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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2019 promossa da:
(P.I. e CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Croce ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sonia Bergamaschi in Novara;
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1 CodiceFiscale_1 Curti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_2 CodiceFiscale_2 Curti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Curti Parte_3 CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Malferrari Pinchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( in persona dle legale Parte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
P.I. e CF rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Controparte_3 P.IVA_4 Croce ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sonia Bergamaschi in Novara, giusta procura in atti;
Controparte_4
Parte_5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per “Vista l'ordinanza 06.05.2023, il procuratore della deposita foglio Parte_1 Parte_1 di precisazioni delle conclusioni richiamando quanto dedotto in atti ed insistendo per la divisione immobiliare mediante vendita dell'intero cespite.” Per NA IG: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara così giudicare: In via principale e nel merito: in accoglimento a quanto indicato dal CTU, operarsi divisione in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, attribuendo, in particolare, all'esecutata l'intero piano secondo dell'immobile sito in Oleggio al Foglio 43 mappale 308 subalterno 3”. pagina 1 di 10 Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara così giudicare: In via principale e nel Parte_2 merito: in accoglimento a quanto indicato dal CTU, operarsi divisione in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, attribuendo, in particolare, all'esecutata l'intero piano secondo dell'immobile sito in Oleggio al Foglio 43 mappale 308 subalterno 3”. Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara così giudicare: In via principale e nel Parte_3 merito: in accoglimento a quanto indicato dal CTU, operarsi divisione in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, attribuendo, in particolare, all'esecutata l'intero piano secondo dell'immobile sito in Oleggio al Foglio 43 mappale 308 subalterno 3”. Per “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale Civile di Novara In via principale e nel merito: disporre lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra e Controparte_1 Parte_2
sui seguenti cespiti immobiliari identificati nel catasto fabbricati del Comune di Parte_5 Oleggio al foglio 43, mappale 308, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, Vani 11, via San Cristoforo n.10, piano T -1-2, rendita € 596,51 nonché al foglio 43, mappale 308, subalterno 4, categoria C/2, classe 1, mq. 145,00, via San Cristoforo n.10, piano T-1, rendita € 351,97; nonché sui seguenti cespiti immobiliari identificati nel catasto terreni del Comune di Oleggio al foglio 43, mappale 308, Ente Urbano superficie mq 2.335,00 ed al foglio 43, mappale 44, seminativo, classe 4, mq 1.540,00, RD € 5,17, R.A. € 7,95. Con il favore delle spese del presente giudizio ex D.M.55/2014 e successive modifiche ex D.M.37/2018.”. Per : “Voglia il Giudice adito, osservate le norme procedurali Parte_4 divisionali e tutelate le ragioni creditorie della Società deducente, in caso di divisione, trasferire le ipoteche iscritte sugli immobili che saranno concretamente assegnati ai debitori;
in caso di vendita all'incanto, Voglia assegnare direttamente all' ., ino alla concorrenza Parte_4 del credito, le somme di spettanza del debitore ed acquisire alla procedura Parte_2 esecutiva, le somme di spettanza di e . Voglia, altresì, assegnare Parte_3 Controparte_1 direttamente all'agente della riscossione, nel caso di vendita dei beni, la somma di Euro 1.489,81 che dovesse pervenire al proprio debitore . Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Parte_5 Per “Vista l'ordinanza 06.05.2023, il procuratore della Controparte_3 [...] deposita foglio di precisazioni delle conclusioni richiamando quanto dedotto in atti ed CP_3 insistendo per la divisione immobiliare mediante vendita dell'intero cespite.”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza pronunciata il giorno 1/2/2019, il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura 213/2013 (alla quale risultano riunite le procedure 283 e 284 del 2013) ha disposto procedersi al giudizio di divisione endoesecutiva relativamente ai beni immobili siti nel Comune di Oleggio e così censiti:
Foglio 43 mappale 308 subalterno 3, categoria A/3, classe 2, Vani 11, Via San Cristoforo n, 10, piano T
-1-2, rendita € 596,51; foglio 43 mappale 308 subalterno 4, categoria C/2, classe 1, mq. 145,00, Via San Cristoforo n. 10, piano T-1, rendita € 351,97; catasto terreni: foglio 43, mappale 308 Ente Urbano superficie mq 2.335,00; -Foglio 43 mappale 44, seminativo, classe 4, mq 1.540,00, RD € 5,17, R.A. € 7,95.
La quota di 1/6 del diritto di proprietà dei predetti beni nella titolarità di è stata, Controparte_1 infatti, pignorata nella procedura esecutiva sopra richiamata. La restante quota di proprietà risultava, invece, in capo a nella misura di 2/3 e di nella misura di 1/6. Parte_5 Parte_2
Con atto di citazione depositato il 19/2/2019 creditrice procedente nella Parte_1 procedura esecutiva, ha iscritto a ruolo il procedimento di divisione endoesecutiva, ritualmente notificando l'atto introduttivo ai comproprietari e ai creditori aventi diritto a partecipare al giudizio ai sensi dell'art. 1113 c.c.
Con ordinanza del 116/5/2019, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, tenuto conto dell'intervenuta morte della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.c. Parte_5
Il giudizio è stato riassunto dal creditore procedente. Il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a nella sua qualità di erede di Controparte_1 Pt_5
.
[...]
Ritenuto il giudizio correttamente riassunto nei confronti di , è stato assegnato Controparte_1 termine perentorio per la notifica anche a nella sua qualità di chiamato all'eredità. Parte_2
Ritualmente notificato il ricorso a , il Giudice ha assegnato alla parte termine Parte_2 per procedere agli incombenti indicati nell'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione e, in particolare, per depositare certificazione notarile aggiornata e prova dell'avvenuta trascrizione dell'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione.
All'udienza del 15/3/2021 il Giudice ha rilevato come dalla relazione notarile prodotta risulti la perdurante titolarità della quota in capo alla defunta . Le parti hanno chiesto un Parte_5 termine per verificare la presenza di atti trascrivibili comprovanti l'avvenuta accettazione. Nelle more, il creditore procedente ha chiesto la nomina del Curatore dell'eredità giacente, nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio.
Con comparsa depositata il 18/4/2023 si è costituito in giudizio , affermando Parte_2 la propria qualità di erede di . Parte_5
All'esito, è stato disposto approfondimento peritale. Il CTU Arch. ha provveduto, tra l'altro, Per_1 alla stima delle quote spettanti a ciascun comproprietario, proponendo la divisione tramite assegnazione a ciascun comproprietario dei lotti formati.
All'udienza fissata per l'esame della CTU e hanno Parte_1 Controparte_2 insistito per la divisione tramite vendita del compendio pignorato. Al contrario i convenuti
[...]
e hanno chiesto procedersi a divisione tramite assegnazione. Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 10 Il Giudice, viste le contestazioni in ordine alla modalità della divisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe;
nei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. hanno altresì depositato comparsa conclusionale e replica.
***
L'integrità del contraddittorio;
la comproprietà dei beni oggetto di divisione.
Prima di valutare nel merito le domande formulate dalle parti, appare opportuno verificare l'effettiva integrità del contraddittorio, tenuto conto che il giudizio è stato interrotto a fronte della morte della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.c. Parte_5
Sul punto, si ritiene che il giudizio sia stato correttamente riassunto nei confronti di Parte_2 e . Controparte_1
In caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). La funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo successorio non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti (Cass. 13738 del 2005), anche alla luce di una interpretazione dell'art. 303 c.p.c., comma 2, conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost. (Cass. del 2011 n. 21287). In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario, e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile. Ciò vale in particolar modo nei casi simili a quello in esame, in cui la causa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell'interessato, come nel caso di rinuncia all'eredità non ancora esternata alla data della notificazione dell'atto di riassunzione (Cass. 14-10-2011 n. 21287, cit.)” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-11-2015, n. 22870).
Nel caso di specie, , già costituitasi nel presente giudizio in proprio, nulla ha Controparte_1 eccepito in ordine all'assenza della propria qualifica di chiamata all'eredità a fronte del ricorso in riassunzione. Tenuto conto dell'allora stato degli atti, dunque, la riassunzione del giudizio nei confronti della stessa deve ritenersi legittima. Il contraddittorio è stato, comunque, integrato nel termine perentorio assegnato dal Giudice anche nei confronti di , la cui qualità di erede può Parte_2 ritenersi provata sulla base delle considerazioni che si andranno di seguito ad esporre e che risultano rilevanti anche al fine di verificare la comproprietà dei beni oggetto di divisione e l'entità delle quote.
Risulta, infatti, necessario procedere in via officiosa all'accertamento della sussistenza della comproprietà dei beni immobili oggetto di divisione, in quanto presupposto necessario per pronunciarsi sulla domanda di scioglimento della comunione. Sul punto, appare anche il caso di precisare che la qualità di erede e l'entità della relativa quota di partecipazione non integra né una domanda né un'eccezione in senso proprio, ma costituisce il titolo di legittimazione attiva e passiva alla divisione. La questione che su ciò può insorgere (e che, peraltro, è rilevabile d'ufficio al pari d'ogni altra sulla legittimazione: cfr. S.U. n. 9051/16), sia pure soltanto sull'entità delle quote ereditarie, rientra nell'ampio novero delle contestazioni da decidere con sentenza, ai sensi dell'art. 785 c.p.c. (Cass. pagina 4 di 10 28666/2024, la quale ha sul punto escluso l'operatività dell'art. 345 c.p.c.).
Nel caso di specie, risulta dalla relazione notarile in atti che, per atto di compravendita del 4/10/1978, la proprietà del bene oggetto di divisione endoesecutiva sia stata acquistata da Pt_5
con il coniuge . Risulta, in seguito, trascrizione di accettazione tacita
[...] Persona_2 dell'eredità di (trascrizione del 10/1/2011 n. 409/314) da parte del coniuge Persona_2 Pt_5
e dei figli e . Sulla base della relazione notarile, risulta, dunque,
[...] Pt_2 Controparte_1 che il bene si attualmente nella proprietà di nella misura di 1/6 e di Controparte_1 [...]
nella misura di 1/6; ne sarebbe, invece, titolare nella misura di 4/6 (3/6 per Parte_2 Parte_5 atto inter vivos e 1/3 mortis causa).
Secondo la giurisprudenza prevalente, poi, “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare…gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (vedi, ex multis, Sentenza n. 390 del 08/01/2025). e , Parte_2 Controparte_1 agiscono in giudizio chiedendo l'assegnazione di parte dell'immobile, rispettivamente per la quota di 5/6 e per la quota di 1/6, ed hanno, quindi, compiuto atto di accettazione tacita della quota caduta in successione in precedenza nella titolarità di . Persona_2
Più complesso è stabilire la sorte della quota che, dai registri pubblici, risulta anche ad oggi nella titolarità di , deceduta prima dell'instaurazione del giudizio. Parte_5
Sul punto, deve rilevarsi come parta attrice abbia esperito actio interrogatoria nei confronti di
[...]
e . La convenuta , anche nella propria comparsa Parte_2 Controparte_1 Parte_2 conclusionale, ha dato atto della mancata accettazione dell'eredità nel termine assegnato, dichiarando di aver perso il diritto di accettare. Nessuna delle altre parti ha contestato la circostanza di fatto della mancata accettazione espressa, né ha eccepito l'intervenuta accettazione tacita;
la decadenza dal diritto di accettare l'eredità di può, dunque, ritenersi provata. Parte_5
ha, invece, dichiarato di essere sempre stato nel possesso dei beni ereditari e di non Parte_2 aver provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 c.c.. Ha, dunque, affermato di essere divenuto erede puro e semplice di . Parte_5
La circostanza è stata contestata dalle altre parti del giudizio, tenuto conto che: a) anche nei confronti di
è stata esperita actio interrogatoria;
b) in detta sede, il chiamato all'eredità non ha Parte_2 eccepito la precedente accettazione tacita dell'eredità; c) non avendo provveduto all'accettazione espressa nel termine assegnato, lo stesso risulta decaduto dal diritto di accettare.
Sul punto, appare preliminarmente opportuno ricordare come la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in un caso analogo al presente, abbia chiarito che “la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres" (Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 ).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che la pronuncia emessa all'esito dell'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non ha efficacia di giudicato. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento. (Sentenza n. 28666 del 07/11/2024).
L'avvenuta proposizione e l'esito dell'actio interrogatoria da parte dei creditori non preclude, dunque, pagina 5 di 10 la possibilità di accertare incidentalmente l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
[...]
, intervenuta prima della proposizione dell'azione. Parte_2
Ciò chiarito, è utile ricordare che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) è divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018). A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475 c.c., comma 1). L'accettazione è invece tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: artt. 527 e 485 c.c.. Uno di questi casi è, appunto, quello previsto dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso, (Cass. n. 1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c., comma 2).
Secondo la giurisprudenza della Corte l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003). E' vero che l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita, perchè atto che il chiamato può compiere in quanto tale (Cass. n. 20865/2005; n. 12733/1999). Ciò non toglie, però, che se il possesso si protrae per il tempo previsto dall'art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l'acquisto dell'eredità ex lege.
risulta deceduta il 16/8/2018. L'atto introduttivo del giudizio è stato notificato Parte_5 a il 18/2/2019 presso la propria residenza, indicata in Oleggio, via San Cristoforo, Parte_2 10. La residenza del convenuto trova conferma nell'avvenuto ritiro nell'avviso depositato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché nei successivi certificati di residenza acquisiti dal CTU in questa sede. Può, dunque, affermarsi che fosse nel possesso (o nel compossesso) dei beni ereditari sin Parte_2 dal 18/2/2019 e non risulta redazione di inventario nei tre mesi successivi. Tenuto conto che l'assegnazione del termine ex art. 481 c.c. è certamente successiva al 18/5/2019 (tre mesi dopo la data in cui può affermarsi il possesso dei beni ereditari da parte del convenuto). Può, dunque, affermarsi che l'acquisto della qualità di erede ex lege sia precedente alla decadenza del termine per accettare. Può, conseguentemente affermarsi la qualità di erede puro e semplice del convenuto . Parte_2
Ciò chiarito, si rende opportuno valutare l'effetto che detta successione mortis causa ha prodotto sulla titolarità del bene facente parte dell'eredità di . Parte_5
Non risulta che alla morte di si sia aperta successione testamentaria e deve, dunque, Parte_5 ritenersi operante la successione legittima. Ai sensi dell'art. 566 c.c., al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali. Tenuto conto che il coniuge della sig.ra è venuto a mancare prima della Pt_5 stessa, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 581 c.c.
pagina 6 di 10 Come sopra riportato, la figlia di , , ha perso il diritto di accettare. Parte_5 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 522 c.c. “nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse”.
Nel caso di specie, è agevole escludere l'operatività del secondo periodo della norma richiamata, tenuto conto del disposto dell'art. 566 c.c., e dell'ultimo comma dell'art. 571 c.c. L'operatività della rappresentazione, deve, poi, escludersi sulla base della carenza di qualsiasi deduzione sul punto da parte di e dalla mancata specifica contestazione delle parti in ordine a Controparte_1
, può ritenersi provata l'attuale legittimazione a richiedere la divisione secondo le Parte_6 seguenti quote:
- : 4/6 (1/6 per successione di e 3/6 per successione di Parte_2 Persona_2
); Parte_5
- : 1/6 per successione di . Controparte_1 Persona_2
Modalità di divisione
Chiarita la possibilità di addivenire allo scioglimento della comunione, si pone la necessità di statuire in ordine alle modalità con cui tale divisione deve essere attuata.
Nel caso di specie, i comproprietari e hanno chiesto che si proceda alla Pt_7 Controparte_1 divisione in natura dei beni immobili secondo la proposta del CTU. Al contrario, , Ecotrade Parte_1
e hanno chiesto che si proceda alla vendita del bene immobile nel CP_2 Controparte_2 suo complesso.
Ai fini della decisione, risulta opportuno riportare la descrizione degli immobili effettuata dall'Arch. nella propria relazione peritale. Per_1
Gli immobili oggetto della relazione di stima si trovano a Oleggio (NO) in Via San Cristoforo n.10 e il terreno all'interno della campagna agricola.
Il caseggiato residenziale è una casa di civile abitazione in linea di tre piani fuori terra, con locali un tempo adibiti allo scopo agricolo ed composto da una unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati di Oleggio.
Al piano terreno si sono: vano scala, bagno e antibagno, camera da letto, soggiorno, soggiorno, zona pranzo, cucina, portico, locale di sgombero, locale di sgombero ex stalla e antistante cortile pertinenziale,
Al primo piano si sono: vano scala, camera, camera, camera, vuoto sottostante il piano terreno, ex fienile, ripostigli 1 e 2 rialzati dal piano del pianerottolo della scala, ballatoio di comunicazione alle camere.
Al secondo piano vi sono: vano scala, sottotetto 1, sottotetto 2, vuoto sottostante il primo piano, sottotetti 3 e 4 rialzati dal piano del pianerottolo della scala, ballatoio di comunicazione ai sottotetti 1 e 2. 2.
Il portico con locali di deposito è un fabbricato di due piani fuori terra con una porzione cantinata, adibito a locali di deposito, ripostiglio e sottotetto e antistante cortile pertinenziale. Al piano interrato vi è una cantina accessibile da una scala interna dal locale di deposito chiuso. Al piano terreno vi sono: portico, locale di deposito chiuso, ripostiglio e altro locale di deposito aperto. Al primo piano vi è un sottotetto in parte aperto. Gli accessi pedonale e carraio si praticano dalla Via San Cristoforo tramite un cancello scorrevole automatico dotato di citofono.
3. pagina 7 di 10 Il terreno agricolo si trova all'interno della campagna di Oleggio, con accesso da una strada poderale della Via San Cristoforo. Il terreno è libero e incolto.
Secondo la proposta del CTU, sarebbe possibile la divisione in natura attraverso la formazione di tre lotti.
Il primo lotto è identificato con la lettera A, il secondo lotto è identificato con la lettera B, il terzo lotto con la lettera C.
Lotto A
Il lotto A è formato dal piano terreno e piano primo del caseggiato residenziale, con vano scala, area cortilizia, ingressi carraio e pedonale comuni.
Lotto B
Il Lotto B è formato dal piano secondo del caseggiato residenziale, con vano scala, area cortilizia, ingressi carraio e pedonale comuni e con l terreno agricolo.
Lotto C
Il Lotto C è formato dal portico e locali di deposito composto dal piano terreno, piano primo e piano interrato, area cortilizia, ingressi carraio e pedonale comuni. Il Lotto A può essere separato in favore della procedura della de cuius Il lotto B può essere separato in favore di Parte_5 CP_1
Il lotto C può essere separato in favore di .
[...] Parte_2
Ciò chiarito, deve considerarsi come in sede di divisione, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun coerede può chiedere l'attribuzione della propria quota in natura. L'art. 720 c.c. costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 c.c., applicabile laddove gli immobili non siano comodamente divisibili. Ai sensi dell'art. 720 c.c., infatti, se [nell'eredità] vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”
Deve, dunque, ritenersi che, in caso comoda divisibilità, l'attribuzione in natura della comproprietà debba essere preferita, dando eventualmente, laddove necessario, applicazione all'art. 728 c.c., che prevede la compensazione con quote in denaro.
I presupposti per accertare rigorosamente la comoda divisibilità di un immobile consistono, sotto l'aspetto strutturale, nella possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo;
sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (C. 11891/1998 conf.: C., ord., 24185/2017; C. 3635/2007; C. 22833/2006; C. 15380/2005; C. 1738/2002; C. 12998/2001).
Come osservato da costante giurisprudenza di legittimità, in materia di divisione endoesecutiva, stante il nesso di strumentalità di tale peculiare giudizio alla procedura esecutiva dalla quale trae origine, la nozione di comoda divisibilità di cui all'articolo innanzi menzionato deve essere intesa in senso restrittivo: la divisibilità in natura deve, cioè, essere esclusa allorché la separazione richieda opere costose incidenti sulla consistenza dell'immobile o la risoluzione di problemi tecnici onerosi (Cass. 24.11.1998, n. 11891), quando le porzioni sarebbero compresse da pesi, limitazioni, servitù eccessive pagina 8 di 10 (Cass. Civ. 28.5.2007, n. 12406), quando si verificherebbe un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni da ricavare rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della sua naturale destinazione e dell'utilizzazione pregressa (Cass. 29.5.2007, n. 12498), nonché qualora vi sia la necessità di onerare alcuni dei condividenti dell'obbligo di corrispondere conguagli che non siano oggettivamente irrisori (Cass. 21.05.2003, n.7961).
Nel caso di specie, si ritiene che, in applicazione dei criteri sopra richiamati, la comoda divisibilità del bene debba essere esclusa. Pur essendo la stessa astrattamente possibile, infatti, la stessa comporterebbe un inevitabile deprezzamento del bene di cui al lotto B e di cui al lotto C. Il lotto B, come sopra illustrato, è formato da parte dell'immobile ad uso residenziale oggetto di divisione. Lo stesso, tuttavia, non risulta evidentemente fruibile quale abitazione autonoma, essendo composto unicamente da quattro sottotetti e dal ballatoio di collegamento. I costi per l'adattamento all'uso abitativo autonomo non sono stati quantificati, ma evidentemente inciderebbero sul valore del bene in modo significativo. Il contesto di corte e la destinazione pregressa, inoltre, renderebbero sostanzialmente nulla la sua appetibilità sul mercato, compromettendo, così, le ragioni creditorie per cui è stata introdotto il giudizio di divisone endoesecutiva. Analoghe considerazioni attengono all'eventuale assegnazione al comproprietario esecutato del lotto C. E' evidente, infatti, la sostanziale inutilità della disponibilità di un portico e di un locale deposito nel contesto territoriale di riferimento in assenza dell'uso dell'immobile a titolo residenziale, tanto più che il terreno agricolo adiacente dovrebbe, invece, essere ricompreso nel lotto C. Va, dunque, esclusa la comoda divisibilità del bene. Rilevante risulta, poi, il rilievo per cui, risultando allo stato la legittimazione attiva di
[...]
nella solo misura di 4/6, non sarebbe praticabile il progetto di divisione proposto, che Parte_2 postula la possibile divisione del bene sulla base della titolarità della quota di 5/6. Tenuto conto della circostanza per cui nessuno dei comproprietari ha formulato istanza di assegnazione dell'intero e, in ogni caso, della misura del conguaglio a quel punto da determinarsi, anche detta soluzione non pare praticabile. Accertata la non comoda divisibilità in natura e in assenza di richieste di assegnazione della quota del debitore esecutato da parte dei quotisti, deve, pertanto, disporsi procedere allo scioglimento della comunione mediante vendita dell'intero compendio immobiliare. La regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone che lo scioglimento della comunione esistente tra , Controparte_1 [...]
e gli eredi di sui beni immobili siti nel Comune di Oleggio e così Parte_2 Parte_5 censiti:
Foglio 43 mappale 308 subalterno 3, categoria A/3, classe 2, Vani 11, Via San Cristoforo n, 10, piano T -1-2, rendita € 596,51; foglio 43 mappale 308 subalterno 4, categoria C/2, classe 1, mq. 145,00, Via San Cristoforo n. 10, piano T-1, rendita € 351,97; catasto terreni: foglio 43, mappale 308 Ente Urbano superficie mq 2.335,00; -Foglio 43 mappale 44, seminativo, classe 4, mq 1.540,00, RD € 5,17, R.A. € 7,95. avvenga tramite vendita degli stessi con separata ordinanza;
pagina 9 di 10 b) rinvia la regolamentazione delle spese al definitivo.
Novara, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2019 promossa da:
(P.I. e CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Croce ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sonia Bergamaschi in Novara;
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1 CodiceFiscale_1 Curti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_2 CodiceFiscale_2 Curti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Curti Parte_3 CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Malferrari Pinchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( in persona dle legale Parte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
P.I. e CF rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Controparte_3 P.IVA_4 Croce ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sonia Bergamaschi in Novara, giusta procura in atti;
Controparte_4
Parte_5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per “Vista l'ordinanza 06.05.2023, il procuratore della deposita foglio Parte_1 Parte_1 di precisazioni delle conclusioni richiamando quanto dedotto in atti ed insistendo per la divisione immobiliare mediante vendita dell'intero cespite.” Per NA IG: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara così giudicare: In via principale e nel merito: in accoglimento a quanto indicato dal CTU, operarsi divisione in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, attribuendo, in particolare, all'esecutata l'intero piano secondo dell'immobile sito in Oleggio al Foglio 43 mappale 308 subalterno 3”. pagina 1 di 10 Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara così giudicare: In via principale e nel Parte_2 merito: in accoglimento a quanto indicato dal CTU, operarsi divisione in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, attribuendo, in particolare, all'esecutata l'intero piano secondo dell'immobile sito in Oleggio al Foglio 43 mappale 308 subalterno 3”. Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara così giudicare: In via principale e nel Parte_3 merito: in accoglimento a quanto indicato dal CTU, operarsi divisione in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, attribuendo, in particolare, all'esecutata l'intero piano secondo dell'immobile sito in Oleggio al Foglio 43 mappale 308 subalterno 3”. Per “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale Civile di Novara In via principale e nel merito: disporre lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra e Controparte_1 Parte_2
sui seguenti cespiti immobiliari identificati nel catasto fabbricati del Comune di Parte_5 Oleggio al foglio 43, mappale 308, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, Vani 11, via San Cristoforo n.10, piano T -1-2, rendita € 596,51 nonché al foglio 43, mappale 308, subalterno 4, categoria C/2, classe 1, mq. 145,00, via San Cristoforo n.10, piano T-1, rendita € 351,97; nonché sui seguenti cespiti immobiliari identificati nel catasto terreni del Comune di Oleggio al foglio 43, mappale 308, Ente Urbano superficie mq 2.335,00 ed al foglio 43, mappale 44, seminativo, classe 4, mq 1.540,00, RD € 5,17, R.A. € 7,95. Con il favore delle spese del presente giudizio ex D.M.55/2014 e successive modifiche ex D.M.37/2018.”. Per : “Voglia il Giudice adito, osservate le norme procedurali Parte_4 divisionali e tutelate le ragioni creditorie della Società deducente, in caso di divisione, trasferire le ipoteche iscritte sugli immobili che saranno concretamente assegnati ai debitori;
in caso di vendita all'incanto, Voglia assegnare direttamente all' ., ino alla concorrenza Parte_4 del credito, le somme di spettanza del debitore ed acquisire alla procedura Parte_2 esecutiva, le somme di spettanza di e . Voglia, altresì, assegnare Parte_3 Controparte_1 direttamente all'agente della riscossione, nel caso di vendita dei beni, la somma di Euro 1.489,81 che dovesse pervenire al proprio debitore . Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Parte_5 Per “Vista l'ordinanza 06.05.2023, il procuratore della Controparte_3 [...] deposita foglio di precisazioni delle conclusioni richiamando quanto dedotto in atti ed CP_3 insistendo per la divisione immobiliare mediante vendita dell'intero cespite.”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza pronunciata il giorno 1/2/2019, il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura 213/2013 (alla quale risultano riunite le procedure 283 e 284 del 2013) ha disposto procedersi al giudizio di divisione endoesecutiva relativamente ai beni immobili siti nel Comune di Oleggio e così censiti:
Foglio 43 mappale 308 subalterno 3, categoria A/3, classe 2, Vani 11, Via San Cristoforo n, 10, piano T
-1-2, rendita € 596,51; foglio 43 mappale 308 subalterno 4, categoria C/2, classe 1, mq. 145,00, Via San Cristoforo n. 10, piano T-1, rendita € 351,97; catasto terreni: foglio 43, mappale 308 Ente Urbano superficie mq 2.335,00; -Foglio 43 mappale 44, seminativo, classe 4, mq 1.540,00, RD € 5,17, R.A. € 7,95.
La quota di 1/6 del diritto di proprietà dei predetti beni nella titolarità di è stata, Controparte_1 infatti, pignorata nella procedura esecutiva sopra richiamata. La restante quota di proprietà risultava, invece, in capo a nella misura di 2/3 e di nella misura di 1/6. Parte_5 Parte_2
Con atto di citazione depositato il 19/2/2019 creditrice procedente nella Parte_1 procedura esecutiva, ha iscritto a ruolo il procedimento di divisione endoesecutiva, ritualmente notificando l'atto introduttivo ai comproprietari e ai creditori aventi diritto a partecipare al giudizio ai sensi dell'art. 1113 c.c.
Con ordinanza del 116/5/2019, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, tenuto conto dell'intervenuta morte della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.c. Parte_5
Il giudizio è stato riassunto dal creditore procedente. Il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a nella sua qualità di erede di Controparte_1 Pt_5
.
[...]
Ritenuto il giudizio correttamente riassunto nei confronti di , è stato assegnato Controparte_1 termine perentorio per la notifica anche a nella sua qualità di chiamato all'eredità. Parte_2
Ritualmente notificato il ricorso a , il Giudice ha assegnato alla parte termine Parte_2 per procedere agli incombenti indicati nell'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione e, in particolare, per depositare certificazione notarile aggiornata e prova dell'avvenuta trascrizione dell'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione.
All'udienza del 15/3/2021 il Giudice ha rilevato come dalla relazione notarile prodotta risulti la perdurante titolarità della quota in capo alla defunta . Le parti hanno chiesto un Parte_5 termine per verificare la presenza di atti trascrivibili comprovanti l'avvenuta accettazione. Nelle more, il creditore procedente ha chiesto la nomina del Curatore dell'eredità giacente, nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio.
Con comparsa depositata il 18/4/2023 si è costituito in giudizio , affermando Parte_2 la propria qualità di erede di . Parte_5
All'esito, è stato disposto approfondimento peritale. Il CTU Arch. ha provveduto, tra l'altro, Per_1 alla stima delle quote spettanti a ciascun comproprietario, proponendo la divisione tramite assegnazione a ciascun comproprietario dei lotti formati.
All'udienza fissata per l'esame della CTU e hanno Parte_1 Controparte_2 insistito per la divisione tramite vendita del compendio pignorato. Al contrario i convenuti
[...]
e hanno chiesto procedersi a divisione tramite assegnazione. Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 10 Il Giudice, viste le contestazioni in ordine alla modalità della divisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe;
nei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. hanno altresì depositato comparsa conclusionale e replica.
***
L'integrità del contraddittorio;
la comproprietà dei beni oggetto di divisione.
Prima di valutare nel merito le domande formulate dalle parti, appare opportuno verificare l'effettiva integrità del contraddittorio, tenuto conto che il giudizio è stato interrotto a fronte della morte della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.c. Parte_5
Sul punto, si ritiene che il giudizio sia stato correttamente riassunto nei confronti di Parte_2 e . Controparte_1
In caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). La funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo successorio non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti (Cass. 13738 del 2005), anche alla luce di una interpretazione dell'art. 303 c.p.c., comma 2, conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost. (Cass. del 2011 n. 21287). In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario, e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile. Ciò vale in particolar modo nei casi simili a quello in esame, in cui la causa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell'interessato, come nel caso di rinuncia all'eredità non ancora esternata alla data della notificazione dell'atto di riassunzione (Cass. 14-10-2011 n. 21287, cit.)” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-11-2015, n. 22870).
Nel caso di specie, , già costituitasi nel presente giudizio in proprio, nulla ha Controparte_1 eccepito in ordine all'assenza della propria qualifica di chiamata all'eredità a fronte del ricorso in riassunzione. Tenuto conto dell'allora stato degli atti, dunque, la riassunzione del giudizio nei confronti della stessa deve ritenersi legittima. Il contraddittorio è stato, comunque, integrato nel termine perentorio assegnato dal Giudice anche nei confronti di , la cui qualità di erede può Parte_2 ritenersi provata sulla base delle considerazioni che si andranno di seguito ad esporre e che risultano rilevanti anche al fine di verificare la comproprietà dei beni oggetto di divisione e l'entità delle quote.
Risulta, infatti, necessario procedere in via officiosa all'accertamento della sussistenza della comproprietà dei beni immobili oggetto di divisione, in quanto presupposto necessario per pronunciarsi sulla domanda di scioglimento della comunione. Sul punto, appare anche il caso di precisare che la qualità di erede e l'entità della relativa quota di partecipazione non integra né una domanda né un'eccezione in senso proprio, ma costituisce il titolo di legittimazione attiva e passiva alla divisione. La questione che su ciò può insorgere (e che, peraltro, è rilevabile d'ufficio al pari d'ogni altra sulla legittimazione: cfr. S.U. n. 9051/16), sia pure soltanto sull'entità delle quote ereditarie, rientra nell'ampio novero delle contestazioni da decidere con sentenza, ai sensi dell'art. 785 c.p.c. (Cass. pagina 4 di 10 28666/2024, la quale ha sul punto escluso l'operatività dell'art. 345 c.p.c.).
Nel caso di specie, risulta dalla relazione notarile in atti che, per atto di compravendita del 4/10/1978, la proprietà del bene oggetto di divisione endoesecutiva sia stata acquistata da Pt_5
con il coniuge . Risulta, in seguito, trascrizione di accettazione tacita
[...] Persona_2 dell'eredità di (trascrizione del 10/1/2011 n. 409/314) da parte del coniuge Persona_2 Pt_5
e dei figli e . Sulla base della relazione notarile, risulta, dunque,
[...] Pt_2 Controparte_1 che il bene si attualmente nella proprietà di nella misura di 1/6 e di Controparte_1 [...]
nella misura di 1/6; ne sarebbe, invece, titolare nella misura di 4/6 (3/6 per Parte_2 Parte_5 atto inter vivos e 1/3 mortis causa).
Secondo la giurisprudenza prevalente, poi, “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare…gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (vedi, ex multis, Sentenza n. 390 del 08/01/2025). e , Parte_2 Controparte_1 agiscono in giudizio chiedendo l'assegnazione di parte dell'immobile, rispettivamente per la quota di 5/6 e per la quota di 1/6, ed hanno, quindi, compiuto atto di accettazione tacita della quota caduta in successione in precedenza nella titolarità di . Persona_2
Più complesso è stabilire la sorte della quota che, dai registri pubblici, risulta anche ad oggi nella titolarità di , deceduta prima dell'instaurazione del giudizio. Parte_5
Sul punto, deve rilevarsi come parta attrice abbia esperito actio interrogatoria nei confronti di
[...]
e . La convenuta , anche nella propria comparsa Parte_2 Controparte_1 Parte_2 conclusionale, ha dato atto della mancata accettazione dell'eredità nel termine assegnato, dichiarando di aver perso il diritto di accettare. Nessuna delle altre parti ha contestato la circostanza di fatto della mancata accettazione espressa, né ha eccepito l'intervenuta accettazione tacita;
la decadenza dal diritto di accettare l'eredità di può, dunque, ritenersi provata. Parte_5
ha, invece, dichiarato di essere sempre stato nel possesso dei beni ereditari e di non Parte_2 aver provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 c.c.. Ha, dunque, affermato di essere divenuto erede puro e semplice di . Parte_5
La circostanza è stata contestata dalle altre parti del giudizio, tenuto conto che: a) anche nei confronti di
è stata esperita actio interrogatoria;
b) in detta sede, il chiamato all'eredità non ha Parte_2 eccepito la precedente accettazione tacita dell'eredità; c) non avendo provveduto all'accettazione espressa nel termine assegnato, lo stesso risulta decaduto dal diritto di accettare.
Sul punto, appare preliminarmente opportuno ricordare come la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in un caso analogo al presente, abbia chiarito che “la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres" (Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 ).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che la pronuncia emessa all'esito dell'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non ha efficacia di giudicato. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento. (Sentenza n. 28666 del 07/11/2024).
L'avvenuta proposizione e l'esito dell'actio interrogatoria da parte dei creditori non preclude, dunque, pagina 5 di 10 la possibilità di accertare incidentalmente l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
[...]
, intervenuta prima della proposizione dell'azione. Parte_2
Ciò chiarito, è utile ricordare che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) è divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018). A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475 c.c., comma 1). L'accettazione è invece tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: artt. 527 e 485 c.c.. Uno di questi casi è, appunto, quello previsto dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso, (Cass. n. 1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c., comma 2).
Secondo la giurisprudenza della Corte l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003). E' vero che l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita, perchè atto che il chiamato può compiere in quanto tale (Cass. n. 20865/2005; n. 12733/1999). Ciò non toglie, però, che se il possesso si protrae per il tempo previsto dall'art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l'acquisto dell'eredità ex lege.
risulta deceduta il 16/8/2018. L'atto introduttivo del giudizio è stato notificato Parte_5 a il 18/2/2019 presso la propria residenza, indicata in Oleggio, via San Cristoforo, Parte_2 10. La residenza del convenuto trova conferma nell'avvenuto ritiro nell'avviso depositato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché nei successivi certificati di residenza acquisiti dal CTU in questa sede. Può, dunque, affermarsi che fosse nel possesso (o nel compossesso) dei beni ereditari sin Parte_2 dal 18/2/2019 e non risulta redazione di inventario nei tre mesi successivi. Tenuto conto che l'assegnazione del termine ex art. 481 c.c. è certamente successiva al 18/5/2019 (tre mesi dopo la data in cui può affermarsi il possesso dei beni ereditari da parte del convenuto). Può, dunque, affermarsi che l'acquisto della qualità di erede ex lege sia precedente alla decadenza del termine per accettare. Può, conseguentemente affermarsi la qualità di erede puro e semplice del convenuto . Parte_2
Ciò chiarito, si rende opportuno valutare l'effetto che detta successione mortis causa ha prodotto sulla titolarità del bene facente parte dell'eredità di . Parte_5
Non risulta che alla morte di si sia aperta successione testamentaria e deve, dunque, Parte_5 ritenersi operante la successione legittima. Ai sensi dell'art. 566 c.c., al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali. Tenuto conto che il coniuge della sig.ra è venuto a mancare prima della Pt_5 stessa, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 581 c.c.
pagina 6 di 10 Come sopra riportato, la figlia di , , ha perso il diritto di accettare. Parte_5 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 522 c.c. “nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse”.
Nel caso di specie, è agevole escludere l'operatività del secondo periodo della norma richiamata, tenuto conto del disposto dell'art. 566 c.c., e dell'ultimo comma dell'art. 571 c.c. L'operatività della rappresentazione, deve, poi, escludersi sulla base della carenza di qualsiasi deduzione sul punto da parte di e dalla mancata specifica contestazione delle parti in ordine a Controparte_1
, può ritenersi provata l'attuale legittimazione a richiedere la divisione secondo le Parte_6 seguenti quote:
- : 4/6 (1/6 per successione di e 3/6 per successione di Parte_2 Persona_2
); Parte_5
- : 1/6 per successione di . Controparte_1 Persona_2
Modalità di divisione
Chiarita la possibilità di addivenire allo scioglimento della comunione, si pone la necessità di statuire in ordine alle modalità con cui tale divisione deve essere attuata.
Nel caso di specie, i comproprietari e hanno chiesto che si proceda alla Pt_7 Controparte_1 divisione in natura dei beni immobili secondo la proposta del CTU. Al contrario, , Ecotrade Parte_1
e hanno chiesto che si proceda alla vendita del bene immobile nel CP_2 Controparte_2 suo complesso.
Ai fini della decisione, risulta opportuno riportare la descrizione degli immobili effettuata dall'Arch. nella propria relazione peritale. Per_1
Gli immobili oggetto della relazione di stima si trovano a Oleggio (NO) in Via San Cristoforo n.10 e il terreno all'interno della campagna agricola.
Il caseggiato residenziale è una casa di civile abitazione in linea di tre piani fuori terra, con locali un tempo adibiti allo scopo agricolo ed composto da una unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati di Oleggio.
Al piano terreno si sono: vano scala, bagno e antibagno, camera da letto, soggiorno, soggiorno, zona pranzo, cucina, portico, locale di sgombero, locale di sgombero ex stalla e antistante cortile pertinenziale,
Al primo piano si sono: vano scala, camera, camera, camera, vuoto sottostante il piano terreno, ex fienile, ripostigli 1 e 2 rialzati dal piano del pianerottolo della scala, ballatoio di comunicazione alle camere.
Al secondo piano vi sono: vano scala, sottotetto 1, sottotetto 2, vuoto sottostante il primo piano, sottotetti 3 e 4 rialzati dal piano del pianerottolo della scala, ballatoio di comunicazione ai sottotetti 1 e 2. 2.
Il portico con locali di deposito è un fabbricato di due piani fuori terra con una porzione cantinata, adibito a locali di deposito, ripostiglio e sottotetto e antistante cortile pertinenziale. Al piano interrato vi è una cantina accessibile da una scala interna dal locale di deposito chiuso. Al piano terreno vi sono: portico, locale di deposito chiuso, ripostiglio e altro locale di deposito aperto. Al primo piano vi è un sottotetto in parte aperto. Gli accessi pedonale e carraio si praticano dalla Via San Cristoforo tramite un cancello scorrevole automatico dotato di citofono.
3. pagina 7 di 10 Il terreno agricolo si trova all'interno della campagna di Oleggio, con accesso da una strada poderale della Via San Cristoforo. Il terreno è libero e incolto.
Secondo la proposta del CTU, sarebbe possibile la divisione in natura attraverso la formazione di tre lotti.
Il primo lotto è identificato con la lettera A, il secondo lotto è identificato con la lettera B, il terzo lotto con la lettera C.
Lotto A
Il lotto A è formato dal piano terreno e piano primo del caseggiato residenziale, con vano scala, area cortilizia, ingressi carraio e pedonale comuni.
Lotto B
Il Lotto B è formato dal piano secondo del caseggiato residenziale, con vano scala, area cortilizia, ingressi carraio e pedonale comuni e con l terreno agricolo.
Lotto C
Il Lotto C è formato dal portico e locali di deposito composto dal piano terreno, piano primo e piano interrato, area cortilizia, ingressi carraio e pedonale comuni. Il Lotto A può essere separato in favore della procedura della de cuius Il lotto B può essere separato in favore di Parte_5 CP_1
Il lotto C può essere separato in favore di .
[...] Parte_2
Ciò chiarito, deve considerarsi come in sede di divisione, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun coerede può chiedere l'attribuzione della propria quota in natura. L'art. 720 c.c. costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 c.c., applicabile laddove gli immobili non siano comodamente divisibili. Ai sensi dell'art. 720 c.c., infatti, se [nell'eredità] vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”
Deve, dunque, ritenersi che, in caso comoda divisibilità, l'attribuzione in natura della comproprietà debba essere preferita, dando eventualmente, laddove necessario, applicazione all'art. 728 c.c., che prevede la compensazione con quote in denaro.
I presupposti per accertare rigorosamente la comoda divisibilità di un immobile consistono, sotto l'aspetto strutturale, nella possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo;
sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (C. 11891/1998 conf.: C., ord., 24185/2017; C. 3635/2007; C. 22833/2006; C. 15380/2005; C. 1738/2002; C. 12998/2001).
Come osservato da costante giurisprudenza di legittimità, in materia di divisione endoesecutiva, stante il nesso di strumentalità di tale peculiare giudizio alla procedura esecutiva dalla quale trae origine, la nozione di comoda divisibilità di cui all'articolo innanzi menzionato deve essere intesa in senso restrittivo: la divisibilità in natura deve, cioè, essere esclusa allorché la separazione richieda opere costose incidenti sulla consistenza dell'immobile o la risoluzione di problemi tecnici onerosi (Cass. 24.11.1998, n. 11891), quando le porzioni sarebbero compresse da pesi, limitazioni, servitù eccessive pagina 8 di 10 (Cass. Civ. 28.5.2007, n. 12406), quando si verificherebbe un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni da ricavare rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della sua naturale destinazione e dell'utilizzazione pregressa (Cass. 29.5.2007, n. 12498), nonché qualora vi sia la necessità di onerare alcuni dei condividenti dell'obbligo di corrispondere conguagli che non siano oggettivamente irrisori (Cass. 21.05.2003, n.7961).
Nel caso di specie, si ritiene che, in applicazione dei criteri sopra richiamati, la comoda divisibilità del bene debba essere esclusa. Pur essendo la stessa astrattamente possibile, infatti, la stessa comporterebbe un inevitabile deprezzamento del bene di cui al lotto B e di cui al lotto C. Il lotto B, come sopra illustrato, è formato da parte dell'immobile ad uso residenziale oggetto di divisione. Lo stesso, tuttavia, non risulta evidentemente fruibile quale abitazione autonoma, essendo composto unicamente da quattro sottotetti e dal ballatoio di collegamento. I costi per l'adattamento all'uso abitativo autonomo non sono stati quantificati, ma evidentemente inciderebbero sul valore del bene in modo significativo. Il contesto di corte e la destinazione pregressa, inoltre, renderebbero sostanzialmente nulla la sua appetibilità sul mercato, compromettendo, così, le ragioni creditorie per cui è stata introdotto il giudizio di divisone endoesecutiva. Analoghe considerazioni attengono all'eventuale assegnazione al comproprietario esecutato del lotto C. E' evidente, infatti, la sostanziale inutilità della disponibilità di un portico e di un locale deposito nel contesto territoriale di riferimento in assenza dell'uso dell'immobile a titolo residenziale, tanto più che il terreno agricolo adiacente dovrebbe, invece, essere ricompreso nel lotto C. Va, dunque, esclusa la comoda divisibilità del bene. Rilevante risulta, poi, il rilievo per cui, risultando allo stato la legittimazione attiva di
[...]
nella solo misura di 4/6, non sarebbe praticabile il progetto di divisione proposto, che Parte_2 postula la possibile divisione del bene sulla base della titolarità della quota di 5/6. Tenuto conto della circostanza per cui nessuno dei comproprietari ha formulato istanza di assegnazione dell'intero e, in ogni caso, della misura del conguaglio a quel punto da determinarsi, anche detta soluzione non pare praticabile. Accertata la non comoda divisibilità in natura e in assenza di richieste di assegnazione della quota del debitore esecutato da parte dei quotisti, deve, pertanto, disporsi procedere allo scioglimento della comunione mediante vendita dell'intero compendio immobiliare. La regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone che lo scioglimento della comunione esistente tra , Controparte_1 [...]
e gli eredi di sui beni immobili siti nel Comune di Oleggio e così Parte_2 Parte_5 censiti:
Foglio 43 mappale 308 subalterno 3, categoria A/3, classe 2, Vani 11, Via San Cristoforo n, 10, piano T -1-2, rendita € 596,51; foglio 43 mappale 308 subalterno 4, categoria C/2, classe 1, mq. 145,00, Via San Cristoforo n. 10, piano T-1, rendita € 351,97; catasto terreni: foglio 43, mappale 308 Ente Urbano superficie mq 2.335,00; -Foglio 43 mappale 44, seminativo, classe 4, mq 1.540,00, RD € 5,17, R.A. € 7,95. avvenga tramite vendita degli stessi con separata ordinanza;
pagina 9 di 10 b) rinvia la regolamentazione delle spese al definitivo.
Novara, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
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