Art. 90.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).