16.09.2020) ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materialefra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
2. Quanto al contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, e va rilevato che negli accordi Per_2 Per_3 Persona_1 esitati nella separazione consensuale inter partes era stato convenuto in Euro 600,00 la somma complessivamente dovuta dal padre.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, premettendo il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed economiche, ha chiesto di annullare e/o ridurre l'assegno mensile pari a Euro 600,00, pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, divenute tutte maggiorenni.
La resistente, con la propria comparsa di costituzione, deducendo il parziale inadempimento di tale obbligo da parte del , ha domandato di confermare il predetto assegno, ponendo, Pt_1 altresì, a carico della controparte il 50% dell'importo occorrente per le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse delle stesse figlie.
Preliminarmente va rilevato che, in sede presidenziale, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale, poi omologate dal Tribunale con decreto n. 7127/2020, escludendo, tuttavia, – per un mero errore materiale – il mantenimento della figlia Persona_1
pag. 4 di 8 (di anni ventuno), la quale peraltro si rileva essere la più piccola delle tre figlie della coppia, peraltro tuttora studentessa, come si illustrerà in seguito (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 26.04.2023, in atti).
Orbene, va precisato che l'obbligo di mantenere il figlio minore e quelli maggiorenni, conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi anche dopo la separazione;
l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali, condivisi dal Collegio, “è onere del genitore che chieda la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno previsto a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne, fornire la prova che questi abbia raggiunto l'autosufficienza economica ossia il raggiungimento di un livello reddituale adeguato alla professionalità conseguita avuto riguardo alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974); valga anche rammentare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni” (cfr. Cass. civ. n. 18076/14, 5088/18, Trib. Roma, Sez. I,
07.07.2020, n. 9863); il giudice di legittimità ha vieppiù chiarito (Cass. 03.12.2021, n. 38366) che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di pag. 5 di 8 competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Ciò posto, con riguardo al caso che occupa, valga sottolineare che , a Parte_1 sostegno della propria domanda di eliminazione o, in subordine, di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole maggiorenne, ha allegato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, deducendo di essersi trasferito in Francia, ove, tuttavia, non gode di una posizione lavorativa stabile e remunerativa, avendo prodotto, nel 2021, un reddito lordo annuale pari a Euro 9.153,00 (cfr. certificazione reddituale allegata al ricorso). La resistente, in sede di udienza presidenziale, nulla ha dedotto circa la situazione economico-patrimoniale del ricorrente.
Quanto alla condizione delle figlie, la resistente ha dichiarato – all'udienza presidenziale del
26.04.2023 - che la figlia si è laureata in Discipline di musica e spettacolo ed è in cerca di Per_2 una prima occupazione;
“ha conseguito il diploma presso l'istituto alberghiero e ad oggi ha svolto Per_3 lavori saltuari senza contratto per cui è in attesa di trovare un'occupazione, ha seguito un corso di formazione e sta anche valutando l'opportunità di iscriversi ad un'accademia”; mentre, la più piccola, ha Persona_1 conseguito il diploma al liceo linguistico ed è iscritta all'università. Il resistente, invece, non ha fornito alcuna deduzione o documentazione in merito.
Di talché, avuto riguardo alle attuali esigenze delle figlie - ad oggi di ventinove, ventiquattro e ventuno anni - rispetto all'epoca della separazione consensuale (omologata dall'intestato
Tribunale in data 05.10.2020), tenuto conto del medio-basso tenore di vita goduto dalle predette in costanza di convivenza con entrambi i genitori (come evincibile dalle esigue allegazioni delle parti: il ha presentato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a Pt_1 spese dello Stato e ha versato in atti certificazione reddituale, relativa all'anno 2021, dalla quale emerge un reddito lordo pari a Euro 9.153,00; la - confermando le deduzioni di CP_1 controparte - ha dichiarato nel corso dell'udienza presidenziale di percepire uno stipendio mensile pari a Euro 800/900,00 e di ricevere aiuti dalla propria famiglia), considerato che le figlie vivono unitamente alla madre presso un'abitazione donata dal nonno materno alla figlia e tenuto conto delle scarse risorse economiche delle parti e del decremento delle Persona_1 condizioni economico-reddituali del ricorrente rispetto al periodo della separazione, il Tribunale stima congruo porre, a carico di , il dovere di contribuire al mantenimento delle Parte_1 figlie maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, e Per_2 Per_3 Persona_1 mediante il versamento alla resistente di un importo mensile complessivamente pari a Euro
pag. 6 di 8 600,00, ossia pari a Euro 200,00 per ciascuna figlia;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
sarà altresì tenuto a corrispondere il 50% di quanto Parte_1 occorrente per far fronte al pagamento delle spese straordinarie, purché previamente concordate e/o documentate, occorrenti per le figlie.
4. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23.04.1994 in Poggiomarino (NA) da , nato a Parte_1
GL BR (CS) in data 21.10.1969, e da , nata a Controparte_1
Ottaviano (NA) il 27.01.1971 (atto n. 10 - P. II, S.A, reg. atti matrimonio anno 1994);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-70 n. 898, 134 r.d. 9-7-1939 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie, e , maggiorenni Per_2 Per_3 Persona_1 ma economicamente non autosufficienti, un importo mensile complessivamente pari a €
600,00 – di cui € 200,00 per ciascuna figlia - da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
D) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
E) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 23.10.2024
pag. 7 di 8 Il giudice estensore dott.ssa Mariacristina Carpinelli
pag. 8 di 8
Il presidente
Dott.ssa Marianna Lopiano