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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.3395/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3395/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] nte domiciliata in Montecorvino Pugliano (SA C.F._1
n. 16 presso lo studio dell'avv. Antonello Bassano dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, ha Parte_1 premesso di avere intrattenuto una relazione sentim ore uxorio, con a partire dall'anno 2015 fino all'anno 2018 e che, dalla CP_1 loro unione lio: (22.05.2018). Per_1
Al riguardo, la ricorrente ha che la suddetta relazione è andata in crisi nel corso dell'anno 2017 e che il informato della nascita del figlio, ha CP_1 provveduto al suo formale ricono ma che lo stesso ha dimostrato una continua mancanza di attenzioni e di cure nei confronti del bambino fino a disinteressarsene del tutto anche da un punto di vista economico;
in particolare, ha precisato che, con sentenza n. 125/2024, il T.M. di Salerno ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti di . Per_1
Pertanto, nel presente procedimento, la ricorrente ha richiesto unicamente l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito in CP_1 giudizio. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione Tanto premesso, occorre valutare le sole richieste a contenuto economico avanzate dalla ricorrente, avendo il T.M. dichiarato decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale. Al riguardo, deve rilevarsi che, alla prima udienza di comparizione, la ricorrente ha confermato che il piccolo non conosce il padre, il quale lavora al Per_1
Comune con un regolare stipendio, precisando di lavorare e di percepire mensilmente una retribuzione di circa € 900,00-1.000,00, di corrispondere € 500,00 a titolo di canone di locazione e di essere aiutata dai propri genitori (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, la ricorrente ha depositato documentazione attestante che parte resistente ha in effetti rapporti di collaborazione con il Comune di Montecorvino Pugliano (SA), come risulta dalla determina di settore del 02.10.2024 n. 210 con la quale è stato affidato al resistente l'incarico per il “SERVIZIO ESTERNO ALL'ENTE RIGUARDANTE L'ATTIVITA DI VIGILANZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA- PORTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU, SPAZZAMENTO STRADALE E ETC., DI AUSILIO AGLI ORGANI INTERNI AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE. PER LA DURATA DI 50 MESI” a decorrere dal 1° Ottobre 2024” per un importo pari a € 79.176,24 comprensivo del 4% di cassa oltre il 22% di IVA” (cfr. documentazione in atti). Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e della mancanza di un mantenimento diretto del figlio da parte del padre, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di di corrispondere a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di og mma di € 500,00, o
[...] le secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative , etc…) necessarie per il minore che dovranno essere documentate. Infine, non può allo stato essere prevista la garanzia richiesta dalla ricorrente per l'adempimento di quanto disposto dovendosi preliminarmente verificare la condotta del resistente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− pone a a carico di di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 , la somma di € 50 annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
− pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreativa e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per la minore, che dovranno essere documentate;
− condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite CP_1 liquidate i per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3395/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] nte domiciliata in Montecorvino Pugliano (SA C.F._1
n. 16 presso lo studio dell'avv. Antonello Bassano dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, ha Parte_1 premesso di avere intrattenuto una relazione sentim ore uxorio, con a partire dall'anno 2015 fino all'anno 2018 e che, dalla CP_1 loro unione lio: (22.05.2018). Per_1
Al riguardo, la ricorrente ha che la suddetta relazione è andata in crisi nel corso dell'anno 2017 e che il informato della nascita del figlio, ha CP_1 provveduto al suo formale ricono ma che lo stesso ha dimostrato una continua mancanza di attenzioni e di cure nei confronti del bambino fino a disinteressarsene del tutto anche da un punto di vista economico;
in particolare, ha precisato che, con sentenza n. 125/2024, il T.M. di Salerno ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti di . Per_1
Pertanto, nel presente procedimento, la ricorrente ha richiesto unicamente l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito in CP_1 giudizio. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione Tanto premesso, occorre valutare le sole richieste a contenuto economico avanzate dalla ricorrente, avendo il T.M. dichiarato decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale. Al riguardo, deve rilevarsi che, alla prima udienza di comparizione, la ricorrente ha confermato che il piccolo non conosce il padre, il quale lavora al Per_1
Comune con un regolare stipendio, precisando di lavorare e di percepire mensilmente una retribuzione di circa € 900,00-1.000,00, di corrispondere € 500,00 a titolo di canone di locazione e di essere aiutata dai propri genitori (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, la ricorrente ha depositato documentazione attestante che parte resistente ha in effetti rapporti di collaborazione con il Comune di Montecorvino Pugliano (SA), come risulta dalla determina di settore del 02.10.2024 n. 210 con la quale è stato affidato al resistente l'incarico per il “SERVIZIO ESTERNO ALL'ENTE RIGUARDANTE L'ATTIVITA DI VIGILANZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA- PORTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU, SPAZZAMENTO STRADALE E ETC., DI AUSILIO AGLI ORGANI INTERNI AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE. PER LA DURATA DI 50 MESI” a decorrere dal 1° Ottobre 2024” per un importo pari a € 79.176,24 comprensivo del 4% di cassa oltre il 22% di IVA” (cfr. documentazione in atti). Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e della mancanza di un mantenimento diretto del figlio da parte del padre, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di di corrispondere a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di og mma di € 500,00, o
[...] le secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative , etc…) necessarie per il minore che dovranno essere documentate. Infine, non può allo stato essere prevista la garanzia richiesta dalla ricorrente per l'adempimento di quanto disposto dovendosi preliminarmente verificare la condotta del resistente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− pone a a carico di di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 , la somma di € 50 annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
− pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreativa e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per la minore, che dovranno essere documentate;
− condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite CP_1 liquidate i per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi