Art. 12.
L'articolo 46 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980, dal seguente:
"Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di lire 5, elevato a lire 6 per i servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.
Tali misure sono rispettivamente di lire 6 e di lire 7 per i servizi svolti su linee esercitate con il sistema del dirigente unico.
Al personale con mansioni di accudiente alle vetture-cuccette viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di L. 2,80.
Con provvedimento del direttore generale verranno stabilite le modalita' per la determinazione del chilometro virtuale".
L'articolo 46 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980, dal seguente:
"Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di lire 5, elevato a lire 6 per i servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.
Tali misure sono rispettivamente di lire 6 e di lire 7 per i servizi svolti su linee esercitate con il sistema del dirigente unico.
Al personale con mansioni di accudiente alle vetture-cuccette viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di L. 2,80.
Con provvedimento del direttore generale verranno stabilite le modalita' per la determinazione del chilometro virtuale".