Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2004, n. 12966
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Sentenza 13 luglio 2004

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Nel giudizio di opposizione alla stima, di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel quale la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge dipende dalla qualificazione del fondo come edificatorio o meno, la qualificazione del fondo attiene all'attività di applicazione delle norme, alla quale si associa l'attività difensiva delle parti, di modo che non può ravvisarsi preclusione alcuna tanto ad una definizione, da parte del giudice, dell'oggetto espropriato in discordanza con la stima amministrativa o con le indicazioni delle parti (con l'unico limite del divieto di "reformatio in peius" della posizione dell'opponente), quanto per le parti allo spiegamento di attività difensive miranti ad una determinata affermazione della natura del fondo, quale presupposto per l'applicazione di una norma piuttosto che di un'altra. Ne consegue che - atteso che il difetto di contestazione è irrilevante quando riguarda l'interpretazione della disciplina legale, e che l'improponibilità di questioni non dibattute in precedenza opera con esclusivo riferimento alle questioni che implicano una modificazione dei termini di fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerne i soli profili di diritto - la questione dell'edificabilità del suolo, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 5-bis, comma primo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), piuttosto che del comma quarto della medesima disposizione, è da ritenere legittimamente sollevata, nel corso del giudizio di merito, in sede di comparsa conclusionale, da parte dell'amministrazione (senza che in replica la controparte abbia controdedotto in modo specifico), e dunque non può considerarsi nuova nel giudizio di legittimità.

Agli effetti della valutazione del fondo per la determinazione dell'indennità di espropriazione, nel contesto di una destinazione del fondo espropriato ad utilizzazione pubblicistica (a verde pubblico - verde di quartiere), occorre valutare se tale destinazione sia riconducibile agli aspetti generali della ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, nel quale caso essa assume aspetti conformativi che incidono sul valore del bene sotto il profilo della qualificazione in termini di inedificabilità, o, diversamente, se sia previsione a carattere particolare, asservita ai servizi necessari a porzione circoscritta del territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2004, n. 12966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12966
    Data del deposito : 13 luglio 2004

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