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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 189/2024 di R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambe in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Parte_3
e con sede in Pavia, la prima in Piazza della Vittoria, 6 e la seconda in Corso Garibaldi, 26, rappresentante e difese dall'avv. Federica Pezzali ed elettivamente domiciliate presso il suo studio di
Pavia, Piazza Castello, 19,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Alberto Controparte_1 C.F._1
Guariso, Livio Neri e Daniele Bergonzi e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, viale Regina
Margherita, 30,
APPELLATO
*
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI per le appellanti:
“In via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni contraria istanza:
- previa declaratoria della cessazione del rapporto di lavoro inter-partes a far data dall'ottobre 2020, rigettare le domande ex adverso formulate in fatto ed in diritto dal sig. CP_1
- condannare parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.”;
per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: rigettare
l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata;
in subordine: condannare le appellanti e in persona Parte_4 Parte_5 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, a pagare all'appellato CP_1
, per il credito maturato sino al 18.10.2020, in luogo della somma di € 6.739,45, la somma
[...]
di € 6.408,03, o in subordine quella di € 5.755,39, confermando nel resto la sentenza impugnata;
in ulteriore subordine, nel caso in cui il rapporto di lavoro dell'appellato non venisse ritenuto a tempo pieno: ridurre le somme di cui alla sentenza impugnata, da quantificarsi in relazione a un rapporto di lavoro part time al 60%, confermando nel resto la predetta sentenza;
nonché:
accertare e dichiarare l'illegittimità, per violazione dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 81/15, della mancata puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro dell'appellato CP_1
e conseguentemente:
[...]
determinare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/15, la collocazione della prestazione lavorativa dell'appellato ; Controparte_1
condannare l'appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, a pagare all'appellato , a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, Controparte_1 comma 2, D.lgs. 81/15, la somma di € 1.738,35, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia con valutazione equitativa.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
*
pagina 2 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.2.2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 452/23, che, Parte_2
in accoglimento delle domande proposte da nelle cause riunite R.G. n. 542/2021 e Controparte_1
R.G. n. 1110/2021 dallo stesso promosse nei confronti, rispettivamente, dell'una e dell'altra, le ha condannate in solido al pagamento della somma di € 6.739,45 per differenze retributive, ha condannato la sola (cessionaria dell'azienda dal 17.5.2021) a riammettere il ricorrente nel posto di Parte_5
lavoro ed entrambe in solido a corrispondergli le retribuzioni maturate nel periodo dal 19 ottobre 2020 al 16 maggio 2021 e la sola le retribuzioni maturate dal 17 maggio 2021 al tallone mensile Parte_5 di € 1.665,12, dedotto l'aliunde perceptum; il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo e con spese a carico solidale delle resistenti, liquidate in complessivi €
5.388,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
In particolare, con l'originario ricorso iscritto al n. 542/2021, lo conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Pavia la allegando quanto segue: di essere stato assunto dalla Parte_4
convenuta per lavorare presso il bar Victoria di Pavia, dalla stessa gestito, in data 18 settembre 2019 con inquadramento nel VI Livello c.c.n.l. e mansioni di cameriere a tempo indeterminato e part-time al
60% di 24 ore settimanali per sei gg alla settimana;
di aver lavorato, in realtà, per 7 ore al giorno dalle
8.00 alle 15.00, con mansioni di cameriere e di barista riconducibili al V livello, dietro pagamento di un corrispettivo di € 10,00 all'ora in contanti per le ore effettive;
che, subentrato il lockdown per COVID, il locale era stato chiuso dal 9 marzo 2020 al 17 maggio 2020 e che, alla riapertura, solo pochi dipendenti erano stati richiamati in servizio;
che, non rientrando tra questi, egli aveva continuato a non prestare attività lavorativa sino al 7 giugno 2020, senza ricevere la retribuzione o la CIG in deroga, nonostante le rassicurazioni ricevute in tal senso dall'amministratore della Società, di Parte_3 aver ripreso a lavorare solo dall'8 giugno 2020, osservando i turni a orario ridotto che il Pt_3
affiggeva settimanalmente in una bacheca vicino alla cassa del bar e che erano pubblicati sul gruppo whatsapp del personale;
che tali turni, per il primo periodo dall'8 giugno al 5 luglio 2020, oscillavano tra 24 e meno di 40 ore alla settimana, mentre dal 6 luglio al 18 ottobre 2020 erano quelli ricavati nel dettaglio dalle griglie prodotte sub doc. 7 del suo fascicolo di primo grado;
di non essere stato pagato per le ferie dal 31 luglio al 10 agosto 2020 e per la quarantena, in attesa di tampone, dall'11 al 16 agosto 2020; che dall'8 marzo 2020 non aveva più ricevuto le buste paga ed era stato pagato in contanti pagina 3 di 16 per le ore svolte con la retribuzione oraria di € 7,00; che, dopo che si era lamentato di queste mancanze, il la mattina del 18 ottobre 2020 lo aveva invitato a cercarsi un altro lavoro e dal 19 ottobre Pt_3
non lo aveva più incluso nei turni di lavoro;
di aver mandato il 7 novembre 2020 lettera di messa a disposizione senza esito alcuno;
di aver, quindi, lamentato, con successiva PEC del 4.12.2020,
l'illegittimità della sua sospensione a zero ore dall'ottobre 2020, la mancata erogazione dell'integrazione salariale da marzo a giugno 2020 e di aver rivendicato, nel contempo, la natura full time del rapporto e le conseguenti differenze retributive e contributive, senza ricevere neppure questa volta riscontri;
che dalla scheda anagrafica/professionale estratta presso il Centro per l'Impiego di
Pavia - prodotta sub doc.10- il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta risultava essere in corso alla data del 30 marzo 2021 (in difetto di comunicazioni di licenziamento o di dimissioni); che dalla medesima scheda anagrafica/professionale estratta alla data del 26 luglio 2021 aveva appreso l'avvenuto trasferimento di azienda alla ed il passaggio del suo rapporto dal Parte_5
17 maggio 2021 ex art. 2112 c.c. (doc. 15 fascicolo di primo grado).
Promossa a quel punto azione anche nei confronti della innanzi al medesimo Tribunale Parte_5
(con R.G. n. 1110/2021), il giudizio di primo grado instaurato verso la cedente era riunito a quello verso la cessionaria, che restava contumace.
A seguito della riunione, le domande dello nei confronti delle resistenti erano le seguenti: CP_1
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° Controparte_1
livello del CCNL Pubblici Esercizi – Turismo Confcommercio e comunque a percepire la retribuzione prevista dal predetto CCNL per i lavoratori ivi inquadrati fin dal 18.09.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) previo ogni opportuno accertamento e conseguente declaratoria in merito alla nullità, inefficacia
e/o illegittimità della clausola di riduzione dell'orario di lavoro apposta al contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato instaurato fra la convenuta e il ricorrente deve considerarsi a Parte_4 Controparte_1
tempo pieno a decorrere dal 18.09.2019, ovvero dalla successiva data ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro instaurato fra il ricorrente e Controparte_1 la convenuta è proseguito ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Parte_4 convenuta con effetto dalla data del trasferimento d'azienda, o in subordine di ramo Parte_5
pagina 4 di 16 d'azienda, intervenuto tra le predette società e dunque dal 17.05.2021, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
d) condannare le convenute e in persona dei rispettivi Parte_4 Parte_5
legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, o in subordine la sola Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...] CP_1
la somma di € 6.739,45, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
[...]
e) condannare la convenuta o in subordine la convenuta Parte_5 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a riammettere il ricorrente
[...] CP_1
nel posto di lavoro;
[...]
f) condannare le convenute e in persona dei rispettivi Parte_4 Parte_5 legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, o in subordine la sola Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...] CP_1
la retribuzione globale di fatto maturata dal 19.10.2020 sino al 16.05.2021, ovvero nel
[...]
diverso periodo ritenuto di giustizia, e la convenuta in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, o in subordine la convenuta in persona Parte_4
del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la retribuzione Controparte_1
globale di fatto maturata dal 17.05.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettiva riammissione in servizio, sulla base dell'importo mensile di € 1.665,12, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub b):
g) accertare e dichiarare l'illegittimità, per violazione dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 81/15, della mancata puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro del ricorrente
e conseguentemente: Controparte_1
h) determinare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/15, la collocazione della prestazione lavorativa del ricorrente;
Controparte_1
i) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, a pagare al ricorrente , a titolo di € 1.738,35, ovvero la diversa somma Controparte_1
ritenuta di giustizia con valutazione equitativa.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
pagina 5 di 16 Il giudice di primo grado, interrogato liberamente il ricorrente, il quale dava atto di aver reperito una nuova occupazione dal maggio del 2021, esperito l'interrogatorio formale del legale rappresentante delle convenute, escussi i testimoni, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame Parte_3
riteneva che l'istruttoria avesse confermato sia le mansioni (di cameriere/barista) che l'orario dedotto e le circostanze allegate con riferimento al periodo post lockdown, ivi compresa la mancata percezione dell'integrazione salariale, come pure che, in assenza di un formale atto di recesso, lo fosse CP_1 dipendente della cedente all'atto del trasferimento di azienda, così da essere passato alle dipendenze della cessionaria ex art. 2112 c.c. con un rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato ed inquadramento, quale cameriere, nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi Turismo Confcommercio;
recepiti i conteggi di parte ricorrente, contestati solo genericamente da parte convenuta (salva la detrazione dell'aliunde perceptum a fronte del pacifico reperimento di un impiego da parte del lavoratore a decorrere dal maggio 2021), decideva come sopra riportato.
Con ricorso depositato in data 26.2.2024, le due società hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo di riformarla integralmente, rigettando le domande svolte dall'appellato nei loro confronti, previa declaratoria della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti a far data dall'ottobre 2020, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con il primo motivo di gravame, titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DI
MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE CARENTE, CONFUSA, CONTRADDITTORIA E ILLOGICA –
ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE – ERRONEA CONVERSIONE A
TEMPO PIENO DEL RAPPORTO DI LAVORO”, le appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha affermato la correttezza degli orari allegati come svolti dall'odierno appellato, con conseguente implicita conversione del rapporto da part time a full time, senza motivare o, comunque, con motivazione asseritamente carente.
Nella prospettazione del gravame, infatti, non sarebbe stato assolto dal lavoratore l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla circostanza di aver svolto un orario a tempo pieno, né tale fatto sarebbe emerso dall'istruttoria testimoniale in maniera incontrovertibile. In particolare, i testi escussi, i quali avevano riferito di aver lavorato rispettivamente sino a maggio 2020 ( e marzo 2020 Per_1
( senza quindi poter conoscere quanto accaduto successivamente a tali date, avevano Persona_2
dichiarato che le turnazioni di cui al doc. 7 erano stabilite tra lavoratori e neppure rispettate;
del resto la teste (teste intimata dalla ) aveva confermato che non vi erano orari fissi, ma turni Tes_1 Pt_4
sempre differenti con un monte ore settimanale indicato dalla stessa controparte sempre diverso.
pagina 6 di 16 Di conseguenza, secondo la difesa delle appellanti poiché “al superamento dell'orario individuale di lavoro può essere riconosciuto un qualche rilievo novativo oggettivo solo in presenza di due concorrenti condizioni: (i) l'assenza della remunerazione del lavoro supplementare con le maggiorazioni a tal fine previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva di riferimento;
(ii) la prestazione di lavoro supplementare, da parte del lavoratore, in maniera non solo ripetuta nel tempo, ma altresì esattamente costante e tale da permettere - sempre in maniera esattamente costante - il completo raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno, salve unicamente quelle variazioni di orario mensile o settimanale che possono verificarsi anche nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno” (Cass.19 febbraio 2024 n.4350), mancando tali requisiti la pronuncia sarebbe errata.
La difesa delle società sostiene che, quindi, per il periodo dall'8 giugno al 18 ottobre 2020- successivo alla prima chiusura degli esercizi dovuta all'emergenza pandemica – nulla sarebbe dovuto allo per le ore non lavorate né per i periodi in cui si era assentato dal servizio, da considerarsi CP_1
assenze ingiustificate, non essendo stato provato che egli si fosse assentato per ferie e/o che avesse contratto il COVID nella mensilità di agosto 2020, mentre per il periodo successivo (dal 18.10.2020 al
1.5.2021), lo essendosi reimpiegato presso il bar di Pavia a decorrere dal maggio CP_1 Pt_6
2021, circostanza, in assunto, impeditiva della riassunzione, avrebbe diritto alla sola indennità risarcitoria nella misura minima ottenibile da commisurarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto parametrata all'orario part time al 60% (essendo maturate poco più di cinque mensilità tra la data del 18.10.2020 di sospensione dai turni di lavoro e quella della nuova assunzione, occorsa nel maggio 2021).
Con il secondo motivo di gravame, titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DI
MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE CARENTE, CONFUSA, CONTRADDITTORIA E ILLOGICA –
ERRONEA APPLICAZIOE DELLE NORME DI LEGGE – SUPERAMENTO DEI MASSIMALI
PREVISTI PER LA CIGO PER L'ANNO 2020”, le appellanti censurano la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di computare correttamente quanto il lavoratore avrebbe percepito nei periodi dal 3.3. al 7.6.2020 se fosse stata correttamente richiesta la CIGO in virtù dell'emergenza pandemica.
Secondo le due Società, in virtù dell'insussistenza del diritto alla conversione del rapporto contrattuale da part time a full time, la quantificazione del dovuto per il periodo di sospensione dell'attività nel periodo dal 3 marzo al 17 maggio 2020 avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della retribuzione prevista per lavoratori di 6° o 5° livello -in caso di accoglimento della domanda di diverso inquadramento- opportunamente ridotta in virtù della prestazione part time al 60%, totale da pagina 7 di 16 circoscrivere ulteriormente all'80%, il tutto entro i massimali di legge, pari ad € 939,39 netti e € 998,18 lordi, il tutto per un dovuto di complessivi € 1.381,15 per questo primo periodo di chiusura totale, mentre, nel periodo dal 18 maggio al 7 giugno 2020, in cui l'attività era ripresa limitatamente all'asporto e lo era stato esonerato dai turni unicamente in ragione della situazione CP_1
pandemica, il trattamento di CIGO, parametrato, anche in questo caso, al tempo parziale, sarebbe stato pari ad € 391,60.
L'appellato si è costituito con memoria difensiva depositata in data 13.5.2024, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone in principalità l'integrale rigetto.
In particolare, quanto al primo motivo d'appello, lo assume la piena correttezza della CP_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha considerato il rapporto di lavoro a tempo pieno, essendo stato provato con l'istruttoria testimoniale che sino alla chiusura dell'8 marzo 2020 il lavoro dei dipendenti del bar era organizzato su turni fissi dalle 8.00 alle 15.00, con la sola variabilità del giorno di riposo, come confermato dalle testi e e, in sostanza, anche dalla la Per_1 Persona_2 Tes_1 quale si era limitata a riferire genericamente che “a volte quanto c'era poco lavoro” poteva capitare che terminassero di lavorare prima delle 15.00, così da configurarsi come a tempo pieno secondo la volontà negoziale delle parti, volontà di cui la mancata applicazione di maggiorazioni per il lavoro supplementare costituirebbe ulteriore elemento di riscontro.
Quanto ai turni di cui al doc. 7 per il periodo dal 6 luglio al 18 ottobre 2020 – il solo per cui egli aveva chiesto le differenze retributive - l'orario a tempo pieno poteva essere modificato solo con l'accordo delle parti risultante da atto scritto, mentre in questo caso era stato ridotto unilateralmente dalla datrice di lavoro, con conseguente maturazione di differenze retributive per le ore non lavorate sino alla concorrenza dell'orario pieno per l'importo di € 3.015,82, ricompreso nella maggior somma oggetto di condanna, sulla base di conteggio mai specificamente contestato dalla controparte, la quale, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. non aveva mosso contestazioni neppure in ordine alle sue allegazioni circa la fruizione di ferie concordate nel periodo dal 31.7.2020 al 10.8.2020 e all'assenza per quarantena dall'11.8.2020 al 16.8.2020, dovendosi, pertanto, tali circostanze considerare pacifiche ex art. 115 c.p.c.
Né il suo reimpiego in altra attività lavorativa a decorrere dal maggio del 2021 sarebbe ostativo all'accoglimento della domanda di ripristino del rapporto di lavoro disposto dal primo giudice, considerato che, come riconosciuto dalla , non erano state mai rassegnate dimissioni né erano Pt_4
intervenute comunicazioni di licenziamento (inibite dalla legislazione emergenziale) e le sue assenze pagina 8 di 16 dal servizio erano imputabili alla datrice di lavoro, che lo aveva lasciato a casa, escludendolo dai turni, nonostante le plurime lettere di messa a disposizione dallo stesso trasmesse, sicché, correttamente, in sentenza era stata applicata la tutela risarcitoria di diritto comune, inconferenti essendo, invece, i richiami avversari al D. lgs. n. 23/2015.
Quanto al secondo motivo d'appello, relativo all'applicazione dei massimali della CIG, l'appellato eccepisce che, fermo il riconoscimento nell'an dei crediti dallo stesso maturati nel periodo di sospensione dal servizio dal 9.3.2020 al 7.6.2020, la loro contestazione nel quantum sarebbe inammissibile, in quanto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta, in primo grado, nelle note conclusive, con conseguente decadenza dai relativi rilievi ex art. 416 c.p.c..
In ogni caso i calcoli effettuati sarebbero errati, in quanto applicando il massimale della cassa di €
998,18 mensili, per il periodo dal 9.3.2020 al 17.5.2020 (prima chiusura per COVID), considerato l'orario effettivo a tempo pieno del lavoratore ante Covid, il dovuto sarebbe pari a € 2.303,49 in luogo dell'importo di € 2.634,92 dallo stesso richiesto a tale titolo nel ricorso, con una differenza di soli €
331,43.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione, l'appellato chiede, quindi, di ridurre la condanna in solido delle appellanti alla somma di € 6.408,03 in luogo di quella di € 6.739,45 dallo stesso richiesta e recepita nella sentenza di primo grado.
La difesa dello sostiene, nel contempo, che, per il secondo periodo dal 18.5.2020 al 7.6.2020, CP_1
Con il rilievo è, invece, infondato, in quanto in tale arco temporale non solo la non è stata attivata, ma il bar è stato riaperto e l'appellato, addetto non solo al servizio ai tavoli, ma anche alle mansioni di barista (come confermato dai testi e , non è stato richiamato in servizio per Per_1 Testimone_2
scelta aziendale, essendo stato completamente escluso da qualsivoglia rotazione. Ad ogni modo, in via di ulteriore subordine, applicando i massimali alla retribuzione a tempo pieno, il dovuto ammonterebbe alla somma di € 5.755,39.
Dedotta la definitività e, in ogni caso, la correttezza della sentenza di primo grado in punto inquadramento superiore (al 5° livello in luogo che al 6°), passaggio del rapporto alle dipendenze della e alla sua responsabilità ex art. 2112 c.c., trattandosi di capi non impugnati e, quindi, passati in Pt_5
giudicato, l'appellato conclude nei termini sopra trascritti.
La Corte, in occasione della prima udienza, celebrata in data 19.6.2024, ha esperito il tentativo di conciliazione, prospettando alle parti un'indicazione conciliativa e, su loro richiesta, ha rinviato più volte la causa per consentirne il bonario componimento.
pagina 9 di 16 Non avendo le parti raggiunto un accordo, all'udienza del 25.2.2025, i difensori hanno dato atto che, in forza delle intese raggiunte in vista della conciliazione, in pendenza del giudizio d'appello sono stati corrisposti all'appellato l'importo di € 6.185,00 netti a titolo di capitale e di € 2.652,12, oltre CPA e Iva
a titolo di spese legali;
la causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, l'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso che, come evidenziato dall'appellato, in difetto di formulazione di uno specifico motivo di censura, il capo della sentenza di primo grado relativo all'inquadramento dello nel V CP_1
livello, in luogo del VI livello attribuitogli in sede di assunzione, è passato in giudicato.
E', peraltro, incontroverso che l'odierno appellato, nel corso del rapporto di lavoro, ha svolto mansioni di cameriere presso il bar Victoria di Pavia, mansioni che, per espressa previsione dell'art. 54 del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi, rientrano nel V livello, al quale appartengono, tra gli altri, i profili professionali del “cameriere bar, tavola calda e self-service” e di “barista”, attività quest'ultima pure Per_ confermata dai testi (“Il ricorrente ha fatto il barista per un bel periodo. Io e non Persona_2 andavamo bene. Lui lavorava bene come barista, lavorava sia in sala che dietro il bancone”) e Per_1
(“Il ricorrente non faceva solo il cameriere, ma si occupava anche del bancone e della caffetteria.
Faceva i pancake, tagliava le torte, serviva i clienti, faceva i caffè, i cappuccini, faceva anche cassa, come bene o male tutti. Era anche in grado di fare i cocktail all'occorrenza.”).
Ciò premesso, quanto al primo motivo d'appello, sono da superare, in quanto prive di pregio, tutte le censure con lo stesso articolate circa la conversione del rapporto di lavoro parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Infondato è, innanzi tutto, il rilievo formale circa l'asserita carenza di motivazione, là dove la sentenza di primo grado, al riguardo, ha argomentato, pur in modo sintetico, che “Quanto agli orari ed ai periodi di lavoro esposti in ricorso le testi di parte ricorrente li hanno confermati mentre la teste di parte resistente ha reso dichiarazione con gli stessi compatibili”, riportando testualmente le deposizioni testimoniali delle tre testimoni escusse per le parti d'interesse.
Nel merito, la valutazione del quadro istruttorio operata dal Tribunale ex art. 117 c.p.c. è pienamente condivisa da questa Corte.
e entrambe impiegate come cameriere presso il bar Tes_3 Controparte_3
Victoria nel periodo d'interesse, hanno, infatti, confermato che dal settembre 2019 all'inizio di marzo
2020 (ossia sino alla prima chiusura conseguente all'emergenza pandemica da Covid-19), l'orario pagina 10 di 16 quotidianamente osservato dallo , come indicato nel cap. 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c., era CP_1
stato dalle ore 8.00 alle ore 15.00, tutti i giorni dal lunedì al sabato, con la domenica quale giorno fisso di riposo (così la teste “Cap. 6): Sì, confermo gli orari. Io ero sempre più o meno presente in Per_1 questi orari” – “Io iniziavo a lavorare verso le 7:00 e finivo verso le 16.00, se c'era necessità mi chiedevano di restare fino alle 18:00, me lo chiedeva e il signor Lavoravo dal Per_4 Pt_3 lunedì alla domenica e il giorno di riposo poteva cambiare durante la settimana”; nei medesimi termini la teste “Io lavoravo dalle 8:00 del mattino e finivo per le 14.:30/15:00. Il Persona_2
sabato iniziavo alle 7:00 e finivo più o meno allo stesso orario. Di domenica lavoravo con gli stessi orari. Avevo un giorno di riposo a settimana che cambiava. Sabato e domenica in realtà finivo un po' più tardi.” – “Cap. 6: “Confermo gli orari, tra le 8:00 e le 15:00. La domenica ricordo che era sempre libero”).
Dalla disamina delle due deposizioni, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare
(provenendo le stesse da lavoratrici che, come lo prestavano la loro attività di cameriere CP_1
esclusivamente presso il bar Victoria e che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non hanno promosso contenziosi nei confronti delle Società odierne appellanti), emerge univoca prova che, diversamente da quanto riportato nella lettera di assunzione, l'orario di lavoro ordinariamente osservato dall'appellato è stato, dall'inizio del rapporto sino al primo lockdown, a tempo pieno e non già a tempo parziale.
Né, peraltro, le ore di lavoro aggiuntive rispetto al regime di part time al 60%, risultante dal contratto individuale di lavoro, sono mai state regolamentate e retribuite dalla come Parte_4
lavoro supplementare (vd. buste paga settembre 2019-febbraio 2020 sub doc. 6 fascicolo di primo grado appellato).
Quanto alla deposizione di ancora in forze presso i due pubblici esercizi delle Testimone_4
appellanti all'epoca della sua escussione, la teste ha riferito che, nel periodo pre-Covid, lavorava sia nel bar Vittoria di Pizza della Vittoria che nella “Latteria” di Corso Garibaldi e che quando lavorava insieme allo presso il bar Victoria “iniziavamo tutti e due alle 8:00” e “A volte finivamo alle CP_1
15:00 a volte se c'era poco lavoro finivamo prima. Non c'erano orari fissi. Capitava di staccare alle
12:00 o alle 13:00. C'era un giorno di riposo che non era fisso. La domenica il bar era aperto e di lavorava a turno.”.
Va al riguardo osservato che, come ritenuto dal primo giudice, tale deposizione risulta in definitiva compatibile con quella delle altre due testimoni, emergendone anche dalla stessa conferma pagina 11 di 16 dell'estensione oraria dalle 8.00 alle 15.00 per sei giorni a settimana, salve le saltuarie (“a volte”) ultimazioni anticipate dei turni, dipendenti dal ridotto afflusso di clientela e, quindi, pur sempre da esigenze aziendali, appannaggio del datore di lavoro.
Tenuto conto che la non sempre prestava la sua attività lavorativa insieme allo , Tes_1 CP_1 essendo impiegata anche presso l'altro locale, quanto al riguardo dalla stessa genericamente riferito in ordine alla non fissità degli orari non vale ad inficiare la prova dell'orario pieno emergente dalle deposizioni delle altre due testimoni, che, avendo lavorato stabilmente presso il bar Victoria, hanno un quadro senz'altro più completo dell'orario lavorativo normalmente osservato dal personale presso detto locale.
Né l'attendibilità di quanto dichiarato da dette testimoni in merito agli orari osservati prima della chiusura per Covid risulta in qualche modo compromessa dalla circostanza che, dopo la riapertura, il personale sia stato impiegato, invece, con orari variabili mediamente inferiori al tempo pieno, come allegato e documentato dallo stesso con la produzione delle griglie dei turni di cui al doc. 7 CP_1
del fascicolo di primo grado. Si tratta, invero, di modifica organizzativa del tutto verosimile, in quanto giustificata dalla ripresa solo progressiva delle attività, inizialmente consentita solo per l'asporto (tanto che nel primo periodo solo una parte del personale era stato richiamato in servizio).
Superati, per le ragioni esposte, i rilievi mossi dalle appellanti in ordine all'accertato atteggiarsi del rapporto lavorativo come rapporto a tempo pieno, sono conseguentemente da disattendere gli ulteriori rilievi sollevati in ordine alle differenze retributive per le ore non lavorate rispetto al tempo pieno, liquidate in favore dell'appellato in ragione della riduzione dell'orario di lavoro comprovata con la sopra richiamata produzione delle griglie dei turni per il periodo dall'8.6.2020 al 18.10.2020, trattandosi di modifica non supportata da “accordo delle parti risultante da atto scritto”, come prescritto dall'art. 8 del D. lgs. n. 81/2015.
Inammissibili, perché tardivi, risultano, inoltre, i rilievi circa il carattere, in assunto, non giustificato delle assenze dal servizio dello dal 31.7.2020 al 16.8.2020, là dove lo stesso, nel ricorso ex CP_1
art. 414 c.p.c., ha tempestivamente allegato di essersi assentato per ferie concordate con il Pt_3
per il primo periodo sino al 10.8.2020 e di aver successivamente osservato un periodo di quarantena sino al 16.8.2020 in attesa dell'esito del tampone effettuato in data 11.8.2020 (punti 19 e 20 della narrativa). La circostanza, infatti, non è stata tempestivamente contestata dalla Società, che, nella memoria difensiva depositata in primo grado, a questo riguardo non ha sollevato alcun rilievo, ma ha sostenuto, al contrario, che nel periodo considerato lo aveva sempre lavorato, percependo la CP_1
pagina 12 di 16 relativa retribuzione (circostanza questa rimasta, tuttavia, indimostrata, non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione delle buste paga, di cui non è stato provato né il pagamento, né la consegna al lavoratore).
L'eccezione al riguardo sollevata per la prima volta nelle note conclusive e reiterata in appello risulta, pertanto, tardiva, riguardando circostanze non specificamente contestate con tempestività dalla parte costituita nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e da considerarsi, pertanto, pacifiche ex art. 115 c.p.c..
Quanto ai rilievi sollevati con riferimento al successivo periodo dal 18.10.2020 al 1.5.2021, se da un lato è pacifico che, come riconosciuto dallo stesso Da nelle dichiarazioni rese nel corso Pt_3 dell'interrogatorio formale, lo in tale arco temporale non ha prestato attività lavorativa su CP_1
disposizione datoriale, essendo stato allontanato dal luogo di lavoro (in quanto, in assunto, sorpreso a rubare, accusa, tuttavia, mai trasfusa in una contestazione disciplinare e, quindi, in alcun modo valutabile), dall'altro, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, la circostanza che lo stesso, a decorrere dal mese di maggio del 2021, abbia trovato un impiego (peraltro, per quanto risulta dalla scheda anagrafica professionale, a tempo determinato) presso un altro pubblico esercizio (il bar Dimitri di Pavia) non ne impedisce affatto la sua riassunzione alle dipendenze dell'appellante (subentrata Pt_5
nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale cessionaria ex art. 2112 c.c. del relativo ramo d'azienda a decorrere dal 17.5.2021, come risulta dalla medesima scheda anagrafica aggiornata al
26.7.2021 sub doc. 15 fascicolo di primo grado di parte appellata). Il reperimento di una fonte alternativa di reddito da parte del lavoratore, corrisponde, invero, a un comportamento diligente, tale da determinare la riduzione del danno risarcibile ex art. 1227, comma 2, c.c. conseguente alla sospensione unilateralmente disposta dalla parte datoriale del rapporto lavorativo, rimasto comunque in essere in assenza di comunicazioni di recesso, deminutio di cui il giudice di primo grado ha tenuto conto, avendo disposto la detrazione dal dovuto, sino alla riammissione in servizio, dell'aliunde perceptum, mentre non integra di per sé alcuna rinuncia al posto di lavoro, circostanza da escludere nel caso di specie, in difetto di dimissioni validamente rassegnate e in presenza, anzi, di reiterate comunicazioni di contestazione dell'illegittimità della sospensione dal servizio a zero ore a decorrere dall'ottobre 2021 e di offerta della prestazione lavorativa in vista della sua ripresa (vd. raccomandata A.R. del 7.11.2020
c' sub doc. 8, PEC CISL Pavia del 4.12.2020 sub doc. 9 e PEC Persona_5 Parte_4
del 30.7.2021 sub doc. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata). Controparte_4
pagina 13 di 16 Non essendo intervenuto alcun licenziamento, ma una mera sospensione unilaterale del rapporto di lavoro per volontà datoriale, come tale illegittima, il richiamo al regime indennitario minimo di cui all'art. 2, comma 2, del D. lgs. n. 23/2015 è, inoltre, privo di pertinenza, competendo all'appellato, il quale, come sopra ricordato, ha tempestivamente e reiteratamente messo il mora la datrice di lavoro, mediante offerta della propria prestazione, il risarcimento del danno secondo i criteri di diritto comune, vale a dire, come disposto dal Tribunale, in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal
19.10.2020 all'effettiva riammissione in servizio, detratto quanto percepito aliunde (e, segnatamente, per quanto noto, in virtù del nuovo impiego con la Demetrio Caffè S.r.l.).
Con il secondo motivo d'appello è contestata la quantificazione dei crediti liquidati nella sentenza di primo grado in favore dello per il periodo di sospensione dal servizio dal 3.3.2020 al CP_1
7.6.2020 in ragione della lamentata mancata applicazione dei massimali previsti per la CIG (come determinati nel 2020 con circolare n. 20 del 10.2.2020).
Per il periodo dal 9.3.2020 al 17.5.2020 l'appellato, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., richiamato l'art. 15 del D. lgs. n. 148/2015, secondo cui “qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale,
l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita”, non avendo la datrice di lavoro attivato alcuna richiesta d'integrazione salariale nonostante tale ammortizzatore sociale fosse stato espressamente contemplato dalla legislazione emergenziale volta a fronteggiare la prima chiusura pandemica da Covid-19
(circostanza pacifica, in quanto ammessa dallo stesso in sede d'interrogatorio formale), ha Pt_3 elaborato un conteggio analitico, assumendo quale riferimento l'80% della retribuzione prevista per il tempo pieno e quantificando il dovuto nell'importo di complessivi € 2.643,91.
Nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. depositata in primo grado, la oui c'est moi ha Pt_4 Pt_4
completamente omesso di prendere posizione su tali conteggi, avendo sostenuto che lo nel CP_1
periodo del primo lockdown, aveva sempre lavorato, seppure parzialmente, circostanza smentita dall'istruttoria testimoniale e dallo stesso che, in sede d'interrogatorio formale, ha Pt_3
confermato che in questo periodo il locale era rimasto completamente chiuso e che era stato riaperto al pubblico solo dal primo giugno 2020, mentre nell'ultima decade di maggio l'attività era ripresa parzialmente solo per l'asporto con richiamo in servizio esclusivamente di due dipendenti, la e la (dall'istruttoria testimoniale e, in particolare, dalla deposizione della teste Tes_1 CP_5
è emerso che, in realtà, per l'asporto erano stati richiamati in servizio tre dipendenti: “Il bar Per_1
pagina 14 di 16 era chiuso dall'8 marzo all'8 maggio, io ho ripreso a lavorare l'8 maggio come asporto. Eravamo io,
e a fare l'asporto, ci distribuivamo l'orario su tre turni. Il ricorrente non ha fatto Per_4 Per_6
l'asporto”).
I rilievi sui conteggi, sollevati per la prima volta nelle note conclusive, risultano all'evidenza tardivi e non possono, pertanto, essere esaminati nel presente grado d'appello (ferma la loro intrinseca correttezza, quanto al parametro retributivo di riferimento, corrispondente al tempo pieno, tale essendo stata l'estensione oraria del rapporto nel periodo precedente alla emergenza pandemica, come confermato con il rigetto del primo motivo di gravame).
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.” (così Cass. 4051/2011 e già Cass. n. 9285/2003; in senso conforme Cass. n.
29236/2017).
Per il periodo dal 18.5.2020 al 7.6.2020 resta confermato che allo compete l'intera CP_1
retribuzione, in quanto nonostante il locale avesse riaperto, seppur limitatamente al solo asporto, e la sua interscambiabilità (in quanto cameriere e barista) con gli altri dipendenti addetti all'esercizio, lo stesso non è stato richiamato in servizio per una scelta di mera opportunità della datrice di lavoro, che, tuttavia, non avendo richiesto l'attivazione, neppure per tale periodo, del regime d'integrazione salariale e non avendo approntato alcun piano di rotazione del personale (come avrebbe consigliato la ripresa dell'attività a regime ridotto), non era legittimata a sospenderlo dal servizio, né tantomeno ad omettere di corrispondergli la retribuzione.
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono l'appello, va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna delle appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM
pagina 15 di 16 147/2022, nell'importo di complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, del suo grado di complessità e dell'impegno difensivo profuso. Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 452/2023 del Tribunale di Pavia;
- condanna le appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Daniele
Bergonzi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 25/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 189/2024 di R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambe in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Parte_3
e con sede in Pavia, la prima in Piazza della Vittoria, 6 e la seconda in Corso Garibaldi, 26, rappresentante e difese dall'avv. Federica Pezzali ed elettivamente domiciliate presso il suo studio di
Pavia, Piazza Castello, 19,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Alberto Controparte_1 C.F._1
Guariso, Livio Neri e Daniele Bergonzi e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, viale Regina
Margherita, 30,
APPELLATO
*
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI per le appellanti:
“In via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni contraria istanza:
- previa declaratoria della cessazione del rapporto di lavoro inter-partes a far data dall'ottobre 2020, rigettare le domande ex adverso formulate in fatto ed in diritto dal sig. CP_1
- condannare parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.”;
per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: rigettare
l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata;
in subordine: condannare le appellanti e in persona Parte_4 Parte_5 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, a pagare all'appellato CP_1
, per il credito maturato sino al 18.10.2020, in luogo della somma di € 6.739,45, la somma
[...]
di € 6.408,03, o in subordine quella di € 5.755,39, confermando nel resto la sentenza impugnata;
in ulteriore subordine, nel caso in cui il rapporto di lavoro dell'appellato non venisse ritenuto a tempo pieno: ridurre le somme di cui alla sentenza impugnata, da quantificarsi in relazione a un rapporto di lavoro part time al 60%, confermando nel resto la predetta sentenza;
nonché:
accertare e dichiarare l'illegittimità, per violazione dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 81/15, della mancata puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro dell'appellato CP_1
e conseguentemente:
[...]
determinare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/15, la collocazione della prestazione lavorativa dell'appellato ; Controparte_1
condannare l'appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, a pagare all'appellato , a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, Controparte_1 comma 2, D.lgs. 81/15, la somma di € 1.738,35, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia con valutazione equitativa.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
*
pagina 2 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.2.2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 452/23, che, Parte_2
in accoglimento delle domande proposte da nelle cause riunite R.G. n. 542/2021 e Controparte_1
R.G. n. 1110/2021 dallo stesso promosse nei confronti, rispettivamente, dell'una e dell'altra, le ha condannate in solido al pagamento della somma di € 6.739,45 per differenze retributive, ha condannato la sola (cessionaria dell'azienda dal 17.5.2021) a riammettere il ricorrente nel posto di Parte_5
lavoro ed entrambe in solido a corrispondergli le retribuzioni maturate nel periodo dal 19 ottobre 2020 al 16 maggio 2021 e la sola le retribuzioni maturate dal 17 maggio 2021 al tallone mensile Parte_5 di € 1.665,12, dedotto l'aliunde perceptum; il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo e con spese a carico solidale delle resistenti, liquidate in complessivi €
5.388,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
In particolare, con l'originario ricorso iscritto al n. 542/2021, lo conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Pavia la allegando quanto segue: di essere stato assunto dalla Parte_4
convenuta per lavorare presso il bar Victoria di Pavia, dalla stessa gestito, in data 18 settembre 2019 con inquadramento nel VI Livello c.c.n.l. e mansioni di cameriere a tempo indeterminato e part-time al
60% di 24 ore settimanali per sei gg alla settimana;
di aver lavorato, in realtà, per 7 ore al giorno dalle
8.00 alle 15.00, con mansioni di cameriere e di barista riconducibili al V livello, dietro pagamento di un corrispettivo di € 10,00 all'ora in contanti per le ore effettive;
che, subentrato il lockdown per COVID, il locale era stato chiuso dal 9 marzo 2020 al 17 maggio 2020 e che, alla riapertura, solo pochi dipendenti erano stati richiamati in servizio;
che, non rientrando tra questi, egli aveva continuato a non prestare attività lavorativa sino al 7 giugno 2020, senza ricevere la retribuzione o la CIG in deroga, nonostante le rassicurazioni ricevute in tal senso dall'amministratore della Società, di Parte_3 aver ripreso a lavorare solo dall'8 giugno 2020, osservando i turni a orario ridotto che il Pt_3
affiggeva settimanalmente in una bacheca vicino alla cassa del bar e che erano pubblicati sul gruppo whatsapp del personale;
che tali turni, per il primo periodo dall'8 giugno al 5 luglio 2020, oscillavano tra 24 e meno di 40 ore alla settimana, mentre dal 6 luglio al 18 ottobre 2020 erano quelli ricavati nel dettaglio dalle griglie prodotte sub doc. 7 del suo fascicolo di primo grado;
di non essere stato pagato per le ferie dal 31 luglio al 10 agosto 2020 e per la quarantena, in attesa di tampone, dall'11 al 16 agosto 2020; che dall'8 marzo 2020 non aveva più ricevuto le buste paga ed era stato pagato in contanti pagina 3 di 16 per le ore svolte con la retribuzione oraria di € 7,00; che, dopo che si era lamentato di queste mancanze, il la mattina del 18 ottobre 2020 lo aveva invitato a cercarsi un altro lavoro e dal 19 ottobre Pt_3
non lo aveva più incluso nei turni di lavoro;
di aver mandato il 7 novembre 2020 lettera di messa a disposizione senza esito alcuno;
di aver, quindi, lamentato, con successiva PEC del 4.12.2020,
l'illegittimità della sua sospensione a zero ore dall'ottobre 2020, la mancata erogazione dell'integrazione salariale da marzo a giugno 2020 e di aver rivendicato, nel contempo, la natura full time del rapporto e le conseguenti differenze retributive e contributive, senza ricevere neppure questa volta riscontri;
che dalla scheda anagrafica/professionale estratta presso il Centro per l'Impiego di
Pavia - prodotta sub doc.10- il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta risultava essere in corso alla data del 30 marzo 2021 (in difetto di comunicazioni di licenziamento o di dimissioni); che dalla medesima scheda anagrafica/professionale estratta alla data del 26 luglio 2021 aveva appreso l'avvenuto trasferimento di azienda alla ed il passaggio del suo rapporto dal Parte_5
17 maggio 2021 ex art. 2112 c.c. (doc. 15 fascicolo di primo grado).
Promossa a quel punto azione anche nei confronti della innanzi al medesimo Tribunale Parte_5
(con R.G. n. 1110/2021), il giudizio di primo grado instaurato verso la cedente era riunito a quello verso la cessionaria, che restava contumace.
A seguito della riunione, le domande dello nei confronti delle resistenti erano le seguenti: CP_1
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° Controparte_1
livello del CCNL Pubblici Esercizi – Turismo Confcommercio e comunque a percepire la retribuzione prevista dal predetto CCNL per i lavoratori ivi inquadrati fin dal 18.09.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) previo ogni opportuno accertamento e conseguente declaratoria in merito alla nullità, inefficacia
e/o illegittimità della clausola di riduzione dell'orario di lavoro apposta al contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato instaurato fra la convenuta e il ricorrente deve considerarsi a Parte_4 Controparte_1
tempo pieno a decorrere dal 18.09.2019, ovvero dalla successiva data ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro instaurato fra il ricorrente e Controparte_1 la convenuta è proseguito ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Parte_4 convenuta con effetto dalla data del trasferimento d'azienda, o in subordine di ramo Parte_5
pagina 4 di 16 d'azienda, intervenuto tra le predette società e dunque dal 17.05.2021, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
d) condannare le convenute e in persona dei rispettivi Parte_4 Parte_5
legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, o in subordine la sola Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...] CP_1
la somma di € 6.739,45, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
[...]
e) condannare la convenuta o in subordine la convenuta Parte_5 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a riammettere il ricorrente
[...] CP_1
nel posto di lavoro;
[...]
f) condannare le convenute e in persona dei rispettivi Parte_4 Parte_5 legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, o in subordine la sola Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...] CP_1
la retribuzione globale di fatto maturata dal 19.10.2020 sino al 16.05.2021, ovvero nel
[...]
diverso periodo ritenuto di giustizia, e la convenuta in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, o in subordine la convenuta in persona Parte_4
del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la retribuzione Controparte_1
globale di fatto maturata dal 17.05.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettiva riammissione in servizio, sulla base dell'importo mensile di € 1.665,12, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub b):
g) accertare e dichiarare l'illegittimità, per violazione dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 81/15, della mancata puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro del ricorrente
e conseguentemente: Controparte_1
h) determinare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/15, la collocazione della prestazione lavorativa del ricorrente;
Controparte_1
i) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, a pagare al ricorrente , a titolo di € 1.738,35, ovvero la diversa somma Controparte_1
ritenuta di giustizia con valutazione equitativa.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
pagina 5 di 16 Il giudice di primo grado, interrogato liberamente il ricorrente, il quale dava atto di aver reperito una nuova occupazione dal maggio del 2021, esperito l'interrogatorio formale del legale rappresentante delle convenute, escussi i testimoni, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame Parte_3
riteneva che l'istruttoria avesse confermato sia le mansioni (di cameriere/barista) che l'orario dedotto e le circostanze allegate con riferimento al periodo post lockdown, ivi compresa la mancata percezione dell'integrazione salariale, come pure che, in assenza di un formale atto di recesso, lo fosse CP_1 dipendente della cedente all'atto del trasferimento di azienda, così da essere passato alle dipendenze della cessionaria ex art. 2112 c.c. con un rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato ed inquadramento, quale cameriere, nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi Turismo Confcommercio;
recepiti i conteggi di parte ricorrente, contestati solo genericamente da parte convenuta (salva la detrazione dell'aliunde perceptum a fronte del pacifico reperimento di un impiego da parte del lavoratore a decorrere dal maggio 2021), decideva come sopra riportato.
Con ricorso depositato in data 26.2.2024, le due società hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo di riformarla integralmente, rigettando le domande svolte dall'appellato nei loro confronti, previa declaratoria della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti a far data dall'ottobre 2020, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con il primo motivo di gravame, titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DI
MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE CARENTE, CONFUSA, CONTRADDITTORIA E ILLOGICA –
ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE – ERRONEA CONVERSIONE A
TEMPO PIENO DEL RAPPORTO DI LAVORO”, le appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha affermato la correttezza degli orari allegati come svolti dall'odierno appellato, con conseguente implicita conversione del rapporto da part time a full time, senza motivare o, comunque, con motivazione asseritamente carente.
Nella prospettazione del gravame, infatti, non sarebbe stato assolto dal lavoratore l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla circostanza di aver svolto un orario a tempo pieno, né tale fatto sarebbe emerso dall'istruttoria testimoniale in maniera incontrovertibile. In particolare, i testi escussi, i quali avevano riferito di aver lavorato rispettivamente sino a maggio 2020 ( e marzo 2020 Per_1
( senza quindi poter conoscere quanto accaduto successivamente a tali date, avevano Persona_2
dichiarato che le turnazioni di cui al doc. 7 erano stabilite tra lavoratori e neppure rispettate;
del resto la teste (teste intimata dalla ) aveva confermato che non vi erano orari fissi, ma turni Tes_1 Pt_4
sempre differenti con un monte ore settimanale indicato dalla stessa controparte sempre diverso.
pagina 6 di 16 Di conseguenza, secondo la difesa delle appellanti poiché “al superamento dell'orario individuale di lavoro può essere riconosciuto un qualche rilievo novativo oggettivo solo in presenza di due concorrenti condizioni: (i) l'assenza della remunerazione del lavoro supplementare con le maggiorazioni a tal fine previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva di riferimento;
(ii) la prestazione di lavoro supplementare, da parte del lavoratore, in maniera non solo ripetuta nel tempo, ma altresì esattamente costante e tale da permettere - sempre in maniera esattamente costante - il completo raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno, salve unicamente quelle variazioni di orario mensile o settimanale che possono verificarsi anche nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno” (Cass.19 febbraio 2024 n.4350), mancando tali requisiti la pronuncia sarebbe errata.
La difesa delle società sostiene che, quindi, per il periodo dall'8 giugno al 18 ottobre 2020- successivo alla prima chiusura degli esercizi dovuta all'emergenza pandemica – nulla sarebbe dovuto allo per le ore non lavorate né per i periodi in cui si era assentato dal servizio, da considerarsi CP_1
assenze ingiustificate, non essendo stato provato che egli si fosse assentato per ferie e/o che avesse contratto il COVID nella mensilità di agosto 2020, mentre per il periodo successivo (dal 18.10.2020 al
1.5.2021), lo essendosi reimpiegato presso il bar di Pavia a decorrere dal maggio CP_1 Pt_6
2021, circostanza, in assunto, impeditiva della riassunzione, avrebbe diritto alla sola indennità risarcitoria nella misura minima ottenibile da commisurarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto parametrata all'orario part time al 60% (essendo maturate poco più di cinque mensilità tra la data del 18.10.2020 di sospensione dai turni di lavoro e quella della nuova assunzione, occorsa nel maggio 2021).
Con il secondo motivo di gravame, titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DI
MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE CARENTE, CONFUSA, CONTRADDITTORIA E ILLOGICA –
ERRONEA APPLICAZIOE DELLE NORME DI LEGGE – SUPERAMENTO DEI MASSIMALI
PREVISTI PER LA CIGO PER L'ANNO 2020”, le appellanti censurano la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di computare correttamente quanto il lavoratore avrebbe percepito nei periodi dal 3.3. al 7.6.2020 se fosse stata correttamente richiesta la CIGO in virtù dell'emergenza pandemica.
Secondo le due Società, in virtù dell'insussistenza del diritto alla conversione del rapporto contrattuale da part time a full time, la quantificazione del dovuto per il periodo di sospensione dell'attività nel periodo dal 3 marzo al 17 maggio 2020 avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della retribuzione prevista per lavoratori di 6° o 5° livello -in caso di accoglimento della domanda di diverso inquadramento- opportunamente ridotta in virtù della prestazione part time al 60%, totale da pagina 7 di 16 circoscrivere ulteriormente all'80%, il tutto entro i massimali di legge, pari ad € 939,39 netti e € 998,18 lordi, il tutto per un dovuto di complessivi € 1.381,15 per questo primo periodo di chiusura totale, mentre, nel periodo dal 18 maggio al 7 giugno 2020, in cui l'attività era ripresa limitatamente all'asporto e lo era stato esonerato dai turni unicamente in ragione della situazione CP_1
pandemica, il trattamento di CIGO, parametrato, anche in questo caso, al tempo parziale, sarebbe stato pari ad € 391,60.
L'appellato si è costituito con memoria difensiva depositata in data 13.5.2024, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone in principalità l'integrale rigetto.
In particolare, quanto al primo motivo d'appello, lo assume la piena correttezza della CP_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha considerato il rapporto di lavoro a tempo pieno, essendo stato provato con l'istruttoria testimoniale che sino alla chiusura dell'8 marzo 2020 il lavoro dei dipendenti del bar era organizzato su turni fissi dalle 8.00 alle 15.00, con la sola variabilità del giorno di riposo, come confermato dalle testi e e, in sostanza, anche dalla la Per_1 Persona_2 Tes_1 quale si era limitata a riferire genericamente che “a volte quanto c'era poco lavoro” poteva capitare che terminassero di lavorare prima delle 15.00, così da configurarsi come a tempo pieno secondo la volontà negoziale delle parti, volontà di cui la mancata applicazione di maggiorazioni per il lavoro supplementare costituirebbe ulteriore elemento di riscontro.
Quanto ai turni di cui al doc. 7 per il periodo dal 6 luglio al 18 ottobre 2020 – il solo per cui egli aveva chiesto le differenze retributive - l'orario a tempo pieno poteva essere modificato solo con l'accordo delle parti risultante da atto scritto, mentre in questo caso era stato ridotto unilateralmente dalla datrice di lavoro, con conseguente maturazione di differenze retributive per le ore non lavorate sino alla concorrenza dell'orario pieno per l'importo di € 3.015,82, ricompreso nella maggior somma oggetto di condanna, sulla base di conteggio mai specificamente contestato dalla controparte, la quale, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. non aveva mosso contestazioni neppure in ordine alle sue allegazioni circa la fruizione di ferie concordate nel periodo dal 31.7.2020 al 10.8.2020 e all'assenza per quarantena dall'11.8.2020 al 16.8.2020, dovendosi, pertanto, tali circostanze considerare pacifiche ex art. 115 c.p.c.
Né il suo reimpiego in altra attività lavorativa a decorrere dal maggio del 2021 sarebbe ostativo all'accoglimento della domanda di ripristino del rapporto di lavoro disposto dal primo giudice, considerato che, come riconosciuto dalla , non erano state mai rassegnate dimissioni né erano Pt_4
intervenute comunicazioni di licenziamento (inibite dalla legislazione emergenziale) e le sue assenze pagina 8 di 16 dal servizio erano imputabili alla datrice di lavoro, che lo aveva lasciato a casa, escludendolo dai turni, nonostante le plurime lettere di messa a disposizione dallo stesso trasmesse, sicché, correttamente, in sentenza era stata applicata la tutela risarcitoria di diritto comune, inconferenti essendo, invece, i richiami avversari al D. lgs. n. 23/2015.
Quanto al secondo motivo d'appello, relativo all'applicazione dei massimali della CIG, l'appellato eccepisce che, fermo il riconoscimento nell'an dei crediti dallo stesso maturati nel periodo di sospensione dal servizio dal 9.3.2020 al 7.6.2020, la loro contestazione nel quantum sarebbe inammissibile, in quanto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta, in primo grado, nelle note conclusive, con conseguente decadenza dai relativi rilievi ex art. 416 c.p.c..
In ogni caso i calcoli effettuati sarebbero errati, in quanto applicando il massimale della cassa di €
998,18 mensili, per il periodo dal 9.3.2020 al 17.5.2020 (prima chiusura per COVID), considerato l'orario effettivo a tempo pieno del lavoratore ante Covid, il dovuto sarebbe pari a € 2.303,49 in luogo dell'importo di € 2.634,92 dallo stesso richiesto a tale titolo nel ricorso, con una differenza di soli €
331,43.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione, l'appellato chiede, quindi, di ridurre la condanna in solido delle appellanti alla somma di € 6.408,03 in luogo di quella di € 6.739,45 dallo stesso richiesta e recepita nella sentenza di primo grado.
La difesa dello sostiene, nel contempo, che, per il secondo periodo dal 18.5.2020 al 7.6.2020, CP_1
Con il rilievo è, invece, infondato, in quanto in tale arco temporale non solo la non è stata attivata, ma il bar è stato riaperto e l'appellato, addetto non solo al servizio ai tavoli, ma anche alle mansioni di barista (come confermato dai testi e , non è stato richiamato in servizio per Per_1 Testimone_2
scelta aziendale, essendo stato completamente escluso da qualsivoglia rotazione. Ad ogni modo, in via di ulteriore subordine, applicando i massimali alla retribuzione a tempo pieno, il dovuto ammonterebbe alla somma di € 5.755,39.
Dedotta la definitività e, in ogni caso, la correttezza della sentenza di primo grado in punto inquadramento superiore (al 5° livello in luogo che al 6°), passaggio del rapporto alle dipendenze della e alla sua responsabilità ex art. 2112 c.c., trattandosi di capi non impugnati e, quindi, passati in Pt_5
giudicato, l'appellato conclude nei termini sopra trascritti.
La Corte, in occasione della prima udienza, celebrata in data 19.6.2024, ha esperito il tentativo di conciliazione, prospettando alle parti un'indicazione conciliativa e, su loro richiesta, ha rinviato più volte la causa per consentirne il bonario componimento.
pagina 9 di 16 Non avendo le parti raggiunto un accordo, all'udienza del 25.2.2025, i difensori hanno dato atto che, in forza delle intese raggiunte in vista della conciliazione, in pendenza del giudizio d'appello sono stati corrisposti all'appellato l'importo di € 6.185,00 netti a titolo di capitale e di € 2.652,12, oltre CPA e Iva
a titolo di spese legali;
la causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, l'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso che, come evidenziato dall'appellato, in difetto di formulazione di uno specifico motivo di censura, il capo della sentenza di primo grado relativo all'inquadramento dello nel V CP_1
livello, in luogo del VI livello attribuitogli in sede di assunzione, è passato in giudicato.
E', peraltro, incontroverso che l'odierno appellato, nel corso del rapporto di lavoro, ha svolto mansioni di cameriere presso il bar Victoria di Pavia, mansioni che, per espressa previsione dell'art. 54 del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi, rientrano nel V livello, al quale appartengono, tra gli altri, i profili professionali del “cameriere bar, tavola calda e self-service” e di “barista”, attività quest'ultima pure Per_ confermata dai testi (“Il ricorrente ha fatto il barista per un bel periodo. Io e non Persona_2 andavamo bene. Lui lavorava bene come barista, lavorava sia in sala che dietro il bancone”) e Per_1
(“Il ricorrente non faceva solo il cameriere, ma si occupava anche del bancone e della caffetteria.
Faceva i pancake, tagliava le torte, serviva i clienti, faceva i caffè, i cappuccini, faceva anche cassa, come bene o male tutti. Era anche in grado di fare i cocktail all'occorrenza.”).
Ciò premesso, quanto al primo motivo d'appello, sono da superare, in quanto prive di pregio, tutte le censure con lo stesso articolate circa la conversione del rapporto di lavoro parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Infondato è, innanzi tutto, il rilievo formale circa l'asserita carenza di motivazione, là dove la sentenza di primo grado, al riguardo, ha argomentato, pur in modo sintetico, che “Quanto agli orari ed ai periodi di lavoro esposti in ricorso le testi di parte ricorrente li hanno confermati mentre la teste di parte resistente ha reso dichiarazione con gli stessi compatibili”, riportando testualmente le deposizioni testimoniali delle tre testimoni escusse per le parti d'interesse.
Nel merito, la valutazione del quadro istruttorio operata dal Tribunale ex art. 117 c.p.c. è pienamente condivisa da questa Corte.
e entrambe impiegate come cameriere presso il bar Tes_3 Controparte_3
Victoria nel periodo d'interesse, hanno, infatti, confermato che dal settembre 2019 all'inizio di marzo
2020 (ossia sino alla prima chiusura conseguente all'emergenza pandemica da Covid-19), l'orario pagina 10 di 16 quotidianamente osservato dallo , come indicato nel cap. 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c., era CP_1
stato dalle ore 8.00 alle ore 15.00, tutti i giorni dal lunedì al sabato, con la domenica quale giorno fisso di riposo (così la teste “Cap. 6): Sì, confermo gli orari. Io ero sempre più o meno presente in Per_1 questi orari” – “Io iniziavo a lavorare verso le 7:00 e finivo verso le 16.00, se c'era necessità mi chiedevano di restare fino alle 18:00, me lo chiedeva e il signor Lavoravo dal Per_4 Pt_3 lunedì alla domenica e il giorno di riposo poteva cambiare durante la settimana”; nei medesimi termini la teste “Io lavoravo dalle 8:00 del mattino e finivo per le 14.:30/15:00. Il Persona_2
sabato iniziavo alle 7:00 e finivo più o meno allo stesso orario. Di domenica lavoravo con gli stessi orari. Avevo un giorno di riposo a settimana che cambiava. Sabato e domenica in realtà finivo un po' più tardi.” – “Cap. 6: “Confermo gli orari, tra le 8:00 e le 15:00. La domenica ricordo che era sempre libero”).
Dalla disamina delle due deposizioni, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare
(provenendo le stesse da lavoratrici che, come lo prestavano la loro attività di cameriere CP_1
esclusivamente presso il bar Victoria e che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non hanno promosso contenziosi nei confronti delle Società odierne appellanti), emerge univoca prova che, diversamente da quanto riportato nella lettera di assunzione, l'orario di lavoro ordinariamente osservato dall'appellato è stato, dall'inizio del rapporto sino al primo lockdown, a tempo pieno e non già a tempo parziale.
Né, peraltro, le ore di lavoro aggiuntive rispetto al regime di part time al 60%, risultante dal contratto individuale di lavoro, sono mai state regolamentate e retribuite dalla come Parte_4
lavoro supplementare (vd. buste paga settembre 2019-febbraio 2020 sub doc. 6 fascicolo di primo grado appellato).
Quanto alla deposizione di ancora in forze presso i due pubblici esercizi delle Testimone_4
appellanti all'epoca della sua escussione, la teste ha riferito che, nel periodo pre-Covid, lavorava sia nel bar Vittoria di Pizza della Vittoria che nella “Latteria” di Corso Garibaldi e che quando lavorava insieme allo presso il bar Victoria “iniziavamo tutti e due alle 8:00” e “A volte finivamo alle CP_1
15:00 a volte se c'era poco lavoro finivamo prima. Non c'erano orari fissi. Capitava di staccare alle
12:00 o alle 13:00. C'era un giorno di riposo che non era fisso. La domenica il bar era aperto e di lavorava a turno.”.
Va al riguardo osservato che, come ritenuto dal primo giudice, tale deposizione risulta in definitiva compatibile con quella delle altre due testimoni, emergendone anche dalla stessa conferma pagina 11 di 16 dell'estensione oraria dalle 8.00 alle 15.00 per sei giorni a settimana, salve le saltuarie (“a volte”) ultimazioni anticipate dei turni, dipendenti dal ridotto afflusso di clientela e, quindi, pur sempre da esigenze aziendali, appannaggio del datore di lavoro.
Tenuto conto che la non sempre prestava la sua attività lavorativa insieme allo , Tes_1 CP_1 essendo impiegata anche presso l'altro locale, quanto al riguardo dalla stessa genericamente riferito in ordine alla non fissità degli orari non vale ad inficiare la prova dell'orario pieno emergente dalle deposizioni delle altre due testimoni, che, avendo lavorato stabilmente presso il bar Victoria, hanno un quadro senz'altro più completo dell'orario lavorativo normalmente osservato dal personale presso detto locale.
Né l'attendibilità di quanto dichiarato da dette testimoni in merito agli orari osservati prima della chiusura per Covid risulta in qualche modo compromessa dalla circostanza che, dopo la riapertura, il personale sia stato impiegato, invece, con orari variabili mediamente inferiori al tempo pieno, come allegato e documentato dallo stesso con la produzione delle griglie dei turni di cui al doc. 7 CP_1
del fascicolo di primo grado. Si tratta, invero, di modifica organizzativa del tutto verosimile, in quanto giustificata dalla ripresa solo progressiva delle attività, inizialmente consentita solo per l'asporto (tanto che nel primo periodo solo una parte del personale era stato richiamato in servizio).
Superati, per le ragioni esposte, i rilievi mossi dalle appellanti in ordine all'accertato atteggiarsi del rapporto lavorativo come rapporto a tempo pieno, sono conseguentemente da disattendere gli ulteriori rilievi sollevati in ordine alle differenze retributive per le ore non lavorate rispetto al tempo pieno, liquidate in favore dell'appellato in ragione della riduzione dell'orario di lavoro comprovata con la sopra richiamata produzione delle griglie dei turni per il periodo dall'8.6.2020 al 18.10.2020, trattandosi di modifica non supportata da “accordo delle parti risultante da atto scritto”, come prescritto dall'art. 8 del D. lgs. n. 81/2015.
Inammissibili, perché tardivi, risultano, inoltre, i rilievi circa il carattere, in assunto, non giustificato delle assenze dal servizio dello dal 31.7.2020 al 16.8.2020, là dove lo stesso, nel ricorso ex CP_1
art. 414 c.p.c., ha tempestivamente allegato di essersi assentato per ferie concordate con il Pt_3
per il primo periodo sino al 10.8.2020 e di aver successivamente osservato un periodo di quarantena sino al 16.8.2020 in attesa dell'esito del tampone effettuato in data 11.8.2020 (punti 19 e 20 della narrativa). La circostanza, infatti, non è stata tempestivamente contestata dalla Società, che, nella memoria difensiva depositata in primo grado, a questo riguardo non ha sollevato alcun rilievo, ma ha sostenuto, al contrario, che nel periodo considerato lo aveva sempre lavorato, percependo la CP_1
pagina 12 di 16 relativa retribuzione (circostanza questa rimasta, tuttavia, indimostrata, non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione delle buste paga, di cui non è stato provato né il pagamento, né la consegna al lavoratore).
L'eccezione al riguardo sollevata per la prima volta nelle note conclusive e reiterata in appello risulta, pertanto, tardiva, riguardando circostanze non specificamente contestate con tempestività dalla parte costituita nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e da considerarsi, pertanto, pacifiche ex art. 115 c.p.c..
Quanto ai rilievi sollevati con riferimento al successivo periodo dal 18.10.2020 al 1.5.2021, se da un lato è pacifico che, come riconosciuto dallo stesso Da nelle dichiarazioni rese nel corso Pt_3 dell'interrogatorio formale, lo in tale arco temporale non ha prestato attività lavorativa su CP_1
disposizione datoriale, essendo stato allontanato dal luogo di lavoro (in quanto, in assunto, sorpreso a rubare, accusa, tuttavia, mai trasfusa in una contestazione disciplinare e, quindi, in alcun modo valutabile), dall'altro, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, la circostanza che lo stesso, a decorrere dal mese di maggio del 2021, abbia trovato un impiego (peraltro, per quanto risulta dalla scheda anagrafica professionale, a tempo determinato) presso un altro pubblico esercizio (il bar Dimitri di Pavia) non ne impedisce affatto la sua riassunzione alle dipendenze dell'appellante (subentrata Pt_5
nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale cessionaria ex art. 2112 c.c. del relativo ramo d'azienda a decorrere dal 17.5.2021, come risulta dalla medesima scheda anagrafica aggiornata al
26.7.2021 sub doc. 15 fascicolo di primo grado di parte appellata). Il reperimento di una fonte alternativa di reddito da parte del lavoratore, corrisponde, invero, a un comportamento diligente, tale da determinare la riduzione del danno risarcibile ex art. 1227, comma 2, c.c. conseguente alla sospensione unilateralmente disposta dalla parte datoriale del rapporto lavorativo, rimasto comunque in essere in assenza di comunicazioni di recesso, deminutio di cui il giudice di primo grado ha tenuto conto, avendo disposto la detrazione dal dovuto, sino alla riammissione in servizio, dell'aliunde perceptum, mentre non integra di per sé alcuna rinuncia al posto di lavoro, circostanza da escludere nel caso di specie, in difetto di dimissioni validamente rassegnate e in presenza, anzi, di reiterate comunicazioni di contestazione dell'illegittimità della sospensione dal servizio a zero ore a decorrere dall'ottobre 2021 e di offerta della prestazione lavorativa in vista della sua ripresa (vd. raccomandata A.R. del 7.11.2020
c' sub doc. 8, PEC CISL Pavia del 4.12.2020 sub doc. 9 e PEC Persona_5 Parte_4
del 30.7.2021 sub doc. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata). Controparte_4
pagina 13 di 16 Non essendo intervenuto alcun licenziamento, ma una mera sospensione unilaterale del rapporto di lavoro per volontà datoriale, come tale illegittima, il richiamo al regime indennitario minimo di cui all'art. 2, comma 2, del D. lgs. n. 23/2015 è, inoltre, privo di pertinenza, competendo all'appellato, il quale, come sopra ricordato, ha tempestivamente e reiteratamente messo il mora la datrice di lavoro, mediante offerta della propria prestazione, il risarcimento del danno secondo i criteri di diritto comune, vale a dire, come disposto dal Tribunale, in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal
19.10.2020 all'effettiva riammissione in servizio, detratto quanto percepito aliunde (e, segnatamente, per quanto noto, in virtù del nuovo impiego con la Demetrio Caffè S.r.l.).
Con il secondo motivo d'appello è contestata la quantificazione dei crediti liquidati nella sentenza di primo grado in favore dello per il periodo di sospensione dal servizio dal 3.3.2020 al CP_1
7.6.2020 in ragione della lamentata mancata applicazione dei massimali previsti per la CIG (come determinati nel 2020 con circolare n. 20 del 10.2.2020).
Per il periodo dal 9.3.2020 al 17.5.2020 l'appellato, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., richiamato l'art. 15 del D. lgs. n. 148/2015, secondo cui “qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale,
l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita”, non avendo la datrice di lavoro attivato alcuna richiesta d'integrazione salariale nonostante tale ammortizzatore sociale fosse stato espressamente contemplato dalla legislazione emergenziale volta a fronteggiare la prima chiusura pandemica da Covid-19
(circostanza pacifica, in quanto ammessa dallo stesso in sede d'interrogatorio formale), ha Pt_3 elaborato un conteggio analitico, assumendo quale riferimento l'80% della retribuzione prevista per il tempo pieno e quantificando il dovuto nell'importo di complessivi € 2.643,91.
Nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. depositata in primo grado, la oui c'est moi ha Pt_4 Pt_4
completamente omesso di prendere posizione su tali conteggi, avendo sostenuto che lo nel CP_1
periodo del primo lockdown, aveva sempre lavorato, seppure parzialmente, circostanza smentita dall'istruttoria testimoniale e dallo stesso che, in sede d'interrogatorio formale, ha Pt_3
confermato che in questo periodo il locale era rimasto completamente chiuso e che era stato riaperto al pubblico solo dal primo giugno 2020, mentre nell'ultima decade di maggio l'attività era ripresa parzialmente solo per l'asporto con richiamo in servizio esclusivamente di due dipendenti, la e la (dall'istruttoria testimoniale e, in particolare, dalla deposizione della teste Tes_1 CP_5
è emerso che, in realtà, per l'asporto erano stati richiamati in servizio tre dipendenti: “Il bar Per_1
pagina 14 di 16 era chiuso dall'8 marzo all'8 maggio, io ho ripreso a lavorare l'8 maggio come asporto. Eravamo io,
e a fare l'asporto, ci distribuivamo l'orario su tre turni. Il ricorrente non ha fatto Per_4 Per_6
l'asporto”).
I rilievi sui conteggi, sollevati per la prima volta nelle note conclusive, risultano all'evidenza tardivi e non possono, pertanto, essere esaminati nel presente grado d'appello (ferma la loro intrinseca correttezza, quanto al parametro retributivo di riferimento, corrispondente al tempo pieno, tale essendo stata l'estensione oraria del rapporto nel periodo precedente alla emergenza pandemica, come confermato con il rigetto del primo motivo di gravame).
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.” (così Cass. 4051/2011 e già Cass. n. 9285/2003; in senso conforme Cass. n.
29236/2017).
Per il periodo dal 18.5.2020 al 7.6.2020 resta confermato che allo compete l'intera CP_1
retribuzione, in quanto nonostante il locale avesse riaperto, seppur limitatamente al solo asporto, e la sua interscambiabilità (in quanto cameriere e barista) con gli altri dipendenti addetti all'esercizio, lo stesso non è stato richiamato in servizio per una scelta di mera opportunità della datrice di lavoro, che, tuttavia, non avendo richiesto l'attivazione, neppure per tale periodo, del regime d'integrazione salariale e non avendo approntato alcun piano di rotazione del personale (come avrebbe consigliato la ripresa dell'attività a regime ridotto), non era legittimata a sospenderlo dal servizio, né tantomeno ad omettere di corrispondergli la retribuzione.
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono l'appello, va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna delle appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM
pagina 15 di 16 147/2022, nell'importo di complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, del suo grado di complessità e dell'impegno difensivo profuso. Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 452/2023 del Tribunale di Pavia;
- condanna le appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Daniele
Bergonzi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 25/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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