Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/06/2021, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00747/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2015, proposto da
Girardi Pubblicità Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gortenuti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Provincia di Verona non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Provincia di Verona prot. 39880 del 27.4.2015 di diniego all'accoglimento dell'istanza della Girardi pubblicità Group srl di regolarizzazione di un cartello pubblicitario nel centro abitato del Comune di Costermano, lungo la strada provinciale n. 9 denominata "di Costabella", protocollo n. 52411/13, pratica n. 2013/NO/P/75;
- dei verbali delle conferenze dei servizi interne del 15.12.2015 e del 10.4.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 39880 del 27 aprile 2015 con cui la Provincia di Verona ha disposto il diniego sull’istanza di regolarizzazione di un cartello pubblicitario, autorizzato in origine con atto prot. 15387 del 25 settembre 1991 e sito in centro abitato a Costermano, lungo la strada provinciale n. 9, presentata dalla ricorrente in data 20 settembre 2013, prot. 90455, in quanto, come indicato nel preavviso di diniego, la conferenza interna dei servizi per le concessioni pubblicitarie si era così espressa “l'istanza presentata per la regolarizzazione di un cartello con dicitura "Hotel Al Sole" al km. 2+130 lato sx della strada provinciale n. 9 "di Costabella" non può essere valutata favorevolmente non essendo presente sul posto il cartello oggetto di regolarizzazione” e aveva poi confermato la valutazione negativa, anche a seguito delle osservazioni presentate dall’interessata.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per eccesso di potere, in quanto la Provincia sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti perché la posizione del Km 2+130 sx della strada provinciale n. 9 era la nuova posizione in cui si voleva spostare il cartello da regolarizzare, come era stato fatto presente anche in sede di osservazioni al preavviso di diniego, per cui era ovvio che allo stato in quella posizione non vi fosse alcun cartello, essendo situato il cartello per cui era stata chiesta la regolarizzazione (tramite lo spostamento nella nuova posizione) al Km 0+400 dx.
La Provincia, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle sue pretese, e ha poi depositato note di udienza, con cui ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
All’udienza del 12 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021.
La censura formulata dalla ricorrente è, ad avviso del Collegio, fondata, considerato che ad unica giustificazione del diniego la Provincia richiama quanto evidenziato dalla conferenza interna dei servizi per le concessioni pubblicitarie e cioè che “l'istanza presentata per la regolarizzazione di un cartello con dicitura "Hotel Al Sole" al km. 2+130 lato sx della strada provinciale n. 9 "di Costabella" non può essere valutata favorevolmente non essendo presente sul posto il cartello oggetto di regolarizzazione”, ma, come evidenziato dalla ricorrente in sede di ricorso e anche in sede di osservazioni al preavviso di diniego, nella posizione corrispondente al km. 2+130 lato sx della strada provinciale n. 9 non era presente alcun cartello proprio perché questa era la nuova posizione in cui si voleva spostare il cartello, situato invece al Km 0+400 dx, in relazione al quale era stata formulata istanza di regolarizzazione tramite lo spostamento nella nuova posizione.
Per cui, considerato quanto sopra, il provvedimento impugnato va annullato, fatte salve le ulteriori motivate determinazioni della Provincia in merito alla richiesta di regolarizzazione.
Si rinvengono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO