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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/06/2024, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
511 /2016 R.G. DEP…………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
Nella causa promossa con atto di citazione d'appello in riassunzione - R.G.: 511/2016 da:
( Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Giorgio Bortolotto del Foro di Venezia (C.F.: ) - fax C.F._2
041.5232187 - PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
1 E Controparte_1 CP_2 [...]
quali soci e successori ex lege di Controparte_3 Controparte_4
cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020
[...]
con l'Avv. Giorgio Simeone del Foro di Venezia (C.F.: - C.F._3
FAX: 041/9636712, PEC: Email_2
APPELLATA - CONTUMACE
In punto: APPELLO A SENTENZA N. 2675/2015 R. SENT. TRIBUNALE DI
VENEZIA.
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 11 marzo 2024 e trattenuta in decisione, dalla scadenza dei termini di legge, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato per i motivi dedotti nel presente atto;
2. In via preliminare: dichiarare ammissibile l'appello come proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 2675/2015 del Tribunale di Venezia, avendo ragionevole probabilità di essere accolto
3. Nel merito:
Accertare e dichiarare fondato in fatto e in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2675/2015 del Tribunale di Venezia per i motivi in atti rappresentati
Conseguentemente, accogliere integralmente l'appello come proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 2675/2015 emessa dal Tribunale di Venezia ed in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, ivi appresso trascritte:
“In via principale di merito:
2 1) Previo accertamento dei vizi del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel
Wireless dichiararsi ai sensi dell'art. 1668 II co. c.c. risolto il contratto intercorso tra le parti.
2) Conseguentemente dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_2 [...] per l'installazione del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel Controparte_4
Wireless.
3) Condannarsi alla restituzione del versato acconto di € Controparte_4
3.000,00.
4) Condannarsi a rimuovere a sua cura e spese l'impianto installato e CP_4
a rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
5) Condannarsi al risarcimento dei danni tutti subiti, danni che si CP_4 quantificano in via equitativa, salvo migliore precisazione , in € 30.000,00.
In via subordinata: Condannarsi comunque a rifondere all' CP_4 [...] le spese necessarie per rimuovere l'impianto di cui è causa nonché per Parte_2
rimettere in pristino i luoghi, spese da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata istruttoria: chiedesi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'impianto installato da non ha mai funzionato. Controparte_4
2) Vero che in più occasioni, anche a tarda notte, si sono riscontrate mancate aperture sia della porta di ingresso dell'albergo che di numerose camere.
3) Vero che ciò è accaduto anche durante il periodo delle vacanze natalizie ed in quello successivo di Carnevale.
4) Vero che è stato necessario l'intervento del personale per consentire l'ingresso e l'accesso alle camere.
5) Vero che in alcuni appartamenti le luci si accendevano anche senza l'inserimento della scheda.
3 6) Vero che le schede continuavano ad aprire le stanze anche successivamente al giorno della scadenza.
7) Vero che il computer segnava come aperte alcune camere quando non lo erano.
8) Vero che restava acceso il segno di effrazione anche in caso di apertura regolare della camera.
9) Vero che i contatori di alcune camere scattavano senza motivo.
10) Vero che il sistema non ha mai funzionato nei due appartamenti dove è stato installato come prova a maggio 2008.
11) Vero che i lavori si protrassero fino al 3 marzo 2009.
Si indicano a testi:
1) sig. residente in [...] – Cavallino Treporti (VE) Testimone_1
2) sig.ra residente in [...] – Cavallino Treporti (VE) Testimone_2
3) sig.ra residente in [...] – Jesolo (VE) Testimone_3
Si dimette:
1) offerta 21.4.2008; CP_4
2) lettera 9 gennaio 2009; Parte_2
3) lettera 17 febbraio 2009; Parte_2
4) lettera 24 febbraio 2009; CP_4
5) diffida 4 marzo 2009; Parte_2
6) raccomandata avv. Bortolotto 8 aprile 2009;
7) notifica avvenuta cessione di credito Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S.
Prospero 11 giugno 2009;
8) raccomandata avv. Bortolotto 16 giugno 2009;
9) pagina 1) relazione P.I. Michele Cester.
4 Previo accertamento dei vizi del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel Wireless dichiararsi ai sensi dell'art. 1668 comma II risolto il contratto intercorso tra le parti.
Conseguentemente dichiararsi che nulla è dovuto dall'odierna appellante a
[...]
per l'installazione del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel Controparte_4
Wirless
Condannarsi alla restituzione del versato acconto di Controparte_4
€ 3.000,00. Condannarsi a rimuovere a sua cura e Controparte_4 spese l'impianto installato e a rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
Condannarsi al risarcimento dei danni tutti subiti che si quantificano in via CP_4 equitativa, salvo migliore precisazione, in € 30.000
In via subordinata: condannarsi comunque a rifondere all' CP_4 Parte_3
le spese necessarie per rimuovere l'impianto di cui è causa per rimettere in
[...]
pristino i luoghi, spese da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU.
In ogni caso: Condannare al rimborso delle spese e al pagamento Controparte_4
dei diritti e degli onorari dei due gradi di giudizio.
In subordine, ove la Corte non ritenga sufficiente la notifica avvenuta per trascorsa giacenza di cui sopra, tenuto conto che la richiesta di notifica ex art. 142 c.p.c. è stata formulata nel termine, voglia disporre la sua eventuale rinnovazione.
Allegati: 1) Copia busta notifica a sig. quale rappresentante Persona_1
permanente della società Camsec Ltd Amministratrice di Controparte_1
– Numerò d'Immatriculation B122658 presso la sede della società
[...]
CAMSEC Ltd Numerò d'Immatriculation 510103 con sede in Trident Chambers, Road
Town n. 146 – Tortola – Iles Vierges Britanniques ritornata al mittente per compiuta giacenza;
2) Atto di riassunzione avv. Bortolotto 13_5_2021, decreto di fissazione udienza Corte
d'Appello di Venezia 21_5_2021; Ordinanza 12/09/2022 e Ordinanza 28/04/2023
3) storico notifica a sig. quale rappresentante permanente della società Persona_1
Camsec Ltd Amministratrice di – Numerò Controparte_1
5 d'Immatriculation B122658 presso la sede della società CAMSEC Ltd Numerò
d'Immatriculation 510103 con sede in Trident Chambers, Road Town n. 146 – Tortola
– Iles Vierges Britanniques.
4) Comunicazione Procura della Repubblica 23_11_2023.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA HA COSÌ CONCLUSO:
Nel merito: 1) rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il gravame proposto dalla Sig.ra e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n. 2675/2015 emessa il 16.06.2015, pubblicata in data 25.08.2015; 2) con vittoria di spese, competenze di causa ex D.M. 55/2014 del primo e secondo grado, oltre accessori di legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. ha proposto appello avverso sentenza n. 12675/2015 Parte_1
con la quale il Tribunale di Venezia pronunciando nella causa promossa nei confronti di
(di seguito ) diretta ad Controparte_4 CP_4 ottenere la risoluzione del contratto relativo all'installazione del sistema elettronico di supervisione alberghiera “Tap Hotel Wireless”, ha rigettato la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ha condannato CP_4
la sig.ra pagare a favore di Pt_1 Controparte_4
la somma di euro 112.608,00 di cui alla fattura n. 41/08 oltre interessi e CP_4
spese di lite.
2. La causa di primo grado è stata introdotta da per lamentare Parte_1
l'inadempimento di alle obbligazioni di cui al contratto di appalto per la CP_4
fornitura ed installazione dell'impianto per i gravi vizi e difetti dell'opera commissionata che la rendevano del tutto inidonea all'uso cui il sistema elettronico era destinato.
6 3. Il Tribunale ha ritenuto che i vizi accertato sull'impianto non fossero di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e dunque non fosse accoglibile la domanda risolutoria proposta dall'attrice.
4. In conseguenza del rigetto della domanda attorea il tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , di CP_4 pagamento del prezzo dell'opera.
5. L'appellante si duole della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a. nullità della condanna pronunciata ultra petitum nei confronti della
avendo la convenuta in primo grado limitato la domanda in via Pt_1 riconvenzionale, all'accertamento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo.
b. violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il contratto
d'appalto; travisamento dei fatti emergenti dalle risultanze istruttorie e distorta lettura della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado.
6. L'appellata si è costituita in giudizio per Controparte_4 chiedere il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata e successivamente, con istanza in data 27.11.2020, allegando la cancellazione della società chiedeva pronunciarsi l'interruzione del processo.
7. Con ordinanza in data 2.02.2021 la Corte, dichiarava l'interruzione del processo.
8. Con ricorso in riassunzione depositato in data 17.05.2021 Parte_1 chiedeva la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
9. A causa delle difficoltà di notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione della nuova udienza ai soci della cancellata , il procedimento, su CP_4 richiesta dell'appellate è stato rinviato avanti il Collegio all'udienza del 15 novembre
2021, rinviata d'ufficio al 13 dicembre 2021.
10. La Corte, dando atto del perfezionamento della notifica a: Controparte_3
con sede in Flero (BS) Via Galvani 20, indirizzo pec: (la
[...] Email_3
notifica è stata effettuata, con esito positivo, a mezzo posta elettronica certificata in data
24 giugno 2021(docc 4 e 5), ma non andata a buon fine nei confronti di di CP_2
7 Lussemburgo e di di Lussemburgo ha Controparte_1
concesso ulteriori rinvii per consentire alla appellante il perfezionamento della notifica nei confronti di tutti i soggetti con sede estera.
11. La Corte, all'esito della prima udienza dell'11 luglio 2016, riconosciuta la ricorrenza dei presupposti, ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto: “Ricorre nel caso di specie - anche alla stregua della delibazione, necessariamente sommaria, consentita nell'ambito di questo procedimento incidentale
- la rilevante probabilità di riforma della decisione impugnata, sia in merito alla interpretazione della domanda riconvenzionale sia in relazione risultanze dell'analisi peritale, che ha pur evidenziato vizi difetti di cui non si è esplicato il costo complessivo
(in termini di esborsi e di tempo da spendere per la loro rimozione). B - Considerato, quanto la seconda condizione, che risulta pregiudizievole l'esecuzione della statuizione relativa alla condanna di pagamento dell'intero corrispettivo, perché si tratta di disposizione suscettibile di arrecare all'appellante un pregiudizio economicamente rilevante, considerato in relazione alla prognosi di fondatezza dell'appello e nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, oltre che in rapporto alla verosimile necessità di rimuovere parzialmente l'impianto per ripristinare la funzionalità del servizio, data l'attività svolta dall' appellante, senza che le conseguenti, parziali difficoltà di accertamento peritale in causa possono ritenersi senz'altro conclusive in senso sfavorevole alla stessa parte.” (ordinanza 15 settembre 2016).
12. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe, dimesse all'udienza collegiale del giorno 11 marzo 2024.
13. L'appello è fondato e deve essere conseguentemente accolto.
14. Per ragioni di ordine logico si affronterà innanzitutto il secondo motivo di gravame che attiene al mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta da Pt_1
15. La S.C. con la sentenza n. 19146/2013 ha affermato che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera
8 allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art.
1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.
Il ragionamento che fa la Cassazione è il seguente: finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione (nel caso specifico, perché il collaudo aveva avuto esito negativo), al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i vizi dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che accetta e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica
a dover dimostrare l'esistenza dei vizi.”
16. Nella fattispecie è evidente che l'opera fornita da non è mai stata CP_4 accettata da che, già durante l'esecuzione della stessa, con lettera in 9.02.2009, Pt_1
con la quale lamentava che i lavori non fossero ancora terminati, contestava l'emissione della fattura e in data 17.02.2009 lamentava una serie di malfunzionamenti dell'impianto.
17. Anche la circostanza non contestata dei plurimi successivi interventi da parte di per risolvere i contestati malfunzionamenti sono indubbiamente indice CP_4 della mancata accettazione dell'opera da parte della committente Pt_1
18. Ciò chiarito, non risulta che a fronte dell'allegazione CP_4 dell'inadempimento abbia provato l'esatto adempimento.
19. E' vero che, come osservato dal primo giudice, la CTU svolta in primo grado ha accertato plurime problematiche relative alla funzionalità dell'impianto,
9 problematiche peraltro confermate dai testimoni escussi e non contestate dalla convenuta, che avrebbero potuto essere risolte con interventi semplici e poco dispendiosi ma, ciò che il primo giudice non ha valutato è la pluralità delle difformità che attengono a ben 7 aspetti che attengono alle difficoltà di apertura e chiusura delle porte delle stanze, all'accensione e spegnimento delle luci delle camere, alle schede di programmazione di apertura delle porte, al malfunzionamento delle schede negli appartamenti al malfunzionamento delle visualizzazioni nel softwere di gestione dello stato delle camere (impianti di condizionamento apertura delle finestre apertura delle porte), al malfunzionamenti dei badge interni, delle centraline delle camere e dei termostati delle stesse.
20. E' evidente che anche se tali problematiche, singolarmente considerate, probabilmente non sarebbero sufficiente a configurare la gravità richiesta dalla norma perché possa essere dichiarata la risoluzione del contratto, i malfunzionamenti complessivamente considerati implicano senza dubbio grave inadempimento in quanto l'impianto non rispondeva certamente alle funzionalità per le quali era stato installato che consistevano, per quanto contrattualmente previsto: nel “controllo totale che ogni singola camera in collegamento con le camere circostanti, creando così una rete costantemente collegata in tempo reale al PC centrale di supervisione. Dalla posizione centrale è possibile monitorare ed eventualmente modificare lo stato attuale delle camere, programmare le camere con condizioni climatiche idonee alla stagione, ricevere ed inviare messaggi personalizzati, trasmettere tutto ciò che la struttura mette
a disposizione dell'ospite per tutta la durata del soggiorno. Tutte queste funzioni si ottengono nello spazio di pochi decimi di secondo praticamente in tempo reale”
21. Deve essere, peraltro, evidenziato, che comunque non ha CP_4
provveduto a riparare i malfunzionamenti contestati, limitandosi ad imputare gli stessi all'inefficienza dell'impianto elettrico dell'Hotel, inefficienza, tuttavia, esclusa dalla
CTU.
22. Sempre dalla consulenza, inoltre, emerge il mancato rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto e delle schede tecniche.
10 23. In sostanza, dunque, i vizi che avrebbe potuto facilmente CP_4
eliminare, ma non lo fatto, hanno reso inidoneo l'intero impianto perché non in grado di rispondere alle funzionalità promesse, di completa automazione dell'albergo.
24. Ne discende, evidentemente la gravità dell'inadempimento di CP_4
laddove, pure in assenza di particolari difficoltà tecniche, non è comunque stata in
[...]
grado di consegnare l'opera rispondente alle qualità contrattualmente promesse, anche in considerazione della categorica esclusione, da parte del CTU della sussistenza del nesso causale tra le asserite anomalie (o meglio le “carenze endogene”) dell'impianto elettrico, risultato a norma e perfettamente funzionante, ed il non corretto
Cont funzionamento del sistema WIRELESS HOTEL.
25. Quanto alla domanda risarcitoria proposta da la stessa non può trovare Pt_1
accoglimento mancando sia la prova del danno come quantificato dalla appellante, sia la prova degli elementi oggettivi sulla base dei quali poter fondare la condanna al risarcimento del danno in via equitativa poiché il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
26. Anche le istanze istruttorie richiesta dalla appellante non sono idonee a fornire tale dimostrazione poiché i capitoli dedotti non attengono a tale aspetto della controversia.
27. L'appello deve quindi essere accolto nei limiti di cui sopra con conseguente assorbimento del primo motivo in quanto la risoluzione del contratto implica che non sia dovuto alcun pagamento del corrispettivo e, in applicazione del principio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento dei compensi di entrambi i gradi in favore della appellante, liquidati come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come aggiornati, per la sola face decisoria, dal D.M. n.
147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022. 36.
La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.
GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 511/2016 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con conseguente integrale riforma della Controparte_4
sentenza n.2675/2015 pubbl. il 25.08.2015 del Tribunale di Venezia (causa R.G. n.
650/2011 e, per l'effetto
2. Dichiara la risoluzione del contratto intervenuto tra e Parte_1
per a fornitura del sistema di Controparte_4 supervisione alberghiera denominato “Tap Hotel Wireless”;
3. Dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
a titolo di pagamento per la fornitura del sistema di Controparte_4 supervisione alberghiera denominato “Tap Hotel Wireless”;
4. Condanna Controparte_1 [...]
quali soci e successori ex lege di Controparte_5 CP_4 cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020, in solido tra loro,
[...] alla restituzione del versato acconto di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data di versamento al saldo effettivo;
5. Condanna Controparte_1 [...]
quali soci e successori ex lege di Controparte_5 CP_4 cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020, in solido tra loro, a
[...] rimuovere a sua cura e spese l'impianto installato e a rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
6. condanna Controparte_1 CP_2
E uali soci e successori ex lege di Controparte_3 Controparte_4 cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020 in solido tra loro, a pagare a in solido tra loro, i compensi legali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A come per legge e quanto
12 al secondo grado, in complessivi € 9.758,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre anticipazioni per € 4.662,80, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
7. Pone definitivamente a carico di Controparte_1
E quali soci e
[...] CP_2 Controparte_3 successori ex lege di cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in Controparte_4
data 24.11.2020 in solido tra loro le spese di CTU come liquidate in primo grado.
Così deciso in Venezia, in data 19 giugno 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
Nella causa promossa con atto di citazione d'appello in riassunzione - R.G.: 511/2016 da:
( Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Giorgio Bortolotto del Foro di Venezia (C.F.: ) - fax C.F._2
041.5232187 - PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
1 E Controparte_1 CP_2 [...]
quali soci e successori ex lege di Controparte_3 Controparte_4
cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020
[...]
con l'Avv. Giorgio Simeone del Foro di Venezia (C.F.: - C.F._3
FAX: 041/9636712, PEC: Email_2
APPELLATA - CONTUMACE
In punto: APPELLO A SENTENZA N. 2675/2015 R. SENT. TRIBUNALE DI
VENEZIA.
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 11 marzo 2024 e trattenuta in decisione, dalla scadenza dei termini di legge, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato per i motivi dedotti nel presente atto;
2. In via preliminare: dichiarare ammissibile l'appello come proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 2675/2015 del Tribunale di Venezia, avendo ragionevole probabilità di essere accolto
3. Nel merito:
Accertare e dichiarare fondato in fatto e in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2675/2015 del Tribunale di Venezia per i motivi in atti rappresentati
Conseguentemente, accogliere integralmente l'appello come proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 2675/2015 emessa dal Tribunale di Venezia ed in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, ivi appresso trascritte:
“In via principale di merito:
2 1) Previo accertamento dei vizi del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel
Wireless dichiararsi ai sensi dell'art. 1668 II co. c.c. risolto il contratto intercorso tra le parti.
2) Conseguentemente dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_2 [...] per l'installazione del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel Controparte_4
Wireless.
3) Condannarsi alla restituzione del versato acconto di € Controparte_4
3.000,00.
4) Condannarsi a rimuovere a sua cura e spese l'impianto installato e CP_4
a rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
5) Condannarsi al risarcimento dei danni tutti subiti, danni che si CP_4 quantificano in via equitativa, salvo migliore precisazione , in € 30.000,00.
In via subordinata: Condannarsi comunque a rifondere all' CP_4 [...] le spese necessarie per rimuovere l'impianto di cui è causa nonché per Parte_2
rimettere in pristino i luoghi, spese da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata istruttoria: chiedesi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'impianto installato da non ha mai funzionato. Controparte_4
2) Vero che in più occasioni, anche a tarda notte, si sono riscontrate mancate aperture sia della porta di ingresso dell'albergo che di numerose camere.
3) Vero che ciò è accaduto anche durante il periodo delle vacanze natalizie ed in quello successivo di Carnevale.
4) Vero che è stato necessario l'intervento del personale per consentire l'ingresso e l'accesso alle camere.
5) Vero che in alcuni appartamenti le luci si accendevano anche senza l'inserimento della scheda.
3 6) Vero che le schede continuavano ad aprire le stanze anche successivamente al giorno della scadenza.
7) Vero che il computer segnava come aperte alcune camere quando non lo erano.
8) Vero che restava acceso il segno di effrazione anche in caso di apertura regolare della camera.
9) Vero che i contatori di alcune camere scattavano senza motivo.
10) Vero che il sistema non ha mai funzionato nei due appartamenti dove è stato installato come prova a maggio 2008.
11) Vero che i lavori si protrassero fino al 3 marzo 2009.
Si indicano a testi:
1) sig. residente in [...] – Cavallino Treporti (VE) Testimone_1
2) sig.ra residente in [...] – Cavallino Treporti (VE) Testimone_2
3) sig.ra residente in [...] – Jesolo (VE) Testimone_3
Si dimette:
1) offerta 21.4.2008; CP_4
2) lettera 9 gennaio 2009; Parte_2
3) lettera 17 febbraio 2009; Parte_2
4) lettera 24 febbraio 2009; CP_4
5) diffida 4 marzo 2009; Parte_2
6) raccomandata avv. Bortolotto 8 aprile 2009;
7) notifica avvenuta cessione di credito Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S.
Prospero 11 giugno 2009;
8) raccomandata avv. Bortolotto 16 giugno 2009;
9) pagina 1) relazione P.I. Michele Cester.
4 Previo accertamento dei vizi del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel Wireless dichiararsi ai sensi dell'art. 1668 comma II risolto il contratto intercorso tra le parti.
Conseguentemente dichiararsi che nulla è dovuto dall'odierna appellante a
[...]
per l'installazione del sistema di supervisione alberghiera Tap Hotel Controparte_4
Wirless
Condannarsi alla restituzione del versato acconto di Controparte_4
€ 3.000,00. Condannarsi a rimuovere a sua cura e Controparte_4 spese l'impianto installato e a rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
Condannarsi al risarcimento dei danni tutti subiti che si quantificano in via CP_4 equitativa, salvo migliore precisazione, in € 30.000
In via subordinata: condannarsi comunque a rifondere all' CP_4 Parte_3
le spese necessarie per rimuovere l'impianto di cui è causa per rimettere in
[...]
pristino i luoghi, spese da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU.
In ogni caso: Condannare al rimborso delle spese e al pagamento Controparte_4
dei diritti e degli onorari dei due gradi di giudizio.
In subordine, ove la Corte non ritenga sufficiente la notifica avvenuta per trascorsa giacenza di cui sopra, tenuto conto che la richiesta di notifica ex art. 142 c.p.c. è stata formulata nel termine, voglia disporre la sua eventuale rinnovazione.
Allegati: 1) Copia busta notifica a sig. quale rappresentante Persona_1
permanente della società Camsec Ltd Amministratrice di Controparte_1
– Numerò d'Immatriculation B122658 presso la sede della società
[...]
CAMSEC Ltd Numerò d'Immatriculation 510103 con sede in Trident Chambers, Road
Town n. 146 – Tortola – Iles Vierges Britanniques ritornata al mittente per compiuta giacenza;
2) Atto di riassunzione avv. Bortolotto 13_5_2021, decreto di fissazione udienza Corte
d'Appello di Venezia 21_5_2021; Ordinanza 12/09/2022 e Ordinanza 28/04/2023
3) storico notifica a sig. quale rappresentante permanente della società Persona_1
Camsec Ltd Amministratrice di – Numerò Controparte_1
5 d'Immatriculation B122658 presso la sede della società CAMSEC Ltd Numerò
d'Immatriculation 510103 con sede in Trident Chambers, Road Town n. 146 – Tortola
– Iles Vierges Britanniques.
4) Comunicazione Procura della Repubblica 23_11_2023.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA HA COSÌ CONCLUSO:
Nel merito: 1) rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il gravame proposto dalla Sig.ra e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n. 2675/2015 emessa il 16.06.2015, pubblicata in data 25.08.2015; 2) con vittoria di spese, competenze di causa ex D.M. 55/2014 del primo e secondo grado, oltre accessori di legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. ha proposto appello avverso sentenza n. 12675/2015 Parte_1
con la quale il Tribunale di Venezia pronunciando nella causa promossa nei confronti di
(di seguito ) diretta ad Controparte_4 CP_4 ottenere la risoluzione del contratto relativo all'installazione del sistema elettronico di supervisione alberghiera “Tap Hotel Wireless”, ha rigettato la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ha condannato CP_4
la sig.ra pagare a favore di Pt_1 Controparte_4
la somma di euro 112.608,00 di cui alla fattura n. 41/08 oltre interessi e CP_4
spese di lite.
2. La causa di primo grado è stata introdotta da per lamentare Parte_1
l'inadempimento di alle obbligazioni di cui al contratto di appalto per la CP_4
fornitura ed installazione dell'impianto per i gravi vizi e difetti dell'opera commissionata che la rendevano del tutto inidonea all'uso cui il sistema elettronico era destinato.
6 3. Il Tribunale ha ritenuto che i vizi accertato sull'impianto non fossero di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e dunque non fosse accoglibile la domanda risolutoria proposta dall'attrice.
4. In conseguenza del rigetto della domanda attorea il tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , di CP_4 pagamento del prezzo dell'opera.
5. L'appellante si duole della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a. nullità della condanna pronunciata ultra petitum nei confronti della
avendo la convenuta in primo grado limitato la domanda in via Pt_1 riconvenzionale, all'accertamento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo.
b. violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il contratto
d'appalto; travisamento dei fatti emergenti dalle risultanze istruttorie e distorta lettura della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado.
6. L'appellata si è costituita in giudizio per Controparte_4 chiedere il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata e successivamente, con istanza in data 27.11.2020, allegando la cancellazione della società chiedeva pronunciarsi l'interruzione del processo.
7. Con ordinanza in data 2.02.2021 la Corte, dichiarava l'interruzione del processo.
8. Con ricorso in riassunzione depositato in data 17.05.2021 Parte_1 chiedeva la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
9. A causa delle difficoltà di notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione della nuova udienza ai soci della cancellata , il procedimento, su CP_4 richiesta dell'appellate è stato rinviato avanti il Collegio all'udienza del 15 novembre
2021, rinviata d'ufficio al 13 dicembre 2021.
10. La Corte, dando atto del perfezionamento della notifica a: Controparte_3
con sede in Flero (BS) Via Galvani 20, indirizzo pec: (la
[...] Email_3
notifica è stata effettuata, con esito positivo, a mezzo posta elettronica certificata in data
24 giugno 2021(docc 4 e 5), ma non andata a buon fine nei confronti di di CP_2
7 Lussemburgo e di di Lussemburgo ha Controparte_1
concesso ulteriori rinvii per consentire alla appellante il perfezionamento della notifica nei confronti di tutti i soggetti con sede estera.
11. La Corte, all'esito della prima udienza dell'11 luglio 2016, riconosciuta la ricorrenza dei presupposti, ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto: “Ricorre nel caso di specie - anche alla stregua della delibazione, necessariamente sommaria, consentita nell'ambito di questo procedimento incidentale
- la rilevante probabilità di riforma della decisione impugnata, sia in merito alla interpretazione della domanda riconvenzionale sia in relazione risultanze dell'analisi peritale, che ha pur evidenziato vizi difetti di cui non si è esplicato il costo complessivo
(in termini di esborsi e di tempo da spendere per la loro rimozione). B - Considerato, quanto la seconda condizione, che risulta pregiudizievole l'esecuzione della statuizione relativa alla condanna di pagamento dell'intero corrispettivo, perché si tratta di disposizione suscettibile di arrecare all'appellante un pregiudizio economicamente rilevante, considerato in relazione alla prognosi di fondatezza dell'appello e nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, oltre che in rapporto alla verosimile necessità di rimuovere parzialmente l'impianto per ripristinare la funzionalità del servizio, data l'attività svolta dall' appellante, senza che le conseguenti, parziali difficoltà di accertamento peritale in causa possono ritenersi senz'altro conclusive in senso sfavorevole alla stessa parte.” (ordinanza 15 settembre 2016).
12. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe, dimesse all'udienza collegiale del giorno 11 marzo 2024.
13. L'appello è fondato e deve essere conseguentemente accolto.
14. Per ragioni di ordine logico si affronterà innanzitutto il secondo motivo di gravame che attiene al mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta da Pt_1
15. La S.C. con la sentenza n. 19146/2013 ha affermato che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera
8 allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art.
1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.
Il ragionamento che fa la Cassazione è il seguente: finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione (nel caso specifico, perché il collaudo aveva avuto esito negativo), al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i vizi dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che accetta e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica
a dover dimostrare l'esistenza dei vizi.”
16. Nella fattispecie è evidente che l'opera fornita da non è mai stata CP_4 accettata da che, già durante l'esecuzione della stessa, con lettera in 9.02.2009, Pt_1
con la quale lamentava che i lavori non fossero ancora terminati, contestava l'emissione della fattura e in data 17.02.2009 lamentava una serie di malfunzionamenti dell'impianto.
17. Anche la circostanza non contestata dei plurimi successivi interventi da parte di per risolvere i contestati malfunzionamenti sono indubbiamente indice CP_4 della mancata accettazione dell'opera da parte della committente Pt_1
18. Ciò chiarito, non risulta che a fronte dell'allegazione CP_4 dell'inadempimento abbia provato l'esatto adempimento.
19. E' vero che, come osservato dal primo giudice, la CTU svolta in primo grado ha accertato plurime problematiche relative alla funzionalità dell'impianto,
9 problematiche peraltro confermate dai testimoni escussi e non contestate dalla convenuta, che avrebbero potuto essere risolte con interventi semplici e poco dispendiosi ma, ciò che il primo giudice non ha valutato è la pluralità delle difformità che attengono a ben 7 aspetti che attengono alle difficoltà di apertura e chiusura delle porte delle stanze, all'accensione e spegnimento delle luci delle camere, alle schede di programmazione di apertura delle porte, al malfunzionamento delle schede negli appartamenti al malfunzionamento delle visualizzazioni nel softwere di gestione dello stato delle camere (impianti di condizionamento apertura delle finestre apertura delle porte), al malfunzionamenti dei badge interni, delle centraline delle camere e dei termostati delle stesse.
20. E' evidente che anche se tali problematiche, singolarmente considerate, probabilmente non sarebbero sufficiente a configurare la gravità richiesta dalla norma perché possa essere dichiarata la risoluzione del contratto, i malfunzionamenti complessivamente considerati implicano senza dubbio grave inadempimento in quanto l'impianto non rispondeva certamente alle funzionalità per le quali era stato installato che consistevano, per quanto contrattualmente previsto: nel “controllo totale che ogni singola camera in collegamento con le camere circostanti, creando così una rete costantemente collegata in tempo reale al PC centrale di supervisione. Dalla posizione centrale è possibile monitorare ed eventualmente modificare lo stato attuale delle camere, programmare le camere con condizioni climatiche idonee alla stagione, ricevere ed inviare messaggi personalizzati, trasmettere tutto ciò che la struttura mette
a disposizione dell'ospite per tutta la durata del soggiorno. Tutte queste funzioni si ottengono nello spazio di pochi decimi di secondo praticamente in tempo reale”
21. Deve essere, peraltro, evidenziato, che comunque non ha CP_4
provveduto a riparare i malfunzionamenti contestati, limitandosi ad imputare gli stessi all'inefficienza dell'impianto elettrico dell'Hotel, inefficienza, tuttavia, esclusa dalla
CTU.
22. Sempre dalla consulenza, inoltre, emerge il mancato rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto e delle schede tecniche.
10 23. In sostanza, dunque, i vizi che avrebbe potuto facilmente CP_4
eliminare, ma non lo fatto, hanno reso inidoneo l'intero impianto perché non in grado di rispondere alle funzionalità promesse, di completa automazione dell'albergo.
24. Ne discende, evidentemente la gravità dell'inadempimento di CP_4
laddove, pure in assenza di particolari difficoltà tecniche, non è comunque stata in
[...]
grado di consegnare l'opera rispondente alle qualità contrattualmente promesse, anche in considerazione della categorica esclusione, da parte del CTU della sussistenza del nesso causale tra le asserite anomalie (o meglio le “carenze endogene”) dell'impianto elettrico, risultato a norma e perfettamente funzionante, ed il non corretto
Cont funzionamento del sistema WIRELESS HOTEL.
25. Quanto alla domanda risarcitoria proposta da la stessa non può trovare Pt_1
accoglimento mancando sia la prova del danno come quantificato dalla appellante, sia la prova degli elementi oggettivi sulla base dei quali poter fondare la condanna al risarcimento del danno in via equitativa poiché il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
26. Anche le istanze istruttorie richiesta dalla appellante non sono idonee a fornire tale dimostrazione poiché i capitoli dedotti non attengono a tale aspetto della controversia.
27. L'appello deve quindi essere accolto nei limiti di cui sopra con conseguente assorbimento del primo motivo in quanto la risoluzione del contratto implica che non sia dovuto alcun pagamento del corrispettivo e, in applicazione del principio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento dei compensi di entrambi i gradi in favore della appellante, liquidati come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come aggiornati, per la sola face decisoria, dal D.M. n.
147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022. 36.
La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.
GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 511/2016 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con conseguente integrale riforma della Controparte_4
sentenza n.2675/2015 pubbl. il 25.08.2015 del Tribunale di Venezia (causa R.G. n.
650/2011 e, per l'effetto
2. Dichiara la risoluzione del contratto intervenuto tra e Parte_1
per a fornitura del sistema di Controparte_4 supervisione alberghiera denominato “Tap Hotel Wireless”;
3. Dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
a titolo di pagamento per la fornitura del sistema di Controparte_4 supervisione alberghiera denominato “Tap Hotel Wireless”;
4. Condanna Controparte_1 [...]
quali soci e successori ex lege di Controparte_5 CP_4 cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020, in solido tra loro,
[...] alla restituzione del versato acconto di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data di versamento al saldo effettivo;
5. Condanna Controparte_1 [...]
quali soci e successori ex lege di Controparte_5 CP_4 cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020, in solido tra loro, a
[...] rimuovere a sua cura e spese l'impianto installato e a rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
6. condanna Controparte_1 CP_2
E uali soci e successori ex lege di Controparte_3 Controparte_4 cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in data 24.11.2020 in solido tra loro, a pagare a in solido tra loro, i compensi legali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A come per legge e quanto
12 al secondo grado, in complessivi € 9.758,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre anticipazioni per € 4.662,80, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
7. Pone definitivamente a carico di Controparte_1
E quali soci e
[...] CP_2 Controparte_3 successori ex lege di cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in Controparte_4
data 24.11.2020 in solido tra loro le spese di CTU come liquidate in primo grado.
Così deciso in Venezia, in data 19 giugno 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
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