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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1772 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, promossa
DA
(nato a [...] il [...] - c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] – c.f. ),rappresentati
[...] CodiceFiscale_2
e difesi, per procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Piscioneri e Riccardo Misaggi, presso il cui studio, sito in Placanica alla Via
Tasso n. 25, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO il C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Palmi (RC) alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Tiziana Guglielmo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Segreteria della Casa Comunale di CP_1
- convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalla prima memoria istruttoria, depositata il 26.04.2021, per l'attore:
Tribunale adito, per tutte le ragioni sopra esposte, ogni contraria eccezione e difesa disattesa, così provvedere e statuire: 1) In via principale, accertare e dichiarare che sulle porzioni immobiliari siti nel Comune di lla Via Isonzo, identificate catastalmente al CP_1
Foglio di Mappa 40, particelle 577, 578 e 323, di proprietà degli attori, non vi esistono diritti concorrenti in capite di terzi e dello stesso ente convenuto, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
in conseguenza di ciò, dichiarare e statuire che il convenuto CP_1
non ha diritto alcuno sulle dette porzioni di terreno e pertanto condannare lo stesso
[...]
a lasciare i beni di che trattasi liberi da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori e, per l'effetto, rimuovere gli stalli di sosta apposti sulla particella n. 323 e provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed alla restituzione di quanto indebitamente asportato ed ordinare allo stesso la cessazione di ogni turbativa e/o molestia al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
condannare, altresì, parte convenuta alla revoca del divieto di fermata disposto con l'ordinanza n. 2226 del 21.12.2016; condannare, infine, parte convenuta al risarcimento dei danni - morali e materiali- patiti dagli attori a causa ed in conseguenza della illegittima condotta dalla stessa serbata, nella misura di €
50.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta ed equa dall'organo giudicante, da liquidare anche in via equitativa;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare che sulla porzione immobiliare sita nel Comune di alla Via CP_1
Isonzo, identificata catastalmente al Foglio di Mappa 40, particella n.323, di proprietà degli attori, non vi esistono diritti concorrenti in capite di terzi e allo stesso ente convenuto, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
in conseguenza di ciò, statuire che il convenuto non ha diritto alcuno sulla detta porzione di terreno e pertanto Controparte_1
condannare lo stesso a lasciare il bene di che trattasi libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori, nonché a rimuovere gli stalli di sosta apposti e provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed alla restituzione di quanto indebitamente asportato ed ordinare allo stesso la cessazione di ogni turbativa e/o molestia al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
condannare, altresì, parte convenuta alla revoca del divieto di fermata disposto con l'ordinanza n. 2226 del 21.12.2016; condannare, infine, parte convenuta al risarcimento dei danni - morali e materiali- patiti dagli attori a causa ed in conseguenza della illegittima condotta dalla stessa serbata, nella misura di €
50.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta ed equa dall'organo giudicante, da liquidare anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi di lite>>.
Dalla comparsa di costituzione, per il convenuto: << Ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, voglia l'On. Tribunale adito: 1- Rigettare le domande di parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto, essendo comunque l'uso pubblico, del tratto terminale di via
Isonzo, già stato accertato da sentenze amministrative passate ingiudicato, con le consequenziali statuizioni di legge; 2- Rigettare tutte le domande e richieste siccome infondate in fatto ed in diritto, e comunque posto che le sentenze amministrative, passate in giudicato, hanno già statuito la legittimità dell'attività posta in essere dalla P.A., con le consequenziali statuizioni di legge;
3- In subordine, in accoglimento alla domanda riconvenzionale, riconoscere l'uso pubblico del tratto finale di via Isonzo, per le motivazioni espresse e conseguenzialmente rigettare ogni altra domanda avanzata con le consequenziali statuizioni di legge anche in ordine alle spese;
4- Ancora in via meramente subordinata si invoca il riconoscimento di intervenuto acquisto per usucapione dell'uso pubblico del tratto di strada ed il rigetto di ogni altra richiesta. 5- Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e , per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno da liquidare secondo l'equo apprezzamento del giudice. 6- Condannare, in ogni caso, parte attrice, al pagamento degli onorari nonché delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore del oltre accessori dovuti per legge>>; Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione, notificato in data 23 novembre 2020, gli attori deducono:
- di essere proprietari e possessori di una striscia di suolo sita nel Comune di alla Via CP_1
Isonzo, identificata catastalmente al foglio 40, p.lle 577 e 578 (atto di compravendita n. 6298, rep. racc. n. 1638, registrato i il 05.05.1983 n. 1577, notar dott.ssa e di CP_1 Per_1
ulteriore striscia limitrofa, iscritta in Catasto al foglio 40, p.lla 323 (atto di compravendita del 06.04.1978, notar dott. ), la cui superficie coincide con quella del c.d. Persona_2
prolungamento della via Isonzo;
- che, con ordinanza n. 167 del 01.12.2015 (prot. n. 25006 dell'1.12.2015) a firma del
Comandante della Polizia Locale, l'ente convenuto ha ordinato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta nell'ultimo tratto di Via
Isonzo, compreso tra la Via Crispi e la parte del (p.lle 577, 578 e parte Controparte_2
della 323), sostenendo che quel tratto di strada sarebbe stato oggetto, nel ventennio precedente, di interventi ed opere da parte di esso ente comunale e che, comunque, il tratto interessato, con rogito rep. 4760 del 18.09.1975, per notar dott. , è stato, da tempo Per_3
immemore, vincolato a strada pubblica quale prolungamento di via Isonzo mediante dicatio ad patriam;
- che, con verbale del 3/2016, il Corpo di Polizia Locale del Comune di ha accertato CP_1 nella stessa via, ultimo tratto, la presenza di strutture amovibili d'ostacolo alla fruizione dell'area ad uso pubblico;
- che, pertanto, il suindicato ha intimato al sig. di provvedere al CP_3 Parte_3 ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo l'occupazione abusiva entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione, con conseguenze di legge in caso di mancato ottemperamento alla disposizione di ripristino;
- che, con ordinanza n. 27 del 29.01.2016 (prot. n. 1926 del 29.01.2016), a seguito dell'inadempimento di esso attore, il Comandante suindicato ha ordinato, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica, lo sgombero dell'intera area ad uso pubblico dell'ultimo tratto di strada di Via Isonzo, anche qui con la precisazione che in caso di mancato adempimento si sarebbe proceduto coattivamente e con spese a carico del sig. Pt_3 - che, sebbene i beni individuati all'ordinanza del 29.01.2016 fossero stati collocati dagli attori interamente sulla p.lla 323, con verbale di sgombero del 7.10.2016, il Comando di
Polizia Locale del Comune di a operato lo sgombero forzato delle aree di cui al foglio CP_1
n. 40, p.lle 577, 578 e 323, e ha apposto due stalli di sosta sulla p.lla 323;
- che dalla comparazione dell'atto di compravendita del dott. e di quello del dott. Per_3
si evince che, semmai il vincolo di natura pubblicistica fosse sussistente, Per_1
riguarderebbe solo le particelle n. 577 e 578;
- che, in ordine alla sussistenza della servitù di passaggio ad uso pubblico che graverebbe sulle anzidette particelle, non vi sarebbero i presupposti poiché per il detto diritto è
CP_ intervenuta la prescrizione stante il mancato esercizio dello stesso da parte dell' ;
- che, pertanto, gli stalli apposti dall'ente sulla p.lla 323, così come lo sgombero imposto sulle p.lle 577 e 578, costituiscono seria e grave molestia e turbativa del diritto di proprietà di essi attori;
- che, nonostante i tentativi di bonario componimento della lite in sede di mediazione, l'ente comunale ha sostenuto la mancanza dei presupposti per entrare nel merito della questione, in difetto di interesse pubblico nella proposta.
Tutto ciò premesso, concludono come trascritto in epigrafe.
1.1.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 26.02.2021, si è costituito in giudizio il contestando la domanda con le seguenti specifiche Controparte_1
deduzioni:
- sebbene gli odierni attori siano effettivamente proprietari delle p.lle 353, 578 e 577, l'area interessata è sempre stata adibita a strada pubblica fin dal 1975, ed è poi stata inserita nel
Piano di Fabbricazione del comune nel 1977;
- la suddetta circostanza emerge dalla diffida che esso ente ha inviato al sig. con nota Pt_3
prot. 3995/2001, nonché con nota prot. 318/PM del 16.02.2001, a mezzo della quale il ha inibito al sig. “qualunque iniziativa volta alla chiusura o alla limitazione CP_1 Pt_3 all'uso della strada”: nota “in quel frangente non disconosciuta e non contestata dal Pt_3 che vale a confermare la destinazione ad uso pubblico del tratto viario” (sent. CdS
5785/2019);
- con atto del 18.09.1975, rep. 4760, l'ing. ha ceduto al sig. alcuni suoli Per_4 Parte_4
per la realizzazione di un fabbricato, prevedendo che lungo il confine sud-est fosse lasciata libera una striscia di terreno della lunghezza di metri 20,50 e larghezza metri 5,10, vincolata a strada pubblica quale prolungamento della Via Isonzo;
- in data 03.05.1983, l'attore ha acquistato predetta striscia dal sig. con rogito Pt_3 Pt_4 che stabiliva, all'art. 3, che l'acquisto avveniva con tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal precedente atto per notar;
Per_3
Per_
- con rogito per notar del 1978, gli odierni attori avevano già acquistato la proprietà della p.lla 323, realizzandovi un fabbricato a quattro piani F.T., senza che però ciò modificasse la destinazione del tratto terminale di Via Isonzo, già realizzata (compresi i marciapiedi) contestualmente all'edificazione del fabbricato Angì e adibita a uso pubblico, come risulta dal contratto preliminare di compravendita che ha preceduto l'acquisto del
1978, ove viene individuato il confine con “via Isonzo”;
- peraltro, l'esistenza della servitù di passaggio da parte della collettività sulla strada oggetto del presente procedimento è stata riconosciuta, sia pure in via incidentale, dalla giurisdizione amministrativa con sentenze del Tar n. 993/2016 e n. 992/2016 e del Consiglio di Stato n.
5785/2019 e 5786/2019, passate in giudicato e riguardanti tutto il tratto di strada di via
Isonzo, anche terminale, “dall'incrocio con via Crispi e fino al muro di confine con l'attuale
Tribunale penale”;
- dunque, nessuna turbativa o molestia è stata mai operata sulla proprietà degli odierni attori, avendo il Comune esercitato legittimamente un diritto acquisito dalla collettività in virtù di uso pubblico da tempo immemore (almeno dal 1975), oltre che discendente da atto notarile e da destinazione, per dicatio ad patriam, da parte degli stessi proprietari del terreno e dai loro danti causa fin dal 1975, o comunque acquisito per usucapione, per uso pubblico, pacifico e indisturbato per oltre 40 anni;
- solo quindici anni dopo gli eventi del 2001, gli attori hanno occupato la strada con beni mobili precari e apposizione di cartelli con la dicitura “proprietà privata”, pur consapevoli della illegittimità delle loro azioni, in quanto prima del 2015 non avevano mai lamentato turbative né tantomeno delimitato l'area, che è inserita nella toponomastica stradale del comune, aperta al transito pedonale e veicolare, dotata di numerazione civica, pubblica illuminazione e sottoservizi comunali, ed è stata bitumata dal comune nel 2004;
- la legittimità dell'azione amministrativa comunale è stata già accertata con le sopra citate sentenze definitive del Tar e del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto l'esistenza della servitù di passaggio di uso pubblico del tratto finale di Via Isonzo, rigettando i ricorsi proposti dagli odierni attori avverso le ordinanze emesse dal per ingiungere lo CP_1
sgombero, eseguito in effetti solo dopo il pronunciamento del TAR;
- anche l'azione di reintegra o spoglio, intentata dinanzi a questo Tribunale dagli odierni attori per le asserite turbative e/o molestie, si è conclusa con il rigetto della domanda
(ordinanza 4821 del 2017), confermato anche in sede di reclamo (n. 1295 del 2017);
- alla luce dell'accertamento, passato in giudicato, sull'uso pubblico di via Isonzo, operato dalle suindicate sentenze amministrative, nessuna prescrizione ha potuto compiersi per il non uso della strada in relazione al diritto esercitato dal comune sulle part. 577 e 578 del fg.
40;
- peraltro, nessun fondamento trova il dedotto avversario in merito alle distinzioni tra particella 323 e p.lle 577 e 578, atteso che nelle plurime decisioni adottate dal G.A. si è fatto sempre riferimento al tratto terminale di Via Isonzo in via unitaria senza distinzioni;
- in mancanza di alcuna turbativa e/o molestia, anche la domanda risarcitoria va rigettata.
Conclude quindi come in epigrafe trascritto.
2.1. – Nei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., gli attori hanno ribadito che l'assenza di alcun vincolo pubblicistico e/o privatistico sulla p.lla 323 emerge dagli stessi documenti allegati da parte convenuta, in quanto le dimensioni dell'area sottoposta al vincolo (qualora ancora esistente) individuano una striscia ben definita pari a mq 105, coincidente con le sole p.lle 577 e 578, differenza di cui non si è tenuto conto nel giudizio possessorio;
comunque, in ordine alle medesime p.lle 577 e 578, hanno insistito sull'eccezione di prescrizione del diritto di servitù vantato dal per mancato esercizio. CP_1
Hanno anche eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione pubblica, legittimandosi per tal via procedure indirette di esproprio in elusione dell'art. 43
TU espropri (oggi dichiarato incostituzionale); in subordine, ne hanno dedotto l'infondatezza nel merito, mancando sia il requisito dell'interesse pubblico – perché la stradella è un vicolo cieco - sia quello temporale, atteso che il termine di decorrenza utile ad usucapire - a seguito della pronuncia della incostituzionalità dell'art. 43 TU espropri - decorerebbe dal
30.06.2003.
Infine, a precisazione delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, hanno chiesto condannarsi parte convenuta alla revoca del divieto di fermata disposto con l'ordinanza n.
2226 del 21.12.2016.
2.2. Con la prima memoria istruttoria, l'ente convenuto - riportandosi alla comparsa di costituzione - ha ribadito tutte le difese già spiegate, precisando che la domanda riconvenzionale di usucapione è svolta in via subordinata e riguarda il diritto di uso pubblico e non la proprietà, sicchè non risulta applicabile la normativa degli espropri, anche perchè, comunque, il diritto di uso si era perfezionato ben prima dell'entrata in vigore della normativa, nel 2001, come risulta dalla diffida, con eccezione di uso pubblico ultraventennale, n. prot. 3995 del 2001.
2.3.- A seguito del provvedimento di riassegnazione del procedimento, con ordinanza del
18.07.2022, resa a scioglimento di riserva, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed ammessa la prova testimoniale.
Quindi, completata l'istruttoria, all'udienza del 19.11.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed insistendo in tutte le domande, difese, eccezioni e richieste, anche istruttorie, e la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito ex art. 190, ratione temporis vigente, per il deposito di scritti conclusionali.
3. La domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento negativo sull'esistenza di servitù
o di altri diritti reali di godimento in capo al comune di sulle porzioni immobiliari di CP_1
proprietà degli attori, site nel Comune di alla Via Isonzo, identificate catastalmente al CP_1
Foglio di Mappa 40, particelle 577, 578 e 323, va qualificata come negatoria servitutis.
Rispetto all'azione così qualificata, appare logicamente preliminare esaminare l'eccezione
- la cui prova incombe sul convenuto eccipiente – di esistenza di una servitù di uso pubblico, costituita per atto pubblico ovvero per dicatio ad patriam, come già statuito con le sentenze pronunciate in sede di giurisdizione amministrativa.
Sul punto, va premesso che la verifica sull'esistenza della predetta servitù non può fondarsi, come richiesto dall'ente convenuto, sulle sentenze, pur definitive, del giudice amministrativo
(che, nel rigettare i ricorsi promossi dal contro alcuni provvedimenti amministrativi Pt_3 assunti dal ha incidentalmente riconosciuto l'esistenza di una servitù per dicatio ad CP_1 patriam sui terreni oggetti causa): invero, l'accertamento sull'esistenza di diritti reali su cosa altrui è riservato alla giurisdizione ordinaria, e non può discendere da valutazioni incidentali del giudice amministrativo, anche perché, come chiarito dalla S.C., “il giudicato amministrativo si forma sull'atto e non sul rapporto, sicché esso ha un'efficacia limitata alla conformità o dissonanza dell'atto rispetto ai criteri di legge che vincolano l'azione della P.A.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il giudicato amministrativo, riguardante la legittimità di un permesso a costruire, non si estende alla questione incidentale di natura civile circa l'esistenza sul fondo assentito di un onere reale di destinazione a verde”: così
Cassazione, sezione II, Sentenza n. 11294 del 10/05/2013).
Ciò posto, deve osservarsi che, dalla lettura dell'atto pubblico per notar , rep. Persona_5
n. 4760 del 18.09.1975, emerge che l'originario proprietario delle particelle 577 e 578, ing.
nel cedere in permuta al costruttore alcuni suoli liberi (ex Persona_6 Parte_4 particelle 321, 322 e 376, risultanti dall'abbattimento di precedenti fabbricati), ricevendo come corrispettivo alcune porzioni dell'erigendo nuovo fabbricato, concordò con il cessionario – acquirente che “lungo tutto il confine sud-est del sopracitato costruendo edificio dovrà essere lasciata libera da qualsiasi costruzione una striscia di terreno della larghezza di metri 5,10 e della lunghezza di metri 20,50, per una superficie totale di metri centocinque circa, la quale è vincolata per strada pubblica e precisamente per il prolungamento della Via Isonzo, per l'attuazione del Piano Regolatore di pertanto il CP_1
signor si obbliga fin da ora a lasciare libera da costruzioni e manufatti in genere Parte_4 detta striscia di terreno”.
La pattuizione, sebbene inidonea a far sorgere da subito un diritto di servitù in favore del comune (che peraltro non è parte dell'atto pubblico), pone un obbligo di non facere in capo all'acquirente (il quale si obbliga – nei confronti della controparte - a lasciare libera da costruzioni e manufatti in genere la striscia di terreno), in vista della volontaria osservanza, concordata dalle parti, del vincolo di destinazione a strada pubblica, previsto dal Piano
Regolatore comunale: in tal senso, l'accordo in esame è idoneo a fondare solo uno dei presupposti necessari per la costituzione della servitù di strada pubblica per dicatio ad patriam, dimostrando la volontà del proprietario (sia quello cedente che quello cessionario) di tenere libera la striscia di terreno per consentirne l'uso pubblico come strada (cfr.
Cassazione civile, Sez. 1, Sentenza n. 5445 del 25/10/1984: “le prescrizioni urbanistiche a contenuto ablatorio legittimano il comune ad espropriare i suoli vincolati ma non obbligano i proprietari a metterli a disposizione dell'ente e dei cives. Pertanto, il proprietario che, in assenza di un procedimento ablatorio, volontariamente attua la destinazione a strada prevista dal piano regolatore, consentendo il corrispondente uso pubblico dell'area, realizza un comportamento idoneo ad essere qualificato come presupposto della dicatio ad patriam ai fini della Costituzione di una servitù pubblica di passaggio”).
La mera enunciazione della volontà da parte del proprietario non è però di per sé sufficiente ad integrare la dicatio ad patriam, la quale – come modo di costituzione del diritto reale di servitù – si realizza solo con l'effettiva attuazione di quella volontà e, in particolare, con l'inizio dell'uso pubblico, senza che occorra che l'uso si protragga per alcun periodo minimo di tempo (v. ad esempio, ex multis, Cass. sez. II, Sentenza n. 12167 del 12/08/2002, secondo la quale “La cosiddetta dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità
- non di precarietà e tolleranza-, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima.
Tale accertamento in fatto è compito del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria”).
Nel caso che occupa, dalla deposizione del teste (sentita all'udienza del Testimone_1
7.6.2024) è emerso che: a) sin dal 1972, il tratto finale di via Isonzo, dall'incrocio con via
Crispi sino al muro di confine con la Procura della Repubblica, è stato utilizzato per parcheggiare;
b) Il parcheggio veniva utilizzato da chiunque e non vi era un uso esclusivo dei condomini di via Isonzo n. 6; c) la strada era asfaltata e godeva di illuminazione pubblica;
d) il fabbricato non esisteva ancora e sull'area insisteva una casa bassa con la Pt_3
recinzione in lamiera.
Va ribadito, sul punto, che la partecipazione della teste, quale interventrice adesiva dipendente, ai precedenti giudizi amministrativi o possessori, involgenti le medesime questioni di fatto oggetto del presente giudizio, non costituisce ragione di incapacità a deporre, ex art. 246 c.p.c., in mancanza, in capo alla di alcuna posizione Tes_1 giuridica attiva che le attribuisca l'astratta legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di negatoria servitutis: tanto più che, nel procedimento possessorio, l'intervento è stato anche dichiarato inammissibile, per il dichiarato difetto di una posizione soggettiva tutelabile (v. ordinanza resa dal G.D. di questo Tribunale il 6.7.2017, n. 4821/2017, nel fascicolo del
. CP_1
Inoltre, la deposizione sopra citata appare attendibile, sia intrinsecamente che estrinsecamente, perché proveniente da soggetto che ha abitato in via Isonzo dal 1972 al
1984, e poi vi ha fatto ritorno sei – sette volte all'anno fino al 2008; l'attendibilità discende anche dalla spontaneità del narrato e dalla specificità dei fatti descritti, peraltro riscontrati da altre emergenze: ad esempio, la teste ha ricordato che all'epoca in cui la sua famiglia si è trasferita in via Isonzo, nel 1972, la strada era già asfaltata, il fabbricato non esisteva Pt_3 ancora e sull'area insisteva una casa bassa con la recinzione in lamiera (circostanze risultanti anche nella descrizione dei luoghi contenuta nell'atto pubblico di trasferimento per notar del 1983, infra meglio indicato;
anche la risalente esistenza dell'asfalto sul tratto di Per_1
strada in questione è confermata dal genero di parte convenuta, , il quale Testimone_2 ha riferito che nel 1988 l'asfalto esisteva già; l'esistenza di illuminazione pubblica è stata riscontrata dal c.t.u. nominato, il quale ha accertato l'allaccio del faro esistente alla illuminazione pubblica esistente su via Crispi). Né le dichiarazioni della teste, in ordine alla situazione esistente nel 1972, appaiono smentite da altre deposizioni, perché tutti gli altri testi sentiti hanno riferito che la loro conoscenza dei luoghi risale a periodi successivi.
Pertanto, risultando dimostrata sia la destinazione volontaria da parte del proprietario a strada pubblica che l'uso collettivo della stessa, anche attraverso opere di asfaltatura realizzate prima ancora dell'acquisto attoreo, deve dirsi provata l'esistenza, nel 1975, della servitù pubblica di passaggio e stazionamento, sia a piedi che con veicoli, costituita per dicatio ad patriam sul tratto terminale di via Isonzo, limitatamente alla parte corrispondente alle particelle 322 e 376, per le quali esiste la prova della volontaria destinazione da parte del proprietario (atto pubblico).
Da quanto sin qui detto, deriva che, all'atto del successivo acquisto attoreo delle particelle di nuova formazione 577 e 578 (derivanti dal frazionamento rispettivamente delle ex part. 322 e 376), avvenuto con rogito per notar rep. n. 6298 del 3 maggio 1983, i Per_1 coniugi – cquistarono dall' a striscia di terreno estesa 105 mq, con Pt_3 Pt_2 Pt_4 la servitù già esistente, perché costituita sin dal 1975 (tra l'atro, nell'atto pubblico si precisa espressamente che “la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con tutti i relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, e più precisamente con la destinazione e gli obblighi di cui all'atto notaio Per_3 sopra citato”).
Né, dopo la costituzione del 1975, appare dimostrata l'estinzione del diritto di servitù per non uso ventennale (art. 1073 c.c.): numerosi testi hanno ribadito che tutto il tratto finale di via Isonzo, fino al confine con il muro del nuovo Tribunale (ex carcere), è sempre stato utilizzato da chiunque per parcheggiare, almeno fino al 2012, epoca in cui un tratto di strada fu destinato a ospitare i tavolini di una pizzeria gestita da un inquilino dei tale Pt_3
, e, poi, fu delimitato da vasi e piante quando, nel 2015 o 2016, la pizzeria passò in Per_7
gestione diretta alla famiglia (v. deposizione testi udienza del Pt_3 Testimone_3
6.6.2023, che ha sempre transitato e parcheggiato sin dai primi anni '80 per andare a trovare il padre che aveva un colorificio in via Isonzo;
avv. Geraldina Riolo, udienza del 20.6.2023, che ha frequentato i luoghi e parcheggiato fin dal 1990, riferendo che in una prima fase l'ingresso nel vicolo avveniva da parte di tutta la collettività, anche avventori del mercato, mentre in una seconda fase, corrispondente all'apertura della pizzeria, parte della strada veniva occupata solo d'estate con tavolini ed in una terza fase l'ingresso è stato precluso con piante e tavolini;
anche , che ha frequentato i luoghi dalla fine degli Persona_8 anni 80, ricorda il parcheggio libero delle autovetture fino all'epoca di apertura della pizzeria).
D'altra parte, le deposizioni dei testi di parte convenuta (in particolare, , Testimone_2
genero dei convenuti, e sentiti alle udienze del 16.5.2023 e del 2.7.2024), Testimone_4 secondo le quali l'area era utilizzata per il parcheggio esclusivo degli attori, i quali semmai autorizzavano la sosta di altri soggetti (avventori dei locali commerciali gestiti dagli attori stessi ovvero residenti nel vicinato o amici dei figli), non sono idonee a confutare l'uso della strada da parte di terzi, potendo ben essere che gli attori occupassero, per parcheggiare o per scaricare, l'area antistante i propri locali, e anche che alcuni specifici soggetti, che per i rapporti particolari (vicini di casa, amici) conoscevano il regime proprietario, chiedessero il permesso di lasciare le loro autovetture: ciò non esclude, peraltro, che la generalità dei consociati, ignara e disconoscente la proprietà esclusiva, usasse parimenti la strada, senza chiedere alcun permesso.
Le considerazioni che precedono smentiscono la tesi del non uso ventennale, considerato anche che i tentativi dei di escludere il passaggio altrui, recintando l'area, sono stati Pt_3
efficacemente contrastati dal comune come risulta dalle seguenti circostanze: a) nel 2015
l'ente convenuto ha ordinato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta nell'ultimo tratto di Via Isonzo, compreso tra la Via Crispi
e la parte del Palazzo di ZI (p.lle 577, 578 e parte della 323); b) nel 2016 il comune ha ordinato lo sgombero del predetto tratto viario;
c) sono seguiti diversi giudizi amministrativi e possessori, nell'ambito dei quali il comune ha sempre non solo rivendicato, ma anche dimostrato di esercitare il possesso della servitù oggi reclamata.
Pertanto, con riferimento alla striscia di terreno identificata al Catasto del comune di CP_1
con le particelle 577 e 578 del foglio 40, la domanda di negatoria servitutis va rigettata, attesa l'esistenza sulle stesse particelle, site alla Via Isonzo del comune di di proprietà degli CP_1
attori, di una servitù di passaggio, costituita per dicatio ad patriam, in favore del convenuto
Controparte_1
4. Discorso diverso deve essere fatto con riferimento alla particella 323, che non è stata oggetto della permuta conclusa per notar , rep. n. 4760 del 18.09.1975, ma è Persona_5
stata acquistata dai coniugi attori, dalle venditrici sorelle e con atto CP_5 Persona_9
di compravendita del 06.04.1978 per notar dott. . Persona_2
Con riferimento alla particella in esame, in mancanza di un atto scritto che ne stabilisca la destinazione a strada pubblica, non sussiste alcun indizio rispetto ad un volontario comportamento dei proprietari volto a mettere lo spazio a disposizione dell'uso collettivo come strada, non potendo dunque dirsi esistenti i presupposti per il riconoscimento di una servitù per dicatio ad patriam.
Occorre dunque passare ad esaminare, limitatamente alla particella in esame, la domanda riconvenzionale svolta dal comune convenuto, per l'accertamento del proprio acquisto per usucapione sul tratto di strada contestato.
A tal fine, occorre considerare che “Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata
a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione” (in tal senso, v. ex multis Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n.
28632 del 29/11/2017).
In punto di fatto, occorre osservare che, dall'atto pubblico di compravendita sopra citato, emerge che nel 1978 sulla predetta particella insisteva una casetta “di antichissima costruzione in pessimo stato di abitabilità con annesso giardino”; dalla relazione di c.t.u. si deduce poi che quella casetta fu successivamente abbattuta (non è noto in quale anno) per far posto al nuovo fabbricato attoreo, che occupa una parte della part. 323, mentre una restante parte di circa mq. 61 (v. risposta del c.t.u. alle osservazioni delle parti) è oggi destinata a sede stradale, costituendo insieme alle part. 577 e 578 - come accertato dal c.t.u. ing. in corso di causa - il prolungamento di via Isonzo. Persona_10
In particolare, il c.t.u. ha accertato che: a) il prolungamento di via Isonzo, perpendicolare alla via Crispi, è formato dalle part. 577, 578 e 323 del fg. 9: la sua lunghezza in totale è di
22,80 m (calcolando l'inizio del marciapiede da via Crispi) e la larghezza media è di 5,45 m
(v. relazione di c.t.u., pag. 9); b) tutta l'area del prolungamento presenta, al piede dei fabbricati, dei marciapiedi, di larghezza inferiore a m. 1,20: in particolare, il marciapiede antistante il fabbricato (interrotto da due scalinate che consentono l'accesso ad un Pt_3 piano rialzato e, nell'ultimo tratto, dal varco di un garage e da un piccolo manufatto sopraelevato, al cui interno vengono raccolte le acque meteoriche del fabbricato è Pt_3
rivestito, per circa 15 metri, da mattonelle in malta di cemento, in parte uguali a quelle di via
Crispi, e la sua larghezza sembra risentire di interventi di modifica della sua superficie originale, essendo privo dei conci in basalto a protezione delle estremità (v. relazione di c.t.u., pagine 4 e 5, e fotografie nn. 6, 7 e specie foto 8); c) il tratto di strada in discorso è asfaltato con un sottile strato di conglomerato bitumoso, posto sopra uno strato di malta o conglomerato cementizio (v. relazione di c.t.u. pag. 6), ed è illuminato da una mensola presente sulla parete del fabbricato ad ovest nel prolungamento di via Isonzo, collegata mediante un cavo elettrico ad un lampione su via Crispi;
d) la superficie della part. n. 323 complessivamente occupata da strada e marciapiedi, come ricavata dalla mappa catastale e dai rilievi del c.t.u., è pari a mq. 61, di cui 41,50 costituiti da superficie carrabile e mq 19,50 da marciapiedi (v. risposta alle osservazioni delle parti, pag. 4).
Deve precisarsi che sono irrilevanti per contro, ai fini della decisione, gli accertamenti peritali in ordine agli allacci idrici e fognari, presenti sotto la sede stradale, in quanto l'oggetto del presente giudizio è limitato alla contrastata esistenza di una servitù di uso pubblico della strada, e non si estende quindi alla proprietà né all'uso del sottosuolo.
Ciò posto, deve aggiungersi che, su tutta la parte della part. 323 destinata a sede stradale e fino alla fine della strada, coincidente con la parete del palazzo di ZI (ex carcere), la prova per testi assunta in corso di causa ha dimostrato l'esistenza di un uso collettivo di passaggio e di sosta, pedonale e con veicoli, risalente quantomeno all'inizio degli anni '80 del secolo scorso, non limitato solo agli abitanti dei palazzi prospettanti sulla strada, ma esteso alla generalità dei consociati: possono richiamarsi, in tal senso, le deposizioni testimoniali già sopra citate, dalle quali è appunto emerso l'uso, continuo, pubblico e pacifico, da parte della collettività degli spazi in esame, sia per parcheggiarvi che per passarvi a piedi, mentre singole espressioni di consenso o tolleranza, che secondo i testi di parte attrice sarebbero state rivolte dai ad alcuni proprietari del vicinato, non sono Pt_3
idonee ad inficiare il predetto utilizzo collettivo, realizzatosi con il disconoscimento del diritto del proprietario, e nella sua acquiescenza (v. ad es. Cass. civile, Sez. I, Sentenza n.
1026 del 10/04/1973, secondo la quale “Per la Costituzione di una servitù di uso pubblico non è necessario il ricorso al procedimento di espropriazione di pubblica utilità, ma è sufficiente che essa trovi titolo in una convenzione, un testamento, una dicatio, una destinazione del padre di famiglia e, più comunemente, nella usucapione. La tolleranza del proprietario all'uso da parte della collettività coincide con l'acquiescenza, potendosi la tolleranza configurare solo quando i soggetti ammessi al godimento della servitù siano compresi in una cerchia ristretta di persone legate fra loro da vincoli di parentela, amicizia, vicinato”; cfr. anche Sez. II, Sentenza n. 11346 del 17/06/2004 e n. 6952 del 20/06/1995 e
Sez. I, Sentenza n. 5468 del 08/09/1986). Va anche precisato che dal possesso della collettività vanno escluse le aree del marciapiedi, pure rientranti nella particella 323 (per mq. 19,50), e più in generale tutta la striscia larga circa 1,20 ml, che dall'angolo di via Crispi si estende fino al muro del Tribunale, trattandosi di superfici che sono state modificate (con il ridimensionamento del marciapiede, rilevato dal c.t.u.) e utilizzate in via esclusiva, fin dagli anni '90, dai proprietari al fine di Pt_3
costruirvi la rampa di accesso al parcheggio, le scale di accesso al piano rialzato (v. deposizione teste , udienza del 16.5.2023 e del 2.7.2024) ed il piccolo manufatto Tes_2 che serve l'edificio principale (v. relazione di c.t.u.), con la corrispondente esclusione del possesso della collettività sulla suddetta striscia, fermo restando l'uso pubblico della residua parte della part. 323, destinata a sede stradale asfaltata.
Con riferimento a quest'ultima, il ventennio necessario ad usucapire è maturato quantomeno all'inizio degli anni 2000, quando può dirsi acquisito, a titolo originario, il diritto di servitù di passaggio e di sosta in favore della collettività: la data si ricava dalla deposizione del teste
, che ha riferito l'uso della strada all'inizio degli anni '80, considerato anche che nel Tes_3
1988 la strada, nella sua attuale conformazione, esisteva già (testi e . Ciò Tes_2 Per_8
posto, i successivi tentativi posti in essere dai proprietari per escludere l'uso altrui, dapprima
(nel 2012) con il posizionamento dei tavolini della pizzeria e poi (nel 2015) con la recinzione con vasi di una parte di strada, sono stati subito repressi dal comune di che ha CP_1
riaffermato l'esistenza della servitù e ripristinato il proprio possesso, con l'adozione e l'esecuzione nel 2015 e 2016 di atti amministrativi, anche di sgombero, definitivamente dichiarati legittimi all'esito dei giudizi dinanzi al G.A., conclusi con sentenze passate in giudicato già sopra indicate.
Deve precisarsi che, nonostante la rilevanza della questione nell'ambito delle argomentazioni attoree, in realtà non decisiva, ai fini che occupano, appare la circostanza della manutenzione (potatura) della palma esistente (peraltro risalente al periodo – 2015 - in cui i avevano tentato di chiudere l'ultimo tratto della strada), trattandosi di opere Pt_3 che, non incidendo sull'esercizio della servitù, non incombono sul proprietario del fondo dominante ma su quello del fondo servente (cfr. artt. 1030 e 1069 c.c.).
Infine, sebbene il non abbia dimostrato di aver proceduto al rifacimento dell'asfalto CP_1
nel 2004 (v. deposizione teste imprenditore che ha eseguito le opere di bitumazione Tes_5 appaltate dal che esclude di aver operato sull'ultimo tratto di via Isonzo, che va da CP_1
via Crispi fino al muro del Tribunale), deve considerarsi che dalla prova per testi è risultato che la strada era già asfaltata negli anni '70, prima dell'acquisto da parte dei né gli Pt_3
attori hanno dimostrato di aver provveduto loro al rifacimento dell'asfalto (le dichiarazioni rese sul punto dalla ctp, arch. , sia nella relazione di parte che nel corso Persona_11 dell'escussione testimoniale, si fondano su “ricerche storiche”, non supportate da alcun tipo di documentazione), circostanza che, in ogni caso, non sarebbe dirimente, potendo essere anche questa eventualmente (ove provata) ricondotta – a fronte dell'uso pubblico continuato della strada - ad un'anticipazione delle spese di manutenzione da parte dei proprietari del fondo servente.
Deve inoltre ritenersi sussistente il contestato interesse pubblico all'esercizio della servitù, considerato che l'oggettiva idoneità del bene non è limitata all'ipotesi in cui la strada consenta il collegamento tra due vie pubbliche, ma ricorre anche quando – come nell'ipotesi che occupa – si tratti di strada a vicolo cieco, che si diparte da una pubblica via (via Crispi),
e che consente l'uso della collettività non solo per accedere ai pubblici esercizi aperti sulla stessa, ma anche per il parcheggio.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dall'ente convenuto, deve essere parzialmente accolta, con l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio e di sosta sulla parte della part. 323, di proprietà attorea, destinata a sede stradale.
Per la residua parte della part. 323, destinata a marciapiede, e comunque per tutta la striscia larga circa 1,20 ml, che dall'angolo di via Crispi si estende fino al muro del Tribunale, va invece accolta la domanda attorea di negatoria servitutis.
5. La domanda attorea di risarcimento danni è infondata, dal momento che le condotte attribuite al sono riferite non ai marciapiedi, ma alla strada, sulla quale insiste la CP_1
servitù come sopra riconosciuta, trattandosi pertanto di condotte rientranti nel legittimo uso del diritto reale su cosa altrui, che non costituiscono fatto illecito.
6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, mentre quelle di c.t.u. restano poste per il 50% in capo a ciascuna delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nella causa civile tra e contro così Parte_3 Parte_2 Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda principale, e per l'effetto dichiara che sulla striscia di terreno, identificata in catasto con la parte della part. 323 del fg. 40, larga 1,20 ml, estesa lato est dall'angolo di via Crispi fino al muro del Tribunale, non esiste alcun diritto reale in favore del comune di CP_1 2) rigetta nel resto la domanda principale, attesa la sussistenza di una servitù di strada pubblica costituita per dicatio ad patriam in favore del comune di ulle part. 577 e 578 CP_1
del fg. 40;
CP_ 3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dall' convenuto, dichiarando che quest'ultimo ha acquisito per usucapione la servitù di passaggio pedonale e con veicoli, nonchè di sosta, su tutta la parte della part. 323 del fg. 40, destinata a sede stradale, individuata mediante sottrazione della striscia di terreno, indicata al n. 1);
4) rigetta ogni altra domanda;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. per il 50% a capo di ciascuna delle parti.
Palmi, 28 maggio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1772 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, promossa
DA
(nato a [...] il [...] - c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] – c.f. ),rappresentati
[...] CodiceFiscale_2
e difesi, per procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Piscioneri e Riccardo Misaggi, presso il cui studio, sito in Placanica alla Via
Tasso n. 25, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO il C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Palmi (RC) alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Tiziana Guglielmo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Segreteria della Casa Comunale di CP_1
- convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalla prima memoria istruttoria, depositata il 26.04.2021, per l'attore:
Tribunale adito, per tutte le ragioni sopra esposte, ogni contraria eccezione e difesa disattesa, così provvedere e statuire: 1) In via principale, accertare e dichiarare che sulle porzioni immobiliari siti nel Comune di lla Via Isonzo, identificate catastalmente al CP_1
Foglio di Mappa 40, particelle 577, 578 e 323, di proprietà degli attori, non vi esistono diritti concorrenti in capite di terzi e dello stesso ente convenuto, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
in conseguenza di ciò, dichiarare e statuire che il convenuto CP_1
non ha diritto alcuno sulle dette porzioni di terreno e pertanto condannare lo stesso
[...]
a lasciare i beni di che trattasi liberi da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori e, per l'effetto, rimuovere gli stalli di sosta apposti sulla particella n. 323 e provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed alla restituzione di quanto indebitamente asportato ed ordinare allo stesso la cessazione di ogni turbativa e/o molestia al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
condannare, altresì, parte convenuta alla revoca del divieto di fermata disposto con l'ordinanza n. 2226 del 21.12.2016; condannare, infine, parte convenuta al risarcimento dei danni - morali e materiali- patiti dagli attori a causa ed in conseguenza della illegittima condotta dalla stessa serbata, nella misura di €
50.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta ed equa dall'organo giudicante, da liquidare anche in via equitativa;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare che sulla porzione immobiliare sita nel Comune di alla Via CP_1
Isonzo, identificata catastalmente al Foglio di Mappa 40, particella n.323, di proprietà degli attori, non vi esistono diritti concorrenti in capite di terzi e allo stesso ente convenuto, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
in conseguenza di ciò, statuire che il convenuto non ha diritto alcuno sulla detta porzione di terreno e pertanto Controparte_1
condannare lo stesso a lasciare il bene di che trattasi libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori, nonché a rimuovere gli stalli di sosta apposti e provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed alla restituzione di quanto indebitamente asportato ed ordinare allo stesso la cessazione di ogni turbativa e/o molestia al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
condannare, altresì, parte convenuta alla revoca del divieto di fermata disposto con l'ordinanza n. 2226 del 21.12.2016; condannare, infine, parte convenuta al risarcimento dei danni - morali e materiali- patiti dagli attori a causa ed in conseguenza della illegittima condotta dalla stessa serbata, nella misura di €
50.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta ed equa dall'organo giudicante, da liquidare anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi di lite>>.
Dalla comparsa di costituzione, per il convenuto: << Ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, voglia l'On. Tribunale adito: 1- Rigettare le domande di parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto, essendo comunque l'uso pubblico, del tratto terminale di via
Isonzo, già stato accertato da sentenze amministrative passate ingiudicato, con le consequenziali statuizioni di legge; 2- Rigettare tutte le domande e richieste siccome infondate in fatto ed in diritto, e comunque posto che le sentenze amministrative, passate in giudicato, hanno già statuito la legittimità dell'attività posta in essere dalla P.A., con le consequenziali statuizioni di legge;
3- In subordine, in accoglimento alla domanda riconvenzionale, riconoscere l'uso pubblico del tratto finale di via Isonzo, per le motivazioni espresse e conseguenzialmente rigettare ogni altra domanda avanzata con le consequenziali statuizioni di legge anche in ordine alle spese;
4- Ancora in via meramente subordinata si invoca il riconoscimento di intervenuto acquisto per usucapione dell'uso pubblico del tratto di strada ed il rigetto di ogni altra richiesta. 5- Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e , per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno da liquidare secondo l'equo apprezzamento del giudice. 6- Condannare, in ogni caso, parte attrice, al pagamento degli onorari nonché delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore del oltre accessori dovuti per legge>>; Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione, notificato in data 23 novembre 2020, gli attori deducono:
- di essere proprietari e possessori di una striscia di suolo sita nel Comune di alla Via CP_1
Isonzo, identificata catastalmente al foglio 40, p.lle 577 e 578 (atto di compravendita n. 6298, rep. racc. n. 1638, registrato i il 05.05.1983 n. 1577, notar dott.ssa e di CP_1 Per_1
ulteriore striscia limitrofa, iscritta in Catasto al foglio 40, p.lla 323 (atto di compravendita del 06.04.1978, notar dott. ), la cui superficie coincide con quella del c.d. Persona_2
prolungamento della via Isonzo;
- che, con ordinanza n. 167 del 01.12.2015 (prot. n. 25006 dell'1.12.2015) a firma del
Comandante della Polizia Locale, l'ente convenuto ha ordinato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta nell'ultimo tratto di Via
Isonzo, compreso tra la Via Crispi e la parte del (p.lle 577, 578 e parte Controparte_2
della 323), sostenendo che quel tratto di strada sarebbe stato oggetto, nel ventennio precedente, di interventi ed opere da parte di esso ente comunale e che, comunque, il tratto interessato, con rogito rep. 4760 del 18.09.1975, per notar dott. , è stato, da tempo Per_3
immemore, vincolato a strada pubblica quale prolungamento di via Isonzo mediante dicatio ad patriam;
- che, con verbale del 3/2016, il Corpo di Polizia Locale del Comune di ha accertato CP_1 nella stessa via, ultimo tratto, la presenza di strutture amovibili d'ostacolo alla fruizione dell'area ad uso pubblico;
- che, pertanto, il suindicato ha intimato al sig. di provvedere al CP_3 Parte_3 ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo l'occupazione abusiva entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione, con conseguenze di legge in caso di mancato ottemperamento alla disposizione di ripristino;
- che, con ordinanza n. 27 del 29.01.2016 (prot. n. 1926 del 29.01.2016), a seguito dell'inadempimento di esso attore, il Comandante suindicato ha ordinato, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica, lo sgombero dell'intera area ad uso pubblico dell'ultimo tratto di strada di Via Isonzo, anche qui con la precisazione che in caso di mancato adempimento si sarebbe proceduto coattivamente e con spese a carico del sig. Pt_3 - che, sebbene i beni individuati all'ordinanza del 29.01.2016 fossero stati collocati dagli attori interamente sulla p.lla 323, con verbale di sgombero del 7.10.2016, il Comando di
Polizia Locale del Comune di a operato lo sgombero forzato delle aree di cui al foglio CP_1
n. 40, p.lle 577, 578 e 323, e ha apposto due stalli di sosta sulla p.lla 323;
- che dalla comparazione dell'atto di compravendita del dott. e di quello del dott. Per_3
si evince che, semmai il vincolo di natura pubblicistica fosse sussistente, Per_1
riguarderebbe solo le particelle n. 577 e 578;
- che, in ordine alla sussistenza della servitù di passaggio ad uso pubblico che graverebbe sulle anzidette particelle, non vi sarebbero i presupposti poiché per il detto diritto è
CP_ intervenuta la prescrizione stante il mancato esercizio dello stesso da parte dell' ;
- che, pertanto, gli stalli apposti dall'ente sulla p.lla 323, così come lo sgombero imposto sulle p.lle 577 e 578, costituiscono seria e grave molestia e turbativa del diritto di proprietà di essi attori;
- che, nonostante i tentativi di bonario componimento della lite in sede di mediazione, l'ente comunale ha sostenuto la mancanza dei presupposti per entrare nel merito della questione, in difetto di interesse pubblico nella proposta.
Tutto ciò premesso, concludono come trascritto in epigrafe.
1.1.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 26.02.2021, si è costituito in giudizio il contestando la domanda con le seguenti specifiche Controparte_1
deduzioni:
- sebbene gli odierni attori siano effettivamente proprietari delle p.lle 353, 578 e 577, l'area interessata è sempre stata adibita a strada pubblica fin dal 1975, ed è poi stata inserita nel
Piano di Fabbricazione del comune nel 1977;
- la suddetta circostanza emerge dalla diffida che esso ente ha inviato al sig. con nota Pt_3
prot. 3995/2001, nonché con nota prot. 318/PM del 16.02.2001, a mezzo della quale il ha inibito al sig. “qualunque iniziativa volta alla chiusura o alla limitazione CP_1 Pt_3 all'uso della strada”: nota “in quel frangente non disconosciuta e non contestata dal Pt_3 che vale a confermare la destinazione ad uso pubblico del tratto viario” (sent. CdS
5785/2019);
- con atto del 18.09.1975, rep. 4760, l'ing. ha ceduto al sig. alcuni suoli Per_4 Parte_4
per la realizzazione di un fabbricato, prevedendo che lungo il confine sud-est fosse lasciata libera una striscia di terreno della lunghezza di metri 20,50 e larghezza metri 5,10, vincolata a strada pubblica quale prolungamento della Via Isonzo;
- in data 03.05.1983, l'attore ha acquistato predetta striscia dal sig. con rogito Pt_3 Pt_4 che stabiliva, all'art. 3, che l'acquisto avveniva con tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal precedente atto per notar;
Per_3
Per_
- con rogito per notar del 1978, gli odierni attori avevano già acquistato la proprietà della p.lla 323, realizzandovi un fabbricato a quattro piani F.T., senza che però ciò modificasse la destinazione del tratto terminale di Via Isonzo, già realizzata (compresi i marciapiedi) contestualmente all'edificazione del fabbricato Angì e adibita a uso pubblico, come risulta dal contratto preliminare di compravendita che ha preceduto l'acquisto del
1978, ove viene individuato il confine con “via Isonzo”;
- peraltro, l'esistenza della servitù di passaggio da parte della collettività sulla strada oggetto del presente procedimento è stata riconosciuta, sia pure in via incidentale, dalla giurisdizione amministrativa con sentenze del Tar n. 993/2016 e n. 992/2016 e del Consiglio di Stato n.
5785/2019 e 5786/2019, passate in giudicato e riguardanti tutto il tratto di strada di via
Isonzo, anche terminale, “dall'incrocio con via Crispi e fino al muro di confine con l'attuale
Tribunale penale”;
- dunque, nessuna turbativa o molestia è stata mai operata sulla proprietà degli odierni attori, avendo il Comune esercitato legittimamente un diritto acquisito dalla collettività in virtù di uso pubblico da tempo immemore (almeno dal 1975), oltre che discendente da atto notarile e da destinazione, per dicatio ad patriam, da parte degli stessi proprietari del terreno e dai loro danti causa fin dal 1975, o comunque acquisito per usucapione, per uso pubblico, pacifico e indisturbato per oltre 40 anni;
- solo quindici anni dopo gli eventi del 2001, gli attori hanno occupato la strada con beni mobili precari e apposizione di cartelli con la dicitura “proprietà privata”, pur consapevoli della illegittimità delle loro azioni, in quanto prima del 2015 non avevano mai lamentato turbative né tantomeno delimitato l'area, che è inserita nella toponomastica stradale del comune, aperta al transito pedonale e veicolare, dotata di numerazione civica, pubblica illuminazione e sottoservizi comunali, ed è stata bitumata dal comune nel 2004;
- la legittimità dell'azione amministrativa comunale è stata già accertata con le sopra citate sentenze definitive del Tar e del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto l'esistenza della servitù di passaggio di uso pubblico del tratto finale di Via Isonzo, rigettando i ricorsi proposti dagli odierni attori avverso le ordinanze emesse dal per ingiungere lo CP_1
sgombero, eseguito in effetti solo dopo il pronunciamento del TAR;
- anche l'azione di reintegra o spoglio, intentata dinanzi a questo Tribunale dagli odierni attori per le asserite turbative e/o molestie, si è conclusa con il rigetto della domanda
(ordinanza 4821 del 2017), confermato anche in sede di reclamo (n. 1295 del 2017);
- alla luce dell'accertamento, passato in giudicato, sull'uso pubblico di via Isonzo, operato dalle suindicate sentenze amministrative, nessuna prescrizione ha potuto compiersi per il non uso della strada in relazione al diritto esercitato dal comune sulle part. 577 e 578 del fg.
40;
- peraltro, nessun fondamento trova il dedotto avversario in merito alle distinzioni tra particella 323 e p.lle 577 e 578, atteso che nelle plurime decisioni adottate dal G.A. si è fatto sempre riferimento al tratto terminale di Via Isonzo in via unitaria senza distinzioni;
- in mancanza di alcuna turbativa e/o molestia, anche la domanda risarcitoria va rigettata.
Conclude quindi come in epigrafe trascritto.
2.1. – Nei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., gli attori hanno ribadito che l'assenza di alcun vincolo pubblicistico e/o privatistico sulla p.lla 323 emerge dagli stessi documenti allegati da parte convenuta, in quanto le dimensioni dell'area sottoposta al vincolo (qualora ancora esistente) individuano una striscia ben definita pari a mq 105, coincidente con le sole p.lle 577 e 578, differenza di cui non si è tenuto conto nel giudizio possessorio;
comunque, in ordine alle medesime p.lle 577 e 578, hanno insistito sull'eccezione di prescrizione del diritto di servitù vantato dal per mancato esercizio. CP_1
Hanno anche eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione pubblica, legittimandosi per tal via procedure indirette di esproprio in elusione dell'art. 43
TU espropri (oggi dichiarato incostituzionale); in subordine, ne hanno dedotto l'infondatezza nel merito, mancando sia il requisito dell'interesse pubblico – perché la stradella è un vicolo cieco - sia quello temporale, atteso che il termine di decorrenza utile ad usucapire - a seguito della pronuncia della incostituzionalità dell'art. 43 TU espropri - decorerebbe dal
30.06.2003.
Infine, a precisazione delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, hanno chiesto condannarsi parte convenuta alla revoca del divieto di fermata disposto con l'ordinanza n.
2226 del 21.12.2016.
2.2. Con la prima memoria istruttoria, l'ente convenuto - riportandosi alla comparsa di costituzione - ha ribadito tutte le difese già spiegate, precisando che la domanda riconvenzionale di usucapione è svolta in via subordinata e riguarda il diritto di uso pubblico e non la proprietà, sicchè non risulta applicabile la normativa degli espropri, anche perchè, comunque, il diritto di uso si era perfezionato ben prima dell'entrata in vigore della normativa, nel 2001, come risulta dalla diffida, con eccezione di uso pubblico ultraventennale, n. prot. 3995 del 2001.
2.3.- A seguito del provvedimento di riassegnazione del procedimento, con ordinanza del
18.07.2022, resa a scioglimento di riserva, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed ammessa la prova testimoniale.
Quindi, completata l'istruttoria, all'udienza del 19.11.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed insistendo in tutte le domande, difese, eccezioni e richieste, anche istruttorie, e la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito ex art. 190, ratione temporis vigente, per il deposito di scritti conclusionali.
3. La domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento negativo sull'esistenza di servitù
o di altri diritti reali di godimento in capo al comune di sulle porzioni immobiliari di CP_1
proprietà degli attori, site nel Comune di alla Via Isonzo, identificate catastalmente al CP_1
Foglio di Mappa 40, particelle 577, 578 e 323, va qualificata come negatoria servitutis.
Rispetto all'azione così qualificata, appare logicamente preliminare esaminare l'eccezione
- la cui prova incombe sul convenuto eccipiente – di esistenza di una servitù di uso pubblico, costituita per atto pubblico ovvero per dicatio ad patriam, come già statuito con le sentenze pronunciate in sede di giurisdizione amministrativa.
Sul punto, va premesso che la verifica sull'esistenza della predetta servitù non può fondarsi, come richiesto dall'ente convenuto, sulle sentenze, pur definitive, del giudice amministrativo
(che, nel rigettare i ricorsi promossi dal contro alcuni provvedimenti amministrativi Pt_3 assunti dal ha incidentalmente riconosciuto l'esistenza di una servitù per dicatio ad CP_1 patriam sui terreni oggetti causa): invero, l'accertamento sull'esistenza di diritti reali su cosa altrui è riservato alla giurisdizione ordinaria, e non può discendere da valutazioni incidentali del giudice amministrativo, anche perché, come chiarito dalla S.C., “il giudicato amministrativo si forma sull'atto e non sul rapporto, sicché esso ha un'efficacia limitata alla conformità o dissonanza dell'atto rispetto ai criteri di legge che vincolano l'azione della P.A.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il giudicato amministrativo, riguardante la legittimità di un permesso a costruire, non si estende alla questione incidentale di natura civile circa l'esistenza sul fondo assentito di un onere reale di destinazione a verde”: così
Cassazione, sezione II, Sentenza n. 11294 del 10/05/2013).
Ciò posto, deve osservarsi che, dalla lettura dell'atto pubblico per notar , rep. Persona_5
n. 4760 del 18.09.1975, emerge che l'originario proprietario delle particelle 577 e 578, ing.
nel cedere in permuta al costruttore alcuni suoli liberi (ex Persona_6 Parte_4 particelle 321, 322 e 376, risultanti dall'abbattimento di precedenti fabbricati), ricevendo come corrispettivo alcune porzioni dell'erigendo nuovo fabbricato, concordò con il cessionario – acquirente che “lungo tutto il confine sud-est del sopracitato costruendo edificio dovrà essere lasciata libera da qualsiasi costruzione una striscia di terreno della larghezza di metri 5,10 e della lunghezza di metri 20,50, per una superficie totale di metri centocinque circa, la quale è vincolata per strada pubblica e precisamente per il prolungamento della Via Isonzo, per l'attuazione del Piano Regolatore di pertanto il CP_1
signor si obbliga fin da ora a lasciare libera da costruzioni e manufatti in genere Parte_4 detta striscia di terreno”.
La pattuizione, sebbene inidonea a far sorgere da subito un diritto di servitù in favore del comune (che peraltro non è parte dell'atto pubblico), pone un obbligo di non facere in capo all'acquirente (il quale si obbliga – nei confronti della controparte - a lasciare libera da costruzioni e manufatti in genere la striscia di terreno), in vista della volontaria osservanza, concordata dalle parti, del vincolo di destinazione a strada pubblica, previsto dal Piano
Regolatore comunale: in tal senso, l'accordo in esame è idoneo a fondare solo uno dei presupposti necessari per la costituzione della servitù di strada pubblica per dicatio ad patriam, dimostrando la volontà del proprietario (sia quello cedente che quello cessionario) di tenere libera la striscia di terreno per consentirne l'uso pubblico come strada (cfr.
Cassazione civile, Sez. 1, Sentenza n. 5445 del 25/10/1984: “le prescrizioni urbanistiche a contenuto ablatorio legittimano il comune ad espropriare i suoli vincolati ma non obbligano i proprietari a metterli a disposizione dell'ente e dei cives. Pertanto, il proprietario che, in assenza di un procedimento ablatorio, volontariamente attua la destinazione a strada prevista dal piano regolatore, consentendo il corrispondente uso pubblico dell'area, realizza un comportamento idoneo ad essere qualificato come presupposto della dicatio ad patriam ai fini della Costituzione di una servitù pubblica di passaggio”).
La mera enunciazione della volontà da parte del proprietario non è però di per sé sufficiente ad integrare la dicatio ad patriam, la quale – come modo di costituzione del diritto reale di servitù – si realizza solo con l'effettiva attuazione di quella volontà e, in particolare, con l'inizio dell'uso pubblico, senza che occorra che l'uso si protragga per alcun periodo minimo di tempo (v. ad esempio, ex multis, Cass. sez. II, Sentenza n. 12167 del 12/08/2002, secondo la quale “La cosiddetta dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità
- non di precarietà e tolleranza-, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima.
Tale accertamento in fatto è compito del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria”).
Nel caso che occupa, dalla deposizione del teste (sentita all'udienza del Testimone_1
7.6.2024) è emerso che: a) sin dal 1972, il tratto finale di via Isonzo, dall'incrocio con via
Crispi sino al muro di confine con la Procura della Repubblica, è stato utilizzato per parcheggiare;
b) Il parcheggio veniva utilizzato da chiunque e non vi era un uso esclusivo dei condomini di via Isonzo n. 6; c) la strada era asfaltata e godeva di illuminazione pubblica;
d) il fabbricato non esisteva ancora e sull'area insisteva una casa bassa con la Pt_3
recinzione in lamiera.
Va ribadito, sul punto, che la partecipazione della teste, quale interventrice adesiva dipendente, ai precedenti giudizi amministrativi o possessori, involgenti le medesime questioni di fatto oggetto del presente giudizio, non costituisce ragione di incapacità a deporre, ex art. 246 c.p.c., in mancanza, in capo alla di alcuna posizione Tes_1 giuridica attiva che le attribuisca l'astratta legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di negatoria servitutis: tanto più che, nel procedimento possessorio, l'intervento è stato anche dichiarato inammissibile, per il dichiarato difetto di una posizione soggettiva tutelabile (v. ordinanza resa dal G.D. di questo Tribunale il 6.7.2017, n. 4821/2017, nel fascicolo del
. CP_1
Inoltre, la deposizione sopra citata appare attendibile, sia intrinsecamente che estrinsecamente, perché proveniente da soggetto che ha abitato in via Isonzo dal 1972 al
1984, e poi vi ha fatto ritorno sei – sette volte all'anno fino al 2008; l'attendibilità discende anche dalla spontaneità del narrato e dalla specificità dei fatti descritti, peraltro riscontrati da altre emergenze: ad esempio, la teste ha ricordato che all'epoca in cui la sua famiglia si è trasferita in via Isonzo, nel 1972, la strada era già asfaltata, il fabbricato non esisteva Pt_3 ancora e sull'area insisteva una casa bassa con la recinzione in lamiera (circostanze risultanti anche nella descrizione dei luoghi contenuta nell'atto pubblico di trasferimento per notar del 1983, infra meglio indicato;
anche la risalente esistenza dell'asfalto sul tratto di Per_1
strada in questione è confermata dal genero di parte convenuta, , il quale Testimone_2 ha riferito che nel 1988 l'asfalto esisteva già; l'esistenza di illuminazione pubblica è stata riscontrata dal c.t.u. nominato, il quale ha accertato l'allaccio del faro esistente alla illuminazione pubblica esistente su via Crispi). Né le dichiarazioni della teste, in ordine alla situazione esistente nel 1972, appaiono smentite da altre deposizioni, perché tutti gli altri testi sentiti hanno riferito che la loro conoscenza dei luoghi risale a periodi successivi.
Pertanto, risultando dimostrata sia la destinazione volontaria da parte del proprietario a strada pubblica che l'uso collettivo della stessa, anche attraverso opere di asfaltatura realizzate prima ancora dell'acquisto attoreo, deve dirsi provata l'esistenza, nel 1975, della servitù pubblica di passaggio e stazionamento, sia a piedi che con veicoli, costituita per dicatio ad patriam sul tratto terminale di via Isonzo, limitatamente alla parte corrispondente alle particelle 322 e 376, per le quali esiste la prova della volontaria destinazione da parte del proprietario (atto pubblico).
Da quanto sin qui detto, deriva che, all'atto del successivo acquisto attoreo delle particelle di nuova formazione 577 e 578 (derivanti dal frazionamento rispettivamente delle ex part. 322 e 376), avvenuto con rogito per notar rep. n. 6298 del 3 maggio 1983, i Per_1 coniugi – cquistarono dall' a striscia di terreno estesa 105 mq, con Pt_3 Pt_2 Pt_4 la servitù già esistente, perché costituita sin dal 1975 (tra l'atro, nell'atto pubblico si precisa espressamente che “la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con tutti i relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, e più precisamente con la destinazione e gli obblighi di cui all'atto notaio Per_3 sopra citato”).
Né, dopo la costituzione del 1975, appare dimostrata l'estinzione del diritto di servitù per non uso ventennale (art. 1073 c.c.): numerosi testi hanno ribadito che tutto il tratto finale di via Isonzo, fino al confine con il muro del nuovo Tribunale (ex carcere), è sempre stato utilizzato da chiunque per parcheggiare, almeno fino al 2012, epoca in cui un tratto di strada fu destinato a ospitare i tavolini di una pizzeria gestita da un inquilino dei tale Pt_3
, e, poi, fu delimitato da vasi e piante quando, nel 2015 o 2016, la pizzeria passò in Per_7
gestione diretta alla famiglia (v. deposizione testi udienza del Pt_3 Testimone_3
6.6.2023, che ha sempre transitato e parcheggiato sin dai primi anni '80 per andare a trovare il padre che aveva un colorificio in via Isonzo;
avv. Geraldina Riolo, udienza del 20.6.2023, che ha frequentato i luoghi e parcheggiato fin dal 1990, riferendo che in una prima fase l'ingresso nel vicolo avveniva da parte di tutta la collettività, anche avventori del mercato, mentre in una seconda fase, corrispondente all'apertura della pizzeria, parte della strada veniva occupata solo d'estate con tavolini ed in una terza fase l'ingresso è stato precluso con piante e tavolini;
anche , che ha frequentato i luoghi dalla fine degli Persona_8 anni 80, ricorda il parcheggio libero delle autovetture fino all'epoca di apertura della pizzeria).
D'altra parte, le deposizioni dei testi di parte convenuta (in particolare, , Testimone_2
genero dei convenuti, e sentiti alle udienze del 16.5.2023 e del 2.7.2024), Testimone_4 secondo le quali l'area era utilizzata per il parcheggio esclusivo degli attori, i quali semmai autorizzavano la sosta di altri soggetti (avventori dei locali commerciali gestiti dagli attori stessi ovvero residenti nel vicinato o amici dei figli), non sono idonee a confutare l'uso della strada da parte di terzi, potendo ben essere che gli attori occupassero, per parcheggiare o per scaricare, l'area antistante i propri locali, e anche che alcuni specifici soggetti, che per i rapporti particolari (vicini di casa, amici) conoscevano il regime proprietario, chiedessero il permesso di lasciare le loro autovetture: ciò non esclude, peraltro, che la generalità dei consociati, ignara e disconoscente la proprietà esclusiva, usasse parimenti la strada, senza chiedere alcun permesso.
Le considerazioni che precedono smentiscono la tesi del non uso ventennale, considerato anche che i tentativi dei di escludere il passaggio altrui, recintando l'area, sono stati Pt_3
efficacemente contrastati dal comune come risulta dalle seguenti circostanze: a) nel 2015
l'ente convenuto ha ordinato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta nell'ultimo tratto di Via Isonzo, compreso tra la Via Crispi
e la parte del Palazzo di ZI (p.lle 577, 578 e parte della 323); b) nel 2016 il comune ha ordinato lo sgombero del predetto tratto viario;
c) sono seguiti diversi giudizi amministrativi e possessori, nell'ambito dei quali il comune ha sempre non solo rivendicato, ma anche dimostrato di esercitare il possesso della servitù oggi reclamata.
Pertanto, con riferimento alla striscia di terreno identificata al Catasto del comune di CP_1
con le particelle 577 e 578 del foglio 40, la domanda di negatoria servitutis va rigettata, attesa l'esistenza sulle stesse particelle, site alla Via Isonzo del comune di di proprietà degli CP_1
attori, di una servitù di passaggio, costituita per dicatio ad patriam, in favore del convenuto
Controparte_1
4. Discorso diverso deve essere fatto con riferimento alla particella 323, che non è stata oggetto della permuta conclusa per notar , rep. n. 4760 del 18.09.1975, ma è Persona_5
stata acquistata dai coniugi attori, dalle venditrici sorelle e con atto CP_5 Persona_9
di compravendita del 06.04.1978 per notar dott. . Persona_2
Con riferimento alla particella in esame, in mancanza di un atto scritto che ne stabilisca la destinazione a strada pubblica, non sussiste alcun indizio rispetto ad un volontario comportamento dei proprietari volto a mettere lo spazio a disposizione dell'uso collettivo come strada, non potendo dunque dirsi esistenti i presupposti per il riconoscimento di una servitù per dicatio ad patriam.
Occorre dunque passare ad esaminare, limitatamente alla particella in esame, la domanda riconvenzionale svolta dal comune convenuto, per l'accertamento del proprio acquisto per usucapione sul tratto di strada contestato.
A tal fine, occorre considerare che “Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata
a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione” (in tal senso, v. ex multis Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n.
28632 del 29/11/2017).
In punto di fatto, occorre osservare che, dall'atto pubblico di compravendita sopra citato, emerge che nel 1978 sulla predetta particella insisteva una casetta “di antichissima costruzione in pessimo stato di abitabilità con annesso giardino”; dalla relazione di c.t.u. si deduce poi che quella casetta fu successivamente abbattuta (non è noto in quale anno) per far posto al nuovo fabbricato attoreo, che occupa una parte della part. 323, mentre una restante parte di circa mq. 61 (v. risposta del c.t.u. alle osservazioni delle parti) è oggi destinata a sede stradale, costituendo insieme alle part. 577 e 578 - come accertato dal c.t.u. ing. in corso di causa - il prolungamento di via Isonzo. Persona_10
In particolare, il c.t.u. ha accertato che: a) il prolungamento di via Isonzo, perpendicolare alla via Crispi, è formato dalle part. 577, 578 e 323 del fg. 9: la sua lunghezza in totale è di
22,80 m (calcolando l'inizio del marciapiede da via Crispi) e la larghezza media è di 5,45 m
(v. relazione di c.t.u., pag. 9); b) tutta l'area del prolungamento presenta, al piede dei fabbricati, dei marciapiedi, di larghezza inferiore a m. 1,20: in particolare, il marciapiede antistante il fabbricato (interrotto da due scalinate che consentono l'accesso ad un Pt_3 piano rialzato e, nell'ultimo tratto, dal varco di un garage e da un piccolo manufatto sopraelevato, al cui interno vengono raccolte le acque meteoriche del fabbricato è Pt_3
rivestito, per circa 15 metri, da mattonelle in malta di cemento, in parte uguali a quelle di via
Crispi, e la sua larghezza sembra risentire di interventi di modifica della sua superficie originale, essendo privo dei conci in basalto a protezione delle estremità (v. relazione di c.t.u., pagine 4 e 5, e fotografie nn. 6, 7 e specie foto 8); c) il tratto di strada in discorso è asfaltato con un sottile strato di conglomerato bitumoso, posto sopra uno strato di malta o conglomerato cementizio (v. relazione di c.t.u. pag. 6), ed è illuminato da una mensola presente sulla parete del fabbricato ad ovest nel prolungamento di via Isonzo, collegata mediante un cavo elettrico ad un lampione su via Crispi;
d) la superficie della part. n. 323 complessivamente occupata da strada e marciapiedi, come ricavata dalla mappa catastale e dai rilievi del c.t.u., è pari a mq. 61, di cui 41,50 costituiti da superficie carrabile e mq 19,50 da marciapiedi (v. risposta alle osservazioni delle parti, pag. 4).
Deve precisarsi che sono irrilevanti per contro, ai fini della decisione, gli accertamenti peritali in ordine agli allacci idrici e fognari, presenti sotto la sede stradale, in quanto l'oggetto del presente giudizio è limitato alla contrastata esistenza di una servitù di uso pubblico della strada, e non si estende quindi alla proprietà né all'uso del sottosuolo.
Ciò posto, deve aggiungersi che, su tutta la parte della part. 323 destinata a sede stradale e fino alla fine della strada, coincidente con la parete del palazzo di ZI (ex carcere), la prova per testi assunta in corso di causa ha dimostrato l'esistenza di un uso collettivo di passaggio e di sosta, pedonale e con veicoli, risalente quantomeno all'inizio degli anni '80 del secolo scorso, non limitato solo agli abitanti dei palazzi prospettanti sulla strada, ma esteso alla generalità dei consociati: possono richiamarsi, in tal senso, le deposizioni testimoniali già sopra citate, dalle quali è appunto emerso l'uso, continuo, pubblico e pacifico, da parte della collettività degli spazi in esame, sia per parcheggiarvi che per passarvi a piedi, mentre singole espressioni di consenso o tolleranza, che secondo i testi di parte attrice sarebbero state rivolte dai ad alcuni proprietari del vicinato, non sono Pt_3
idonee ad inficiare il predetto utilizzo collettivo, realizzatosi con il disconoscimento del diritto del proprietario, e nella sua acquiescenza (v. ad es. Cass. civile, Sez. I, Sentenza n.
1026 del 10/04/1973, secondo la quale “Per la Costituzione di una servitù di uso pubblico non è necessario il ricorso al procedimento di espropriazione di pubblica utilità, ma è sufficiente che essa trovi titolo in una convenzione, un testamento, una dicatio, una destinazione del padre di famiglia e, più comunemente, nella usucapione. La tolleranza del proprietario all'uso da parte della collettività coincide con l'acquiescenza, potendosi la tolleranza configurare solo quando i soggetti ammessi al godimento della servitù siano compresi in una cerchia ristretta di persone legate fra loro da vincoli di parentela, amicizia, vicinato”; cfr. anche Sez. II, Sentenza n. 11346 del 17/06/2004 e n. 6952 del 20/06/1995 e
Sez. I, Sentenza n. 5468 del 08/09/1986). Va anche precisato che dal possesso della collettività vanno escluse le aree del marciapiedi, pure rientranti nella particella 323 (per mq. 19,50), e più in generale tutta la striscia larga circa 1,20 ml, che dall'angolo di via Crispi si estende fino al muro del Tribunale, trattandosi di superfici che sono state modificate (con il ridimensionamento del marciapiede, rilevato dal c.t.u.) e utilizzate in via esclusiva, fin dagli anni '90, dai proprietari al fine di Pt_3
costruirvi la rampa di accesso al parcheggio, le scale di accesso al piano rialzato (v. deposizione teste , udienza del 16.5.2023 e del 2.7.2024) ed il piccolo manufatto Tes_2 che serve l'edificio principale (v. relazione di c.t.u.), con la corrispondente esclusione del possesso della collettività sulla suddetta striscia, fermo restando l'uso pubblico della residua parte della part. 323, destinata a sede stradale asfaltata.
Con riferimento a quest'ultima, il ventennio necessario ad usucapire è maturato quantomeno all'inizio degli anni 2000, quando può dirsi acquisito, a titolo originario, il diritto di servitù di passaggio e di sosta in favore della collettività: la data si ricava dalla deposizione del teste
, che ha riferito l'uso della strada all'inizio degli anni '80, considerato anche che nel Tes_3
1988 la strada, nella sua attuale conformazione, esisteva già (testi e . Ciò Tes_2 Per_8
posto, i successivi tentativi posti in essere dai proprietari per escludere l'uso altrui, dapprima
(nel 2012) con il posizionamento dei tavolini della pizzeria e poi (nel 2015) con la recinzione con vasi di una parte di strada, sono stati subito repressi dal comune di che ha CP_1
riaffermato l'esistenza della servitù e ripristinato il proprio possesso, con l'adozione e l'esecuzione nel 2015 e 2016 di atti amministrativi, anche di sgombero, definitivamente dichiarati legittimi all'esito dei giudizi dinanzi al G.A., conclusi con sentenze passate in giudicato già sopra indicate.
Deve precisarsi che, nonostante la rilevanza della questione nell'ambito delle argomentazioni attoree, in realtà non decisiva, ai fini che occupano, appare la circostanza della manutenzione (potatura) della palma esistente (peraltro risalente al periodo – 2015 - in cui i avevano tentato di chiudere l'ultimo tratto della strada), trattandosi di opere Pt_3 che, non incidendo sull'esercizio della servitù, non incombono sul proprietario del fondo dominante ma su quello del fondo servente (cfr. artt. 1030 e 1069 c.c.).
Infine, sebbene il non abbia dimostrato di aver proceduto al rifacimento dell'asfalto CP_1
nel 2004 (v. deposizione teste imprenditore che ha eseguito le opere di bitumazione Tes_5 appaltate dal che esclude di aver operato sull'ultimo tratto di via Isonzo, che va da CP_1
via Crispi fino al muro del Tribunale), deve considerarsi che dalla prova per testi è risultato che la strada era già asfaltata negli anni '70, prima dell'acquisto da parte dei né gli Pt_3
attori hanno dimostrato di aver provveduto loro al rifacimento dell'asfalto (le dichiarazioni rese sul punto dalla ctp, arch. , sia nella relazione di parte che nel corso Persona_11 dell'escussione testimoniale, si fondano su “ricerche storiche”, non supportate da alcun tipo di documentazione), circostanza che, in ogni caso, non sarebbe dirimente, potendo essere anche questa eventualmente (ove provata) ricondotta – a fronte dell'uso pubblico continuato della strada - ad un'anticipazione delle spese di manutenzione da parte dei proprietari del fondo servente.
Deve inoltre ritenersi sussistente il contestato interesse pubblico all'esercizio della servitù, considerato che l'oggettiva idoneità del bene non è limitata all'ipotesi in cui la strada consenta il collegamento tra due vie pubbliche, ma ricorre anche quando – come nell'ipotesi che occupa – si tratti di strada a vicolo cieco, che si diparte da una pubblica via (via Crispi),
e che consente l'uso della collettività non solo per accedere ai pubblici esercizi aperti sulla stessa, ma anche per il parcheggio.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dall'ente convenuto, deve essere parzialmente accolta, con l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio e di sosta sulla parte della part. 323, di proprietà attorea, destinata a sede stradale.
Per la residua parte della part. 323, destinata a marciapiede, e comunque per tutta la striscia larga circa 1,20 ml, che dall'angolo di via Crispi si estende fino al muro del Tribunale, va invece accolta la domanda attorea di negatoria servitutis.
5. La domanda attorea di risarcimento danni è infondata, dal momento che le condotte attribuite al sono riferite non ai marciapiedi, ma alla strada, sulla quale insiste la CP_1
servitù come sopra riconosciuta, trattandosi pertanto di condotte rientranti nel legittimo uso del diritto reale su cosa altrui, che non costituiscono fatto illecito.
6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, mentre quelle di c.t.u. restano poste per il 50% in capo a ciascuna delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nella causa civile tra e contro così Parte_3 Parte_2 Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda principale, e per l'effetto dichiara che sulla striscia di terreno, identificata in catasto con la parte della part. 323 del fg. 40, larga 1,20 ml, estesa lato est dall'angolo di via Crispi fino al muro del Tribunale, non esiste alcun diritto reale in favore del comune di CP_1 2) rigetta nel resto la domanda principale, attesa la sussistenza di una servitù di strada pubblica costituita per dicatio ad patriam in favore del comune di ulle part. 577 e 578 CP_1
del fg. 40;
CP_ 3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dall' convenuto, dichiarando che quest'ultimo ha acquisito per usucapione la servitù di passaggio pedonale e con veicoli, nonchè di sosta, su tutta la parte della part. 323 del fg. 40, destinata a sede stradale, individuata mediante sottrazione della striscia di terreno, indicata al n. 1);
4) rigetta ogni altra domanda;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. per il 50% a capo di ciascuna delle parti.
Palmi, 28 maggio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile