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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2024, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NA ON nata Cinquefrondi il 20/11/1983 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto di respingere il ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 01/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NN NI OL avverso il decreto del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 21/04/2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di C 4.592,92, costituente il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. (indebita percezione del reddito di cittadinanza), o alla confisca per equivalente su tutti i beni nella disponibilità dell'indagata, fino alla concorrenza di tale importo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia della OL sulla base di un duplice motivo con il quale eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta illogica e incongruente, circa: a) la configurazione del reato Penale Sent. Sez. 2 Num. 3109 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 29/11/2023 con particolare riferimento al dolo, posto che la richiesta per il reddito di cittadinanza era stata affidata ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), il quale aveva provveduto alla compilazione della domanda e all'indicazione degli immobili di proprietà, con esclusione di quelli gravati da un diritto di uso a favore di altri;
b) l'applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, posto che per la residua parte di C 1.931,59 erano stati sottoposti a sequestro per equivalente i rapporti finanziari e un immobile. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3.1. Nel caso di specie, il primo motivo attiene con evidenza al profilo motivazionale, da ritenersi peraltro adeguato e tutt'altro che mancante (il tribunale ha sottolineato come la OL, respinta una prima domanda, aveva consapevolmente presentato una seconda richiesta, omettendo dati ritenuti ostativi all'accoglimento, in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare, e che l'affidamento ad una CAF non escludeva l'assunzione di responsabilità per quanto dichiarato al fine di ottenere il beneficio economico in questione). 3.2. Il secondo motivo generico è generico, non avendo la ricorrente indicato a quale immobile faccia riferimento e in base a quali parametri possa desumersi la sproporzione, esclusa dal Tribunale proprio per la mancata allegazione da parte della difesa di dati persuasivi in ordine alla eccepita erronea valutazione del valore di mercato del bene. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto di respingere il ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 01/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NN NI OL avverso il decreto del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 21/04/2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di C 4.592,92, costituente il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. (indebita percezione del reddito di cittadinanza), o alla confisca per equivalente su tutti i beni nella disponibilità dell'indagata, fino alla concorrenza di tale importo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia della OL sulla base di un duplice motivo con il quale eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta illogica e incongruente, circa: a) la configurazione del reato Penale Sent. Sez. 2 Num. 3109 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 29/11/2023 con particolare riferimento al dolo, posto che la richiesta per il reddito di cittadinanza era stata affidata ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), il quale aveva provveduto alla compilazione della domanda e all'indicazione degli immobili di proprietà, con esclusione di quelli gravati da un diritto di uso a favore di altri;
b) l'applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, posto che per la residua parte di C 1.931,59 erano stati sottoposti a sequestro per equivalente i rapporti finanziari e un immobile. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3.1. Nel caso di specie, il primo motivo attiene con evidenza al profilo motivazionale, da ritenersi peraltro adeguato e tutt'altro che mancante (il tribunale ha sottolineato come la OL, respinta una prima domanda, aveva consapevolmente presentato una seconda richiesta, omettendo dati ritenuti ostativi all'accoglimento, in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare, e che l'affidamento ad una CAF non escludeva l'assunzione di responsabilità per quanto dichiarato al fine di ottenere il beneficio economico in questione). 3.2. Il secondo motivo generico è generico, non avendo la ricorrente indicato a quale immobile faccia riferimento e in base a quali parametri possa desumersi la sproporzione, esclusa dal Tribunale proprio per la mancata allegazione da parte della difesa di dati persuasivi in ordine alla eccepita erronea valutazione del valore di mercato del bene. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden