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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 86/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 86/2021 R.G. promossa da
nato il [...] a [...] (en) ed ivi residente in c.da Parte_1
pianolonguillo c.f. elettivamente domiciliato in Enna, via M. Grimaldi n. 8 , C.F._1
presso lo studio dell'avv. Concetta
Potenzone che lo rappresenta e difende;
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i difensori concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI Con ricorso depositato in data 21.1.2021 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che di aver svolto e di svolgere da diversi anni attività di operaio specializzato in qualità di conduttore e manovratore di mezzi del sottosuolo quali sottoescavatrice di miniera e cava , pala meccanica , perforatrice e alpina
( macchinario da tracciamento).
Esponeva che a causa dell'ambiente lavorativo altamente morbigeno aveva contratto malattia professionale non tabellata (adenocarcinoma polmonare invasivo).
Tale patologia era certamente da imputare allo svolgimento di attività lavorativa in ambiente caratterizzato dal continuo contatto con sostanze altamente tossiche ed implicante l'esposizione alle copiose quantità di polveri , tra cui il silice, ma non solo , prodotte dall'attività di scavo e perforazione del sottosuolo in ambiente chiuso “la cui inalazione prolungata è , sotto un profilo medico legale , acclarata causa ovvero concausa efficiente idonea a provocare la patologia da cui è affetto il ricorrent”e.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli CP_1
in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto che assumeva avergli causato un grado di invalidità del 60%.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio;
nel merito deduceva l'infondatezza delle CP_1
doglianze attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, non risultava provata la esposizione a rischio professionale di guisa che la malattia denunciata doveva ritenersi avere origine comune, tanto più in considerazione dell'abitudine al tabagismo del ricorrente.
Profilatasi questione squisitamente medico legale veniva disposta ed espletata ctu medico legale.
Indi la causa veniva decisa all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, come da sentenza contestuale
******** Il ricorso è nel merito fondato e va accolto.
E' pacifico che il ricorrente ha svolto la propria attività di scavatore in miniera dal 1987 al 1992,
periodo peraltro intervallato da variabilità lavorativa (come da estratto conto) presso la miniera
ITALKALI di Pasquasia, dal 1992 addetto per resais come custode ed in attività amministrativa.
Il c.t.u. nominato, dopo una disamina accurata dello stato di salute del ricorrente e dopo aver formulato delle considerazioni tecniche e delle deduzioni medico-legali, pienamente convincenti da intendersi qui integralmente richiamate ha concluso che con ragionevole certezza l'affezione del ricorrente dipende da causa di lavoro.
Si richiamano di seguito ampi e significativi stralci della relazione di ctu:
“…A questo punto bisogna valutare se la patologia neoplastica diagnosticata al ricorrente sia da addebitare all'attività lavorativa che ha svolto il periziato (operaio edile, minatore in sottosuolo presso una miniera di sali potassici, impiegato comunale con qualifica di usciere e guardiano con attività di vigilanza).
Innanzitutto si fa presente che in merito al tumore polmonare l'Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (IARC) afferma che i principali agenti chimici/fisici ed attività professionali per i quali sia stata dimostrata un'associazione ad un aumentato rischio di sviluppare una neoplasia polmonare sono: esposizione ad amianto, arsenico, berillio, clorometiletere e bisclorometiletere, cadmio, nichel,
cromo, idrocarburi aromatici policiclici, nebbie di acidi inorganici forti contenenti acido solforico,
silice libera cristallina, radiazioni ionizzanti, radon, verniciatura ed esposizione a fumo di sigaretta passivo. (…)
Dai risultati di tali studi si è ricavato che i tumori polmonari, i mesoteliomi e le leucemie
K, et Per_1Persona_2
al. The global burden of disease due to occupational carcinogens. Am J Ind Med 2005; 48: 419-31).
Si stima che circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasie polmonari sia stato esposto a carcinogeni professionali (De Matteis S, Consonni D,Bertazzi PA. Exposure to occupational carcinogens and lung cancer risk. Evolution of epidemiological estimates of attributable fraction. Acta Biomed: Atenei Parmensis 2008;79 (Suppl 1): 34-42). Esiste sicuramente una forte sottostima dell'incidenza di tumori professionali, che va ricondotta ad una serie di fattori:
1) impossibilità a distinguere clinicamente i tumori professionali dalle altre neoplasie;
2) lungo periodo di latenza (20-30 anni) tra esposizione e insorgenza della patologia;
3) difficoltà a identificare tutte le sostanze con le quali il lavoratore è venuto a contatto e a definire l'intensità dell'esposizione;
4) assenza di una anamnesi professionale dettagliata da parte del medico curante al momento della diagnosi;
5) non adeguata sensibilità dei medici agli aspetti medico-legali connessi al riconoscimento delle malattie professionali;
6) interazioni fra esposizioni professionali, abitudini di vita e suscettibilità individuale.
Per i tumori polmonari occupazionali nello specifico, un altro elemento importante nella sottostima del problema è il ruolo confondente del fumo di tabacco, che può avere un effetto sinergico con le esposizioni professionali, potenziandone l'azione cancerogena (Purdue MP, HU SJ, SH
L, SI DT. The proportion of cancer attributable to occupational exposures. CP_2
; 25:188-92).
[...]
I principali agenti chimici/fisici ed attività professionali per i quali sia stata dimostrata un'associazione ad aumentato rischio di neoplasia polmonare sono (NE S, ON E.
Individual susceptibility to occupational carcinogens: the evidence from biomonitoring and
CP Cont molecular epidemiology studies. G Med Lav Ergon 2004; 26: 311-21, , Georas CP_4
Update in environmental and occupational lung diseases 2013. Am J Respir Crit Care Med 2014;
189: 1037-43, Steenland K, Loomis D, Shy C, Simonsen N. Review of occupational lung carcinogens.
Am J Ind Med 1996; 29: 474-90): • Amianto utilizzato nel settore energetico (manutenzione e posa di impianti per la produzione di energia elettrica ed assimilati, di impianti idraulici e di impianti a gas); metalmeccanica e fabbricazione di prodotti in metallo (produzione, montaggio e manutenzione di forni e caldaie;
operazioni di saldatura); produzione di manufatti in amianto o cemento-amianto (lastre, pannelli, vasche, coperture, corde, tessuti e cartoni); edilizia (posa, lavorazione e demolizione di lastre per tetti, tubature, vasche, pannelli in cemento-amianto; attività di coibentazione); industria del vetro e della ceramica;
costruzione e riparazione nel settore ferroviario, navale, aeronautico, automobilistico;
siderurgia e metallurgia (manutenzione dei forni,
usodi protezioni personali in amianto); industria estrattiva (attività in cave, miniere e lavori di taglio,
attività in giacimenti di petrolio greggio e gas naturali). e coll. hanno studiato CP_6
l'associazione tra esposizione ad asbesto, asbestosi, fumo di sigaretta e tumore del polmone in una coorte di 2.377 uomini addetti all'isolamento nel settore edile nel Nord America, raccogliendo i dati relativi all'esposizione lavorativa, radiografia del torace e spirometria tra il 1981 ed il 1983 e monitorando la mortalità cancro-correlata fino al 2008. Il gruppo di confronto era costituito da una coorte di 54.243 operai non esposti ad asbesto nello stesso periodo di cui erano noti l'anamnesi professionale e l'esposizione al fumo di sigaretta. Lo studio ha confermato un incremento del rischio di morte per tumore polmonare pari al 3,6% tra i lavoratori non fumatori esposti ad asbesto, al 7,4%
tra i lavoratori non fumatori con riscontro di asbestosi alla radiografia del torace e al 36,8% tra i lavoratori fumatori con asbestosi polmonare. La legge 257/92 è stata la prima legge in Italia volta a regolare il trattamento e lo smaltimento dell'amianto; essa recepiva la direttiva CEE 91/382 vietando l'estrazione, la produzione e la commercializzazione dell'amianto. Il Decreto Ministeriale del 6
Settembre 1994 ed il Decreto Ministeriale del 20 Agosto 1999 stabilivano le procedure per la rimozione dei manufatti contenenti amianto, il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto. Infine tutta la normativa sull'amianto è stata organicamente disciplinata a partire dal 30
Aprile 2008 nel Testo Unico in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il Decreto
Legislativo del 9 Aprile 2008 n. 81. • Esposizione all'arsenico in corso di: estrazione, raffinazione e metallurgia di metalli non ferrosi contenenti arsenico come impurità (soprattutto rame, piombo,
zinco, stagno e cobalto); produzione ed utilizzo di pigmenti contenenti arsenico (carte da parati, tele,
fuochi d'artificio, tintoria); concia, trattamento e conservazione di pelli e pellicce;
industria elettronica (fibre ottiche, microchip); decapaggio di metalli e trattamento con acidi forti di minerali arseniferi (con sviluppo di arsina); fabbricazione di acido solforico e cloridrico (con sviluppo di arsina); uso di erbicidi, insetticidi e rodenticidi in agricoltura. • Estrazione ed utilizzo del berillio nell'industria aeronautica, aerospaziale, automobilistica (air-bag, abs), elettronica (elettrodi,
microchip), nella produzione di candele di motori a scoppio, produzione di finestre per tubi di raggi
X, rotori di turbine, lampade fluorescenti, reattori nucleari, armi atomiche e presidi biomedicali • • Produzione di clorometiletere e bisclorometiletere: fabbricazione di resine a scambio ionico e altri polimeri, utilizzo di clorometiletere come intermediario di sintesi di materie plastiche e nell'industria tessile (finissaggio di fibre tessili, filati, e tessuti, trattamento e rigenerazione di fibre tessili). • Cadmio: utilizzato per la produzione di leghe contenenti cadmio;
fabbricazione di batterie e accumulatori alcalini al nichel-cadmio, fabbricazione di pigmenti e stabilizzanti contenenti cadmio.
L'esposizione al cadmio può avvenire in corso di verniciatura a spruzzo con vernici contenenti cadmio, di cadmiatura galvanica;
durante la lavorazione di rame, zinco e piombo nelle fonderie, e nell'industria di recupero del cadmio. • Raffinazione del nichel e suo utilizzo: processi di nichelatura galvanica, fabbricazione di batterie e accumulatori alcalini al nichel-cadmio e saldatura di acciai speciali. • Cromo: utilizzato nei processi di cromatura galvanica, nella produzione di coloranti e pigmenti a base di cromo, produzione industriale di cromati e di cemento e nella concia delle pelli.•
Esposizione ad idrocarburi aromatici policiclici nel settore edile (asfaltatura, bitumatura e impermeabilizzazione dei tetti, manutenzione e pulizia di camini e caldaie), siderurgico e in cantieristica navale (catramatura di natanti); esposizione a peci di catrame nella distillazione del catrame e produzione di combustibili, nella lavorazione del coke e produzione di gas dal carbone;
esposizione a gas di scarico di motori diesel (lavoratori delle ferrovie, garagisti, meccanici, vigili del fuoco, addetti al controllo del traffico, parcheggiatori).• Nebbie di acidi inorganici forti contenenti acido solforico: industria chimica (produzione di fertilizzanti fosfatici, alcool isopropilico ed etilico, acido solforico e nitrico, saponi e detergenti) e industria galvanica (produzione di batterie e accumulatori al piombo). • Esposizione a silice libera cristallina: industria siderurgica, industria del cemento, della ceramica, del vetro e del cristallo, lavori in miniere e gallerie, durante i processi di sabbiatura nell'industria metalmeccanica, in cantieristica navale ed edilizia, nella lavorazione di materiali refrattari, lavorazione dell'arenaria e di altre pietre contenenti silice libera cristallina.
Una recente metanalisi ha riassunto i risultati degli studi volti a definire la relazione tra esposizione alla silice cristallina ed il rischio di tumore del polmone pubblicati fino ad Aprile 2016, confermando un aumento dose dipendente del rischio di neoplasie polmonari nei lavoratori esposti a silice cristallina, indipendentemente dalla concomitanza o meno di silicosi polmonare (Poinen-
Rughooputh S, Rughooputh MS, Guo Y, et al. Occupational exposure to silica dust and risk of lung cancer: an updated meta-analysis of epidemiological studies. Controparte_7
16:1137).(…)
I criteri per la diagnosi clinica delle neoplasie polmonari professionali ed i protocolli terapeutici non differiscono da quelli adottati per le forme non professionali. Anche dal punto di vista istologico non vi sono differenze con le neoplasie non professionali. La diagnosi eziologica richiede invece la raccolta di una minuziosa anamnesi lavorativa e, possibilmente, la misura documentata (o quanto meno stimata) dell'esposizione lavorativa.
Inoltre anche i dati che provengono dal progetto SYNERGY, che riunisce numerosi studi caso-
controllo sul tumore polmonare effettuati in diversi paesi, inclusi molti paesi europei (Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia,
Spagna, Svezia, Ungheria), Canada, Cina (Hong Kong) e Nuova Zelanda il cui obiettivo principale
è stata la valutazione di effetti sinergici di cancerogeni occupazionali (amianto, silice cristallina,
idrocarburi policiclici aromatici, composti cromo-nickel), ha evidenziato che tra gli uomini che hanno sempre svolto il lavoro di muratore la probabilità di sviluppare il tumore polmonare è
superiore del 50% rispetto a chi non ha svolto questo tipo di lavoro e questi dati tengono conto dell'abitudine al fumo, delle differenze tra i diversi centri che hanno condotto lo studio e delle occupazioni precedenti che possono aver comportato esposizione a cancerogeni certi o sospetti.
Nel caso in esame in merito all'effettiva esposizione professionale si evince dall'estratto conto previdenziale emesso in data 10/02/2020 e allegato agli atti di causa, che dal 1976 al 1985, CP_8
per un totale di 179 settimane, il ricorrente ha svolto l'attività di operaio edile e dal 1987 al 1992
per un totale di 236 settimane ha svolto l'attività di minatore in sottosuolo presso una miniera di sali potassici. Tali attività hanno certamente esposto il soggetto a sostanze cancerogene per il polmone come ad esempio l'amianto specialmente in occasione di lavori di posa, lavorazione e demolizione di lastre per tetti, riparazione di tubature, vasche, applicazione di pannelli in cemento-amianto ed attività di coibentazione o l'esposizione a silice libera cristallina specialmente in occasione di lavori in miniere e gallerie ed esposizione a radon durante attività lavorative svolte in grotte e in tutti i luoghi sotterranei.
Da quanto sopra evidenziato ed anche considerato quanto affermato nel parere datato Per_3
08/05/2020 ed allegato agli atti di causa (“pertanto attesa la veridicità delle informazioni contenute nel fascicolo in esame è verosimile affermare che durante e attività condotte da operaio alle dipendenze di varie ditte edili nel periodo lavorativo tra il 1976 e il 1986 possa esserci stata un'esposizione diretta a fibre di amianto anche se non quantificabile in concentrazione”) per il caso in esame si può riconoscere un ruolo causale tra l'esposizione lavorativa e sviluppo di patologia neoplastica polmonare, anche in considerazione del rischio tabagico presente, ma irrilevante nella fattispecie rispetto all'esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni.
Pertanto, da quanto sopra enunciato, la patologia riscontrata nel ricorrente è da attribuire come di origine professionale a causa della prolungata esposizione a polveri inorganiche nocive per l'apparato respiratorio che ha portato allo sviluppo di un adenocarcinoma polmonare invasivo pattern predominante di tipo solido (pT1a pN0 Stadio IA) che è stato trattato chirurgicamente con lobectomia superiore destra e linfoadenectomia ilo-mediastinica omolaterale e che in atto è in follow up oncologico in assenza di segni clinico-strumentali di ripresa di malattia.
La patologia evidenziata è permanente in senso medico-legale ed era presente anche all'epoca della fase amministrativa (19/01/2020).
In ordine alla valutazione del danno biologico permanente questa può essere fissata in misura pari al 10% (dieci per cento).
Tale valutazione può considerarsi equa, tenuto conto delle menomazioni rilevate e considerando che le tabelle relative all'apparato respiratorio allegate al D. Lgs. 38/2000 assegnano, nel caso ci si in presenza di “neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale”
ove per trattamento radicale deve intendersi l'exeresi, locale e/o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico, un danno biologico fino al 10%. Nel caso in esame, considerando la documentazione sanitaria allegata agli atti di causa, la patologia neoplastica ha tratto beneficio dal trattamento chirurgico effettuato al periziato ed in atto la condizione clinica risulta senza segni clinico-strumentali di ripresa di malattia”.
Ha poi concluso il ctu: Pertanto, da quanto sopra evidenziato, la patologia riscontrata nel ricorrente
è da attribuire come di origine professionale a causa dell'esposizione a fattori etiologici responsabili della patologia neoplastica denunciata.
In seno alle note di chiarimento, cui integralmente si rimanda nella presente sentenza, il ctu ha poi disatteso con condivisibile argomentare i rilievi dell' sia per quanto riguarda il riferimento al CP_1
tabagismo, che in relazione al fatto che al momento della domanda il ricorrente avesse interrotto da molti anni ( 28 ) l'attività lavorativa in miniera, che infine in ordine alla prova di esposizione a sostanze nocive.
D'altra parte il ctu nella percentualizzazione del danno biologico ha ritenuto di attribuire una percentuale di 10 punti, dissentendo dalla valutazione espressa dal ctp di parte ricorrente che ha quantificato il danno nella misura del 60%.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise,
persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il ricorso va quindi nei limiti indicati, accolto.
Le spese di lite vanno compensate in ragione di ½ considerato che il danno indennizzabile è di molto inferiore a quello prospettato in ricorso (ove si quantifica il danno nella misura del 60%), quelle residue e quelle della ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda spiegata dichiara che il ricorrente ha contratto malattia professionale adenocarcinoma polmonare invasivo con postumi permanenti nella misura del 10% per l'effetto, condanna l' ma pagare alla CP_1
ricorrente il relativo indennizzo, oltre ad accessori come per legge;
B) compensa le spese in ragione di ½ e condanna l' convenuto alla rifusione delle CP_1
residue spese del giudizio che liquida per in € 1775,00, oltre a spese generali, CPA
ed IVA secondo legge, con distrazione
C) condanna l' al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio che CP_1
Per si liquidano in complessivi € 400,00 in favore del dott. Pt_2
Enna, 26.03.2025.
Il giudice del lavoro