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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice DE lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi DEl'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3996 DE 2024 DE R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
22/07/1984 (c.f. ), n.q. di genitori DE minore C.F._2 Per_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), tutti
[...] C.F._3 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. GENNARO ORLANDO (cf. ), presso il quale elettivamente C.F._4 domiciliano, in Napoli, alla Via Giotto n. 25, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, gli istanti in epigrafe, premesse alcune vicende intercorse tra le parti, chiedevano il pagamento DEla indennità di accompagnamento, per il figlio minore, dall'1/08/2022.
In punto di fatto esponevano che, a seguito di visita di revisione in data 27/12/2021,
n. posizione 6108889000209, la Commissione Medica riconosceva il minore invalido, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani DEla vita (L. 18/80) - indennità di accompagnamento” (cfr. all. 2) ed evidenziavano che, nonostante il minore fosse in possesso DE requisito sanitario, tanto che la posizione n.
6108889000209 risultava ricostituita (cfr. all. 5), e nonostante la suddetta sentenza, che aveva annullato un precedente indebito e condannato l'Ente alla corresponsione dei ratei DEla prestazione de qua, l' non provvedeva al pagamento e pertanto, in data CP_2 03/05/24, veniva inoltrata all' diffida ad adempiere, chiedendo il pagamento CP_1 DEl'indennità di accompagnamento dall'1/08/2022 al soddisfo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo l'intervenuto pagamento DE dovuto e chiedendo dichiararsi cessata la materia DE contendere. Letto l'art. 127 ter c.p.c., all'esito DElo scambio di note, la controversia veniva decisa, ai sensi DE novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 La prestazione richiesta dai ricorrenti con il ricorso in esame (ind. accompagnamento minore dall'1.8.2022) è stata liquidata con provvedimento DE 9 settembre 2024 (v. provvedimento di liquidazione allegato). L'importo a titolo di arretrati da agosto 2022, come richiesto in ricorso, è stato interamente pagato unitamente al rateo di pensione di ottobre 2024 (v. cedolino allegato).
Alla stregua DEle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento DE dovuto (cfr. note di udienza depositate dai ricorrenti in data 15.1.2025) deve essere dichiarata la cessazione DEla materia DE contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo DE giudice di pronunciare sull'oggetto DEla controversia.
Residua la questione DEle spese da regolarsi secondo il principio DEla soccombenza virtuale, in forza DE quale il giudice provvede sulle spese DEibando il fondamento DEla domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione DEla materia DE contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la sussistenza DE diritto DE minore, rilevato che il pagamento è successivo sia al deposito DE ricorso che alla notifica DElo stesso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia DE contendere;
condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti DEle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.200, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
OR Annunziata, 7.2.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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