Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SPECIALIZATA IN MATERIA DI CITTADINANZA,
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IL GIUDICE DR. ANDREA FERRAIUOLO PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 4889 / 2024, VERTENTE TRA LE SEGUENTI:
PARTI
1. Persona 1 nata il [...] a [...] - MG - Brasile, residente in [...]A dhemar RA de Barros, n. 1200, apto. 1002, Londrina - PR
- Brasile;
2. Controparte_1 nata il [...] a [...] - PR -
Brasile, residente in [...], casa 13, Apucarana – PR – Brasile;
3. Controparte_2 nata il [...] a [...] - PR - Brasile, residente in
Avenue Doutor A dhemar RA de Barros, n. 1001, Londrina - PR - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori4. Controparte_3
[...] nato il [...] a [...] - Persona 2 e Controparte_2
PR Brasile, residente in [...]de Barros, n. 1001,
Londrina PR - Brasile;
minore rappresentata dai genitori 5. Controparte_4
[...]
, nata il [...] a [...] - Controparte_2 Persona 2 e
PR Brasile, residente in [...]de Barros, n. 1001,
-
Londrina PR - Brasile;
-
Parte 1 nata il [...] a [...] - MG - 6.
Brasile, residente in [...], Rio de Janeiro - RJ -
Brasile.
-RICORRENTI-
AVVERSO
Controparte_5 in persona del CP 6 p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE-
AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI CON ANTENATI ITALIANI
ED A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
DEI RICONOSCIMENTI DELLA CITTADINANZA PER IUS
NG
MIGLIAIA DI DOMANDE
Nelle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis si rappresenta gradatamente: a) di essere discendente di un cittadino italiano emigrato in un altro Stato, il quale attribuiva la cittadinanza, ius soli, a chi vi nasceva;
b) che la cittadinanza italiana, invece, era ed è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio;
c) che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, non si pone più il tema della perdita dello status in capo ai discendenti diretti di una cittadina italiana, discendente a sua volta di un emigrato e coniugata con cittadino straniero;
d) che la cittadinanza italiana non si perde per aver ricevuto ius soli una cittadinanza straniera, sicché nascono con doppia cittadinanza coloro che nascono all'estero in un paese che attribuisce la cittadinanza ius soli da un genitore con la cittadinanza italiana;
e) che l'ordinamento italiano non pone alcun limite temporale alla ricostruzione, risalendo all'indietro, di generazione in generazione del capostipite;
f) che, infatti, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale 1. n. 91 del 1992, la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, è uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo;
g) che è, quindi, irrilevante la naturalizzazione dell'ascendente successiva alla nascita della prole, sicché i discendenti permangono nella condizione di bipolidia, anche nel caso di successiva alla loro nascita naturalizzazione del capostipite e/o di un ascendente.
L'INTERESSE DELLO STATO
L'amministrazione statale, in alcune delle memorie di costituzione, rappresenta significativamente che non sussiste certamente da parte dello Stato un interesse ad excludendum la cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo, che è interesse prima ancora che dello stato amministrazione della stessa collettività italica.
60 MILIONI DI DISCENDENTI
Si tratta, quindi, di un fenomeno epocale riguardante un numero incalcolabile di discendenti di italiani nel mondo (stimato tra i 60 e gli 80 milioni di persone), destinato ad avere un rilevante impatto sull'assetto complessivo dei diritti dei cittadini italiani ed europei perché (cfr., Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2021, n. 41686), perché il loro status civitatis trova la propria realizzazione tanto nei rapporti verticali con lo Stato quanto in quelli orizzontali con gli altri appartenenti alla società cui egli partecipa con lui titolari del medesimo stato.
Per contro, in Italia, la cittadinanza non è ancorata allo "ius cultura", principio di diritto per cui gli stranieri minori acquisiscono la cittadinanza del paese in cui sono nati, vivono e frequentano le scuole con e come gli altri ragazzi. In questo contesto, nell'agosto 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.,
Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) hanno, non a caso, qualificato come di particolare importanza tanto le questioni giuridiche inerenti alla perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo quanto quelle inerenti ai riflessi di tali eventi sulla linea di trasmissione dei discendenti.
Tale grave situazione ha indotto il nostro legislatore, però, a coniare soltanto una norma processuale, il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 volta a modificare il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017
n. 13. Pertanto, a partire dal 22 giugno 2023, queste cause non sono più trattate dal Tribunale di Roma, ma sono esaminate distrettualmente dalle Sezioni Specializzate (in materia di cittadinanza, Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea).
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA IU NG RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
Dal fatto che nel sistema vigente la cittadinanza per discendenza si acquisti a titolo originario, sia uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo consegue che per il riconoscimento della cittadinanza occorre (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022) la prova: 1) della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano, Avo emigrato;
2) della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti;
3) dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Più in particolare (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022), nella giurisprudenza di legittimità si è statuito:
A) che il ricorrente deve provare soltanto: 1) che sussista un rapporto di filiazione plurigenerazionale;
2) che l'Avo non si sia non naturalizzato prima della nascita del primo dei discendenti;
3) che nessun ascendente si sia naturalizzato prima della nascita dei discendenti;
B) che incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
C) che il diritto di cittadinanza “si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita";
D) che "la perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" ... deve essere intesa ... come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi ...";
E) che il giudice di merito deve esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria [perché le sezioni unite nelle citate sentenze gemelle non solo statuiscono che "la volontà abdicativa (deve n.d.r.) essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21)” ma anche richiamano un precedente di legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. 1 n. 22608/2015) ove si legge che: "La sentenza impugnata non ha fatto buon governo .. dell'obbligo di cooperazione istruttoria a carico del giudice del merito"].
Pertanto, ad avviso di questo Tribunale, dall'appena citata tale statuizione di legittimità discenda l'onere:
A) di accertare se l'Avo o uno degli ascendenti abbia o espressamente rinunciato alla cittadinanza (prima della nascita del discendente); B) se l'Avo o uno degli ascendenti intermedi abbia posto in essere un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera o comunque comportamenti interpretabili in tal senso;
C) se l'Avo o uno degli ascendenti intermedi abbia dichiarato all'anagrafe dello stato estero (prima della nascita del discendente) di voler assumere la cittadinanza estera così concretizzando volontà abdicativa. Quindi, nel sistema delineato dalla recente giurisprudenza di legittimità, la bipolidia accidentale, la titolarità della doppia cittadinanza non inficia il riconoscimento della cittadinanza italiana perché la legislazione italiana qualifica l'ascendente cittadino italiano come trasmittente ed il discendente come ricevente lo status in ragione della filiazione sicché è giuridicamente irrilevante il luogo in cui avviene la nascita, potendo questa realizzarsi in Italia o all'estero.
PROVA DEL PERMANERE DELLO STATUS
Si deve prendere atto, riguardando queste tematiche con l'ottica (innovativa) dell'assenza della titolarità formale della cittadinanza in capo ai ricorrenti ed ai loro ascendenti e con l'ottica della ricerca dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'Avo, emigrato dall'Italia, che emergono una serie di considerazioni utili ed essenziali per definire questi procedimenti. La prima constatazione inerisce l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dell'Avo sia per le sue condizioni socioeconomiche (emergenti dai certificati in atti) sia perché privo della cittadinanza straniera;
infatti, parte attrice, depositando il certificato di non naturalizzazione, prova anche che l'Avo era quindi era privo della possibilità giuridica di rinunciare alla cittadinanza italiana, in quanto altrimenti sarebbe diventato apolide.
La seconda constatazione inerisce l'impossibilità all'assunzione di incarichi di governo stranieri (strettamente intesi, cfr. Cass. Civ., S.U. 25317/22 e 25318/22) da parte dell'Avo in quanto il ricorrente ha provato che tale antenato non si è mai naturalizzato e che quindi, non avendo la cittadinanza estera, non aveva la possibilità giuridica di assumere incarichi governativi stranieri. La terza constatazione riguarda l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dei discendenti dell'Avo, in quanto, non essendo stato depositato al consolato italiano il loro certificato di nascita, costoro erano del tutto privi della possibilità di accedere ai consolati quali cittadini italiani e quindi in radice non avevano la possibilità di formulare tale atto. In altre parole, per accettare la rinuncia alla cittadinanza il consolato avrebbe dovuto prima ricevere il certificato di nascita, il che non è avvenuto.
La quarta constatazione attiene all'assoluta “inesistenza di incarichi di governo (strettamente intesi) incompatibili al permanere della doppia cittadinanza con richiesta di rinuncia del governo italiano all'incarico inadempiuta dal cittadino" perché (ontologicamente) gli ascendenti ed i ricorrenti non erano e non sono ancora cittadini italiani;
pertanto gli ascendenti ed i ricorrenti non possono proprio nel passato aver ricevuto la richiesta del governo italiano perché non formalmente cittadini italiani (ma soltanto in possesso dello status non ancora riconosciuto); pertanto (a ben vedere) sia la pubblica amministrazione che il giudice (in via di supplenza alla Pubblica Amministrazione) non potrebbero rigettare l'odierna istanza di riconoscimento della cittadinanza formale sostituendosi all'autorità governativa ed alla sua discrezionale azione volta se del caso a formulare la richiesta di rinuncia ad un ipotetico incarico pubblico;
tale potestà potrà essere esercita solo dopo il riconoscimento formale e non è quindi oggetto dell'odierno accertamento.
1.1.1 INESISTENZA DELLA RINUNCIA TACITA
Queste serie di constatazioni trovano il loro antecedente logico nelle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) le quali cassano la decisione della Corte d'Appello di Roma di constatazione dell'avvenuta perdita della cittadinanza degli Avi dei ricorrenti in forza di fattispecie estintive.
In particolare, la Suprema Corte afferma che non si può inferire dalla "accettazione tacita" dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana la "rinuncia tacita" a quella italiana perché la rinunzia alla propria nazionalità deriva solo da un fatto volontario. In particolare, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il fatto che gli Avi non siano rimasti del tutto alieni dal nuovo consesso sociale, senza incarichi pubblici, senza prestazione di servizio militare e, comunque, senza esercizio dei diritti politici. In particolare, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il godimento da parte degli Avi dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano. In particolare, la Suprema Corte, richiamati i tratti dell'acquisito della cittadinanza iure sanguinis, rappresenta che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana dipende solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Da qui le constatazioni che:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario;
2) lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile;
3) esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
4) la prova è nella linea di trasmissione;
5) resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Va riletto, poi, il passaggio motivazionale della sentenza n. 25317/22 “XXI. - Dopodiché è vero che la manifestazione della volontà di acquisire la cittadinanza straniera poteva essere il portato di fatti idonei diversi da quello eminentemente
....
dichiarativo proprio di una domanda formale;
ma a patto di dire che tali fatti dovevano essere integrati da condotte per l'appunto attive dell'interessato, univocamente finalizzate a perseguire l'effetto". Omissis Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Omissis Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente. DEI CASI ASSUNZIONE VOLONTARIA
Residua, invece, la tematica in ordine a quei casi nei quali non si riscontra soltanto la non volontaria assunzione per ius soli di una cittadinanza, ma anche la successiva, volontaria o per ius soli, assunzione di ulteriore cittadinanza. A tale scopo va rammentato che la legge n. 555/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell'interessato e dei suoi figli minorenni;
che invece la legge n.91/1992 ha introdotto all'art. 11 un regime di pluripolidia, cioè la possibilità di avere più cittadinanze.
Oggi, la regola vigente è che il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Da qui discende l'onere per i ricorrenti in relazione ai quali emerge il possesso di una cittadinanza differente da quella del paese in cui era emigrato l'Avo di allegare le ragioni della bipolidia e/o pluripolidia e di provare di non avere rinunciato alla cittadinanza italiana
In particolare, in caso di volontaria naturalizzazione si tratta di verificare se sia interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. Procedendo per complicazioni successive emerge in primo luogo che non può essere accolta la richiesta di accertamento della cittadinanza italiana del discendente o dei suoi figli se un antenato (successivo all'Avo) si è volutamente naturalizzato in un'altra cittadinanza (differente da quella acquisita per ius soli nel paese di immigrazione dell'Avo) prima della nascita di tale discendente.
Va poi osservato che ontologicamente la richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). Ci si chiede se possa riguardare anche chi volontariamente abbia acquistato dopo la cittadinanza ricevuta ius soli una seconda cittadinanza ovvero se tale acquisito determini per lui o per i suoi discendenti un fatto interruttivo.
Nessun dubbio che si tratti di un fatto interruttivo per il riconoscimento sui suoi eventuali figli nati dopo la naturalizzazione volontaria dei discendenti dell'Avo. Quindi se la volontaria naturalizzazione è intervenuta dopo 11 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n.91/1992), l'acquisto volontario della cittadinanza di un Paese estero non comporta più la perdita automatica della cittadinanza italiana essendo a tal fine necessaria una dichiarazione di volontà.
Invece se l'acquisto volontario della cittadinanza è intervenuto prima del 16 agosto 1992 il potenzialmente (per ius sanguinis) cittadino italiano naturalizzandosi ha perso anche lui la cittadinanza italiana in quanto appunto si deve applicare a tale evento intervenuto prima del 1992 la legge allora vigente (anche se in seguito abrogata) laddove appunto all'art. 8, comma primo, disponeva che perdeva la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera.
DEI CONIUGI Va ora considerato che si è già statuito (anche in precedenti giudiziari di merito di altri tribunali, cfr. Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 263/2024 del 4.03.24) che questo speciale rito radicante la competenza territoriale delle sezioni specializzate distrettuali in materia di immigrazione non può essere invocato da chi chieda la cittadinanza iure matrimonii perché: 1) non ha un Avo nato in [...];
2) allo stato il coniuge richiedente l'accertamento della cittadinanza non è stato ancora riconosciuto come tale e quindi (ontologicamente) si deve constatare l'assenza dell'annotazione della sentenza di accertamento della cittadinanza iure sanguinis del coniuge, del certificato di nascita del coniuge e quindi in calce del certificato di matrimonio nei registri italiani;
In tale ottica va precisato conseguentemente che il ricorrente coniuge è allo stato uno straniero che all'estero ha sposato uno straniero il quale ultimo (se del caso) non sarà più tale solo dopo l'annotazione nei registri dell'anagrafe della sentenza di accertamento del suo status ed a quel punto il ricorrente coniuge potrà chiedere il riconoscimento iure matrimonii e non ius sanguinis presso le autorità (giudiziarie ed amministrative) competenti (ma non presso la sezione P.I. di Salerno non avendo un Avo nato in [...].
LA SPECIFICA VICENDA
DELLA TRATTAZIONE DI QUESTO GIUDIZIO
Preliminarmente va dato atto della regolare instaurazione e conduzione di questo giudizio perché: 1) sussiste, in quanto l'Avo era residente in un comune di questo distretto, la competenza di questo ufficio ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 mediante il quale si è aggiunto in calce all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani"; Controparte_72) parte attrice ha provato la regolare citazione del convenuto
[...] convenuto e del Pubblico P_ , quale parte necessaria;
Controparte_7 convenuto. si è costituito in giudizio chiedendo: 3) il l'accertamento della regolarità della procura;
●
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative;
•
e concludendo, che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo;
4) è stata poi espletata la trattazione della causa con rito semplificato a trattazione scritta avanti a questo magistrato che si è riservato di decidere;
5) la documentazione acquisita è sufficiente per la valutazione della domanda;
6) è irrilevante la non definizione del procedimento amministrativo avviato avanti alle Autorità Consolari;
7) non è controversa la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c. essendo causa inerente allo stato di cittadinanza;
8) non è più controversa la legittimazione passiva del solo Controparte_5 in quanto, ai sensi dell'art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 572/1993 (regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92) unica amministrazione titolare del potere pubblicistico concernente l'accertamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana;
infatti (cfr., Tribunale di Milano, Sez. I Civ., n. 12502/12 del 13.11.2012) "le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano e per esso al Controparte_5
-
- degli atti concernenti la cittadinanza italiana".
DELLE PROCURE ALLE LITI
Anche la tematica, eccepita dal resistente, della procura alle liti si risolve o nella. verifica della produzione in giudizio di quelle sottoscritte dalle parti all'estero, con firma autenticata presso l'ufficio notarile del luogo in cui è stata apposta la firma e in conformità alle leggi vigenti in tale paese (successivamente apostillata e tradotta) e quindi valide ed efficaci ovvero nella verifica del deposito di quella vergata in Italia nello studio del difensore e da lui autenticata.
In tutti i casi, si registra al momento della decisione la presenza in atti della della procura sostanziale autenticata da notaio ove l'atto sia mancante in quanto ritenuto indispensabile non essendovi la domanda firmata dal richiedente (come avanti all'Autorità Consolare o all'Ufficiale di NAgrafe), ma una domanda processuale firmata dal difensore che non ha il potere di legalizzare la domanda di riconoscimento. del diritto personalissimo.
BIPOLIDIA ACCIDENTALE
Risulta provata la bipolidia accidentale dei richiedenti per i quali si accoglie la domanda atteso che si tratta di cittadini stranieri discendenti di un Avo emigrato in un paese che attribuiva ed attribuisce la cittadinanza secondo lo ius soli.
Tutti costoro provano di risiedere in tale stato straniero il che dimostra che non emerge la problematica della volontaria acquisizione di una terza cittadinanza.
FATTO ACQUISITIVO E LA LINEA DI TRASMISSIONE
I ricorrenti, rappresentano che la cittadinanza italiana è trasmessa iure sanguinis e che tale status è sorto in capo ad ognuno di loro per il solo fatto della nascita, provano la propria titolarità sostanziale della cittadinanza italiana attraverso documenti che dimostrano il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione. Il fatto costitutivo consiste:
• da un lato, nella comune discendenza da Persona 3 nato (cfr., certificato di nascita dell'Avo, doc. 1) in Italia in data 09.10.1871, nel Comune di Cava dei Tirreni (SA), ubicato nel circondario del Tribunale di Salerno;
dall'altro, nella prova della non naturalizzazione di Persona 3 prima della nascita del primo dei discendenti compiuta mediante il deposito del certificato negativo di naturalizzazione (doc.2). MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATURALIAÇÃO
000.251.660.434/2024
O Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça CERTIFICA,
a pedido de NE BL IA, que NÃO CONSTA, até a presente data, registro de naturalização em nome de ZO TO ou TO
ZO ou EN DO, filho de OS TO e de PP
TO, natural de(a/o) Itália, nascido em 09/10/1871.
1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília CRS Quadra 505 Bloco C Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasilia-DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CERTIDÃO Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo CARTÓRIOJK
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1 Esta Certidão foi expedida gratuitamente pela Internet, em conformidade com a Portaria n° 623, de 13 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de novembro de 2020;
2- A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Nacional de Justiça, no endereço: http://deest.mj.gov.br/ecertidao/abrirPesquisa/abrirAutenticacao.do
Brasília/DF, quinta-feira, dia 21 de março de 2024, às 11h47. Parimenti è provata con documenti la linea di trasmissione così come ricostruita nell'albero genealogico allegato al ricorso (doc.12):
ZO TO
09/10/1871
Sposato con
DE NA
EL TO
13/09/1903
Sposato con NA
UT Senador
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07/08/1930 Divorziata di GA
RD da EI
LE
OSLBA IA NE BL IA TO BL 17/02/1952 05/11/1963 Sposata con RI Divorziata di LA IZ de GI LI RO OC
IA BL IA RA BL IA CC 09/11/1983 27/11/1980 Sposata con JO Sposata con MB RO TI OS SA NE
LI IA HO LI IA HO
28/04/2020 03/06/2023
DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA E DELI INCARICHI DI GOVERNO
Richiamate le considerazioni svolte nel primo capitolo, si deve constatare che in questo caso è provato da parte ricorrente che l'Avo - cittadino italiano emigrato all'estero da cui è provata la discendenza non si è naturalizzato e che quindi non poteva neppure rinunciare alla cittadinanza ed assumere incarichi di governo in senso stretto. Parimenti, richiamate le considerazioni svolte nel primo capitolo, dai documenti in atti emerge che i discendenti – cittadini solo stranieri per non avere mai depositato i certificati di nascita nei consolati competenti non possono avere depositato formali dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Infine, in ordine al tema (posto dalle citate sentenze gemelle delle S.U.) della “perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. estero
3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato." si deve rilevare non solo. l'assenza di una concreta e specifica eccezione di parte ricorrente ma anche e soprattutto che dai documenti depositati (ed in particolare dal certificato di nascita del primo discendente) non emergono indizi dell'assunzione di tali incarichi (doc.3). Prof. Dr. Marco Romiti
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Versão N.° 46.534 Livro N.° 123 Folha N.°315
Certifico io, Prof. Dott. Marco Romiti, Traduttore Pubblico e Interprete Commerciale, che la traduzione in italiano del documento in portoghese che mi è stato presentato è la seguente:
REPUBBLICA FEDERALE DEL BRASILE
UFFICIO STATO CIVILE
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL'ATTO DI NASCITA
NOME
EL TO
MATRICOLA
05100301551903100004111000006658
DESCRIZIONE INTEGRALE Certifico, in riscontro della persona interessata, RI NN Val de Sousa, titolare del codice fiscale "CPF" n. 018.384.260-00, brasiliana, che esaminando i libri degli atti di nascita, ho verificato che risulta nel libro 04-A, pagine 111 retro, al n. 66, la seguente integra: N. 66. II 24.12.1903, in questo distretto municipale di questa città e circoscrizione di Ayuruoca, Stato di Minas Gerais, nel mio Ufficio
è comparso il cittadino EN DO, italiano, sposato con ED SP nel Regno
d'Italia, muratore, e alla presenza dei testimoni sotto firmati, ha dichiarato che il 13.09 di quest'anno, in rua do Retiro di questa città, nella casa dove vive, sua moglie ha dato alla luce un bambino, di sesso maschile, figlio legittimo del dichiarante, nonni paterni EL DO e sig.ra OS
DO, e materni ESTEPHANIO SP e sig.ra IA ADALTA. Questo bambino si chiama
EL e il dichiarante non ha un altro figlio con lo stesso nome. Il presente atto è stato redatto per ordine verbale del Giudice di Pace e dei genitori di questo bambino erano sposati in Italia. E, affinché risulti, ho redatto questo atto che firmo con il dichiarante e con i testimoni RO AN do Carmo, del commercio, BE ÂN AG, Io, Antonio Eleuterio do Sacramento, scrivano, l'ho redatto e firmo. (firma) Antonio Eleuterio do Sacramento. Le righe sono in bianco e non firmate dal dichiarante e dai testimoni. Nell'atto risulta anche che EL ha sposato AN ID do Sacramento il
10.11.1924, come registrato nel Libro 4-B, pagina 185, al n. 029, e ha adottato il nome NA UT
Senador. EL di questo atto è deceduto il 06.05.1966 (firma), come risulta nel Libro 4-C, pagina
27, sotto n. 2730 e secondo atto redatto il 07.05.1966 (firma) Maria Amélia RA. In virtù del
Processo di Rettifica Amministrativa, ricevuto in data 09.09.2022, ai sensi dell'art. 110 della Legge
6.015/73 con formulazione (continua sul retro) data dalla Legge 13.484/2017, in processo protocollato al n. 10/2022, con le formalità di legge procedo alla Rettifica dove appare EL deve apparire
EL TO, del genitore EN DO passa a ZO TO. II tutto in conformità con la documentazione presentata di cui è stata concessa la Rettifica che viene archiviata. Aiuruoca/MG, 12.09.2022 (firma) VA de ZA RA EL. Nient'altro spettava certificare, in fede. Io, VA de ZA RA EL, Ufficiale sostituto dello
Stato Civile delle Persone Fisiche, ho digitato, controllato e firmato questo certificato.
Certifico che, in data 05.02.2024, è stato riprodotto questo certificato inviato dalla Centrale Informazioni dello Stato Civile, essendo l'autenticità della sua firma digitale, standard Autorità di
Certificazione [ICP-Brasil] da me conferita.- Certificato redatto da UN de Melo RA - Ufficiale dello Stato Civile di Aiuruoca, che ha firmato elettronicamente il 29.01.2024, ai sensi del Provvedimento n. 46/2015 del Consiglio Nazionale della
Giustizia.
Il contenuto del certificato è veritiero. In fede.
[firma] São Paulo -18° circondario - Ipiranga Amanda Costa de Andrade - scrivano
Emolumenti: [Omissis]
[Risultano dati e informazione sull'Ufficio Stato Civile di Aiuruoca/RS: rivolgersi all'originale]
[Risulta Potere Giudiziario - TJMG - Ispettorato Generale di Giustizia - Bollo digitale n. omissis -
Codice QR]
[Risulta bollo digitale n. omissis - Codice QR]
[Risulta codice a barre 111310-AA000310070]
[Risulta timbro dell'Ufficio Stato Civile Ipiranga -18° circondario - São Paulo/SP - Amanda Costa de Andrade, scrivano autorizzato]
Certifico che quanto sopra riferito è la traduzione fedele del documento originale presentatomi, redatto in lingua portoghese, che è restituito con questo certificato.
Santos (Brasile), 13 maggio 2024
Documento assinado digitalmente gov.br MA OM
Data: 13/05/2024 14:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br IN FEDE:
MA OM (Ricevuta N° 3.344-Libretto N.° 034) CONCLUSIONI
Dall'analisi dei documenti depositati non emergono le problematiche connesse all'acquisizione volontaria da parte delle successive generazioni di ulteriori cittadinanze.
Risulta pertanto provato che l'Avo italiano non abbia mai perso la cittadinanza italiana, che l'abbia trasmessa ai suoi discendenti e che non vi siano elementi interruttivi.
DELLE SPESE
SPESE
Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti. Infatti, non è chi non veda che la presente vicenda scaturisce dall'inerzia dei ricorrenti (perdurante dalla nascita del primo discendete dell'Avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale) dapprima consistente nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita presso il competente consolato e poi nel non chiedere il riconoscimento formale del proprio perdurante status.
Del resto, come emerge proprio dal concreto accertamento qui compiuto e come autorevolmente è stato rappresentato in autorevoli contributi scientifici, l'Autorità Giudiziaria in questi procedimenti per constatare la non interruzione della linea dinastica tra ogni richiedente il riconoscimento ed il dante causa analizza situazioni giuridiche attinenti a varie generazioni, constata la totale assenza di qualsivoglia forma di esercizio sia dei diritti che dei doveri connessi allo status di cittadinanza.” "
Più specificatamente, non si condivide la tesi autorevolmente espressa da altre sezioni specializzate secondo la quale le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP 5 convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta. Infatti, se è vero che la giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa;
che il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto;
che emerge comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.) è vero anche che la ragione del ritardato accertamento è determinato dalla non trasmissione dei certificati di nascita dei discendenti sulla quale si innesta oggi il ritardo della Pubblica Amministrazione, nell'evasione delle istanze. Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la Pubblica Amministrazione coinvolta) come parte soccombente, in quanto i ricorrenti (nel loro complesso) omettendo persino di adempiere al loro onere di comunicare alle autorità consolari i propri atti di nascita hanno dato corso alla lite. DISPOSITIVO
Il Tribunale, Sezione Specializzata, in persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando:
P.Q.M.
COSÌ PROVVEDE:
1) accoglie la domanda;
2) per l'effetto, dichiara che sono cittadini italiani:
a) Persona 1 nata il [...] a [...] - MG - Brasile;
b) Controparte_1 nata il [...] a [...] - PR
Brasile;
c) Controparte_2 nata il [...] a [...] - PR - Brasile;
d) Controparte_3 nato il [...] a [...] - PR - Brasile;
,
nata il [...] a [...] - PR - Brasile;
e) Controparte_4
,
f) Parte 1 nata il [...] a [...] -
,
MG - Brasile;
3) per l'effetto ordina al Controparte_5 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate;
4)
5) manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Decisa in Salerno il giorno del deposito della sentenza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Il Giudice
Andrea Ferraiuolo