Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1974, n. 710
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1975
Art. 1.
Il contributo annuo di L. 60.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 889 , e' aumentato di L. 20.000.000, a titolo di contributo integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1975