Articolo 90 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 89Articolo 91
Versione
15 luglio 1964
Art. 90.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964