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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 23/02/2023 al n. 592/2023
R.G., promossa con ricorso depositato in data 23/02/2023
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI ALESSIO, elettivamente domiciliato in VIA G. PASCOLI 2 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARI ALESSIO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuta/contumace
E CON L'INTERVENTO
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 09/01/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “-pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Castel Goffredo il 29.12.2010 da Parte_1
ed (durante il matrimonio ) come da atto
[...] Persona_1 CP_1
registrato al numero 6 parte 1 anno 2010;
-dichiarare decaduta dal diritto di utilizzare il cognome acquisito CP_1
col matrimonio, con conseguente riacquisto del cognome da nubile , Per_1
secondo l'art. 5 c. 2 L. nr. 898/1970;
-accertare che entrambe le parti dispongono di mezzi adeguati e dichiarare non
dovuto alcun assegno divorzile;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Goffredo
l'annotazione della sentenza da comunicarsi a gli altri Comuni interessati;
-con vittoria di spese e compensi di giudizio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente si è rivolto all'intestato Tribunale per ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio dopo che è passata in giudicato la sentenza di separazione con il quale si è sposato in Castelgoffredo (MN) in data 29/12/2010
e con atto trascritto agli atti del predetto Comune con atto n. 6 parte 1 anno 2010.
pagina 2 di 4 La convenuta, pur regolarmente notificato non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia
Sullo scioglimento del matrimonio
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano lo scioglimento del vincolo matrimoniale, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione a causa della contumacia della convenuta che quindi ha dimostrato un disinteresse alla prosecuzione del matrimonio.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di
Mantova quale luogo della residenza del ricorrente attesa la contumacia ed il trasferimento all'estero della convenuta.
Dalla coppia non sono nati figli ed il ricorrente non svolge una domanda per un assegno di mantenimento per sé o altra domanda diversa da quella di scioglimento che quindi va accolta.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte ( ) attesa la estrema semplicità del Controparte_2
procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo,
astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Accerta e dichiara che è decaduta dal diritto di utilizzare il CP_1
cognome acquisito col matrimonio, con conseguente riacquisto del cognome da nubile Ehita, secondo l'art. 5 c. 2 L. nr. 898/1970;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
6, parte 1, anno 2010);
4) Condanna (C.F. ) a rifondere a CP_1 C.F._2
(C.F. le spese di lite Parte_1 C.F._1
del presente procedimento che si liquidano in € 143,58 per esborsi ed € 1.904,00
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 23/02/2023 al n. 592/2023
R.G., promossa con ricorso depositato in data 23/02/2023
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI ALESSIO, elettivamente domiciliato in VIA G. PASCOLI 2 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARI ALESSIO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuta/contumace
E CON L'INTERVENTO
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 09/01/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “-pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Castel Goffredo il 29.12.2010 da Parte_1
ed (durante il matrimonio ) come da atto
[...] Persona_1 CP_1
registrato al numero 6 parte 1 anno 2010;
-dichiarare decaduta dal diritto di utilizzare il cognome acquisito CP_1
col matrimonio, con conseguente riacquisto del cognome da nubile , Per_1
secondo l'art. 5 c. 2 L. nr. 898/1970;
-accertare che entrambe le parti dispongono di mezzi adeguati e dichiarare non
dovuto alcun assegno divorzile;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Goffredo
l'annotazione della sentenza da comunicarsi a gli altri Comuni interessati;
-con vittoria di spese e compensi di giudizio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente si è rivolto all'intestato Tribunale per ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio dopo che è passata in giudicato la sentenza di separazione con il quale si è sposato in Castelgoffredo (MN) in data 29/12/2010
e con atto trascritto agli atti del predetto Comune con atto n. 6 parte 1 anno 2010.
pagina 2 di 4 La convenuta, pur regolarmente notificato non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia
Sullo scioglimento del matrimonio
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano lo scioglimento del vincolo matrimoniale, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione a causa della contumacia della convenuta che quindi ha dimostrato un disinteresse alla prosecuzione del matrimonio.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di
Mantova quale luogo della residenza del ricorrente attesa la contumacia ed il trasferimento all'estero della convenuta.
Dalla coppia non sono nati figli ed il ricorrente non svolge una domanda per un assegno di mantenimento per sé o altra domanda diversa da quella di scioglimento che quindi va accolta.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte ( ) attesa la estrema semplicità del Controparte_2
procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo,
astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Accerta e dichiara che è decaduta dal diritto di utilizzare il CP_1
cognome acquisito col matrimonio, con conseguente riacquisto del cognome da nubile Ehita, secondo l'art. 5 c. 2 L. nr. 898/1970;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
6, parte 1, anno 2010);
4) Condanna (C.F. ) a rifondere a CP_1 C.F._2
(C.F. le spese di lite Parte_1 C.F._1
del presente procedimento che si liquidano in € 143,58 per esborsi ed € 1.904,00
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4