Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/04/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1075/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1075/2023 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in , presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
CONCLUSIONI RICORRENTE
- DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_1 la sig.ra in Cerenzia il 07/08/1988, registrato nell'anno 1988 registro CP_1
Atto N.6 parte 2, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
- CONFERMARE gli accordi assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa di proprietà esclusiva del sig. ed alla rinuncia reciproca al Pt_1 mantenimento tra i coniugi di cui rispettivamente ai punti 1.4 e 1.2 dell'accordo stragiudiziale di separazione, omologato con Decreto n. 162/2018 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
-REVOCARE l'obbligo pe ril sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'assegno in favore della FI , per le motivazione esposte in
[...] ON RR (domanda rinunciata in sede di conclusionali con richiesta di conferma dell'assegno di mantenimento).
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07/08/1988 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi si sono sposati in CERENZIA in data 07/08/1988
Con sentenza 1280/2024 decisa alla camera di consiglio del 5.4.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La causa è stata rimessa in istruttoria in quanto il ricorrente aveva richiesto la revoca del contributo al mantenimento della FI maggiorenne
Deduceva il ricorrente che con riferimento alla domanda di revoca del mantenimento di euro 200,00 mensile riconosciuto in favore della FI ormai maggiorenne, di essere privo di occupazione, ON nonostante si sia trasferito a Treviso, ove vive con una nuova compagna che
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 provvede al suo mantenimento e sostentamento in questo momento di forte difficoltà; in merito alla situazione economica e lavorativa della FI il sig. dichiarava di non avere informazioni utili da riferire poiché da anni Pt_1 non ha più contatti con la FI. Ai fini istruttori, in data 12.11.2022, aveva avanzato richiesta all'Agenzia delle Entrate di Genova al fine di conoscere la situazione reddituale della signora rimasta priva di esito ON anche a seguito di sollecito trasmesso in data 22.11.2023.
3. Questo ufficio ha disposto indagini di PT da cui risulta che la FI ha percepito circa 2000 Euro in un anno avendo svolto il servizio civile. La stessa risulta quindi economicamente non autosufficiente. Alla luce di tali accertamenti l'avv. Rosangela Diano nell'interesse del sig.
depositava, unitamente a note di trattazione scritta, Parte_1 dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con la quale il sig. preso atto Pt_1 delle risultanze istruttorie, rinuncia alla domanda di revoca del mantenimento dovuto nei confronti della FI . ON
Pertanto, l'Avv. Diano si riportava al ricorso introduttivo e chiede che venga pronunciata sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni assunti in sede di separazione consensuale.
4. Va evidenziato che in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato che la casa di proprietà esclusiva del sig. rimanesse Pt_1 allo stesso ed avevano rinunciato reciprocamente al mantenimento tra i coniugi (cfr. punti 1.4 e 1.2 dell'accordo stragiudiziale di separazione, omologato con Decreto n. 162/2018 che omologava la separazione consensuale dei coniugi) Invece per la FI era stato previsto un contributo al mantenimento di 200 Euro mensili che in oggi il sig. con la rinuncia alla domanda di revoca di Pt_1 tale contributo, intende confermare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dato atto che con sentenza 1280/2024 decisa alla camera di consiglio del
5.4.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 da
codice fiscale nato Parte_1 C.F._1
a CROTONE (KR) il 17/09/1961
e
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
28/06/1962 il CERENZIA (KR),
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale Parte_1
al versamento di un assegno per contributo C.F._1 al mantenimento della FI maggiorenne non ON autosufficiente dal punto di vista economico, che determina in € 200,00 mensili (in continuità con il contributo previsto in sede di separazione) in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig. codice fiscale Parte_1
il versamento di tale assegno da C.F._1 corrispondersi, in continuità con l'assegno previsto in sede di separazione, entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dalla data della separazione.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24.4.2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5