Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
6305/2016 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 17/04/2025, alle ore 10.53, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per , cessionaria del credito controverso, l'Avv. Argide CAPRIA, in Parte_1 sostituzione dell'Avv. Enrico CARATOZZOLO, la quale si riporta ed insiste in atti e verbali e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate per e originari opponenti, l'Avv. Simone CP_1 Controparte_2
MICHIENZI per delega dell'Avv. Giacomo PRINZI il quale si riporta ai propri atti e verbali di causa ed insiste in particolare nelle note conclusive e chiede il rigetto di ogni contraria istanza
Il Presidente di Sezione
Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti discutono discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto
Con opposizione del 26 luglio 2015 e avanzata al Controparte_2 CP_1
G.E titolare della procedura esecutiva n. 183.2015 R.es.imm., dopo aver premesso che, in forza di titolo esecutivo costituito da att in notar del 21.12.1987 ai nn. 28656 rep. E 5412 di racc. Per_1
e relativo atto di erogazione e quietanza in Notar del 3.8.1992 ai nn. 59686 rep. E 12460 Per_2 racc., notificato il 20.2.2015, era stata promossa in loro danno – appunto - la procedura esecutiva n.
183.2015 R.es.imm. presso il Tribunale di Messina, che in data 27.3.2015 era stato loro notificato l'avvertimento ai sensi dell'art. 603 c.p.c., nella qualità di terzi acquirenti di bene ipotecato, e contestuale atto di precetto nei confronti dell'Avv. E. Fiorillo n.q. di curatore del Fallimento Vitale Immobiliare s.p.a., con intimazione a quest'ultimo di pagare le somme di euro 68.216,37 per sorte capitale, euro 47.559,00 alla data del 31.12.2009, euro 405,00 per spese di precetto, per un totale di euro 116.181,36, oltre interessi di mora dal 1.7.2013 al soddisfo;
che in data 15.6.2015 è stato loro notificato atto di pignoramento dell'immobile di loro proprietà sito in Messina, vill. Annunziata, via del Fante 39, complesso Garden Ville, in catasto al Foglio 102, part. 2328, sub 5C, cat. A, contestavano il diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente in loro danno per effetto A) dell'intervenuta prescrizione del diritto di sequela ex art. 2880 c.c.; B) della inefficacia delle ipoteche iscritte sui beni degli ignari acquirenti in ragione della contrarietà a norme imperative del titolo esecutivo azionato;
pagina1 di 4
la quale chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
[...]
Con ordinanza del 15.9.2016 il G.E. disponeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 183.2015 R.es.imm.
Con atto citazione introduceva il Parte_2 giudizio di merito della proposta opposizione esecutiva nel termine indicato dal G.E. Si costituivano i signori e chiedendo la conferma Controparte_2 CP_1 dell'ordinanza emessa dal G.E. con l'accoglimento dell'opposizione esecutiva già avanzata, con il favore delle spese.
Le parti depositavano memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la società con sede legale Controparte_3 in Milano, Corso Mon-forte n. 15, c.f. e P.IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, nella qualità di procuratrice della società con sede legale in Torino Controparte_4
(TO), Corso Re Umberto n. 8, in persona del legale rappresentante pro c.f. e P.IVA CP_5
, iscritta al n. 33652 dell'elenco delle Società Veicolo tenuto da Banca d'Italia ai sensi P.IVA_2 dell'art. 4 del provvedimento B.I. 30.09.2014, per effetto di procura speciale rilasciata a ministero del Notaio , con Studio in Milano, Largo Donegani n. 2, Rep. 44992 –Racc. 22886, quale Persona_3 cessionaria dei crediti vantati dalla società giusta D.M.T. 602529 del Controparte_6
5.09.1997 pubblicato in G.U. n. 222 del 23.09.1997, con sede in Palermo (PA), via Roma n. 183, c.f.
e P.IVA , in persona dei Commis-sari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_3 nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. 130 del 30 aprile 1999, di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, n. 43 del 12 aprile 2018, avente ad oggetto i crediti esattamente dettagliati nel contratto di cessione (in autentica e alla raccolta del Notaio di Palermo, Rep. N. 23422, Racc. Persona_4
13976 del 29.03.2018 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso tra la società e la società rappresentata e difesa dagli Parte_2 Controparte_4
Avv.ti Enrico Caratozzolo e Maurizio Canfora, giusta procura alle liti in atti, la quale (società
, nella indicata qualità di procuratrice della società Controparte_3 Controparte_4 quale cessionaria dei crediti di dichiarava di surrogarsi nella medesima Controparte_6 posizione creditoria e giuridica della predetta e si riportava a tutto quanto da questa Controparte_6 dedotto, eccepito e richiesto. Con nota del 15.3.2019 la società su indicata chiedeva l'estromissione della
[...]
ai sensi del comma 9 dell'art. 92 del T.U.B. e ciò in forza Parte_2 di procura speciale notarile conferita dalla stessa società in liquidazione coatta amministrativa.
Con memoria del 14.11.2023 i Sig.ri , nato a [...] il [...] Controparte_2 ed ivi residente, C/da Garden Ville, Via del Fante, n.39, C.F. , e CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, C/da Garden Ville, Via del Fante, n.39, CP_1 C.F. , si costituivano con nuovo Difensore l'avv.to Giacomo Prinzi che li CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. La causa, dopo il vaglio del Presidente di Sezione sull'eventuale connessione soggettiva e oggettiva del presente giudizio con altro giudizio pendente presso il Tribunale di Messina, II Sezione Civile, recante il n. 2598.2015 RG, era avviata alla fase decisoria. All'udienza del 17.4.2025 la causa, dopo la discussione ordinata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era decisa. Preliminarmente va dichiarata l'estromissione dal giudizio della Parte_2 liquidazione coatta amministrativa e ciò in forza della rituale richiesta avanzata ai sensi del comma 9 dell'art. 92 del T.U.B. e della documentata cessione del credito fondante la procedura esecutiva n. 183.2015 R.es.imm. Nel merito l'opposizione (originaria), come proposta dai signori e Controparte_2
è fondata nel merito e, pertanto, va accolta e ciò per quanto di ragione. CP_1
pagina2 di 4 Il primo motivo d'opposizione è fondato nel merito e rende superflua la trattazione delle residue doglianze. L'ordinanza resa dal G.E. nella fase camerale non è affetta da alcun errore in diritto: invero, nel caso specie correttamente il Giudice ha affermato che è maturata per il creditore procedente la particolare prescrizione dell'ipoteca prevista dall'art. 2880 cc. rispetto ai beni acquistati dai terzi, i signori e è un dato incontrovertibile, perché evincibile dal Controparte_2 CP_1 mero raffronto tra la data (anno 1994) dell'acquisito del bene ipotecato (ipoteca iscritta il 24.12.1987 ai nn. 33374/3002 a garanzia del mutuo fondiario che la Cassa Centrale di Risparmio V.E. del
21.12.1987 e relativo atto di erogazione e quietanza del 1992) e pignorato e la data (anno 2015) della notifica del titolo esecutivo, dell'avviso ex art. 603 c.p.c. e del pignoramento (fondante la procedura esecutiva su citata), che siano decorsi più di vent'anni dalla trascrizione del titolo di acquisto;
è circostanza in fatto pacifica tra le parti in contesa;
né v'è prova che in siffatto arco temporale superiore ai 20 anni il creditore (procedente e titolare del diritto di sequela) abbia esercitato (con idoneo atto esecutivo) il diritto di sequela;
né possono ritenersi idonei atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione del diritto di sequela la mera rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, perché estraneo alla sfera della rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, infatti la prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell' art.2880 c.c. , determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione a prescindere dalla tempestiva rinnovazione dell'iscrizione stessa prima del decorso del ventennio (art. 2847 c.c.), invero la rinnovazione afferisce agli effetti della pubblicità; ed ancora in tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca – come invece argomentato dalla creditrice procedente, valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità (Cass. civile sez. III, 07/07/2016, n.13940).
Alla luce delle superiori considerazioni e stante la soccombenza della parte opposta (già creditrice procedente) quest'ultima va condannata alla rifusione in favore degli opponenti signori e delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Controparte_2 CP_1
Nulla sulle spese nel rapporto delle parti con la parte estromessa dal giudizio
P.Q.M.
il Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 6305.2016 RGAC promossa da CP
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, C/da Garden Ville, Via del Fante, n.39,
[...]
C.F. , e , nata a [...] il [...] ed ivi residente, CodiceFiscale_1 CP_1
C/da Garden Ville, Via del Fante, n.39, C.F. , rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 dall'Avv. G. Prinzi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Patti, Corso G. Matteotti n. 63 e ciò in forza di procura in atti, parte opponente, contro la società CP_3 con sede legale in Milano, Corso Mon-forte n. 15, c.f. e P.IVA , in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratrice della società Controparte_4 con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e P.IVA iscritta al n. 33652 dell'elenco delle Società Veicolo tenuto da P.IVA_2 Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento B.I. 30.09.2014, per effetto di procura speciale rilasciata a ministero del Notaio , con Studio in Milano, Largo Donegani n. 2, Rep. Persona_3
44992 –Racc. 22886, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società giusta Controparte_6
D.M.T. 602529 del 5.09.1997 pubblicato in G.U. n. 222 del 23.09.1997, con sede in Palermo (PA), via Roma n. 183, c.f. e P.IVA , in persona dei Commis-sari liquidatori e legali P.IVA_3 rappresentanti pro tempore, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. 130 del 30 aprile 1999, di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 43 del 12 aprile 2018, avente ad oggetto i crediti esattamente dettagliati nel contratto di cessione (in autentica e alla raccolta del Notaio Per_4
pagina3 di 4 di Palermo, Rep. N. 23422, Racc. 13976 del 29.03.2018 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Per_4
Legge sulla Cartolarizzazione, concluso tra la società e la società Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Caratozzolo e Maurizio Canfora, giusta Controparte_4 procura alle liti in atti, parte opposta (che ha curato l'introduzione del presente giudizio di merito), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede, 1) dichiara l'estromissione dal giudizio di Parte_2
;
[...] 2) in accoglimento dell'opposizione proposta dai signori e Controparte_2 [...]
dichiara inesistente il diritto del creditore procedente CP_1 Parte_2
(e del suo successore a titolo particolare) in seno alla procedura esecutiva n.
[...]
183.2015 R.es.imm. di agire esecutivamente in danno dei signori e Controparte_2 [...]
CP_1
3) condanna la società con sede legale in Milano, Corso Mon- Controparte_3 forte n. 15, c.f. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità P.IVA_1 di procuratrice della società con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto Controparte_4
n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e P.IVA iscritta al n. 33652 P.IVA_2 dell'elenco delle Società Veicolo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento B.I. 30.09.2014, per effetto di procura speciale rilasciata a ministero del Notaio , con Studio Persona_3 in Milano, Largo Donegani n. 2, Rep. 44992 –Racc. 22886, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società giusta D.M.T. 602529 del 5.09.1997 pubblicato in G.U. n. 222 del Controparte_6
23.09.1997, con sede in Palermo (PA), via Roma n. 183, c.f. e P.IVA , in persona dei P.IVA_3
Commis-sari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. 130 del 30 aprile 1999, di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 43 del 12 aprile 2018, avente ad oggetto i crediti esattamente dettagliati nel contratto di cessione (in autentica e alla raccolta del Notaio di Palermo, Rep. N. 23422, Racc. 13976 del 29.03.2018 ai sensi degli Persona_4 artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso tra la società Parte_2
e la società , al pagamento in favore degli opponenti
[...] Controparte_4 CP
e delle spese di lite che liquida in complessivi euro 14.103,00, oltre spese
[...] CP_1 generali al 15%, oltre iva e c.p.a.;
4) nulla sulle spese nel rapporto delle parti con la parte estromessa dal giudizio.
Così deciso in Messina, il 17.4.2025 Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
pagina4 di 4