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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 36799/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA IA Cosmai Presidente rel est Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 19/10/2023 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano (MI) cittadinanza italiana con l'Avv. GIUGOVAZ MARIO e
CR ZA EN, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 20021 BOLLATE ITALIA cittadinanza ecuadoriana con l'Avv. MARINONI LUCIA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 07/11/2023.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
1. DISPORRE/CONFERMARE l'affidamento super-esclusivo della figlia minore Persona_1 alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa. La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata in via esclusiva dalla madre;
tutte le decisioni di maggiore interesse per Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dalla IGnora la Parte_1
1 quale vi provvederà tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni che svilupperà la figlia;
2. DISPORRE/CONFERMARE la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza di con il genitore non collocatario;
Persona_1
3. Tenuto conto della regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza di con Persona_1 ciascun genitore, porre in capo al genitore non collocatario l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, quella somma che parrà di giustizia dopo avere valutato le dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori, le spese “fisse” e le spese “variabili” che incombono sugli stessi. L'importo indicato verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT costo Vita e sarà corrisposto fino a quando la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica.
4. PORRE in capo ai genitori l'obbligo di provvedere al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia in via esemplificativa e non esaustiva: A) spese scolastiche (rette e Per_1 oneri di iscrizione, testi scolastici, corredo di inizio anno scolastico, gite curriculari proposte dalla scuola); B) spese mediche non coperte dal SSN;
C) spese extrascolastiche e sportive. Le somme sopra specificate dovranno essere corrisposte dal genitore non anticipatario a quello anticipatario in un'unica soluzione con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese.
5. RIGETTARE ogni eventuale istanza, eccezione o deduzione avversaria. IN OGNI CASO: con rifusione di spese e compensi professionali, spese generali e oneri.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: In via principale A) Affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori. B) Collocare la minore presso la madre, accertando e garantendo il contesto più confacente al benessere di e ad una crescita armoniosa e serena della stessa. Per_1
C) Disporre, in relazione al diritto di visita del padre, che lo stesso sia articolato inizialmente secondo le modalità indicate da codesto Ill.mo Tribunale e dal Servizio. Successivamente, stabilire un calendario di visite graduato, in considerazione della tenera età di e delle sue esigenze, fino Per_1 ad arrivare ad un normale regime di visite, così suggerito: fine settimana alterni dal sabato mattina e alla domenica sera;
possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la minore infrasettimanalmente con preavviso alla madre di almeno 48 ore;
da una a due settimane di ferie estive con la madre e con il padre, anche non consecutive, con impegno di entrambi di darne comunicazione all'altro genitore entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
tutte le festività ad anni alterni con la madre e con il padre. D) Disporre, in relazione al mantenimento della minore, che il IG. AN NC corrisponda alla IG.ra , in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia, l'importo di € 300,00 e che gli assegni familiari e le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via subordinata Qualora codesto Ill.mo Tribunale non volesse disporre l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, disporre, in relazione al mantenimento della minore, che il IG. AN NC
2 corrisponda alla IG.ra , in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, l'importo Parte_1 omnicomprensivo di € 300,00. In ogni caso Spese legali compensate tra le parti.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente e parte convenuta hanno avuto una convivenza more uxorio dal 2019 al 2023. Dalla loro unione in data 30/09/2019 è nata . Persona_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/10/2023, Parte_2 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Controparte_1
chiedendo di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale con affido
[...] esclusivo della minore a sé e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre, con determinazione del contributo che il convenuto doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia nella somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese extra assegno. La ricorrente motivava le proprie richieste narrando che negli ultimi mesi di convivenza il convenuto, assuntore di alcool e di stupefacenti, aveva iniziato ad avere comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia, costringendola a lasciare la comune abitazione per rifugiarsi – con la bambina - dai propri genitori. Successivamente all'interruzione della relazione, erano sorti contrasti insanabili tra i genitori in merito alle frequentazioni padre-figlia, poiché pretendeva di poter vedere Controparte_1 Per_1 quando voleva, senza dare alcun preavviso alla madre. In un'occasione, in particolare, lo stesso si sarebbe presentato senza preavviso di fronte all'asilo frequentato dalla figlia con il volto coperto di lividi e, date le sue allarmanti condizioni, la ricorrente lo avrebbe invitato ad allontanarsi per non farsi vedere in quelle condizioni dalla bambina. Inoltre, parte ricorrente riferiva che, da quando aveva posto fine alla relazione nel gennaio 2023, l'ex compagno non aveva contribuito in alcun modo al mantenimento della figlia e neppure aveva collaborato nella gestione della stessa.
Parte convenuta, a cui il ricorso risultava ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio entro il termine assegnato.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 20/03/2024, comparivano personalmente la ricorrente e il convenuto ed entrambi venivano sentiti dal Giudice Delegato. La ricorrente dichiarava di insistere nel ricorso, specificando di abitare a casa dei propri genitori, di percepire la SP (€ 1.200,00 al mese) e l'SS UN (per € 245 al mese), di aver ricevuto dal convenuto per il mantenimento della bambina solo € 250,00 a gennaio 2023 (mese in cui cessava la convivenza) e € 200,00 per i mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, nonché di farsi carico lei sola del pagamento della mensa dell'asilo (per € 300,00 al mese); aggiungeva che, dopo il venir meno della convivenza, l'ex compagno l'aveva strattonata e le aveva tirato i capelli;
quanto al rapporto padre-figlia, dichiarava che il padre pretendeva di vedere quando voleva, ma che lei aveva paura a lasciargli la Per_1 bambina in quanto lo stesso abusava di alcool, sebbene comunque la minore stesse volentieri con il padre. Il convenuto dichiarava di guadagnare € 1.500,00 al mese come magazziniere con contratto a tempo determinato, di vivere con i genitori e il fratello a TE (tutti lavoratori, canone € 700,00 al mese), di non avere mutui o finanziamenti;
dichiarava di essere stato condannato per furto nel 2012
3 (pena sospesa) e di avere fatto abuso di alcool e cocaina, ma di non bere più e di non assumere più cocaina da due mesi;
riferiva di essere disponibile a versare € 300,00 al mese quale contributo al mantenimento della figlia e a concordare con l'ex compagna i giorni in cui vedere la bambina. La difesa di parte ricorrente si riservava di depositare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare (con allegata la richiesta di rinvio a giudizio) relativa al procedimento penale a carico di per il delitto di maltrattamenti ai danni di Controparte_1
e della figlia minore Parte_2 Per_1
Con ordinanza del 21/03/2024 il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e così decideva:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, , la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) dispone che i Servizi sociali di Milano procedano per la presa in carico del resistente CR ZA EN presso il Sert territorialmente competente per gli accertamenti relativi alla dipendenza da alcool e stupefacenti, previa disponibilità del resistente a sottoporsi a detti accertamenti;
3) dispone che fino all'esito di detti accertamenti le visite padre/figlia possano avvenire solo alla presenza della madre, o di persona di sua fiducia, previa comunicazione alla ricorrente del resistente della data di visita almeno una settimana prima,
4)pone, a carico di CR ZA EN l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ricorrente della somma di € 300,00 omnicomprensiva, a decorrere dal mese di ottobre 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione ottobre 2024); 5) rinvia alla udienza del 14 maggio 2024 ore 9:30 ai sensi dell'art 473 bis cpc n.21 assegnando ai servizi sociali termine fino al 5 maggio per breve relazione sull'incarico al Sert.
Successivamente al deposito della prima relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di TE, con comparsa del 09/05/2024 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, in via principale, di disporre: l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore con collocamento presso la madre;
in relazione al diritto di visita del padre, Per_1 che lo stesso inizialmente sia regolamentato secondo quanto già disposto dal Tribunale, per poi giungere ad un normale regime di visite secondo il calendario proposto;
in relazione al mantenimento della minore, che il padre sia tenuto a corrispondere un contributo mensile di € 300,00 e che gli assegni familiari e le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via subordinata, parte convenuta ha richiesto, qualora non venisse disposto l'affidamento condiviso, che il contributo al mantenimento sia determinato in € 300,00 mensili omnicomprensivi.
4 All'udienza del 14/05/2024, il Giudice Delegato disponeva che i Servizi Sociali proseguissero con gli incarichi assegnati, in particolare: l'approfondimento psicosociale del nucleo familiare e della minore;
la presa in carico presso il NOA del resistente;
la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori da parte dei Servizi specialistici territorialmente competenti. Rinviava la decisione sull'eventuale modifica delle frequentazioni padre/figlia all'esito della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi, delegando a questi ultimi la valutazione in ordine alle modalità più consone per mantenere il legame familiare. Rinviava all'udienza del 12/09/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine ai Servizi per il deposito di nuova relazione e termine al convenuto per il deposito di disclosure aggiornata (con allegata documentazione).
All'esito dell'udienza del 12/09/2024 – sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti – il Giudice Delegato disponeva la prosecuzione degli incarichi già in essere e stabiliva, sulla scorta delle indicazioni dei Servizi Sociali di TE, che gli incontri tra il padre e la minore avvenissero in Spazio Neutro. Rinviava, dunque, all'udienza del 18/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando nuovo termine ai Servizi Sociali di Milano e TE per il deposito di relazione.
Successivamente, all'udienza del 18/01/2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dal convenuto resistente – il Giudice Delegato stabiliva che continuassero gli incarichi già dati ai Servizi Sociali e ai Servizi Specialistici;
fissava, altresì, l'udienza del 07/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e ai Servizi incaricati termine per il deposito delle relazioni finali di aggiornamento.
All'udienza del 07/10/2025, il Giudice nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altra sezione procedeva a rimettere al collegio la causa per la decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale della minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale Alla luce delle emergenze in atti, con particolare riguardo al contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di TE e dei Servizi Specialistici (NOA e Spazio Neutro), ritiene il Collegio
5 che debbano essere confermati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., già assunti dal Giudice Delegato con ordinanza del 21/03/2024. L'unica soluzione di affidamento possibile a tutela della minore è quella dell'affidamento esclusivo della stessa alla madre, con concentrazione in capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione e residenza della minore, con facoltà di mantenere i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni (anche per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per espatrio e del passaporto), sottoscrivendo, anche in assenza di consenso e di sottoscrizione del padre della bambina, tutta la modulistica che si rendesse necessaria. Tale regolamentazione si impone, invero, in forza delle incontestate condotte violente poste in essere dal convenuto ai danni della ricorrente anche alla presenza della minore (per le quali, peraltro, è in corso procedimento penale), nonché delle criticità emerse in relazione al percorso intrapreso da presso i Servizi Sociali e il NOA di TE. Controparte_1
Come si evince dalle relazioni in atti, il convenuto veniva preso in carico nel mese di luglio 2024 e, dopo un percorso discontinuo e fatto di alternanza tra positività e negatività alla cocaina, interrompeva ogni comunicazione con il Servizio per le dipendenze e non si presentava più agli appuntamenti fissati per effettuare gli esami (l'ultimo esame effettuato risale al 28/03/2025). Interrompeva, altresì, i contatti con i Servizi Sociali, non partecipando all'ultimo colloquio concordato e non contattando più gli operatori. Nella relazione del 23.12.2024 i Servizi Sociali riportano che “l'uomo identifica, come motivazione dell'utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti, la necessità di tollerare stanchezza e condizioni stressanti derivanti dall'attività lavorativa, allo stesso tempo si dice desideroso di lavorare sulle sue fragilità”. Ebbene, il Collegio condivide le considerazioni espresse sul punto dai Servizi Sociali nella relazione Part del 27/06/2025, in cui si legge che “la mancata adesione al percorso del da parte del padre denota una non autentica messa in discussione delle capacità genitoriali dell'uomo e pertanto costituisce un elemento di criticità che contrasta i tempi evolutivi della minore, la quale mostra un adeguato attaccamento alla figura paterna e un desiderio di poterla vivere con modalità più libere e consone alla sua età”. La criticità evidenziata dai Servizi Sociali emerge nitidamente dal raffronto tra l'andamento altalenante del percorso individuale presso il NOA (poi interrotto) e l'andamento positivo degli incontri tra genitore e figlia in Spazio Neutro. Le operatrici del Servizio Spazio Neutro riferiscono, infatti, che è contenta ed entusiasta di Per_1 incontrare il papà, il quale “si presenta puntuale alle visite e in buone condizioni, si mostra attento ai bisogni della figlia ed entusiasta di trascorrere del tempo con lei”, e che “l'introduzione dei contatti telefonici ha contribuito nel permettere alla bambina di vivere con minore fatica la separazione dal papà” (cfr. relazione 27/06/2025). Mettono in evidenza, tuttavia, che per poter ipotizzare una modifica della cadenza delle visite e dello stesso regime di affidamento è indispensabile una valutazione positiva da parte del Servizio Specialistico. Valutazione positiva della cui necessità appare consapevole lo stesso sig. , il quale esprime la Controparte_1 volontà di vedere la figlia di più e al di fuori dello Spazio Neutro senza, però, tradurre tale volontà in azione attraverso l'effettivo superamento di una condizione di dipendenza pregiudizievole per
Per_1
6 Con riguardo, invece, alla figura materna, le relazioni dei Servizi Sociali in atti contengono una valutazione complessivamente positiva, anche con riguardo alla rete parentale (i nonni materni), di supporto nella gestione della figlia minore. si occupa Parte_2 della figlia in tutti gli aspetti di accudimento e supporta la bambina nella relazione con il Per_1 padre, nonostante le acclarate difficoltà personali di quest'ultimo; è la figura di riferimento con cui si sono interfacciate le educatrici a scuola e viene descritta da queste ultime come un genitore presente e pronto ad accogliere le indicazioni che le vengono date (cfr. relazione 27.6.2025). Non si evincono, pertanto, situazioni deficitarie che possano indurre il decidente a stabilire una limitazione della responsabilità genitoriale della ricorrente. La minore sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la Persona_1 madre nell'attuale sistemazione abitativa di fatto di Milano, via Sabatino Lopez n. 5, dove risiedono i nonni materni. Quanto ai profili relativi all'esercizio del diritto di visita da parte di
[...]
, osserva il Collegio che maggiormente rispondente all'interesse della Controparte_1 minore è la prosecuzione degli incontri con il padre in Spazio Neutro, alla presenza di un Per_1 educatore, e dei contatti telefonici secondo tempistiche e modalità stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti. I Servizi potranno ampliare o limitare gli incontri e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per la minore, sospenderli. Tale modalità consente, invero, di preservare e rafforzare la relazione tra padre e figlia e, allo stesso tempo, rappresenta una forma necessaria di tutela per la minore, stante la fragilità e la condizione di dipendenza da stupefacenti del genitore.
Sul contributo per il mantenimento della figlia minore Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis e segg. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
7 Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo: 1) alle capacità economiche dei genitori;
2) al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3) alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di Per_1
(6 anni), da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. Nel caso in disamina, emerge che la ricorrente, che ad oggi lavora come corriere presso il Comune di Peschiera Borromeo e si accinge a sostenere l'esame per conseguire la qualifica di estetista (cfr. relazione Servizi Sociali TE del 27/06/2025), nel corso del giudizio ha avuto difficoltà lavorative: negli atti introduttivi la sig.ra ha dichiarato di lavorare quale dipendente con contratto a tempo Pt_2 indeterminato e con un reddito annuo di circa € 17.000,00 lordi, oltre a percepire l'SS unico di
€ 221,60 al mese;
alla prima udienza ha affermato di essere stata licenziata e di percepire la SP (€ 1.200,00 al mese); successivamente, durante i colloqui con i Servizi Sociali, ha riferito di svolgere lavori saltuari (non regolari) e di frequentare un corso di formazione professionale per la ricostruzione delle unghie;
infine, dall'ultima relazione dei Servizi si evince che ha trovato lavoro quale corriere presso il Comune di Peschiera Borromeo. Dall'esame della documentazione allegata, si desume che nel corso del 2022 la ricorrente ha percepito un reddito lordo di € 9.499,79, con un netto mensile di € 1.119,48 [(9.499,79 – 3.943,97):12 = 1.119,48]; nel corso del 2023 ha percepito complessivamente un reddito lordo di € 21.744,09, con un netto medio mensile di € 1.606,59 [(21.744,09 – 2.464,91) :12 = 1.606,59). Per quanto attiene, invece, agli estratti conto, la ricorrente ha prodotto unicamente l'ultimo mese dell'anno 2021 e l'ultimo trimestre dell'anno 2022, da cui non si rinvengono accrediti diversi dalla percezione di redditi da lavoro, dall'assegno unico e da versamenti effettuati dal convenuto. Considerata l'evoluzione lavorativa della ricorrente, non vi sono dati certi sugli attuali guadagni. Guadagni che, tuttavia, possono presumersi assimilabili a quelli indicati in ricorso, anche in considerazione dell'analoga tipologia di lavoro e dell'assenza di ulteriori precisazioni della parte. La sig.ra al momento vive con i suoi genitori nell'immobile di proprietà degli stessi e riesce a Pt_2 far fronte alle esigenze di vita della minore anche grazie all'aiuto della propria famiglia di origine. Per quanto attiene al convenuto, questi ha prodotto unicamente la CU 2022 (redditi 2021), gli estratti conto relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 e la busta paga di luglio 2024. Nel 2021 ha avuto redditi lordi per Controparte_1 complessivi € 13.941,46, con un netto mensile di € 1.161,78. Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto per gli anni 2022 e 2023. Dagli estratti conto prodotti relativi all'ultimo trimestre del 2021, si rileva la percezione di stipendi relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre per complessivi € 2.541,00 e un versamento in contanti di € 300,00. Dagli estratti conto relativi all'anno 2022 si evincono bonifici in entrata relativi a stipendi (in base alla causale) per complessivi
€ 3.393,00 e ulteriori bonifici in entrata (con cadenza mensile) per complessivi € 9.604,00; inoltre, vi sono versamenti in contanti mensili da parte del convenuto per complessivi € 5.310,00, in genere effettuati i primi giorni del mese e in concomitanza con il pagamento di € 700,00 per l'affitto. Dagli estratti conto relativi all'anno 2023 emergono bonifici in entrata relativi a stipendi (in base alla causale) per complessivi € 11.820,84 e ulteriori bonifici in entrata (con cadenza mensile e fino al mese di agosto) per complessivi € 7.640,00, oltre a versamenti in contanti per un totale di € 2.570,00;
8 ancora, vi sono prestiti e versamenti che, considerato il medesimo cognome, si possono ritenere avvenuti tra parenti, senza indicazione di causale e in alcuni casi con la causale “prestito”. La sintesi dei dati sopra esposti restituisce una disponibilità economica annua del convenuto che per il 2022 di € 18.307,00 netti (in media, € 1.525,58 al mese) e per il 2023 è di € 22.030,00 netti (in media, € 1.835,90 al mese). La busta paga del mese di luglio 2024 riporta una retribuzione mensile netta di € 1.487,00. Il sig. ha dichiarato di vivere a TE con i propri genitori e un fratello, Controparte_1 tutti lavoratori, e di pagare un affitto mensile di € 700,00. Rispetto ai costi abitativi, in base ai dati e alla movimentazione bancaria prodotta, si può ragionevolmente ritenere che lo stesso non sostenga per intero il canone di locazione, ma lo divida con i genitori e il fratello, a loro volta percettori di reddito. La minore (nata il [...]) ha iniziato la scuola primaria a TE, durante l'estate Per_1 frequenta un centro estivo (come avvenuto nel 2024 e nel 2025) e, da quanto risulta dagli atti, desidera in futuro di potere frequentare un corso di danza. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, del regime di affidamento e dell'assenza di mantenimento diretto da parte del padre, ritiene il Collegio di dover determinare in € 350,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat Per_1 da ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025). L'assegno unico spetterà in via integrale (100%) alla madre. Nel contesto relazionale descritto, peraltro, ritiene il Tribunale di dover disporre che le spese extra assegno (di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte) vengano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, attesa la positiva evoluzione della relazione tra i genitori, con conseguente prognosi favorevole in ordine alla comunicazione delle voci delle spese straordinarie, la cui decisione è comunque rimessa per intero alla ricorrente in forza del regime di affidamento stabilito.
Sulle spese di lite. Alla soccombenza sia in ordine al regime di affidamento sia in ordine agli aspetti economici consegue la condanna del convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di istruttoria/trattazione e decisionale, in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 36799/20230 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore in via esclusiva alla madre, con concentrazione in Persona_1 capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione e residenza della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore, con facoltà di mantenere i rapporti anche con le pubbliche
9 amministrazioni (anche per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per espatrio e del passaporto), sottoscrivendo, anche in assenza di consenso e di sottoscrizione del padre della bambina, tutta la modulistica che si rendesse necessaria;
2. DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. DISPONE che gli incontri tra padre e figlia avvengano in Spazio Neutro, alla presenza di un educatore, secondo tempistiche e modalità stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della minore, ai quali è demandata anche la regolamentazione dei contatti telefonici. I Servizi Sociali potranno ampliare gli incontri ovvero disporre la loro liberalizzazione ( con incontri al di fuori di spazio neutro con regolamentazione delle relative modalità) nel caso di positiva evoluzione del percorso del padre della minore presso in NOA e di concreta prova di adesione al percorso e di assenza di dipendenza. Analogamente i Servizi sociali potranno limitare gli incontri tra padre e figlia e le telefonate e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per la minore, sospenderli;
4. DISPONE che i Servizi Sociali di TE proseguano con il monitoraggio dell'intero nucleo familiare;
5. INVITA il padre, , a prendere contatti Controparte_1 Parte con il di TE per avviare una nuova presa in carico e a dare la propria disponibilità agli accertamenti relativi alla dipendenza da alcool e stupefacenti;
6. DISPONE che versi a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data dalla pubblicazione Persona_1 della presente sentenza € 350,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post- universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio
10 individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito in via integrale (100%) dalla madre ricorrente;
8. CONDANNA al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore di delle spese processuali che liquida in € Parte_2
7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si comunichi:
- alle parti;
- ai Servizi Sociali dei Comuni di TE
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
11 Il Presidente rel est
Dott.ssa LA IA Cosmai
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA IA Cosmai Presidente rel est Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 19/10/2023 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano (MI) cittadinanza italiana con l'Avv. GIUGOVAZ MARIO e
CR ZA EN, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 20021 BOLLATE ITALIA cittadinanza ecuadoriana con l'Avv. MARINONI LUCIA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 07/11/2023.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
1. DISPORRE/CONFERMARE l'affidamento super-esclusivo della figlia minore Persona_1 alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa. La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata in via esclusiva dalla madre;
tutte le decisioni di maggiore interesse per Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dalla IGnora la Parte_1
1 quale vi provvederà tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni che svilupperà la figlia;
2. DISPORRE/CONFERMARE la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza di con il genitore non collocatario;
Persona_1
3. Tenuto conto della regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza di con Persona_1 ciascun genitore, porre in capo al genitore non collocatario l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, quella somma che parrà di giustizia dopo avere valutato le dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori, le spese “fisse” e le spese “variabili” che incombono sugli stessi. L'importo indicato verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT costo Vita e sarà corrisposto fino a quando la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica.
4. PORRE in capo ai genitori l'obbligo di provvedere al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia in via esemplificativa e non esaustiva: A) spese scolastiche (rette e Per_1 oneri di iscrizione, testi scolastici, corredo di inizio anno scolastico, gite curriculari proposte dalla scuola); B) spese mediche non coperte dal SSN;
C) spese extrascolastiche e sportive. Le somme sopra specificate dovranno essere corrisposte dal genitore non anticipatario a quello anticipatario in un'unica soluzione con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese.
5. RIGETTARE ogni eventuale istanza, eccezione o deduzione avversaria. IN OGNI CASO: con rifusione di spese e compensi professionali, spese generali e oneri.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: In via principale A) Affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori. B) Collocare la minore presso la madre, accertando e garantendo il contesto più confacente al benessere di e ad una crescita armoniosa e serena della stessa. Per_1
C) Disporre, in relazione al diritto di visita del padre, che lo stesso sia articolato inizialmente secondo le modalità indicate da codesto Ill.mo Tribunale e dal Servizio. Successivamente, stabilire un calendario di visite graduato, in considerazione della tenera età di e delle sue esigenze, fino Per_1 ad arrivare ad un normale regime di visite, così suggerito: fine settimana alterni dal sabato mattina e alla domenica sera;
possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la minore infrasettimanalmente con preavviso alla madre di almeno 48 ore;
da una a due settimane di ferie estive con la madre e con il padre, anche non consecutive, con impegno di entrambi di darne comunicazione all'altro genitore entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
tutte le festività ad anni alterni con la madre e con il padre. D) Disporre, in relazione al mantenimento della minore, che il IG. AN NC corrisponda alla IG.ra , in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia, l'importo di € 300,00 e che gli assegni familiari e le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via subordinata Qualora codesto Ill.mo Tribunale non volesse disporre l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, disporre, in relazione al mantenimento della minore, che il IG. AN NC
2 corrisponda alla IG.ra , in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, l'importo Parte_1 omnicomprensivo di € 300,00. In ogni caso Spese legali compensate tra le parti.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente e parte convenuta hanno avuto una convivenza more uxorio dal 2019 al 2023. Dalla loro unione in data 30/09/2019 è nata . Persona_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/10/2023, Parte_2 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Controparte_1
chiedendo di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale con affido
[...] esclusivo della minore a sé e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre, con determinazione del contributo che il convenuto doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia nella somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese extra assegno. La ricorrente motivava le proprie richieste narrando che negli ultimi mesi di convivenza il convenuto, assuntore di alcool e di stupefacenti, aveva iniziato ad avere comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia, costringendola a lasciare la comune abitazione per rifugiarsi – con la bambina - dai propri genitori. Successivamente all'interruzione della relazione, erano sorti contrasti insanabili tra i genitori in merito alle frequentazioni padre-figlia, poiché pretendeva di poter vedere Controparte_1 Per_1 quando voleva, senza dare alcun preavviso alla madre. In un'occasione, in particolare, lo stesso si sarebbe presentato senza preavviso di fronte all'asilo frequentato dalla figlia con il volto coperto di lividi e, date le sue allarmanti condizioni, la ricorrente lo avrebbe invitato ad allontanarsi per non farsi vedere in quelle condizioni dalla bambina. Inoltre, parte ricorrente riferiva che, da quando aveva posto fine alla relazione nel gennaio 2023, l'ex compagno non aveva contribuito in alcun modo al mantenimento della figlia e neppure aveva collaborato nella gestione della stessa.
Parte convenuta, a cui il ricorso risultava ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio entro il termine assegnato.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 20/03/2024, comparivano personalmente la ricorrente e il convenuto ed entrambi venivano sentiti dal Giudice Delegato. La ricorrente dichiarava di insistere nel ricorso, specificando di abitare a casa dei propri genitori, di percepire la SP (€ 1.200,00 al mese) e l'SS UN (per € 245 al mese), di aver ricevuto dal convenuto per il mantenimento della bambina solo € 250,00 a gennaio 2023 (mese in cui cessava la convivenza) e € 200,00 per i mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, nonché di farsi carico lei sola del pagamento della mensa dell'asilo (per € 300,00 al mese); aggiungeva che, dopo il venir meno della convivenza, l'ex compagno l'aveva strattonata e le aveva tirato i capelli;
quanto al rapporto padre-figlia, dichiarava che il padre pretendeva di vedere quando voleva, ma che lei aveva paura a lasciargli la Per_1 bambina in quanto lo stesso abusava di alcool, sebbene comunque la minore stesse volentieri con il padre. Il convenuto dichiarava di guadagnare € 1.500,00 al mese come magazziniere con contratto a tempo determinato, di vivere con i genitori e il fratello a TE (tutti lavoratori, canone € 700,00 al mese), di non avere mutui o finanziamenti;
dichiarava di essere stato condannato per furto nel 2012
3 (pena sospesa) e di avere fatto abuso di alcool e cocaina, ma di non bere più e di non assumere più cocaina da due mesi;
riferiva di essere disponibile a versare € 300,00 al mese quale contributo al mantenimento della figlia e a concordare con l'ex compagna i giorni in cui vedere la bambina. La difesa di parte ricorrente si riservava di depositare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare (con allegata la richiesta di rinvio a giudizio) relativa al procedimento penale a carico di per il delitto di maltrattamenti ai danni di Controparte_1
e della figlia minore Parte_2 Per_1
Con ordinanza del 21/03/2024 il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e così decideva:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, , la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) dispone che i Servizi sociali di Milano procedano per la presa in carico del resistente CR ZA EN presso il Sert territorialmente competente per gli accertamenti relativi alla dipendenza da alcool e stupefacenti, previa disponibilità del resistente a sottoporsi a detti accertamenti;
3) dispone che fino all'esito di detti accertamenti le visite padre/figlia possano avvenire solo alla presenza della madre, o di persona di sua fiducia, previa comunicazione alla ricorrente del resistente della data di visita almeno una settimana prima,
4)pone, a carico di CR ZA EN l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ricorrente della somma di € 300,00 omnicomprensiva, a decorrere dal mese di ottobre 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione ottobre 2024); 5) rinvia alla udienza del 14 maggio 2024 ore 9:30 ai sensi dell'art 473 bis cpc n.21 assegnando ai servizi sociali termine fino al 5 maggio per breve relazione sull'incarico al Sert.
Successivamente al deposito della prima relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di TE, con comparsa del 09/05/2024 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, in via principale, di disporre: l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore con collocamento presso la madre;
in relazione al diritto di visita del padre, Per_1 che lo stesso inizialmente sia regolamentato secondo quanto già disposto dal Tribunale, per poi giungere ad un normale regime di visite secondo il calendario proposto;
in relazione al mantenimento della minore, che il padre sia tenuto a corrispondere un contributo mensile di € 300,00 e che gli assegni familiari e le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via subordinata, parte convenuta ha richiesto, qualora non venisse disposto l'affidamento condiviso, che il contributo al mantenimento sia determinato in € 300,00 mensili omnicomprensivi.
4 All'udienza del 14/05/2024, il Giudice Delegato disponeva che i Servizi Sociali proseguissero con gli incarichi assegnati, in particolare: l'approfondimento psicosociale del nucleo familiare e della minore;
la presa in carico presso il NOA del resistente;
la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori da parte dei Servizi specialistici territorialmente competenti. Rinviava la decisione sull'eventuale modifica delle frequentazioni padre/figlia all'esito della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi, delegando a questi ultimi la valutazione in ordine alle modalità più consone per mantenere il legame familiare. Rinviava all'udienza del 12/09/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine ai Servizi per il deposito di nuova relazione e termine al convenuto per il deposito di disclosure aggiornata (con allegata documentazione).
All'esito dell'udienza del 12/09/2024 – sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti – il Giudice Delegato disponeva la prosecuzione degli incarichi già in essere e stabiliva, sulla scorta delle indicazioni dei Servizi Sociali di TE, che gli incontri tra il padre e la minore avvenissero in Spazio Neutro. Rinviava, dunque, all'udienza del 18/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando nuovo termine ai Servizi Sociali di Milano e TE per il deposito di relazione.
Successivamente, all'udienza del 18/01/2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dal convenuto resistente – il Giudice Delegato stabiliva che continuassero gli incarichi già dati ai Servizi Sociali e ai Servizi Specialistici;
fissava, altresì, l'udienza del 07/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e ai Servizi incaricati termine per il deposito delle relazioni finali di aggiornamento.
All'udienza del 07/10/2025, il Giudice nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altra sezione procedeva a rimettere al collegio la causa per la decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale della minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale Alla luce delle emergenze in atti, con particolare riguardo al contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di TE e dei Servizi Specialistici (NOA e Spazio Neutro), ritiene il Collegio
5 che debbano essere confermati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., già assunti dal Giudice Delegato con ordinanza del 21/03/2024. L'unica soluzione di affidamento possibile a tutela della minore è quella dell'affidamento esclusivo della stessa alla madre, con concentrazione in capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione e residenza della minore, con facoltà di mantenere i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni (anche per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per espatrio e del passaporto), sottoscrivendo, anche in assenza di consenso e di sottoscrizione del padre della bambina, tutta la modulistica che si rendesse necessaria. Tale regolamentazione si impone, invero, in forza delle incontestate condotte violente poste in essere dal convenuto ai danni della ricorrente anche alla presenza della minore (per le quali, peraltro, è in corso procedimento penale), nonché delle criticità emerse in relazione al percorso intrapreso da presso i Servizi Sociali e il NOA di TE. Controparte_1
Come si evince dalle relazioni in atti, il convenuto veniva preso in carico nel mese di luglio 2024 e, dopo un percorso discontinuo e fatto di alternanza tra positività e negatività alla cocaina, interrompeva ogni comunicazione con il Servizio per le dipendenze e non si presentava più agli appuntamenti fissati per effettuare gli esami (l'ultimo esame effettuato risale al 28/03/2025). Interrompeva, altresì, i contatti con i Servizi Sociali, non partecipando all'ultimo colloquio concordato e non contattando più gli operatori. Nella relazione del 23.12.2024 i Servizi Sociali riportano che “l'uomo identifica, come motivazione dell'utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti, la necessità di tollerare stanchezza e condizioni stressanti derivanti dall'attività lavorativa, allo stesso tempo si dice desideroso di lavorare sulle sue fragilità”. Ebbene, il Collegio condivide le considerazioni espresse sul punto dai Servizi Sociali nella relazione Part del 27/06/2025, in cui si legge che “la mancata adesione al percorso del da parte del padre denota una non autentica messa in discussione delle capacità genitoriali dell'uomo e pertanto costituisce un elemento di criticità che contrasta i tempi evolutivi della minore, la quale mostra un adeguato attaccamento alla figura paterna e un desiderio di poterla vivere con modalità più libere e consone alla sua età”. La criticità evidenziata dai Servizi Sociali emerge nitidamente dal raffronto tra l'andamento altalenante del percorso individuale presso il NOA (poi interrotto) e l'andamento positivo degli incontri tra genitore e figlia in Spazio Neutro. Le operatrici del Servizio Spazio Neutro riferiscono, infatti, che è contenta ed entusiasta di Per_1 incontrare il papà, il quale “si presenta puntuale alle visite e in buone condizioni, si mostra attento ai bisogni della figlia ed entusiasta di trascorrere del tempo con lei”, e che “l'introduzione dei contatti telefonici ha contribuito nel permettere alla bambina di vivere con minore fatica la separazione dal papà” (cfr. relazione 27/06/2025). Mettono in evidenza, tuttavia, che per poter ipotizzare una modifica della cadenza delle visite e dello stesso regime di affidamento è indispensabile una valutazione positiva da parte del Servizio Specialistico. Valutazione positiva della cui necessità appare consapevole lo stesso sig. , il quale esprime la Controparte_1 volontà di vedere la figlia di più e al di fuori dello Spazio Neutro senza, però, tradurre tale volontà in azione attraverso l'effettivo superamento di una condizione di dipendenza pregiudizievole per
Per_1
6 Con riguardo, invece, alla figura materna, le relazioni dei Servizi Sociali in atti contengono una valutazione complessivamente positiva, anche con riguardo alla rete parentale (i nonni materni), di supporto nella gestione della figlia minore. si occupa Parte_2 della figlia in tutti gli aspetti di accudimento e supporta la bambina nella relazione con il Per_1 padre, nonostante le acclarate difficoltà personali di quest'ultimo; è la figura di riferimento con cui si sono interfacciate le educatrici a scuola e viene descritta da queste ultime come un genitore presente e pronto ad accogliere le indicazioni che le vengono date (cfr. relazione 27.6.2025). Non si evincono, pertanto, situazioni deficitarie che possano indurre il decidente a stabilire una limitazione della responsabilità genitoriale della ricorrente. La minore sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la Persona_1 madre nell'attuale sistemazione abitativa di fatto di Milano, via Sabatino Lopez n. 5, dove risiedono i nonni materni. Quanto ai profili relativi all'esercizio del diritto di visita da parte di
[...]
, osserva il Collegio che maggiormente rispondente all'interesse della Controparte_1 minore è la prosecuzione degli incontri con il padre in Spazio Neutro, alla presenza di un Per_1 educatore, e dei contatti telefonici secondo tempistiche e modalità stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti. I Servizi potranno ampliare o limitare gli incontri e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per la minore, sospenderli. Tale modalità consente, invero, di preservare e rafforzare la relazione tra padre e figlia e, allo stesso tempo, rappresenta una forma necessaria di tutela per la minore, stante la fragilità e la condizione di dipendenza da stupefacenti del genitore.
Sul contributo per il mantenimento della figlia minore Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis e segg. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
7 Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo: 1) alle capacità economiche dei genitori;
2) al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3) alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di Per_1
(6 anni), da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. Nel caso in disamina, emerge che la ricorrente, che ad oggi lavora come corriere presso il Comune di Peschiera Borromeo e si accinge a sostenere l'esame per conseguire la qualifica di estetista (cfr. relazione Servizi Sociali TE del 27/06/2025), nel corso del giudizio ha avuto difficoltà lavorative: negli atti introduttivi la sig.ra ha dichiarato di lavorare quale dipendente con contratto a tempo Pt_2 indeterminato e con un reddito annuo di circa € 17.000,00 lordi, oltre a percepire l'SS unico di
€ 221,60 al mese;
alla prima udienza ha affermato di essere stata licenziata e di percepire la SP (€ 1.200,00 al mese); successivamente, durante i colloqui con i Servizi Sociali, ha riferito di svolgere lavori saltuari (non regolari) e di frequentare un corso di formazione professionale per la ricostruzione delle unghie;
infine, dall'ultima relazione dei Servizi si evince che ha trovato lavoro quale corriere presso il Comune di Peschiera Borromeo. Dall'esame della documentazione allegata, si desume che nel corso del 2022 la ricorrente ha percepito un reddito lordo di € 9.499,79, con un netto mensile di € 1.119,48 [(9.499,79 – 3.943,97):12 = 1.119,48]; nel corso del 2023 ha percepito complessivamente un reddito lordo di € 21.744,09, con un netto medio mensile di € 1.606,59 [(21.744,09 – 2.464,91) :12 = 1.606,59). Per quanto attiene, invece, agli estratti conto, la ricorrente ha prodotto unicamente l'ultimo mese dell'anno 2021 e l'ultimo trimestre dell'anno 2022, da cui non si rinvengono accrediti diversi dalla percezione di redditi da lavoro, dall'assegno unico e da versamenti effettuati dal convenuto. Considerata l'evoluzione lavorativa della ricorrente, non vi sono dati certi sugli attuali guadagni. Guadagni che, tuttavia, possono presumersi assimilabili a quelli indicati in ricorso, anche in considerazione dell'analoga tipologia di lavoro e dell'assenza di ulteriori precisazioni della parte. La sig.ra al momento vive con i suoi genitori nell'immobile di proprietà degli stessi e riesce a Pt_2 far fronte alle esigenze di vita della minore anche grazie all'aiuto della propria famiglia di origine. Per quanto attiene al convenuto, questi ha prodotto unicamente la CU 2022 (redditi 2021), gli estratti conto relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 e la busta paga di luglio 2024. Nel 2021 ha avuto redditi lordi per Controparte_1 complessivi € 13.941,46, con un netto mensile di € 1.161,78. Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto per gli anni 2022 e 2023. Dagli estratti conto prodotti relativi all'ultimo trimestre del 2021, si rileva la percezione di stipendi relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre per complessivi € 2.541,00 e un versamento in contanti di € 300,00. Dagli estratti conto relativi all'anno 2022 si evincono bonifici in entrata relativi a stipendi (in base alla causale) per complessivi
€ 3.393,00 e ulteriori bonifici in entrata (con cadenza mensile) per complessivi € 9.604,00; inoltre, vi sono versamenti in contanti mensili da parte del convenuto per complessivi € 5.310,00, in genere effettuati i primi giorni del mese e in concomitanza con il pagamento di € 700,00 per l'affitto. Dagli estratti conto relativi all'anno 2023 emergono bonifici in entrata relativi a stipendi (in base alla causale) per complessivi € 11.820,84 e ulteriori bonifici in entrata (con cadenza mensile e fino al mese di agosto) per complessivi € 7.640,00, oltre a versamenti in contanti per un totale di € 2.570,00;
8 ancora, vi sono prestiti e versamenti che, considerato il medesimo cognome, si possono ritenere avvenuti tra parenti, senza indicazione di causale e in alcuni casi con la causale “prestito”. La sintesi dei dati sopra esposti restituisce una disponibilità economica annua del convenuto che per il 2022 di € 18.307,00 netti (in media, € 1.525,58 al mese) e per il 2023 è di € 22.030,00 netti (in media, € 1.835,90 al mese). La busta paga del mese di luglio 2024 riporta una retribuzione mensile netta di € 1.487,00. Il sig. ha dichiarato di vivere a TE con i propri genitori e un fratello, Controparte_1 tutti lavoratori, e di pagare un affitto mensile di € 700,00. Rispetto ai costi abitativi, in base ai dati e alla movimentazione bancaria prodotta, si può ragionevolmente ritenere che lo stesso non sostenga per intero il canone di locazione, ma lo divida con i genitori e il fratello, a loro volta percettori di reddito. La minore (nata il [...]) ha iniziato la scuola primaria a TE, durante l'estate Per_1 frequenta un centro estivo (come avvenuto nel 2024 e nel 2025) e, da quanto risulta dagli atti, desidera in futuro di potere frequentare un corso di danza. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, del regime di affidamento e dell'assenza di mantenimento diretto da parte del padre, ritiene il Collegio di dover determinare in € 350,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat Per_1 da ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025). L'assegno unico spetterà in via integrale (100%) alla madre. Nel contesto relazionale descritto, peraltro, ritiene il Tribunale di dover disporre che le spese extra assegno (di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte) vengano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, attesa la positiva evoluzione della relazione tra i genitori, con conseguente prognosi favorevole in ordine alla comunicazione delle voci delle spese straordinarie, la cui decisione è comunque rimessa per intero alla ricorrente in forza del regime di affidamento stabilito.
Sulle spese di lite. Alla soccombenza sia in ordine al regime di affidamento sia in ordine agli aspetti economici consegue la condanna del convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di istruttoria/trattazione e decisionale, in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 36799/20230 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore in via esclusiva alla madre, con concentrazione in Persona_1 capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione e residenza della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore, con facoltà di mantenere i rapporti anche con le pubbliche
9 amministrazioni (anche per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per espatrio e del passaporto), sottoscrivendo, anche in assenza di consenso e di sottoscrizione del padre della bambina, tutta la modulistica che si rendesse necessaria;
2. DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. DISPONE che gli incontri tra padre e figlia avvengano in Spazio Neutro, alla presenza di un educatore, secondo tempistiche e modalità stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della minore, ai quali è demandata anche la regolamentazione dei contatti telefonici. I Servizi Sociali potranno ampliare gli incontri ovvero disporre la loro liberalizzazione ( con incontri al di fuori di spazio neutro con regolamentazione delle relative modalità) nel caso di positiva evoluzione del percorso del padre della minore presso in NOA e di concreta prova di adesione al percorso e di assenza di dipendenza. Analogamente i Servizi sociali potranno limitare gli incontri tra padre e figlia e le telefonate e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per la minore, sospenderli;
4. DISPONE che i Servizi Sociali di TE proseguano con il monitoraggio dell'intero nucleo familiare;
5. INVITA il padre, , a prendere contatti Controparte_1 Parte con il di TE per avviare una nuova presa in carico e a dare la propria disponibilità agli accertamenti relativi alla dipendenza da alcool e stupefacenti;
6. DISPONE che versi a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data dalla pubblicazione Persona_1 della presente sentenza € 350,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post- universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio
10 individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito in via integrale (100%) dalla madre ricorrente;
8. CONDANNA al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore di delle spese processuali che liquida in € Parte_2
7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si comunichi:
- alle parti;
- ai Servizi Sociali dei Comuni di TE
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
11 Il Presidente rel est
Dott.ssa LA IA Cosmai
12