Articolo 3 della Legge 5 agosto 1981, n. 441
Articolo 2Articolo 4
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25 agosto 1981
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26 maggio 1983
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24 giugno 1984
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18 aprile 1991
Art. 3.

La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).
Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
((La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.)) .
Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 puo' consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalita' diverse dall'apposizione dell'etichetta.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 171 .
((Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti)) .
Entrata in vigore il 18 aprile 1991
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