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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1125/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Maria Rosaria Auricchio, elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) al Via
Torquato Tasso n. 6;
APPELLANTE
E
(GIA' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Riccardo Vizzino, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Silvio Spaventa n. 9;
APPELLATA
E
, residente come in atti;
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e la Controparte_3 [...]
rispettivamente nella qualità di proprietario del motoveicolo Controparte_2
Honda, tg. DB10195, e di società obbligata per responsabilità civile, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del detto motoveicolo
Honda nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.01.2018, in Volla, all'altezza dell'incrocio tra Via Napoli e Via Cristoforo Colombo. All'uopo deduceva che, mentre percorreva con il proprio motociclo Peugeot, tg. EL01210, Via Napoli, direzione Ponticelli, veniva impattata dal summenzionato motociclo Honda, il quale, come asserito, non rispettava il segnale di Stop, ivi posto, finendo per urtare con il lato anteriore la parte sinistra della moto Peugeot;
per l'effetto chiedeva di condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa, sulla base delle ragioni in atti, contestava la domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa nei confronti del responsabile civile e chiedeva, comunque, il rigetto della domanda di parte attrice.
Non si costituiva DE ET ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in CP_3
corso di causa.
Istruito il giudizio, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 3084/2021 così statuiva: “Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.”
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, deducendo, in Parte_1
particolare, la contraddittorietà della motivazione tesa a sminuire il valore della testimonianza e chiedendo, pertanto, in riforma totale della pronuncia impugnata, la declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Honda nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, la condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni subiti dal motociclo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 Si è costituita nel presente giudizio la (già Controparte_4
, la quale ha chiesto, sulla base delle motivazioni in atti, in Controparte_2
via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c e nel merito il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Non si è costituito, invece, l'appellato , nonostante la regolarità Controparte_3
della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La
3 sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ciò posto, il Giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda attorea rilevando, in esito ad una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, la genericità e la lacunosità delle stesse dichiarazioni.
Ed invero, il teste ha dichiarato di non ricordare il nome della strada dove si trovava e dove sarebbe avvenuto il sinistro de quo, le condizioni climatiche, né gli eventuali danni riportati dal motociclo Honda (asseritamente investitore).
In considerazione, pertanto, di tali dichiarazioni il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il fatto storico come prospettato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ebbene, il testimone ha dichiarato di non ricordare i nomi delle strade dove è avvenuto il sinistro non essendo del luogo, precisando che sulla strada dove si trovava “c'era il negozio Expert” e a tal proposito, l'odierna appellante in sede di memoria di replica - quindi tardivamente - ha depositato una foto riportante un negozio recante l'insegna “Expert” la quale, tuttavia, oltre ad essere stata prodotta tardivamente, comunque non ritrae le strade dove parte attrice ha asserito essere avvenuto il sinistro.
Ed invero, nell'atto di citazione deduce che il sinistro è avvenuto in Parte_1
Volla, all'incrocio tra via Napoli e via Cristoforo Colombo;
di contro, la foto ritrae via Roma (vedasi l'indicazione in alto a sinistra della stessa foto).
Pertanto, tale documento fotografico non può essere posto a fondamento delle pretese di parte appellante.
La resa dichiarazione testimoniale non è solo generica e lacunosa come statuito nella sentenza impugna ma, a ben vedere, è anche contraddittoria rispetto agli ulteriori elementi probatori allegati dall'attrice.
4 Il teste , infatti, nel visionare le foto che gli sono state sottoposte ha Testimone_1
dichiarato di riconoscere i danni del motociclo attoreo e di cerchiarli.
Orbene, nella terza foto (ossia quella ritraente il motociclo da tergo) non è cerchiato alcun danno ed entrambi gli specchietti retrovisori laterali non risultano danneggiati.
Di contro, il preventivo prodotto da parte attrice, tra le altre voci di danno, riporta anche quella relativa allo “specchietto lat. dx.”, oltre ad altre voci di danno
(“manubrio”, “protezione manubrio”, “leva freno anteriore”) che non solo non sono state elencate dal testimone escusso ma non sono, altresì, rilevabili dalle foto depositate.
Pertanto, le dichiarazioni del testimone sono da considerarsi, oltre che generiche e lacunose, anche contraddittorie.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha provato in alcun modo i danni, in quanto ha fornito solo indizi di prova (preventivo e fotografie), peraltro, contrastanti tra di loro.
Ed invero, come sopra anticipato, le voci riportate nel summenzionato preventivo non trovano puntuale conferma in quelle indicate (peraltro genericamente) dal testimone, né sono rinvenibili nell'atto introduttivo di primo grado, ove l'attrice si limita a dedurre la generica formula di stile “riportava danni che saranno meglio precisati e quantificati in corso di causa” (cfr. pag. 2 lettera d) dell'atto di citazione).
A tacer, comunque, di ogni altra questione, si osserva che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito ad un sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova, come nel caso di specie, di cui costituisca un riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto si tratta pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Alla luce delle suesposte considerazioni che precedono, il presente gravame, come sopra anticipato, deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio
5 di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. 1.
Ordinanza n. 14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_3
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3084/2021 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.278,00 per
[...]
6 compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace;
Controparte_3
5) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1125/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Maria Rosaria Auricchio, elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) al Via
Torquato Tasso n. 6;
APPELLANTE
E
(GIA' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Riccardo Vizzino, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Silvio Spaventa n. 9;
APPELLATA
E
, residente come in atti;
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e la Controparte_3 [...]
rispettivamente nella qualità di proprietario del motoveicolo Controparte_2
Honda, tg. DB10195, e di società obbligata per responsabilità civile, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del detto motoveicolo
Honda nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.01.2018, in Volla, all'altezza dell'incrocio tra Via Napoli e Via Cristoforo Colombo. All'uopo deduceva che, mentre percorreva con il proprio motociclo Peugeot, tg. EL01210, Via Napoli, direzione Ponticelli, veniva impattata dal summenzionato motociclo Honda, il quale, come asserito, non rispettava il segnale di Stop, ivi posto, finendo per urtare con il lato anteriore la parte sinistra della moto Peugeot;
per l'effetto chiedeva di condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa, sulla base delle ragioni in atti, contestava la domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa nei confronti del responsabile civile e chiedeva, comunque, il rigetto della domanda di parte attrice.
Non si costituiva DE ET ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in CP_3
corso di causa.
Istruito il giudizio, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 3084/2021 così statuiva: “Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.”
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, deducendo, in Parte_1
particolare, la contraddittorietà della motivazione tesa a sminuire il valore della testimonianza e chiedendo, pertanto, in riforma totale della pronuncia impugnata, la declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Honda nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, la condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni subiti dal motociclo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 Si è costituita nel presente giudizio la (già Controparte_4
, la quale ha chiesto, sulla base delle motivazioni in atti, in Controparte_2
via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c e nel merito il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Non si è costituito, invece, l'appellato , nonostante la regolarità Controparte_3
della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La
3 sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ciò posto, il Giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda attorea rilevando, in esito ad una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, la genericità e la lacunosità delle stesse dichiarazioni.
Ed invero, il teste ha dichiarato di non ricordare il nome della strada dove si trovava e dove sarebbe avvenuto il sinistro de quo, le condizioni climatiche, né gli eventuali danni riportati dal motociclo Honda (asseritamente investitore).
In considerazione, pertanto, di tali dichiarazioni il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il fatto storico come prospettato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ebbene, il testimone ha dichiarato di non ricordare i nomi delle strade dove è avvenuto il sinistro non essendo del luogo, precisando che sulla strada dove si trovava “c'era il negozio Expert” e a tal proposito, l'odierna appellante in sede di memoria di replica - quindi tardivamente - ha depositato una foto riportante un negozio recante l'insegna “Expert” la quale, tuttavia, oltre ad essere stata prodotta tardivamente, comunque non ritrae le strade dove parte attrice ha asserito essere avvenuto il sinistro.
Ed invero, nell'atto di citazione deduce che il sinistro è avvenuto in Parte_1
Volla, all'incrocio tra via Napoli e via Cristoforo Colombo;
di contro, la foto ritrae via Roma (vedasi l'indicazione in alto a sinistra della stessa foto).
Pertanto, tale documento fotografico non può essere posto a fondamento delle pretese di parte appellante.
La resa dichiarazione testimoniale non è solo generica e lacunosa come statuito nella sentenza impugna ma, a ben vedere, è anche contraddittoria rispetto agli ulteriori elementi probatori allegati dall'attrice.
4 Il teste , infatti, nel visionare le foto che gli sono state sottoposte ha Testimone_1
dichiarato di riconoscere i danni del motociclo attoreo e di cerchiarli.
Orbene, nella terza foto (ossia quella ritraente il motociclo da tergo) non è cerchiato alcun danno ed entrambi gli specchietti retrovisori laterali non risultano danneggiati.
Di contro, il preventivo prodotto da parte attrice, tra le altre voci di danno, riporta anche quella relativa allo “specchietto lat. dx.”, oltre ad altre voci di danno
(“manubrio”, “protezione manubrio”, “leva freno anteriore”) che non solo non sono state elencate dal testimone escusso ma non sono, altresì, rilevabili dalle foto depositate.
Pertanto, le dichiarazioni del testimone sono da considerarsi, oltre che generiche e lacunose, anche contraddittorie.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha provato in alcun modo i danni, in quanto ha fornito solo indizi di prova (preventivo e fotografie), peraltro, contrastanti tra di loro.
Ed invero, come sopra anticipato, le voci riportate nel summenzionato preventivo non trovano puntuale conferma in quelle indicate (peraltro genericamente) dal testimone, né sono rinvenibili nell'atto introduttivo di primo grado, ove l'attrice si limita a dedurre la generica formula di stile “riportava danni che saranno meglio precisati e quantificati in corso di causa” (cfr. pag. 2 lettera d) dell'atto di citazione).
A tacer, comunque, di ogni altra questione, si osserva che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito ad un sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova, come nel caso di specie, di cui costituisca un riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto si tratta pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Alla luce delle suesposte considerazioni che precedono, il presente gravame, come sopra anticipato, deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio
5 di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. 1.
Ordinanza n. 14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_3
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3084/2021 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.278,00 per
[...]
6 compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace;
Controparte_3
5) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 24.03.2025
Il Giudice
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