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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 28/08/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1670/2019 rg, promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
,
[...] P.IVA_1 assistiti dall'avv. Claudio SAVANCO
[ricorrenti]
c o n t r o
Controparte_1
, assistito dalle dr.sse Mariateresa SANSONE e Patrizia ORLANDI P.IVA_2
[parte convenuta] Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-i ricorrenti, in qualità di -asseriti- trasgressore ed obbligato in solido, si sono rivolti al Tribunale di Biella, proponendo opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 101/19 e
101/19 bis, con cui è stata contestata la violazione delle seguenti norme:
1. Art. 3, co. 3 d.l. “per aver impiegato la lavoratrice Controparte_2 ER1
, in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
[...] lavoro, per le seguenti giornate: 20,21,22,27 e 29 settembre 2013; 6, 13,20, 27 ottobre 2013; 3 e 8 novembre 2013, per un totale di 11 giorni di effettivo lavoro”;
2. Art. 9 bis, co. 2 d.l. 510/1996 e s.m.i., “per non aver comunicato al competente centro per l'impiego, entro il giorno precedente a quello di instaurazione, il rapporto di lavoro con la lavoratrice , rapporto di lavoro Persona_1 riqualificato come subordinato dal 1.12.2013”;
3. Art. 4 bis, co. 2, d. lgs. 181/2000 e s.m.i., “per non aver consegnato, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, alla lavoratrice ER1
la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
[...] contenente tutte le informazioni previste dal d. lgs. 152/97”;
4. Art. 49, co. 3, d. lgs. 81/15 e s.m.i., “per aver omesso di comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al lavoro accessorio svolto dai lavoratori e relativamente alle prestazioni rese Parte_3 Controparte_3 nelle giornate indicate al punto 1 del verbale di notificazione di illecito amministrativo n. progr. 212 (…)”;
5. Art. 21, co. 1, l. 264/49 e s.m.i., “per non aver comunicato al competente centro per l'impiego, entro i 5 giorni successivi, la cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice , cessata in data 08/11/2013”; Persona_1
1 6. Art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/08 e s.m.i., “per omessa registrazione nel libro unico del lavoro dei dati della lavoratrice , che determina differenti Persona_1 trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, sia con riferimento alle prestazioni di lavoro rese in assenza della comunicazione preventiva di assunzione da agosto a novembre 2013 , sia a quelle oggetto di riqualificazione quale lavoratrice subordinata da dicembre 2013 a novembre 2016; per infedele registrazione nel libro unico del lavoro che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, dei dati relativi al lavoro supplementare/straordinario reso dalle lavoratrici di seguito indicate: ER1
da novembre 2016 a luglio 2017 e da ottobre 2014 a
[...] Persona_2 dicembre 2017”;
-i ricorrenti hanno contestato le risultanze degli accertamenti su cui sono fondate le ordinanze impugnate e hanno negato la sussistenza delle violazioni contestate;
Con
-l' , costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso;
-la causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 9 luglio 2025 e decisa in data 24.07.2025 come da dispositivo in calce trascritto, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
A-sull'esito degli accertamenti ispettivi in relazione alle posizioni delle lavoratrici Pers
e ER1
-sono state, innanzitutto, contestate le posizioni di due lavoratrici impiegate presso la società ricorrente nei termini qui di seguito illustrati;
-SI.ra Persona_1
1) la lavoratrice avrebbe svolto prestazioni di lavoro irregolari, senza l'attivazione di voucher nelle giornate di cui a p. 6 verbale nei mesi da agosto a novembre 2013;
2) ella, nel periodo compreso tra settembre e novembre 2013, nelle altre giornate meglio specificate a p. 6 del verbale - giornate in cui la società ricorrente aveva attivato voucher per la lavoratrice- avrebbe lavorato per un numero superiore di ore rispetto a quelle in relazione a cui erano stati attivati i voucher e sarebbe stata pagata per le ore ulteriori, in contanti, nella misura di 6 euro l'ora (vd. pp. 2- 3 verbale);
3) sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio sin dalla fine del mese di novembre 2013;
4) di qui, la riqualificazione, a partire dal mese di dicembre 2013, del lavoro accessorio prestato, in lavoro subordinato a tempo indeterminato1;
5) e la riqualificazione del tirocinio svolto dal 21.7.2014 al 21.01.2015 in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
6) la lavoratrice, dal 9.11.16 al 5.7.17, ha lavorato alle dipendenze della società ricorrente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato p.t. 10 h. settimanali;
ella avrebbe, in realtà, osservato un orario di lavoro nettamente superiore (vd. pp. 2 e 6 verbale)2;
-SI.ra ; Persona_2
-la lavoratrice - assunta inizialmente, in data 5.2.13, come apprendista banconiera/aiuto pasticcera, per 30 h settimanali, ridotte a 24 dal 1.10.2014 e successivamente come operaia banconiera per 24 h/sett. – avrebbe sempre osservato un maggior orario non registrato3, retribuito in contanti;
-di qui la contestazione delle violazioni di cui ai punti nn. 1-3, 5, 6;
-sulla ricostruzione in punto fatto operata dai ricorrenti;
-la società ricorrente ha escluso di aver impiegato la lavoratrice in giornate e ER1 per orari ulteriori rispetto a quelli risultanti dai voucher attivati;
-ha contestato di aver retribuito la lavoratrice nei termini descritti in sede ispettiva (in parte con voucher ed in parte in contanti); Pers
-ha negato che la lavoratrice abbia svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito;
-sulle risultanze di causa;
-ebbene, dall'esame delle risultanze di causa, il Tribunale ritiene provate le seguenti circostanze;
-in merito alle prestazioni rese dalla SI.ra quale aiuto - pasticcera addetta ER1 al laboratorio della società ricorrente;
2 La lavoratrice -secondo la prospettazione di cui al verbale- avrebbe, pertanto, ER1 lavorato nei seguenti termini:
-tra settembre e novembre 2013: 15 giornate in nero;
-dal 19 lug. 2013 al 31 agosto 2013: venerdì e sabato, 8 h/g, con pagamento in minima parte con voucher e per il resto in contanti;
-dal dic. 2013 al lug. 2014: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le medesime modalità di pagamento;
-dal 21 lug. 14 al 20 gen. 2015: tirocinio di 30 h/sett;
-dal 21 genn. 2015 al 21 ottobre 2015: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le modalità di pagamento di cui sopra;
-dal 22 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: dal mercoledì alla domenica, 24 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-assenza per maternità sino al 27 aprile 16;
-28 aprile – 11 settembre 2016: dal giovedì alla domenica, 16 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-15 settembre -25 settembre 2016: dal mercoledì alla domenica, 20 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-26 settembre – 8 novembre 2016: dal martedì alla domenica, 42 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-9 novembre 2016-5 lug. 2017: lavoro subordinato, con svolgimento di 32 h/sett. (mart.-dom-) dal 9.11.26 al 31.12.16 e di 24 h/sett. (lun.-dom.) dal 1.1.17 al 1.7.17; Per 3 la lavoratrice secondo gli ispettori, avrebbe lavorato nei seguenti termini:
-dal 01/10/2014 al 06/03/2017 dal martedì alla domenica con la seguente distribuzione di orario: il martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 10,30 e dalle 15,30 alle 19,30; il giovedì dalle ore 6,30 alle 10,00; il venerdì dalle 8.00 alle 10,30 e dalle 15.00 alle 19,30; il sabato dalle 8.00 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 19,30; la domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00; per un totale di 39 ore settimanali.
- dal 07/03/2017 al 31/12/2017 il lunedì al posto del martedì dalle 6,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,30 e il giovedì solo al pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30, per un totale di 44 ore settimanali.
3 -innanzitutto, non si ritiene che vi sia sufficiente prova dello svolgimento, da parte della SI.ra , di prestazioni di lavoro “in nero” nelle giornate di cui al verbale;
ER1 Con
-la lavoratrice, in sede di richiesta di intervento all' (doc. 14 ), aveva fatto CP_1 riferimento, peraltro non puntuale, allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore della ricorrente “senza alcun tipo di contratto”; in sede giudiziale, la stessa ha riferito che “rarissimamente ho lavorato senza i voucher, qualche ora era sempre coperta” (ud. 2.5.23); nessuna delle altre persone sentite, tanto in sede ispettiva, quanto in quella Con giudiziaria, ha saputo riferire circostanze nel senso prospettato dall' ; la prova dello svolgimento di lavoro irregolare è dunque mancante;
-quanto ai periodi successivi, sulla base delle ragioni che saranno oltre illustrate, si ritiene che la ricorrente abbia lavorato:
-a) nel periodo tra agosto e dicembre 2013, nei soli giorni per i quali è stato attivato il voucher (vd. provvedimento del Tribunale del 25.2.25), per 4 ore alla volta;
-b) nel periodo tra febbraio 2014 e l'inizio del tirocinio (durato dal 21 luglio 2014 al 21 gennaio 2015) e nel periodo successivo alla fine del tirocinio compreso tra il 30 gennaio ed il 30 giugno 2015 ella abbia lavorato per tre giorni alla settimana, 4 ore al giorno;
-si rileva, con riguardo ai periodi in questione, che le dichiarazioni acquisite -salvo per quanto sarà oltre specificato- non conducono ad esiti sufficientemente convincenti;
-i testi e moglie e figlio del legale rappresentante della ricorrente, la _1 Pt_1 cui attendibilità deve essere valutata con particolare rigore, hanno dichiarato che inizialmente la lavoratrice avesse lavorato per soli due giorni e per non più di due ore/qualche ora;
la teste ha inoltre dichiarato che dopo il tirocinio la lavoratrice _1 fosse andata in laboratorio venerdì, sabato e poi domenica mattina, talvolta in altri giorni della settimana, ma dipendeva “perché non tutte le settimane erano uguali” e, comunque, nei sole giornate e con i soli orari risultanti dai voucher;
Pers
-la teste e la teste la cui attendibilità deve, anch'essa, essere vagliata con ER1 particolare attenzione, essendo le persone direttamente coinvolte e in relazione a cui gli esiti della controversia (strettamente connessa a quelle previdenziali) non sono del tutto indifferenti, hanno riferito, invece, di maggiori orari;
-la SI.ra , nella richiesta di intervento, aveva fatto riferimento agli orari e alle ER1 giornate indicate nella nota 24; in sede giudiziaria ha invece riferito periodi e orari parzialmente diversi, ha sostenuto di non aver conservato i documenti che aveva portato con sé al momento della r.i., in cui aveva segnato periodi e orari lavorati e ha fatto riferimento ad una specifica circostanza mai esplicitata in precedenza, ossia di aver ricevuto il pagamento delle ore non coperte da voucher, da parte della SI.ra , _1 con denaro contante contenuto all'interno di fazzolettini del bar;
ha comunque riferito di aver lavorato per otto ore alla volta, salvo, forse la domenica, in cui lavorava 4 ore;
Pers
-la teste ha affermato, in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava sabato e ER1 domenica dalle 7-7,30 alle 12-12,30, mentre in sede giudiziale ha sostenuto che, dapprima, la collega lavorasse solo il venerdì e il sabato e, successivamente, anche la Pers domenica, almeno dalle 8 alle 11,30; anche la SI.ra per la prima volta in udienza
(la stessa in cui è stata sentita la SI.ra ) ha fatto riferimento al ricevimento di ER1 contanti all'interno dei fazzolettini di cui sopra;
-le dichiarazioni delle persone indicate non appaiono, come detto, particolarmente attendibili;
-i testi e hanno infatti avuto la tendenza minimizzare le circostanze _1 Pt_1 contestate alla società e a sostenere la correttezza dell'operato della stessa, con il possibile intento di contenere il più possibile l'eventuale debito della società e del rispettivo coniuge/padre; Pers
-le dichiarazioni delle SI.re e si rivelano anch'esse poco attendibili: le ER1 testimoni hanno ripetuto e confermato dettagli che ricordare appare davvero inverosimile ed entrambe hanno fatto riferimenti ad un dettaglio (quello dei fazzoletti) mai precedentemente riportato e curiosamente riferito da entrambe alla stessa udienza;
le loro dichiarazioni, inoltre, presentano contraddizioni intrinseche (si veda sopra) e rispetto a quelle di altri testimoni maggiormente credibili (su cui oltre); gli elementi individuati fanno dunque dubitare della complessiva genuinità delle testimonianze;
la SI.ra
, inoltre, non ha chiarito i termini e le tempistiche della propria permanenza ER1 presso una la famiglia di Oleggio indicata da parte ricorrente;
-per individuare con maggiore sicurezza periodi ed orari di lavoro della SI.ra ER1 nel periodo di cui si discorre, si può fare invece riferimento alle dichiarazioni rese della teste ex dipendente della società ricorrente, cessata al giugno 2015, della cui Tes_2 attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare;
, che ha lavorato alle dipendenze della società ricorrente già prima dell'arrivo della Pt_4 SI.ra e sino al giugno 2015 e che era presente sul luogo di lavoro dal mercoledì ER1 alla domenica, ha ricordato la presenza della lavoratrice -nei periodi di cui si discorre- per tre giorni alla settimana, dal venerdì alla domenica, riferendo, grosso modo, di un orario di circa 4 ore al giorno, orario che può, dunque, essere valorizzato ai fini della CP_ decisione (vd. doc. 4 e verb. Ud. 17.1.24);
-c) per quanto riguarda, invece, il periodo luglio 2015-aprile 2016 ritiene il Tribunale che non vi sia adeguata prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario diverso da quello risultante dai voucher;
Pers
-la SI.ra e la SI.ra hanno indicato giornate ed orari non sovrapponibili;
la ER1 prima ha riferito di aver continuato a lavorare, in un primo momento, per tre giorni alla settimana (venerdì e sabato per 8 ore e domenica per 4) e, in un secondo momento, dal Pers mercoledì alla domenica per 4 o 5 ore al giorno;
la SI.ra ha, invece, fatto un generico riferimento allo svolgimento di lavoro da parte della SI.ra “per tutto ER1 il periodo di causa” il venerdì, il sabato “e poi anche la domenica”;
-la SI.ra ha escluso che la lavoratrice abbia reso prestazioni diverse da quelle _1 risultanti dai voucher;
-il SI. non ha fornito indicazioni precise, essendosi limitato a sostenere che ci Pt_1 fosse bisogno della lavoratrice per poche ore;
-gli altri testimoni nulla hanno saputo riferire circa periodi/orari della SI.ra in ER1 relazione a questo periodo;
-in assenza dunque di elementi probatori di segno contrario, non si può fare altro che ritenere lavorate, in relazione al periodo di cui si discorre, le ore risultanti dai voucher attivati;
si noti che per i mesi di febbraio-aprile 2016 non risultano ore attivate e tale circostanza si spiega con il fatto per cui la lavoratrice nel mese di gennaio avesse appena partorito;
-d) quanto al periodo dal 28 aprile 2016 – al 25 settembre 2016, ritiene il Tribunale che sia raggiunta la prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice , di quattro ER1
5 giorni di lavoro alla settimana, dal giovedì alla domenica, per 4 ore al giorno, per le seguenti ragioni;
- ritiene il Tribunale di poter considerare maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dal SI. ex stagista della ricorrente per 6 mesi nel 2016, della cui attendibilità ER3 non vi è motivo di dubitare, il quale, con riferimento al periodo in questione, ha dichiarato in sede giudiziaria, così come in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava ER1 dal giovedì alla domenica;
-egli ha, inoltre, comprensibilmente sostenuto di essere stato verosimilmente più preciso al momento dell'audizione in sede ispettiva, in ordine all'orario di lavoro;
in tale contesto, temporalmente più prossimo all'accadimento dei fatti di causa, il SI. ER3 aveva individuato un orario di lavoro di circa 4 ore al giorno e, pertanto, ritiene il
Tribunale di poter valorizzare questo elemento ai fini della decisione;
la dichiarazione è, del resto, parzialmente sovrapponibile con quella del testimone SI. anch'egli Tes_3 stagista, il quale ha confermato la presenza della SI.ra anche durante la ER4 settimana (e non solo nei giorni di sabato e domenica);
-e) quanto al periodo 27 settembre 2016- 8 novembre 2016, ritiene il Tribunale che sia provato che la SI.ra abbia lavorato per 6 giorni alla settimana, dal martedì alla ER1 domenica, osservando un orario di 5 ore e mezza al giorno;
-è stato appurato, al proposito, che il SI. , responsabile del laboratorio di Parte_1 pasticceria, era stato operato e che nel corso del suo ricovero/assenza – che può essere ragionevolmente collocata, in base alle dichiarazioni acquisite, nel periodo di cui si discorre- la lavoratrice abbia considerevolmente aumentato la propria presenza ER1 in laboratorio, per eSIenze di sostituzione del titolare;
-tale circostanza viene, innanzitutto, esplicitata (seppur in termini riduttivi) dalla moglie del SI. SI.ra , la quale ha affermato che, effettivamente, nel periodo Pt_1 _1 di assenza del marito di circa due mesi era capitato che la SI.ra avesse lavorato ER1 anche in orario non “coperto” da voucher ed era stata retribuita, per tali ore, in contanti;
alla luce di tale dichiarazione, si ritiene quindi plausibile che tutte le ore di lavoro accertate e non retribuite con voucher siano state pagate in contanti, all'importo indicato dalla lavoratrice;
-il teste ha, inoltre, dichiarato che “… Quando arrivavo alle 7,30 lei c'era già; ER3 nell'ultimo mese, quando io entravo alle 7 , epoca in cui il ricorrente si era operato all'anca, era ER
che mandava avanti la pasticceria, lei arrivava presto, forse alle 5 per preparare tutta la linea, io alle 7 la trovavo lì e posso dire che lei andava alle 5 perché ci sono dei tempi tecnici di preparazione dei dolci e in questo periodo (coincidente con l'operazione del titolare) la SI.ra ER
andava anche il martedì ed il mercoledì entrando alle 5 ed uscendo verso le 11/12…”;
-giorni della settimana ed ore lavorati, possono, dunque essere accertati nella misura sopra indicata;
-f) quanto, infine, all'ultimo periodo che viene in rilievo, ossia quello compreso tra il 9 novembre 2016 ed il 5 luglio 2017, si osserva quanto segue;
-la SI.ra , nel periodo in questione, ha lavorato alle dipendenze della società ER1 ricorrente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time;
Con
-l' ha contestato, anche in relazione a tale periodo, lo svolgimento di maggior orario di lavoro;
Con
-non vi è, tuttavia, prova dell'assunto dell' , su cui grava il relativo onere: le sole dichiarazioni della SI.ra non si ritengono, per le ragioni di cui sopra, ER1 sufficientemente attendibili e nessuna delle persone sentite in sede ispettiva o giudiziaria Con ha confermato le circostanze allegate dall' in relazione all'aspetto di cui si discorre;
6 Pers
-in merito all'asserito svolgimento, da parte della SI.ra di ore di lavoro superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite;
Con
-l' ha sostenuto, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice in sede ispettiva, che ella abbia svolto svariate ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite5;
-a parere del Tribunale, tuttavia, non vi è adeguata prova di quanto sostenuto;
Pers
-innanzitutto, le dichiarazioni della SI.ra non appaiono sufficientemente attendibili per tutte le ragioni sopra indicate, che qui si ribadiscono;
-in secondo luogo, nessuna delle altre persone sentite nel corso degli accertamenti ed in Con sede giudiziaria ha confermato l'assunto dell' ;
-si osserva da ultimo che la prova dello svolgimento di prestazioni lavorative per un orario superiore a quello pattuito dalle parti deve essere assai rigorosa e, infatti, è principio consolidato quello per cui “sebbene sia onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, la valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali al riguardo espletate è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e privo di errori logici o giuridici” (ad esempio, Cass., Sez. Lav., sent. 9231/95), principi valevoli anche nei confronti degli Istituti che pretendano il pagamento di crediti di natura previdenziale fondati sullo svolgimento, da parte dei lavoratori, di orario superiore a quello contrattuale;
-tale prova è nel caso di specie, come visto, mancante;
-dagli accertamenti di cui si è dato conto, derivano le seguenti conseguenze;
-in primo luogo, non essendo stato dimostrato lo svolgimento di lavoro irregolare, da parte della SI.ra , nei termini indicati nel verbale, devono ritenersi non ER1 sussistenti le violazioni di cui ai punti 1 e 56 delle ordinanze ingiunzione opposte e le relative sanzioni e devono quindi essere annullate;
-in secondo luogo, si osserva quanto segue;
Con
-come sopra accennato, quanto alla posizione della SI.ra , l' sulla scorta dei ER1 propri accertamenti (che in questa sede sono stati, tuttavia, ridimensionati), sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, ha ritenuto che la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio sin dalla fine del mese di novembre 2013, con conseguente riqualificazione, a partire da tale data, delle prestazioni rese nel periodo successivo, incluso quello del tirocinio, in prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-i ricorrenti hanno contestato gli esiti degli accertamenti, facendo presente, da un lato, che la SI.ra avrebbe lavorato soltanto nelle ore retribuite con voucher ER1 (circostanza smentita, vd. sopra) e dall'altro lato, che l'operazione di riqualificazione non sia in ogni caso corretta, perché, innanzitutto, il solo superamento dei limiti di compenso non consentirebbe, in assenza di previsione di legge, la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, occorrendo l'accertamento concreto della sussistenza di subordinazione e poiché, in secondo luogo, se, a causa del superamento dei tetti di legge, dovesse esservi la conversione, essa potrebbe verificarsi unicamente al superamento del tetto reddituale per ciascun anno civile, non “una tantum”;
-ebbene, si ritiene opportuno rammentare in termini generali la natura7 dell'istituto che viene in rilievo nella legislazione vigente all'epoca dei fatti e si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza della C. App. Napoli, n. 2995/25, che riassume l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria: “Il lavoro accessorio costituisce una speciale tipologia di rapporto di lavoro inerente a prestazioni lavorative caratterizzate, complessivamente, dall'eSIuità economica. Il lavoro accessorio, inoltre, si distingue da tutte le altre “tipologie contrattuali” per le peculiari modalità di corresponsione del compenso. Il Legislatore, infatti, ha previsto l'utilizzo obbligatorio dei c.d. “voucher/buoni” che garantiscono una copertura contributiva ( ed assicurativa (INAIL). La disciplina del lavoro accessorio è CP_5 contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), art. 70 e ss., ed è stata oggetto di importanti interventi di revisione normativa, interventi susseguitisi nel tempo, ultimi dei quali apportati con la L. 92/2012 (cd. Legge Fornero), successivamente con il D.L. 76/2013 (cd. “Decreto Lavoro”) convertito in L. 99/2013, ... Con l'entrata in vigore della L 99/2013, che ha convertito il D.L. 76/2013, si è giunti a modificare inequivocabilmente la natura stessa del "lavoro accessorio".
Infatti il legislatore, confermando una "interpretazione" dell'istituto già formulata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2013, ha espunto dall'articolo che definisce le prestazioni di lavoro accessorio (comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. 276/2013) le parole "di natura meramente occasionale". Pertanto tale tipo di rapporto di lavoro è stato definito dai soli limiti economici dei compensi a prescindere dalla tipologia dell'attività svolta definendo il "lavoro accessorio" (non più occasionale) come l'insieme delle prestazioni lavorative "che non danno luogo, con riferimento alla titolarità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare" per ogni prestatore, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo…8”;
-la normativa non ha in effetti previsto le conseguenze del mancato rispetto, da parte del
“committente”, dei limiti (in primo luogo di compenso) dalla stessa indicati;
si ritiene,
8 pertanto, imprescindibile esaminare la singola fattispecie concreta e verificarne l'effettivo svolgimento;
-nel caso di specie è stato accertato che, nel corso degli anni di causa, la società ricorrente abbia ricevuto, con continuità, le prestazioni di lavoro della SI.ra , ER1 per un numero di ore superiori a quelle risultate retribuite con voucher;
-la lavoratrice, si è visto, a partire dalla seconda metà del 2013 e sino all'inizio del proprio tirocinio, ossia il 21 luglio 2014, ha regolarmente lavorato nel laboratorio della società ricorrente, insieme al titolare SI. inizialmente per due e, Pt_1 successivamente, per tre giorni alla settimana (nei fine settimana / anche dal venerdì), per circa 4 ore al giorno;
le ore non regolarizzate sono state retribuite in contanti: è stata, dunque retribuita con riferimento al tempo di lavoro svolto;
ella è sempre stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, svolgendo attività di aiuto pasticcera, osservando un orario di lavoro fisso e dunque predeterminato, con continuità temporale e con modalità prestabilite (il teste ha indicato tra le sue mansioni Controparte_3
“farcire le bignole, metterle nei pirottini e [effettuare] qualche preparazione per le torte, non aveva all'epoca la competenza per poter fare altro”, sotto il potere organizzativo e direttivo del SI. ; Tes_4
-non vi è dubbio che le prestazioni rese dalla lavoratrice fossero di natura subordinata, posto che – a fronte degli elementi appena dianzi indicati – non è emersa alcuna evidenza di segno contrario che consenta di poter ricondurre le prestazioni rese dalla SI.ra a favore della società ricorrente nell'ambito del lavoro autonomo;
ER1
-alla luce di tale conclusione, la verifica del rispetto, da parte della società, dei limiti di compenso erogabili alla lavoratrice assume rilevanza preminente;
infatti, a fronte dello svolgimento di prestazioni di lavoro di natura subordinata, affinchè le stesse possano essere ricondotte al rapporto di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 (con esclusione, quindi, dell'applicazione della disciplina e, soprattutto, delle tutele previste per il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c.), ritiene il Tribunale che sia indispensabile il rispetto dei limiti imposti dalla norma di cui al d. lgs. sopra menzionato, primi tra tutti i limiti di compenso erogabile che, come visto, è l'elemento caratterizzante la fattispecie astratta di cui si discorre;
-nel caso in esame, appare corretto il ragionamento astratto seguito dagli ispettori, i quali, per verificare il rispetto dei limiti di compenso, hanno sommato il valore dei voucher attivati e quello degli importi ricevuti dalla lavoratrice9, stante la chiara finalità elusiva dei limiti quantitativi previsti dalla norma del pagamento in contanti;
-si ritiene, inoltre, corretto il calcolo effettuato in base all'importo ricevuto nell'anno solare -e non in quello civile così come prospettato dalla ricorrente-, tenuto conto del tenore della norma di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 vigente all'epoca dei fatti oggetto di causa;
-il Tribunale ritiene, inoltre, che non sia corretto il ragionamento proposto da parte attrice, secondo cui si dovrebbe, eventualmente, verificare il superamento dei “tetti” di compenso erogabili anno per anno e non “una tantum”; a fronte, infatti, dello svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato continuative, deve ritenersi, per evitare l'elusione della norma di cui all'art. 70, che non appena, nel corso dell'anno solare, il limite di compensi sia superato, le successive prestazioni, ricadenti anche in periodi successivi all'anno, debbano essere considerate di natura subordinata, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, qualora non emergano -e nel caso di specie non sono emersi- elementi che facciano propendere nel senso dell'avvenuta conclusione di una diversa tipologia di rapporto;
-qualora, poi, il superamento dei compensi abbia determinato la riqualificazione del rapporto, è chiaro che debba essere riqualificato anche il successivo rapporto di tirocinio: se, infatti, il tirocinante possiede la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del tirocinio, avendo espletato in precedenza analoga attività presso lo stesso datore di lavoro, il contratto (tirocinio) è affetto da un vizio parziale genetico di causa, con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
-ebbene, fatte queste premesse, si osserva quanto segue;
-effettuando il conteggio secondo i criteri sopra descritti, corretti in astratto, ma sulla base delle ore di lavoro effettivamente accertate (come sopra indicate), risulta10
l'avvenuto superamento dei compensi erogabili, sin da prima dell'avvio del tirocinio, fatto che determina, per le ragioni esposte, le riqualificazioni dei rapporti di lavoro accessorio e di tirocinio in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-ciò determina la sussistenza delle violazioni contestate ai punti nn. 2 e 3 delle ordinanze ingiunzione opposte, le cui relative sanzioni devono, pertanto, essere confermate;
-si osserva, infatti, che la S.C. ha precisato che “le disposizioni richiamate presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009).
9. Tale statuizione è la sola coerente con il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che non può ovviamente subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo (…)”(Cass. Sez. Lav., ord. 20184/2022); le violazioni in esame risultano, dunque, integrate;
-venendo, infine, alla violazione di cui al punto n. 6, si osserva quanto segue;
-la violazione contestata risulta soltanto parzialmente sussistente, poiché sono state effettivamente accertate le irregolarità sopra descritte in relazione alla posizione della Pers SI.ra e non, invece, in relazione alla SI.ra ER1
-la sanzione irrogata per la violazione di cui al punto n. 6, tuttavia, deve essere confermata, poiché “In tema di sanzioni amministrative, la modifica dell'ordinanza -
ingiunzione, limitatamente all'entità della sanzione, non può essere disposta dal giudice se non in accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente”. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito con la quale il giudice aveva disposto la riduzione della sanzione in difetto della domanda dell'opponente), vd. Cass. Civ., sent. 21486/04);
B-sulla contestazione della violazione di cui al punto n. 4 delle ordinanze ingiunzione;
Con
-l' ha contestato la violazione dell'art. 49 d .lsg . 81/15 in quanto il datore CP_2 di lavoro non avrebbe effettuato, almeno 60 minuti prima dell'inizio delle prestazione, Con la comunicazione all' contenente i dati relativi al lavoro accessorio dei SI.ri Pt_3
e in relazione alle giornate meglio indicate nel verbale;
Pt_1
-la norma citata nel testo applicabile prevedeva che: “I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e
l'ora di inizio e di fine della prestazione. (…) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”; Con
-l' ha documentato, depositando copiosa documentazione a campione (vd. doc. 22 Con Con
), che la società ricorrente ha inviato all' , i dati richiesti dalla norma, senza rispettare il termine di 60 minuti prima dell'inizio della prestazione;
-i ricorrenti hanno, sul punto, sostenuto che la violazione contestata si configuri soltanto in ipotesi di omessa comunicazione e non in caso di suo ritardo;
-il Tribunale non ritiene persuasiva la tesi di parte attrice, in quanto in contrasto con il tenore della norma;
-dalla lettura piana della stessa, emerge, infatti: 1) l'esistenza di un dovere in capo al Con datore di lavoro di comunicazione all' dei dati richiesti, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione di lavoro;
2) l'applicazione della sanzione prevista, in caso di “violazione degli obblighi di cui al presente comma”;
-tra gli obblighi previsti dalla norma è incluso il rispetto della tempistica indicata e, pertanto, la violazione di cui al punto 4 deve ritenersi integrata, con conseguente conferma della sanzione relativamente ad essa irrogata;
-sulle spese di lite;
-in considerazione della reciproca soccombenza, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annulla le sanzioni irrogate per le violazioni di cui ai punti 1 e 5 delle ordinanze ingiunzione opposte;
-conferma le sanzioni irrogate per le violazioni di cui ai punti 2, 3, 4 , 6 delle ordinanze ingiunzione opposte;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-fissa in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Biella, 24.07.25.
La Giudice
dott.ssa Francesca Marchese
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la lavoratrice ha lavorato mediante voucher sia prima sia dopo lo svolgimento del tirocinio di cui al punto 5.
2 4 Ella aveva fatto inizialmente riferimento a due giorni alla settimana che- sostanzialmente - corrispondono ai giorni attivati con i voucher, pur dichiarando un numero di ore superiori (vd.
r.i.).
4 5 Si veda sul punto la nota n. 3 di cui sopra. Co 6 -quanto alla violazione di cui al punto 5, l' ha contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 21, co. 1 l. 264/1949 e s.m.i. per non aver comunicato al CPI, nei tempi di legge, la cessazione del rapporto di lavoro della SI.ra , cessata il 8.11.2013; la norma citata ER1 prevede che: “I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (…)”; la fattispecie astratta non risulta integrata, in quanto, non essendo stato accertato lo svolgimento di lavoro nero, alcuna cessazione del rapporto è dunque configurabile;
7
7 Il dibattito dottrinale è stato molto vivace;
in estrema sintesi, parte della dottrina ha attribuito al lavoro occasionale accessorio natura di prestazione di fatto, giungendo ad affermarne il carattere acontrattuale;
altra parte della dottrina ha proposto una diversa ricostruzione inquadrando il lavoro accessorio nella categoria del lavoro autonomo, tuttavia, con posizioni e argomentazioni diversificate;
non sono mancati infine Autori che invece hanno ritenuto il lavoro accessorio come una fattispecie contrattuale non standard, attraverso cui instaurare (anche) rapporti di lavoro subordinato, in modo semplificato e, comunque, privi delle tutele tipiche della fattispecie ex art. 2094 c.c..
8 La normativa è stata, in seguito, sostituita, con decorrenza 25.6.15, attraverso l'introduzione dell'art. 48 d. lgs. 81/15 (abrogato, poi, dalla l. 49/2017), in forza del quale “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori
o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma…”. 9 6 euro all'ora dichiarati, importo, peraltro, sensibilmente inferiore a quello del voucher.
9 10 anche secondo parte attrice, vd. nota 14.5.25, in cui fa presente che per l'anno 2014 il superamento sarebbe avvenuto circa una settimana prima dell'inizio del tirocinio.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1670/2019 rg, promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
,
[...] P.IVA_1 assistiti dall'avv. Claudio SAVANCO
[ricorrenti]
c o n t r o
Controparte_1
, assistito dalle dr.sse Mariateresa SANSONE e Patrizia ORLANDI P.IVA_2
[parte convenuta] Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-i ricorrenti, in qualità di -asseriti- trasgressore ed obbligato in solido, si sono rivolti al Tribunale di Biella, proponendo opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 101/19 e
101/19 bis, con cui è stata contestata la violazione delle seguenti norme:
1. Art. 3, co. 3 d.l. “per aver impiegato la lavoratrice Controparte_2 ER1
, in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
[...] lavoro, per le seguenti giornate: 20,21,22,27 e 29 settembre 2013; 6, 13,20, 27 ottobre 2013; 3 e 8 novembre 2013, per un totale di 11 giorni di effettivo lavoro”;
2. Art. 9 bis, co. 2 d.l. 510/1996 e s.m.i., “per non aver comunicato al competente centro per l'impiego, entro il giorno precedente a quello di instaurazione, il rapporto di lavoro con la lavoratrice , rapporto di lavoro Persona_1 riqualificato come subordinato dal 1.12.2013”;
3. Art. 4 bis, co. 2, d. lgs. 181/2000 e s.m.i., “per non aver consegnato, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, alla lavoratrice ER1
la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
[...] contenente tutte le informazioni previste dal d. lgs. 152/97”;
4. Art. 49, co. 3, d. lgs. 81/15 e s.m.i., “per aver omesso di comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al lavoro accessorio svolto dai lavoratori e relativamente alle prestazioni rese Parte_3 Controparte_3 nelle giornate indicate al punto 1 del verbale di notificazione di illecito amministrativo n. progr. 212 (…)”;
5. Art. 21, co. 1, l. 264/49 e s.m.i., “per non aver comunicato al competente centro per l'impiego, entro i 5 giorni successivi, la cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice , cessata in data 08/11/2013”; Persona_1
1 6. Art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/08 e s.m.i., “per omessa registrazione nel libro unico del lavoro dei dati della lavoratrice , che determina differenti Persona_1 trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, sia con riferimento alle prestazioni di lavoro rese in assenza della comunicazione preventiva di assunzione da agosto a novembre 2013 , sia a quelle oggetto di riqualificazione quale lavoratrice subordinata da dicembre 2013 a novembre 2016; per infedele registrazione nel libro unico del lavoro che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, dei dati relativi al lavoro supplementare/straordinario reso dalle lavoratrici di seguito indicate: ER1
da novembre 2016 a luglio 2017 e da ottobre 2014 a
[...] Persona_2 dicembre 2017”;
-i ricorrenti hanno contestato le risultanze degli accertamenti su cui sono fondate le ordinanze impugnate e hanno negato la sussistenza delle violazioni contestate;
Con
-l' , costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso;
-la causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 9 luglio 2025 e decisa in data 24.07.2025 come da dispositivo in calce trascritto, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
A-sull'esito degli accertamenti ispettivi in relazione alle posizioni delle lavoratrici Pers
e ER1
-sono state, innanzitutto, contestate le posizioni di due lavoratrici impiegate presso la società ricorrente nei termini qui di seguito illustrati;
-SI.ra Persona_1
1) la lavoratrice avrebbe svolto prestazioni di lavoro irregolari, senza l'attivazione di voucher nelle giornate di cui a p. 6 verbale nei mesi da agosto a novembre 2013;
2) ella, nel periodo compreso tra settembre e novembre 2013, nelle altre giornate meglio specificate a p. 6 del verbale - giornate in cui la società ricorrente aveva attivato voucher per la lavoratrice- avrebbe lavorato per un numero superiore di ore rispetto a quelle in relazione a cui erano stati attivati i voucher e sarebbe stata pagata per le ore ulteriori, in contanti, nella misura di 6 euro l'ora (vd. pp. 2- 3 verbale);
3) sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio sin dalla fine del mese di novembre 2013;
4) di qui, la riqualificazione, a partire dal mese di dicembre 2013, del lavoro accessorio prestato, in lavoro subordinato a tempo indeterminato1;
5) e la riqualificazione del tirocinio svolto dal 21.7.2014 al 21.01.2015 in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
6) la lavoratrice, dal 9.11.16 al 5.7.17, ha lavorato alle dipendenze della società ricorrente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato p.t. 10 h. settimanali;
ella avrebbe, in realtà, osservato un orario di lavoro nettamente superiore (vd. pp. 2 e 6 verbale)2;
-SI.ra ; Persona_2
-la lavoratrice - assunta inizialmente, in data 5.2.13, come apprendista banconiera/aiuto pasticcera, per 30 h settimanali, ridotte a 24 dal 1.10.2014 e successivamente come operaia banconiera per 24 h/sett. – avrebbe sempre osservato un maggior orario non registrato3, retribuito in contanti;
-di qui la contestazione delle violazioni di cui ai punti nn. 1-3, 5, 6;
-sulla ricostruzione in punto fatto operata dai ricorrenti;
-la società ricorrente ha escluso di aver impiegato la lavoratrice in giornate e ER1 per orari ulteriori rispetto a quelli risultanti dai voucher attivati;
-ha contestato di aver retribuito la lavoratrice nei termini descritti in sede ispettiva (in parte con voucher ed in parte in contanti); Pers
-ha negato che la lavoratrice abbia svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito;
-sulle risultanze di causa;
-ebbene, dall'esame delle risultanze di causa, il Tribunale ritiene provate le seguenti circostanze;
-in merito alle prestazioni rese dalla SI.ra quale aiuto - pasticcera addetta ER1 al laboratorio della società ricorrente;
2 La lavoratrice -secondo la prospettazione di cui al verbale- avrebbe, pertanto, ER1 lavorato nei seguenti termini:
-tra settembre e novembre 2013: 15 giornate in nero;
-dal 19 lug. 2013 al 31 agosto 2013: venerdì e sabato, 8 h/g, con pagamento in minima parte con voucher e per il resto in contanti;
-dal dic. 2013 al lug. 2014: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le medesime modalità di pagamento;
-dal 21 lug. 14 al 20 gen. 2015: tirocinio di 30 h/sett;
-dal 21 genn. 2015 al 21 ottobre 2015: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le modalità di pagamento di cui sopra;
-dal 22 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: dal mercoledì alla domenica, 24 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-assenza per maternità sino al 27 aprile 16;
-28 aprile – 11 settembre 2016: dal giovedì alla domenica, 16 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-15 settembre -25 settembre 2016: dal mercoledì alla domenica, 20 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-26 settembre – 8 novembre 2016: dal martedì alla domenica, 42 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-9 novembre 2016-5 lug. 2017: lavoro subordinato, con svolgimento di 32 h/sett. (mart.-dom-) dal 9.11.26 al 31.12.16 e di 24 h/sett. (lun.-dom.) dal 1.1.17 al 1.7.17; Per 3 la lavoratrice secondo gli ispettori, avrebbe lavorato nei seguenti termini:
-dal 01/10/2014 al 06/03/2017 dal martedì alla domenica con la seguente distribuzione di orario: il martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 10,30 e dalle 15,30 alle 19,30; il giovedì dalle ore 6,30 alle 10,00; il venerdì dalle 8.00 alle 10,30 e dalle 15.00 alle 19,30; il sabato dalle 8.00 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 19,30; la domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00; per un totale di 39 ore settimanali.
- dal 07/03/2017 al 31/12/2017 il lunedì al posto del martedì dalle 6,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,30 e il giovedì solo al pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30, per un totale di 44 ore settimanali.
3 -innanzitutto, non si ritiene che vi sia sufficiente prova dello svolgimento, da parte della SI.ra , di prestazioni di lavoro “in nero” nelle giornate di cui al verbale;
ER1 Con
-la lavoratrice, in sede di richiesta di intervento all' (doc. 14 ), aveva fatto CP_1 riferimento, peraltro non puntuale, allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore della ricorrente “senza alcun tipo di contratto”; in sede giudiziale, la stessa ha riferito che “rarissimamente ho lavorato senza i voucher, qualche ora era sempre coperta” (ud. 2.5.23); nessuna delle altre persone sentite, tanto in sede ispettiva, quanto in quella Con giudiziaria, ha saputo riferire circostanze nel senso prospettato dall' ; la prova dello svolgimento di lavoro irregolare è dunque mancante;
-quanto ai periodi successivi, sulla base delle ragioni che saranno oltre illustrate, si ritiene che la ricorrente abbia lavorato:
-a) nel periodo tra agosto e dicembre 2013, nei soli giorni per i quali è stato attivato il voucher (vd. provvedimento del Tribunale del 25.2.25), per 4 ore alla volta;
-b) nel periodo tra febbraio 2014 e l'inizio del tirocinio (durato dal 21 luglio 2014 al 21 gennaio 2015) e nel periodo successivo alla fine del tirocinio compreso tra il 30 gennaio ed il 30 giugno 2015 ella abbia lavorato per tre giorni alla settimana, 4 ore al giorno;
-si rileva, con riguardo ai periodi in questione, che le dichiarazioni acquisite -salvo per quanto sarà oltre specificato- non conducono ad esiti sufficientemente convincenti;
-i testi e moglie e figlio del legale rappresentante della ricorrente, la _1 Pt_1 cui attendibilità deve essere valutata con particolare rigore, hanno dichiarato che inizialmente la lavoratrice avesse lavorato per soli due giorni e per non più di due ore/qualche ora;
la teste ha inoltre dichiarato che dopo il tirocinio la lavoratrice _1 fosse andata in laboratorio venerdì, sabato e poi domenica mattina, talvolta in altri giorni della settimana, ma dipendeva “perché non tutte le settimane erano uguali” e, comunque, nei sole giornate e con i soli orari risultanti dai voucher;
Pers
-la teste e la teste la cui attendibilità deve, anch'essa, essere vagliata con ER1 particolare attenzione, essendo le persone direttamente coinvolte e in relazione a cui gli esiti della controversia (strettamente connessa a quelle previdenziali) non sono del tutto indifferenti, hanno riferito, invece, di maggiori orari;
-la SI.ra , nella richiesta di intervento, aveva fatto riferimento agli orari e alle ER1 giornate indicate nella nota 24; in sede giudiziaria ha invece riferito periodi e orari parzialmente diversi, ha sostenuto di non aver conservato i documenti che aveva portato con sé al momento della r.i., in cui aveva segnato periodi e orari lavorati e ha fatto riferimento ad una specifica circostanza mai esplicitata in precedenza, ossia di aver ricevuto il pagamento delle ore non coperte da voucher, da parte della SI.ra , _1 con denaro contante contenuto all'interno di fazzolettini del bar;
ha comunque riferito di aver lavorato per otto ore alla volta, salvo, forse la domenica, in cui lavorava 4 ore;
Pers
-la teste ha affermato, in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava sabato e ER1 domenica dalle 7-7,30 alle 12-12,30, mentre in sede giudiziale ha sostenuto che, dapprima, la collega lavorasse solo il venerdì e il sabato e, successivamente, anche la Pers domenica, almeno dalle 8 alle 11,30; anche la SI.ra per la prima volta in udienza
(la stessa in cui è stata sentita la SI.ra ) ha fatto riferimento al ricevimento di ER1 contanti all'interno dei fazzolettini di cui sopra;
-le dichiarazioni delle persone indicate non appaiono, come detto, particolarmente attendibili;
-i testi e hanno infatti avuto la tendenza minimizzare le circostanze _1 Pt_1 contestate alla società e a sostenere la correttezza dell'operato della stessa, con il possibile intento di contenere il più possibile l'eventuale debito della società e del rispettivo coniuge/padre; Pers
-le dichiarazioni delle SI.re e si rivelano anch'esse poco attendibili: le ER1 testimoni hanno ripetuto e confermato dettagli che ricordare appare davvero inverosimile ed entrambe hanno fatto riferimenti ad un dettaglio (quello dei fazzoletti) mai precedentemente riportato e curiosamente riferito da entrambe alla stessa udienza;
le loro dichiarazioni, inoltre, presentano contraddizioni intrinseche (si veda sopra) e rispetto a quelle di altri testimoni maggiormente credibili (su cui oltre); gli elementi individuati fanno dunque dubitare della complessiva genuinità delle testimonianze;
la SI.ra
, inoltre, non ha chiarito i termini e le tempistiche della propria permanenza ER1 presso una la famiglia di Oleggio indicata da parte ricorrente;
-per individuare con maggiore sicurezza periodi ed orari di lavoro della SI.ra ER1 nel periodo di cui si discorre, si può fare invece riferimento alle dichiarazioni rese della teste ex dipendente della società ricorrente, cessata al giugno 2015, della cui Tes_2 attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare;
, che ha lavorato alle dipendenze della società ricorrente già prima dell'arrivo della Pt_4 SI.ra e sino al giugno 2015 e che era presente sul luogo di lavoro dal mercoledì ER1 alla domenica, ha ricordato la presenza della lavoratrice -nei periodi di cui si discorre- per tre giorni alla settimana, dal venerdì alla domenica, riferendo, grosso modo, di un orario di circa 4 ore al giorno, orario che può, dunque, essere valorizzato ai fini della CP_ decisione (vd. doc. 4 e verb. Ud. 17.1.24);
-c) per quanto riguarda, invece, il periodo luglio 2015-aprile 2016 ritiene il Tribunale che non vi sia adeguata prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario diverso da quello risultante dai voucher;
Pers
-la SI.ra e la SI.ra hanno indicato giornate ed orari non sovrapponibili;
la ER1 prima ha riferito di aver continuato a lavorare, in un primo momento, per tre giorni alla settimana (venerdì e sabato per 8 ore e domenica per 4) e, in un secondo momento, dal Pers mercoledì alla domenica per 4 o 5 ore al giorno;
la SI.ra ha, invece, fatto un generico riferimento allo svolgimento di lavoro da parte della SI.ra “per tutto ER1 il periodo di causa” il venerdì, il sabato “e poi anche la domenica”;
-la SI.ra ha escluso che la lavoratrice abbia reso prestazioni diverse da quelle _1 risultanti dai voucher;
-il SI. non ha fornito indicazioni precise, essendosi limitato a sostenere che ci Pt_1 fosse bisogno della lavoratrice per poche ore;
-gli altri testimoni nulla hanno saputo riferire circa periodi/orari della SI.ra in ER1 relazione a questo periodo;
-in assenza dunque di elementi probatori di segno contrario, non si può fare altro che ritenere lavorate, in relazione al periodo di cui si discorre, le ore risultanti dai voucher attivati;
si noti che per i mesi di febbraio-aprile 2016 non risultano ore attivate e tale circostanza si spiega con il fatto per cui la lavoratrice nel mese di gennaio avesse appena partorito;
-d) quanto al periodo dal 28 aprile 2016 – al 25 settembre 2016, ritiene il Tribunale che sia raggiunta la prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice , di quattro ER1
5 giorni di lavoro alla settimana, dal giovedì alla domenica, per 4 ore al giorno, per le seguenti ragioni;
- ritiene il Tribunale di poter considerare maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dal SI. ex stagista della ricorrente per 6 mesi nel 2016, della cui attendibilità ER3 non vi è motivo di dubitare, il quale, con riferimento al periodo in questione, ha dichiarato in sede giudiziaria, così come in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava ER1 dal giovedì alla domenica;
-egli ha, inoltre, comprensibilmente sostenuto di essere stato verosimilmente più preciso al momento dell'audizione in sede ispettiva, in ordine all'orario di lavoro;
in tale contesto, temporalmente più prossimo all'accadimento dei fatti di causa, il SI. ER3 aveva individuato un orario di lavoro di circa 4 ore al giorno e, pertanto, ritiene il
Tribunale di poter valorizzare questo elemento ai fini della decisione;
la dichiarazione è, del resto, parzialmente sovrapponibile con quella del testimone SI. anch'egli Tes_3 stagista, il quale ha confermato la presenza della SI.ra anche durante la ER4 settimana (e non solo nei giorni di sabato e domenica);
-e) quanto al periodo 27 settembre 2016- 8 novembre 2016, ritiene il Tribunale che sia provato che la SI.ra abbia lavorato per 6 giorni alla settimana, dal martedì alla ER1 domenica, osservando un orario di 5 ore e mezza al giorno;
-è stato appurato, al proposito, che il SI. , responsabile del laboratorio di Parte_1 pasticceria, era stato operato e che nel corso del suo ricovero/assenza – che può essere ragionevolmente collocata, in base alle dichiarazioni acquisite, nel periodo di cui si discorre- la lavoratrice abbia considerevolmente aumentato la propria presenza ER1 in laboratorio, per eSIenze di sostituzione del titolare;
-tale circostanza viene, innanzitutto, esplicitata (seppur in termini riduttivi) dalla moglie del SI. SI.ra , la quale ha affermato che, effettivamente, nel periodo Pt_1 _1 di assenza del marito di circa due mesi era capitato che la SI.ra avesse lavorato ER1 anche in orario non “coperto” da voucher ed era stata retribuita, per tali ore, in contanti;
alla luce di tale dichiarazione, si ritiene quindi plausibile che tutte le ore di lavoro accertate e non retribuite con voucher siano state pagate in contanti, all'importo indicato dalla lavoratrice;
-il teste ha, inoltre, dichiarato che “… Quando arrivavo alle 7,30 lei c'era già; ER3 nell'ultimo mese, quando io entravo alle 7 , epoca in cui il ricorrente si era operato all'anca, era ER
che mandava avanti la pasticceria, lei arrivava presto, forse alle 5 per preparare tutta la linea, io alle 7 la trovavo lì e posso dire che lei andava alle 5 perché ci sono dei tempi tecnici di preparazione dei dolci e in questo periodo (coincidente con l'operazione del titolare) la SI.ra ER
andava anche il martedì ed il mercoledì entrando alle 5 ed uscendo verso le 11/12…”;
-giorni della settimana ed ore lavorati, possono, dunque essere accertati nella misura sopra indicata;
-f) quanto, infine, all'ultimo periodo che viene in rilievo, ossia quello compreso tra il 9 novembre 2016 ed il 5 luglio 2017, si osserva quanto segue;
-la SI.ra , nel periodo in questione, ha lavorato alle dipendenze della società ER1 ricorrente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time;
Con
-l' ha contestato, anche in relazione a tale periodo, lo svolgimento di maggior orario di lavoro;
Con
-non vi è, tuttavia, prova dell'assunto dell' , su cui grava il relativo onere: le sole dichiarazioni della SI.ra non si ritengono, per le ragioni di cui sopra, ER1 sufficientemente attendibili e nessuna delle persone sentite in sede ispettiva o giudiziaria Con ha confermato le circostanze allegate dall' in relazione all'aspetto di cui si discorre;
6 Pers
-in merito all'asserito svolgimento, da parte della SI.ra di ore di lavoro superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite;
Con
-l' ha sostenuto, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice in sede ispettiva, che ella abbia svolto svariate ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite5;
-a parere del Tribunale, tuttavia, non vi è adeguata prova di quanto sostenuto;
Pers
-innanzitutto, le dichiarazioni della SI.ra non appaiono sufficientemente attendibili per tutte le ragioni sopra indicate, che qui si ribadiscono;
-in secondo luogo, nessuna delle altre persone sentite nel corso degli accertamenti ed in Con sede giudiziaria ha confermato l'assunto dell' ;
-si osserva da ultimo che la prova dello svolgimento di prestazioni lavorative per un orario superiore a quello pattuito dalle parti deve essere assai rigorosa e, infatti, è principio consolidato quello per cui “sebbene sia onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, la valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali al riguardo espletate è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e privo di errori logici o giuridici” (ad esempio, Cass., Sez. Lav., sent. 9231/95), principi valevoli anche nei confronti degli Istituti che pretendano il pagamento di crediti di natura previdenziale fondati sullo svolgimento, da parte dei lavoratori, di orario superiore a quello contrattuale;
-tale prova è nel caso di specie, come visto, mancante;
-dagli accertamenti di cui si è dato conto, derivano le seguenti conseguenze;
-in primo luogo, non essendo stato dimostrato lo svolgimento di lavoro irregolare, da parte della SI.ra , nei termini indicati nel verbale, devono ritenersi non ER1 sussistenti le violazioni di cui ai punti 1 e 56 delle ordinanze ingiunzione opposte e le relative sanzioni e devono quindi essere annullate;
-in secondo luogo, si osserva quanto segue;
Con
-come sopra accennato, quanto alla posizione della SI.ra , l' sulla scorta dei ER1 propri accertamenti (che in questa sede sono stati, tuttavia, ridimensionati), sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, ha ritenuto che la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio sin dalla fine del mese di novembre 2013, con conseguente riqualificazione, a partire da tale data, delle prestazioni rese nel periodo successivo, incluso quello del tirocinio, in prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-i ricorrenti hanno contestato gli esiti degli accertamenti, facendo presente, da un lato, che la SI.ra avrebbe lavorato soltanto nelle ore retribuite con voucher ER1 (circostanza smentita, vd. sopra) e dall'altro lato, che l'operazione di riqualificazione non sia in ogni caso corretta, perché, innanzitutto, il solo superamento dei limiti di compenso non consentirebbe, in assenza di previsione di legge, la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, occorrendo l'accertamento concreto della sussistenza di subordinazione e poiché, in secondo luogo, se, a causa del superamento dei tetti di legge, dovesse esservi la conversione, essa potrebbe verificarsi unicamente al superamento del tetto reddituale per ciascun anno civile, non “una tantum”;
-ebbene, si ritiene opportuno rammentare in termini generali la natura7 dell'istituto che viene in rilievo nella legislazione vigente all'epoca dei fatti e si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza della C. App. Napoli, n. 2995/25, che riassume l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria: “Il lavoro accessorio costituisce una speciale tipologia di rapporto di lavoro inerente a prestazioni lavorative caratterizzate, complessivamente, dall'eSIuità economica. Il lavoro accessorio, inoltre, si distingue da tutte le altre “tipologie contrattuali” per le peculiari modalità di corresponsione del compenso. Il Legislatore, infatti, ha previsto l'utilizzo obbligatorio dei c.d. “voucher/buoni” che garantiscono una copertura contributiva ( ed assicurativa (INAIL). La disciplina del lavoro accessorio è CP_5 contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), art. 70 e ss., ed è stata oggetto di importanti interventi di revisione normativa, interventi susseguitisi nel tempo, ultimi dei quali apportati con la L. 92/2012 (cd. Legge Fornero), successivamente con il D.L. 76/2013 (cd. “Decreto Lavoro”) convertito in L. 99/2013, ... Con l'entrata in vigore della L 99/2013, che ha convertito il D.L. 76/2013, si è giunti a modificare inequivocabilmente la natura stessa del "lavoro accessorio".
Infatti il legislatore, confermando una "interpretazione" dell'istituto già formulata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2013, ha espunto dall'articolo che definisce le prestazioni di lavoro accessorio (comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. 276/2013) le parole "di natura meramente occasionale". Pertanto tale tipo di rapporto di lavoro è stato definito dai soli limiti economici dei compensi a prescindere dalla tipologia dell'attività svolta definendo il "lavoro accessorio" (non più occasionale) come l'insieme delle prestazioni lavorative "che non danno luogo, con riferimento alla titolarità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare" per ogni prestatore, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo…8”;
-la normativa non ha in effetti previsto le conseguenze del mancato rispetto, da parte del
“committente”, dei limiti (in primo luogo di compenso) dalla stessa indicati;
si ritiene,
8 pertanto, imprescindibile esaminare la singola fattispecie concreta e verificarne l'effettivo svolgimento;
-nel caso di specie è stato accertato che, nel corso degli anni di causa, la società ricorrente abbia ricevuto, con continuità, le prestazioni di lavoro della SI.ra , ER1 per un numero di ore superiori a quelle risultate retribuite con voucher;
-la lavoratrice, si è visto, a partire dalla seconda metà del 2013 e sino all'inizio del proprio tirocinio, ossia il 21 luglio 2014, ha regolarmente lavorato nel laboratorio della società ricorrente, insieme al titolare SI. inizialmente per due e, Pt_1 successivamente, per tre giorni alla settimana (nei fine settimana / anche dal venerdì), per circa 4 ore al giorno;
le ore non regolarizzate sono state retribuite in contanti: è stata, dunque retribuita con riferimento al tempo di lavoro svolto;
ella è sempre stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, svolgendo attività di aiuto pasticcera, osservando un orario di lavoro fisso e dunque predeterminato, con continuità temporale e con modalità prestabilite (il teste ha indicato tra le sue mansioni Controparte_3
“farcire le bignole, metterle nei pirottini e [effettuare] qualche preparazione per le torte, non aveva all'epoca la competenza per poter fare altro”, sotto il potere organizzativo e direttivo del SI. ; Tes_4
-non vi è dubbio che le prestazioni rese dalla lavoratrice fossero di natura subordinata, posto che – a fronte degli elementi appena dianzi indicati – non è emersa alcuna evidenza di segno contrario che consenta di poter ricondurre le prestazioni rese dalla SI.ra a favore della società ricorrente nell'ambito del lavoro autonomo;
ER1
-alla luce di tale conclusione, la verifica del rispetto, da parte della società, dei limiti di compenso erogabili alla lavoratrice assume rilevanza preminente;
infatti, a fronte dello svolgimento di prestazioni di lavoro di natura subordinata, affinchè le stesse possano essere ricondotte al rapporto di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 (con esclusione, quindi, dell'applicazione della disciplina e, soprattutto, delle tutele previste per il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c.), ritiene il Tribunale che sia indispensabile il rispetto dei limiti imposti dalla norma di cui al d. lgs. sopra menzionato, primi tra tutti i limiti di compenso erogabile che, come visto, è l'elemento caratterizzante la fattispecie astratta di cui si discorre;
-nel caso in esame, appare corretto il ragionamento astratto seguito dagli ispettori, i quali, per verificare il rispetto dei limiti di compenso, hanno sommato il valore dei voucher attivati e quello degli importi ricevuti dalla lavoratrice9, stante la chiara finalità elusiva dei limiti quantitativi previsti dalla norma del pagamento in contanti;
-si ritiene, inoltre, corretto il calcolo effettuato in base all'importo ricevuto nell'anno solare -e non in quello civile così come prospettato dalla ricorrente-, tenuto conto del tenore della norma di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 vigente all'epoca dei fatti oggetto di causa;
-il Tribunale ritiene, inoltre, che non sia corretto il ragionamento proposto da parte attrice, secondo cui si dovrebbe, eventualmente, verificare il superamento dei “tetti” di compenso erogabili anno per anno e non “una tantum”; a fronte, infatti, dello svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato continuative, deve ritenersi, per evitare l'elusione della norma di cui all'art. 70, che non appena, nel corso dell'anno solare, il limite di compensi sia superato, le successive prestazioni, ricadenti anche in periodi successivi all'anno, debbano essere considerate di natura subordinata, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, qualora non emergano -e nel caso di specie non sono emersi- elementi che facciano propendere nel senso dell'avvenuta conclusione di una diversa tipologia di rapporto;
-qualora, poi, il superamento dei compensi abbia determinato la riqualificazione del rapporto, è chiaro che debba essere riqualificato anche il successivo rapporto di tirocinio: se, infatti, il tirocinante possiede la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del tirocinio, avendo espletato in precedenza analoga attività presso lo stesso datore di lavoro, il contratto (tirocinio) è affetto da un vizio parziale genetico di causa, con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
-ebbene, fatte queste premesse, si osserva quanto segue;
-effettuando il conteggio secondo i criteri sopra descritti, corretti in astratto, ma sulla base delle ore di lavoro effettivamente accertate (come sopra indicate), risulta10
l'avvenuto superamento dei compensi erogabili, sin da prima dell'avvio del tirocinio, fatto che determina, per le ragioni esposte, le riqualificazioni dei rapporti di lavoro accessorio e di tirocinio in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-ciò determina la sussistenza delle violazioni contestate ai punti nn. 2 e 3 delle ordinanze ingiunzione opposte, le cui relative sanzioni devono, pertanto, essere confermate;
-si osserva, infatti, che la S.C. ha precisato che “le disposizioni richiamate presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009).
9. Tale statuizione è la sola coerente con il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che non può ovviamente subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo (…)”(Cass. Sez. Lav., ord. 20184/2022); le violazioni in esame risultano, dunque, integrate;
-venendo, infine, alla violazione di cui al punto n. 6, si osserva quanto segue;
-la violazione contestata risulta soltanto parzialmente sussistente, poiché sono state effettivamente accertate le irregolarità sopra descritte in relazione alla posizione della Pers SI.ra e non, invece, in relazione alla SI.ra ER1
-la sanzione irrogata per la violazione di cui al punto n. 6, tuttavia, deve essere confermata, poiché “In tema di sanzioni amministrative, la modifica dell'ordinanza -
ingiunzione, limitatamente all'entità della sanzione, non può essere disposta dal giudice se non in accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente”. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito con la quale il giudice aveva disposto la riduzione della sanzione in difetto della domanda dell'opponente), vd. Cass. Civ., sent. 21486/04);
B-sulla contestazione della violazione di cui al punto n. 4 delle ordinanze ingiunzione;
Con
-l' ha contestato la violazione dell'art. 49 d .lsg . 81/15 in quanto il datore CP_2 di lavoro non avrebbe effettuato, almeno 60 minuti prima dell'inizio delle prestazione, Con la comunicazione all' contenente i dati relativi al lavoro accessorio dei SI.ri Pt_3
e in relazione alle giornate meglio indicate nel verbale;
Pt_1
-la norma citata nel testo applicabile prevedeva che: “I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e
l'ora di inizio e di fine della prestazione. (…) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”; Con
-l' ha documentato, depositando copiosa documentazione a campione (vd. doc. 22 Con Con
), che la società ricorrente ha inviato all' , i dati richiesti dalla norma, senza rispettare il termine di 60 minuti prima dell'inizio della prestazione;
-i ricorrenti hanno, sul punto, sostenuto che la violazione contestata si configuri soltanto in ipotesi di omessa comunicazione e non in caso di suo ritardo;
-il Tribunale non ritiene persuasiva la tesi di parte attrice, in quanto in contrasto con il tenore della norma;
-dalla lettura piana della stessa, emerge, infatti: 1) l'esistenza di un dovere in capo al Con datore di lavoro di comunicazione all' dei dati richiesti, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione di lavoro;
2) l'applicazione della sanzione prevista, in caso di “violazione degli obblighi di cui al presente comma”;
-tra gli obblighi previsti dalla norma è incluso il rispetto della tempistica indicata e, pertanto, la violazione di cui al punto 4 deve ritenersi integrata, con conseguente conferma della sanzione relativamente ad essa irrogata;
-sulle spese di lite;
-in considerazione della reciproca soccombenza, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annulla le sanzioni irrogate per le violazioni di cui ai punti 1 e 5 delle ordinanze ingiunzione opposte;
-conferma le sanzioni irrogate per le violazioni di cui ai punti 2, 3, 4 , 6 delle ordinanze ingiunzione opposte;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-fissa in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Biella, 24.07.25.
La Giudice
dott.ssa Francesca Marchese
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la lavoratrice ha lavorato mediante voucher sia prima sia dopo lo svolgimento del tirocinio di cui al punto 5.
2 4 Ella aveva fatto inizialmente riferimento a due giorni alla settimana che- sostanzialmente - corrispondono ai giorni attivati con i voucher, pur dichiarando un numero di ore superiori (vd.
r.i.).
4 5 Si veda sul punto la nota n. 3 di cui sopra. Co 6 -quanto alla violazione di cui al punto 5, l' ha contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 21, co. 1 l. 264/1949 e s.m.i. per non aver comunicato al CPI, nei tempi di legge, la cessazione del rapporto di lavoro della SI.ra , cessata il 8.11.2013; la norma citata ER1 prevede che: “I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (…)”; la fattispecie astratta non risulta integrata, in quanto, non essendo stato accertato lo svolgimento di lavoro nero, alcuna cessazione del rapporto è dunque configurabile;
7
7 Il dibattito dottrinale è stato molto vivace;
in estrema sintesi, parte della dottrina ha attribuito al lavoro occasionale accessorio natura di prestazione di fatto, giungendo ad affermarne il carattere acontrattuale;
altra parte della dottrina ha proposto una diversa ricostruzione inquadrando il lavoro accessorio nella categoria del lavoro autonomo, tuttavia, con posizioni e argomentazioni diversificate;
non sono mancati infine Autori che invece hanno ritenuto il lavoro accessorio come una fattispecie contrattuale non standard, attraverso cui instaurare (anche) rapporti di lavoro subordinato, in modo semplificato e, comunque, privi delle tutele tipiche della fattispecie ex art. 2094 c.c..
8 La normativa è stata, in seguito, sostituita, con decorrenza 25.6.15, attraverso l'introduzione dell'art. 48 d. lgs. 81/15 (abrogato, poi, dalla l. 49/2017), in forza del quale “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori
o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma…”. 9 6 euro all'ora dichiarati, importo, peraltro, sensibilmente inferiore a quello del voucher.
9 10 anche secondo parte attrice, vd. nota 14.5.25, in cui fa presente che per l'anno 2014 il superamento sarebbe avvenuto circa una settimana prima dell'inizio del tirocinio.
10