Decreto cautelare 10 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 10/05/2022, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2022
N. 00221/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00529/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Iacobbi e Pamela Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Nazionale Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, Ordine Interprovinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione BA-TA-BAT, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Puglia e Basilicata, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Puglia e Basilicata Sezione di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia - anche con misura monocratica,
del provvedimento di accertamento inosservanza dell’obbligo vaccinale n. -OMISSIS- del Consiglio dell’Ordine Interprocinciale (BA-TA-BAT) dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, nonché della successiva delibera di presa d’atto n. -OMISSIS-, adottata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, notificato alla ricorrente in data 22 febbraio 2022 con nota prot.-OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anteriore o successivo, compresi tutti gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche se non noti, con cui è stato formalizzato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, recante la seguente disposizione:
<< ….(omissis) si comunica che il Consiglio Direttivo dell'Ordine TSRM e PSTRP di Bari-Taranto-Barletta-Andria-Trani con delibera n. -OMISSIS- ha provveduto a dichiarare accertato nei suoi confronti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art.4 comma 1 dl n. 44 /2021…e conseguentemente, a disporre la comunicazione di tale accertamento alla Federazione nazionale competente…nonché a disporre l'immediata annotazione della Sua sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie nell'albo al quale lei è iscritta …tale sospensione avrà efficacia fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territoriale competente del completamento del ciclo vaccinale primario…e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti il 5 Aprile 2022 e depositato in data 5 Maggio 2022, alle ore 22,53;
Considerato che, nonostante l’invito in tal senso di cui alla comunicazione di cortesia operata dalla Segretaria di questo T.A.R. il 6 Maggio 2022, la ricorrente non ha - a tutt’oggi - depositato l’istanza di fissazione dell’udienza di merito come prescritto, a pena di improcedibilità, dagli artt. 55 comma 4 e 56 comma 1 c.p.a..
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità della suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 10 Maggio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.