Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1787/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1787/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.10.2024, congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.01.1982 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Biagiotti del Foro di Pistoia con studio in Larciano (PT), P.zza 4 Martiri, n. 43, giusta procura in atti;
e
(C.F ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(FI), il 20.09.1985 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Dania Brittoli del
Foro di Pistoia con studio in Larciano (PT), Via G. Marconi n. 943, giusta procura in atti;
e Co
in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 03.10.2009 in Lamporecchio (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 29.06.2013). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che a causa di incompatibilità caratteriali, si manifestavano nell'ambito del rapporto matrimoniale incomprensioni tali da determinare, nel tempo, un completo raffreddamento delle relazioni sentimentali e un allontanamento insanabile tra i coniugi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Larciano 51036 (PT) in Via Marconi, 451 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla IG.ra nell'interesse del figlio Parte_2 minorenne ivi stabilmente convivente;
3. Il IG. si obbliga: Parte_1
- a corrispondere alla IG.ra , quale contributo per Parte_2 il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 2 00,00 Per_1
(duecento/00 euro), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese a cominciare dal mese di ottobre 2024;
- a partire dal mese di gennaio 2027 a corrispondere alla IG.ra
, quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_2
, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00 euro), Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese;
2 - fin da subito, a corrispondere il 70% delle spese mediche straordinarie per il figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche per visite specialistiche, per prestazioni odontoiatriche, per accertamenti diagnostici o esami di laboratorio), il 70% delle spese scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per libri di testo, per gite, per iscrizioni e contributi scolastici) e di quelle ludico ricreative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuoto, palestra, etc.).
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
4. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. per il moderato ritardo mentale di cui è affetto, il figlio , Per_1 che frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado
F. Ferrucci a Larciano 51036 (PT), sarà inserito in un percorso scolastico personalizzato e seguito da insegnante di sostegno;
6. nel corso della giornata, al di fuori degli orari scolastici, il figlio
è accudito dalla madre e dalla nonna materna;
Per_1
7. nelle festività natalizie e pasquali resta inteso che il figlio dovrà avere le medesime opportunità di vedere e di stare con ciascuno dei genitori e dunque a titolo meramente esemplificativo, se il minore partecipa al pranzo di Natale con la madre, sarà poi a cena col padre ed il giorno di S. Stefano sarà viceversa e così via per le altre festività;
8. a fine settimana alternati, il figlio starà con il padre o con la madre dal venerdì sera alla domenica sera. La suddetta organizzazione è stabilita sia per il periodo scolastico che per quello estivo di interruzione scolastica;
3
9. per le vacanze estive il figlio starà con ciascun genitore Per_1 per almeno n.7 giorni consecutivi. Il periodo e la meta turistica dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
10. in ogni caso, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore.
* i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minorenne.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
08.01.2025 e 09.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal P.M. interveniente necessario, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 - pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Pistoia (PT) il 17.01.1982 e nata a [...] Parte_2
(FI), il 20.09.1985 che hanno contratto matrimonio in data
03.10.2009 in Lamporecchio (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lamporecchio (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 20, P. 2, S.A, anno 2009);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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