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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3472/2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Ferrante, 44, C.F. , elettivamente domiciliato in Cassano Ionio alla via C.F._1
Francesco Bruno n. 6 presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Cunto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
C.F. con sede legale in Roma Viale Europa 190, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to Anita
Corigliano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.10.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e per ottenere il pagamento della parte Controparte_1 Controparte_2
residua del TFR non ancora corrispostogli e la regolarizzazione della propria posizione contributiva, con conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
In particolare, evidenziava che era stato dipendente di dal 1978 fino al 2017 ma CP_2
che nel 2011 veniva licenziato per giusta causa.
A seguito di impugnazione del licenziamento veniva riammesso in servizio dal 2014 ma la propria posizione contributiva non veniva aggiornata, nonostante le ripetute richieste e solleciti sia nei confronti di che dell . Controparte_2 CP_3 Evidenziava, inoltre, che non aveva ancora corrisposto la parte restante del CP_2
proprio TFR, di cui chiedeva il pagamento.
Agiva pertanto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla trasformazione della pensione di vecchiaia da provvisoria a definitiva, previa regolarizzazione e aggiorna-mento dell'estratto contributivo per il periodo dal 12.04.2011 al 31.12.2014; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della rimanente parte del TFR dal 12.04.2011 al 31.12.2014, e per l'effetto:
a) ordinare alla convenuta in p.l.r.p.t. a regolarizzare la posizione contributiva CP_2
in favore del signor per il pe-riodo indicato;
Parte_1
b) Condannare al pagamento della rimanente parte del TFR per il periodo dal CP_2
12.04.2011 al 31.12.2014;
c) Ordinare all' di procedere alla trasformazione della pensione CAT. VPT n. 02437075 CP_3
da provvisoria a definitiva con correspon-sione di tutte le somme eventualmente dovute;
d) condannare, altresì, i convenuti al pagamento dei diritti e degli ono-rari del presente giudizio oltre ad accessori come per legge, con di-strazione in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio che evidenziava in primo luogo di aver Controparte_2
corrisposto le somme dovute a titolo di TFR.
Con riferimento alla regolarizzazione contributiva, evidenziava di aver correttamente versato i contributi dovuti e che spettava all' provvedere alla relativa regolarizzazione ed alla CP_3
conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
Si costituiva in giudizio anche l' , che depositava memoria generica con cui richiedeva CP_3
il versamento della contribuzione omessa da parte del datore di lavoro nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nel corso del giudizio parte ricorrente dava atto dell'effettivo pagamento da parte di
[...] del residuo TFR ancora dovuto. Insisteva, invece, per l'accoglimento della Controparte_2
propria domanda di regolarizzazione della posizione contributiva con conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
All'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, trattandosi di controversia avente natura documentale, il ricorso viene deciso.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente e hanno dato atto del versamento della parte di TFR Controparte_2
ancora dovuta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di liquidazione della rimanente parte del TFR dal 12.04.2011 al
31.12.2014.
Con riferimento alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, deve evidenziarsi che ha prodotto in atti la prova del versamento della Controparte_2
contribuzione dovuta per il periodo aprile 2011 – dicembre 2014 in favore dell' . CP_3
Pertanto, alcuna responsabilità è attribuibile al datore di lavoro in ordine al mancato versamento della contribuzione per il predetto periodo.
L' , d'altro canto, nulla ha dedotto con riferimento alla regolarizzazione della posizione CP_3
contributiva del ricorrente e alla conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
Alla luce delle deduzioni svolte e della documentazione in atti, pertanto, risulta che l' , CP_3
senza alcuna giustificazione, non ha regolarizzato la posizione contributiva del ricorrente per il periodo aprile 2011 – dicembre 2014, che risulta versata cumulativamente e non distribuita per ogni annualità.
Deve pertanto essere accolto il ricorso con riferimento alla domanda di ricostituzione della pensione e della conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
Le spese di lite, compensate nei confronti di vengono poste a carico Controparte_2 dell' e liquidate come in dispositivo. CP_3
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che ha diritto ad ottenere l'accredito dei periodi Parte_1 contributivi ed alla regolarizzazione e aggiornamento dell'estratto contributivo per il periodo dal 12.04.2011 al 31.12.2014;
- Ordina all' di procedere alla ricostituzione ed alla trasformazione della pensione CP_3
CAT. VPT n. 02437075 da provvisoria a definitiva ed al pagamento delle eventuali differenze dovute al ricorrente;
- Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e con Controparte_2
riferimento alla domanda di pagamento della rimanente parte del TFR per il periodo dal 12.04.2011 al 31.12.2014;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_3 in € 2.500,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al legale anticipatario, oltre al rimborso del contributo unificato versato;
- compensa le spese tra tutte le altre parti del giudizio.
Castrovillari, 30-4-2025
Il Giudice Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3472/2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Ferrante, 44, C.F. , elettivamente domiciliato in Cassano Ionio alla via C.F._1
Francesco Bruno n. 6 presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Cunto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
C.F. con sede legale in Roma Viale Europa 190, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to Anita
Corigliano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.10.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e per ottenere il pagamento della parte Controparte_1 Controparte_2
residua del TFR non ancora corrispostogli e la regolarizzazione della propria posizione contributiva, con conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
In particolare, evidenziava che era stato dipendente di dal 1978 fino al 2017 ma CP_2
che nel 2011 veniva licenziato per giusta causa.
A seguito di impugnazione del licenziamento veniva riammesso in servizio dal 2014 ma la propria posizione contributiva non veniva aggiornata, nonostante le ripetute richieste e solleciti sia nei confronti di che dell . Controparte_2 CP_3 Evidenziava, inoltre, che non aveva ancora corrisposto la parte restante del CP_2
proprio TFR, di cui chiedeva il pagamento.
Agiva pertanto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla trasformazione della pensione di vecchiaia da provvisoria a definitiva, previa regolarizzazione e aggiorna-mento dell'estratto contributivo per il periodo dal 12.04.2011 al 31.12.2014; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della rimanente parte del TFR dal 12.04.2011 al 31.12.2014, e per l'effetto:
a) ordinare alla convenuta in p.l.r.p.t. a regolarizzare la posizione contributiva CP_2
in favore del signor per il pe-riodo indicato;
Parte_1
b) Condannare al pagamento della rimanente parte del TFR per il periodo dal CP_2
12.04.2011 al 31.12.2014;
c) Ordinare all' di procedere alla trasformazione della pensione CAT. VPT n. 02437075 CP_3
da provvisoria a definitiva con correspon-sione di tutte le somme eventualmente dovute;
d) condannare, altresì, i convenuti al pagamento dei diritti e degli ono-rari del presente giudizio oltre ad accessori come per legge, con di-strazione in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio che evidenziava in primo luogo di aver Controparte_2
corrisposto le somme dovute a titolo di TFR.
Con riferimento alla regolarizzazione contributiva, evidenziava di aver correttamente versato i contributi dovuti e che spettava all' provvedere alla relativa regolarizzazione ed alla CP_3
conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
Si costituiva in giudizio anche l' , che depositava memoria generica con cui richiedeva CP_3
il versamento della contribuzione omessa da parte del datore di lavoro nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nel corso del giudizio parte ricorrente dava atto dell'effettivo pagamento da parte di
[...] del residuo TFR ancora dovuto. Insisteva, invece, per l'accoglimento della Controparte_2
propria domanda di regolarizzazione della posizione contributiva con conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
All'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, trattandosi di controversia avente natura documentale, il ricorso viene deciso.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente e hanno dato atto del versamento della parte di TFR Controparte_2
ancora dovuta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di liquidazione della rimanente parte del TFR dal 12.04.2011 al
31.12.2014.
Con riferimento alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, deve evidenziarsi che ha prodotto in atti la prova del versamento della Controparte_2
contribuzione dovuta per il periodo aprile 2011 – dicembre 2014 in favore dell' . CP_3
Pertanto, alcuna responsabilità è attribuibile al datore di lavoro in ordine al mancato versamento della contribuzione per il predetto periodo.
L' , d'altro canto, nulla ha dedotto con riferimento alla regolarizzazione della posizione CP_3
contributiva del ricorrente e alla conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
Alla luce delle deduzioni svolte e della documentazione in atti, pertanto, risulta che l' , CP_3
senza alcuna giustificazione, non ha regolarizzato la posizione contributiva del ricorrente per il periodo aprile 2011 – dicembre 2014, che risulta versata cumulativamente e non distribuita per ogni annualità.
Deve pertanto essere accolto il ricorso con riferimento alla domanda di ricostituzione della pensione e della conseguente trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
Le spese di lite, compensate nei confronti di vengono poste a carico Controparte_2 dell' e liquidate come in dispositivo. CP_3
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che ha diritto ad ottenere l'accredito dei periodi Parte_1 contributivi ed alla regolarizzazione e aggiornamento dell'estratto contributivo per il periodo dal 12.04.2011 al 31.12.2014;
- Ordina all' di procedere alla ricostituzione ed alla trasformazione della pensione CP_3
CAT. VPT n. 02437075 da provvisoria a definitiva ed al pagamento delle eventuali differenze dovute al ricorrente;
- Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e con Controparte_2
riferimento alla domanda di pagamento della rimanente parte del TFR per il periodo dal 12.04.2011 al 31.12.2014;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_3 in € 2.500,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al legale anticipatario, oltre al rimborso del contributo unificato versato;
- compensa le spese tra tutte le altre parti del giudizio.
Castrovillari, 30-4-2025
Il Giudice Dott. Giordano Avallone