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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1361/2024 R.G.V.G. promossa
DA
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. TURANO FRANCESCO C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Controparte_1
c.f. Avv. TURANO FRANCESCO C.F._2
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.7.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 6.12.2024 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 6.5.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) 2) omissis
3) i figli della coppia (nato a [...] in data [...] – C.F.: Persona_1
) e (nato alla Spezia in data 18/01/2021 C.F._3 Persona_2
– C.F.: ), minori, restano affidati ad entrambi i genitori, con C.F._4
collocazione prevalente presso la residenza della madre, sig.ra Parte_1
in Arcola (SP), via Colombiera n. 12;
4) il padre potrà vedere i bambini ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso alla madre;
avrà comunque diritto a stare con i figli un weekend intero, (alternandosi con la madre) tenendoli a dormire presso di sé il venerdi ed il sabato, e riportandoli presso l'abitazione materna entro le ore 20,00 della domenica;
5) il padre, altresì, potrà tenere con sé i figli nei pomeriggi dei giorni di lunedì, martedì
e giovedì, quando il maggiore ( ) è impegnato, (ore 17,00 – 19,00) negli Per_1
allenamenti di calcio;
in quei giorni, li terrà con sé per pranzo, e, dopo l'allenamento di si impegna a riaccompagnarli a casa, presso l'abitazione materna;
Per_1
6) nel caso di comprovati contemporanei impegni (sia del padre, nei giorni prefissati per i suoi incontri con i figli), che della madre negli altri giorni, i genitori potranno farsi coadiuvare (nel portare e nel prendere i bambini da scuola e tenerli nel pomeriggio) dalla nonna paterna, sig.ra e dalle zie, sig.ra e Controparte_2 Parte_2
in via alternativa tra loro ed – ovviamente – secondo i loro Parte_3
impegni; la nonna e le zie riporteranno ed , in quei casi, entro le ore Per_1 Per_2
20,00, per cena, presso la casa materna;
7) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua (che i bambini trascorreranno comunque assieme), ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza tra la festività principale e quella secondaria (ad
2 esempio se ed staranno con la madre il giorno di Natale – e il giorno Per_1 Per_2 di S.FA con il padre – al contrario, staranno con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
8) durante le vacanze estive, ed staranno con ciascun genitore per Per_1 Per_2
un massimo di due settimane consecutive da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di soggiorno dei bambini, lontano dalle rispettive residenze dei genitori, sarà necessario, preventivamente, comunicare all'altro genitore, durata e luogo del soggiorno, oltre all'indirizzo, anche telefonico, della struttura alberghiera prescelta;
i genitori, compatibilmente con la loro crisi coniugale, tenteranno, almeno nei primi anni della separazione, di ritrovarsi per una vacanza assieme, durante il periodo estivo, della durata di almeno una settimana, da concordarsi in quanto a luogo e periodo;
9) anche in periodo invernale, e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei bambini, sarà possibile per ciascun genitore trascorrere un periodo di almeno sette giorni con ed , scegliendo di soggiornare fuori dalla propria Per_1 Per_2
residenza con i figli, con le stesse modalità di cui al precedente punto 8; se possibile,
e a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, per i primi anni di separazione, potrà tentarsi di programmare una vacanza assieme, anche in periodo invernale;
10) il padre contribuirà al mantenimento dei minori ed versando a Per_1 Per_2 mezzo di bonifico sul conto intestato alla sig.ra la somma di €. 350,00 Parte_1 mensili, per ciascuno figlio (€. 700,00 complessivi), da accreditarsi ogni giorno dieci del mese;
la predetta somma sarà rivalutata con gli indici ISTAT, automaticamente,
a partire dal 01/01/2026, e così via di anno in anno;
l'assegno unico familiare, ad oggi ammontante ad € 435,00, sarà percepito integralmente dalla madre
11) nessun contributo al mantenimento per i coniugi, ognuno essendo indipendente economicamente
3 12) i coniugi, fin da ora, si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio (o al rinnovo) dei passaporti per i figli ed .” Per_1 Per_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 4.7.2024, premettendo di aver contratto in data
27.8.2022 in Arcola (SP) matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte II serie A anno 2022)
e di aver avuto due figli ( e , nati rispettivamente il 7.3.2017 e il Per_1 Per_2
18.1.2021), hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e lo scioglimento (rectius la cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
Con sentenza n. 177/2024 in data 3.10.2024 (passata in giudicato il 4.4.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio (rectius cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario)..
Alla successiva udienza del 6.5.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, nonché le condizioni già riportate nella sentenza di separazione, ad eccezione delle condizioni 1 e 2.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
4 nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Quanto alle condizioni della separazione, le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minore di età.
Alla stregua dell'art. 473-bis. 4 c.p.c., data l'età dei minori, non si è proceduto all'ascolto degli stessi, comunque superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto in Arcola (SP) il 27.8.2022 (atto
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte II serie A anno 2022) alle seguenti condizioni:
“ 1) e 2) omissis
3) i figli della coppia (nato a [...] in data [...] – C.F.: Persona_1
) e (nato alla Spezia in data 18/01/2021 C.F._3 Persona_2
– C.F.: ), minori, restano affidati ad entrambi i genitori, con C.F._4
collocazione prevalente presso la residenza della madre, sig.ra Parte_1
in Arcola (SP), via Colombiera n. 12;
4) il padre potrà vedere i bambini ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso alla madre;
avrà comunque diritto a stare con i figli un weekend intero, (alternandosi con la madre) tenendoli a dormire presso di sé il venerdi ed il sabato, e riportandoli presso l'abitazione materna entro le ore 20,00 della domenica;
5 5) il padre, altresì, potrà tenere con sé i figli nei pomeriggi dei giorni di lunedì, martedì
e giovedì, quando il maggiore ( ) è impegnato, (ore 17,00 – 19,00) negli Per_1
allenamenti di calcio;
in quei giorni, li terrà con sé per pranzo, e, dopo l'allenamento di si impegna a riaccompagnarli a casa, presso l'abitazione materna;
Per_1
6) nel caso di comprovati contemporanei impegni (sia del padre, nei giorni prefissati per i suoi incontri con i figli), che della madre negli altri giorni, i genitori potranno farsi coadiuvare (nel portare e nel prendere i bambini da scuola e tenerli nel pomeriggio) dalla nonna paterna, sig.ra e dalle zie, sig.ra e Controparte_2 Parte_2
in via alternativa tra loro ed – ovviamente – secondo i loro Parte_3
impegni; la nonna e le zie riporteranno ed , in quei casi, entro le ore Per_1 Per_2
20,00, per cena, presso la casa materna;
7) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua (che i bambini trascorreranno comunque assieme), ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza tra la festività principale e quella secondaria (ad esempio se ed staranno con la madre il giorno di Natale – e il giorno Per_1 Per_2 di S.FA con il padre – al contrario, staranno con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
8) durante le vacanze estive, ed staranno con ciascun genitore per Per_1 Per_2
un massimo di due settimane consecutive da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di soggiorno dei bambini, lontano dalle rispettive residenze dei genitori, sarà necessario, preventivamente, comunicare all'altro genitore, durata e luogo del soggiorno, oltre all'indirizzo, anche telefonico, della struttura alberghiera prescelta;
i genitori, compatibilmente con la loro crisi coniugale, tenteranno, almeno nei primi anni della separazione, di ritrovarsi per una vacanza assieme, durante il periodo estivo, della durata di almeno una settimana, da concordarsi in quanto a luogo e periodo;
6 9) anche in periodo invernale, e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei bambini, sarà possibile per ciascun genitore trascorrere un periodo di almeno sette giorni con ed , scegliendo di soggiornare fuori dalla propria Per_1 Per_2
residenza con i figli, con le stesse modalità di cui al precedente punto 8; se possibile,
e a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, per i primi anni di separazione, potrà tentarsi di programmare una vacanza assieme, anche in periodo invernale;
10) il padre contribuirà al mantenimento dei minori ed versando a Per_1 Per_2 mezzo di bonifico sul conto intestato alla sig.ra la somma di €. 350,00 Parte_1 mensili, per ciascuno figlio (€. 700,00 complessivi), da accreditarsi ogni giorno dieci del mese;
la predetta somma sarà rivalutata con gli indici ISTAT, automaticamente,
a partire dal 01/01/2026, e così via di anno in anno;
l'assegno unico familiare, ad oggi ammontante ad € 435,00, sarà percepito integralmente dalla madre
11) nessun contributo al mantenimento per i coniugi, ognuno essendo indipendente economicamente
12) i coniugi, fin da ora, si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio (o al rinnovo) dei passaporti per i figli ed .” Per_1 Per_2
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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