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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13496 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 33727 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
con sede in Roma, alla Via Salasco n. 11 (C.F. e P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Roma, alla Piazza Ungheria n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Edoardo Paolini,
Giacomo Cerullo ed Andrea Nervi, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso in opposizione.
Opponente
E
AVV. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cornelio C.F._1
Nepote n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Ammirati e Marco Bellante, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, reso dal
Tribunale di Roma il 17 giugno 2024.
1 CONCLUSIONI: per l'opponente “Voglia il Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, in via preliminare ed in rito, convertire il rito da semplificato in ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti dell'Avv. Parte_1
fissando udienza ex art. 183 c.p.c. ai fini della decorrenza dei Controparte_1 termini ex 171 ter c.p.c.; sospendere, ex art. 295 c.p.c., il rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio, atteso il carattere di pregiudizialità rivestito dal rapporto processuale introdotto con la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. Nel merito, accertare e Controparte_1 dichiarare l'infondatezza del credito oggetto di ingiunzione per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, emesso dal Tribunale di Roma il 17 giugno 2024 e notificato in pari data;
conseguentemente, rideterminare i compensi richiesti dall'Avv. CP_1 facendo applicazione dei parametri minimi e, quindi, liquidare il dovuto
[...] in complessivi euro 5.651,10 - di cui euro 3.390,66 per le prestazioni professionali rese nel giudizio contro la e Figli s.r.l. ed euro Controparte_2
2.260,44 per quelle espletate nel giudizio contro la – Controparte_3 ovvero nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per la errata e, comunque, negligente Controparte_1 gestione del giudizio tra la ed il Parte_1 Controparte_4
per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che nulla
[...]
è dovuto all'odierno opposto per le prestazioni professionali ivi rese;
conseguentemente, condannare l'Avv. alla restituzione, in Controparte_1 favore della della somma di euro 5.267,42 da quest'Ultima Parte_1 versata a titolo di acconto, nonché al risarcimento del danno sofferto dalla odierna opponente, da quantificare in euro 7.951,46 o nella maggiore o minor somma
2 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, IV co., c.c. da calcolare annualmente sulle somme rivalutate, trattandosi di credito risarcitorio e dunque di valore. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di cui sopra, rideterminare gli importi richiesti dall'Avv. applicando, anche per le Controparte_1 prestazioni professionali rese nel giudizio contro il Controparte_4
i parametri minimi di legge, liquidando conseguentemente il dovuto
[...] in euro 2.543,89 o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso, compensare tutti i crediti vantati dall'opponente nei confronti dell'opposto, con conseguente condanna dell'Avv. a Controparte_1 pagare, in favore della l'eventuale differenza, pari ad euro Parte_1
7.567,78 ovvero alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., maggiorata di interessi ex art. 1284, IV co., c.c. da calcolare annualmente sulle somme rivalutate, trattandosi di credito risarcitorio e dunque di valore. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”; per l'opposto “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito, rigettare integralmente le ragioni di opposizione di parte avversa, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio opposto. In ogni caso, condannare la società opponente alla rifusione delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96, I e III co., c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. l'Avv. premetteva di Controparte_1 aver svolto attività professionale in favore della in sede sia Parte_1 stragiudiziale che giudiziale;
in particolare, aveva rappresentato e difeso la predetta società nei seguenti giudizi
3 1. nel procedimento innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n.
4052/2014 R.G. ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 69.523,01, oltre IVA ed interessi di mora, per servizi di spurgo che la aveva reso in favore del Parte_1
Il suindicato giudizio era Controparte_4 stato definito con Sentenza n. 13626/2023 con la quale il Tribunale di
Roma adito aveva condannato il Controparte_4 al pagamento, in favore della della somma di
[...] Parte_1 euro 69.523,01, portata dalla fattura emessa a fronte delle prestazioni rese, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data della domanda, ed oltre, ancora, la somma di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, III co..
Nella controversia in questione Egli aveva svolto l'attività difensiva per l'intera durata del giudizio di primo grado oltre che nella fase incidentale apertasi all'esito della presentazione della querela di falso da parte del;
per dette prestazioni la CP_4 Parte_1 aveva già versato il compenso dovuto per le fasi di studio ed introduttiva ed un acconto per la fase istruttoria e di trattazione;
pertanto, l'importo dovuto in suo favore a saldo ammontava a complessivi euro 11.869,04, di cui euro 9.923,95 per compensi, quantificati facendo applicazione dei parametri medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 147/2022;
2. nel procedimento promosso, innanzi al Tribunale di Roma, nei confronti della iscritto al n. 4058/2022 RG ed Controparte_3 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 264.740,00, a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di sei contratti di noleggio a freddo di automezzi, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e r.a. al 4%. In tale controversia Egli aveva svolto l'attività professionale per le fasi di studio ed introduttiva e per parte di quella istruttoria e di trattazione dacché, dopo il deposito della memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.
4 aveva rassegnato la rinuncia al mandato, dandone formale comunicazione il 5 luglio 2023; atteso che la aveva Parte_1 già versato le sue spettanze per le attività difensive ricomprese nelle fasi di studio ed introduttiva, l'importo dovutogli a saldo – relativo alla sola fase istruttorie e di trattazione – ammontava ad euro 5.670,00 oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge e, dunque, a complessivi euro 6.781,32;
3. infine, nel procedimento innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n.
26187/2019 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 5045/2019, emesso, su ricorso di Parte_2
per il complessivo importo di euro di euro 94.819,40. In
[...] tale controversia Egli aveva svolto la propria attività difensiva fino all'emissione del provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni, avendo rinunciato al mandato subito dopo il cennato rinvio;
pertanto, essendogli stato già corrisposto quanto di spettanza per le attività difensive ricomprese nelle fasi di studio ed introduttiva,
l'importo dovutogli a saldo – relativo alla sola fase istruttorie e di trattazione – ammontava ad euro 5.670,00 oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge e, dunque, a complessivi euro
6.781,32.
Ciò premesso il ricorrente lamentava che, nonostante i reiterati solleciti, la non aveva inteso corrispondergli quanto di spettanza, onde Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto, dal competente Consiglio dell'Ordine, il parere di congruità sostenendo ulteriori esborsi;
concludeva, quindi, chiedendo ingiungersi, alla predetta società, il pagamento della complessiva somma di euro 25.692,32, oltre interessi con decorrenza dalla data della messa in mora.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 7616/2024, depositato il 17 giugno 2024 e notificato all'ingiunta in pari data.
5 Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. Parte_1
150/2011, depositato il 26 luglio 2024.
L'opponente, in primo luogo, contestava nel quantum le ragioni di credito azionate in sede monitoria lamentando che l'Avv. nella Controparte_1 quantificazione dei compensi per l'attività professionale svolta, non si era attenuto ai criteri fissati con apposito accordo scritto;
a tal proposito precisava che
➢ tra essa opponente e l'Avv. era intercorso un Controparte_1
rapporto professionale pluriennale, regolato da apposito accordo scritto;
➢ con l'accordo in questione era stato previsto, tra l'altro, che i compensi dovuti per le prestazioni professionali rese dall'opposto venissero liquidate facendo applicazione dei parametri di riferimento al valore minimo;
➢ non a caso in costanza di rapporto – ed anche nelle parcelle precedentemente emesse per prestazioni professionali rese in due dei procedimenti oggetto di causa - l'Avv. nel Controparte_1 quantificare i compensi di spettanza, si era sempre attenuto ai minimi dei parametri di legge;
➢ invero, con preavviso di parcella dell'8 aprile 2019, l'opposto, con riferimento all'attività professionale svolta nel procedimento iscritto al n. 26187/2019 R.G., aveva quantificato il compenso di spettanza, per le fasi di studio ed introduttiva, in complessivi euro 1.990,00;
➢ tale preavviso era stato accettato da essa opponente che, infatti,
l'11.04.2019, aveva provveduto al pagamento di quanto richiestole;
➢ analogamente, con riferimento al giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G.,
l'Avv. con preavviso di parcella inviatole il Controparte_1
19.02.2015, aveva quantificato i compensi di spettanza per le attività professionali fino ad allora svolte facendo applicazione dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014;
➢ anche in tal caso, la quantificazione così operata – in conformità agli accordi inter partes – era stata accettata da essa opponente che,
6 conseguentemente, in data 24.02.2015 aveva provveduto al versamento delle somme di cui al preavviso di parcella;
➢ in sintesi, dunque, atteso che il suindicato accordo era ancora in vigore al momento del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e difesa nei giudizi iscritti al n. 4052/2014 R.G. ed al n. 26187/2019
R.G., risultava “illegittima” ed immeritevole di seguito la pretesa dell'Avv. laddove lo Stesso, nel quantificare il Controparte_1 dovuto a saldo sui compensi, aveva applicato i parametri di legge al valore medio.
La società opponente deduceva, ancora, che contrariamente a quanto asserito dall'Avv. nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4052/2014 Controparte_1
R.G. non si era affatto svolto un procedimento incidentale per querela di falso, chè, invece, la querela presentata dal Controparte_4 era stata dichiarata inammissibile. Contestava, poi, anche la pretesa azionata, con il ricorso monitorio, per le prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n.
4058/2022 R.G.; segnatamente, a tale ultimo proposito, deduceva che
✓ il mandato per la rappresentanza e difesa nel suindicato giudizio n.
4058/2022 R.G. era stato conferito allorquando non era più in corso il rapporto originante dall'accordo concluso nel giugno del 2011, onde l'Avv. non era vincolato alla quantificazione dei Controparte_1 compensi di spettanza al minimo dei parametri di legge;
✓ tuttavia, nel caso di specie l'opposto non poteva certo pretendere l'intero compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione, atteso che aveva rinunciato al mandato dopo aver depositato solo la prima delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.;
✓ al contrario proprio in ragione della limitata attività difensiva svolta, all'Avv. per la fase di trattazione ed istruttoria, Controparte_1 poteva riconoscersi un compenso di complessivi euro 2.260,44 (importo già comprensivo del dovuto per rimborso forfetario spese generali e
CPA).
7 La spiegava, poi, domanda riconvenzionale volta a far Parte_1 valere la responsabilità professionale dell'Avv. per negligente Controparte_1 esecuzione dell'incarico avente ad oggetto la rappresentanza e difesa nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G.; a tal proposito deduceva che
✓ il suindicato giudizio era stato promosso onde ottenere, dal
[...]
il pagamento della complessiva somma di Controparte_4 euro 69.523,01 - dovuta in relazione ad attività di bonifica eseguite presso lo stabile condominiale - oltre IVA ed interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002;
✓ in particolare, il credito in questione originava, in massima parte, dalla circostanza che, nell'eseguire i lavori di bonifica oggetto di un contratto di appalto concluso nel 2009, essa opponente si era trovata a dover rimuovere e conferire in discarica un quantitativo di rifiuti di gran lunga superiore a quello originariamente preventivato e computato nel capitolato;
✓ con l'atto introduttivo del giudizio l'Avv. aveva Controparte_1
richiesto, sic et simpliciter, il pagamento della somma sopra indicata senza aggiungere, neppure in via gradata, la domanda di pagamento di un diverso, ed eventualmente maggiore, importo accertato come dovuto in corso di causa;
✓ tale ulteriore richiesta non era stata avanzata neppure in seno alla memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. o nel prosieguo del giudizio;
✓ atteso che il aveva contestato Controparte_4 integralmente la domanda, il Giudice adito aveva disposto una C.T.U.;
✓ il Consulente d'Ufficio aveva accertato in suo favore, per le attività di asporto, trasporto e conferimento di rifiuti, un credito residuo pari ad euro
76.040,60 oltre IVA e, dunque, superiore rispetto a quello azionato in giudizio;
✓ ciò nonostante, l'Avv. anche in seno agli scritti Controparte_1 conclusionali, aveva tenuto ferma la domanda originaria;
8 ✓ pertanto, con la Sentenza n. 13626/2023, resa a definizione del suindicato giudizio, il Giudice adito aveva contenuto la condanna del nei CP_4 limiti di quanto oggetto di domanda, precisando che non poteva essere liquidato il maggior importo accertato come dovuto dal C.T.U. in difetto di richiesta in tal senso;
✓ l'evidente errore commesso dall'Avv. le aveva, quindi, Controparte_1 cagionato un danno patrimoniale pari alla differenza tra quanto accertato come dovuto dal C.T.U. e la minor somma in concreto domandata e liquidata;
✓ inoltre, atteso che la violazione del dovere di diligenza qualificata valeva ad integrare un inadempimento contrattuale, doveva escludersi in radice il diritto dell'Avv. al corrispettivo per le prestazioni Controparte_1 espletate nel cennato giudizio, ché, anzi, lo era tenuto anche a Pt_3 restituire la somma di euro 5.267,42 già ottenuta a titolo di acconto.
Indi la società opponente, illustrate le ragioni di diritto a fondamento delle ragioni di opposizione e delle domande riconvenzionali svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva l'Avv. che contestava Controparte_1 integralmente le avverse eccezioni, deduzioni e domande rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatasi la lite, con ordinanza riservata, depositata il 10 gennaio 2025, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 7616/2024; indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
III co., c.p.c..
***************
9 Ritiene questo Giudice che le ragioni di opposizione svolte dalla Parte_1 siano solo parzialmente fondate e meritevoli di seguito;
pertanto, pur dovendosi pervenire alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, reso dall'intestato
Tribunale in data 17 giugno 2024, in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio la società opponente va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. della minor somma di euro Controparte_1
7.462,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e CPA, ed oltre, ancora,
l'IVA come per legge se dovuta.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
10 Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
In relazione alla specificità della fattispecie concreta deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che l'Avv. ha puntualmente Controparte_1 documentato l'avvenuto conferimento degli incarichi professionali dedotti in lite nonché – limitatamente alle fasi per le quali ha richiesto i compensi - le prestazioni professionali rese in esecuzione degli stessi.
Ad ogni buon conto, la ha sostanzialmente riconosciuto di Parte_1 aver incaricato l'odierno opposto della propria difesa tecnica nei giudizi menzionati in premessa e, fatta eccezione per quanto di seguito sarà precisato con riferimento al giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., non ha contestato l'effettiva
11 esecuzione delle prestazioni professionali “conteggiate” dall'Avv. CP_1
[...]
Ed invece, la società opponente – oltre a quanto si dirà con riferimento alla domanda riconvenzionale – ha contestato nel quantum le ragioni di credito azionate in sede monitoria.
In particolare, con riferimento alla domanda di pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n. 26187/2019 R.G. e nel giudizio iscritto al n. 4052/2014, la ha lamentato che l'Avv. Parte_1
nel quantificare le proprie spettanze facendo applicazione del Controparte_1 valore medio dei parametri di riferimento, aveva violato l'accordo concluso nel giugno 2011 e rimasto in vigore – e, dunque, vincolante tra le parti – almeno fino al gennaio 2020 (cfr. all. n. 17 del fascicolo di parte opponente).
A fronte della cennata contestazione l'Avv. ha dedotto che, Controparte_1 al contrario, il suindicato accordo riguardava esclusivamente le attività di consulenza e, comunque, non era applicabile con riferimento alle prestazioni giudiziali oggetto della domanda di pagamento atteso che le stesse erano state in massima parte espletate allorquando l'accordo in questione aveva già esaurito i propri effetti;
a tale ultimo proposito ha dedotto, in particolare, che l'accordo invocato dalla aveva trovato esecuzione solo fino al 31.12.2019 Parte_1 dacché, dopo tale data, la società opponente non aveva più versato l'importo mensile forfetario ivi previsto ed Egli non lo aveva più richiesto, non avendo più svolto attività di consulenza.
Orbene, dalla lettura complessiva dell'accordo trasfuso nella scrittura privata datata 1 giugno 2011 – e facendo applicazione, nell'interpretazione del relativo contenuto, dei criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. - si ricava che con lo stesso le parti non si limitavano a prevedere e disciplinare le attività di consulenza dovute dall'Avv. ché, invece, fissavano anche talune regole Controparte_1 destinate ad operare con riferimento al complesso dei futuri, instaurandi rapporti d'opera professionale (in essi compresi quelli aventi ad oggetto prestazioni giudiziali).
12 Segnatamente, con l'accordo in parola, da un canto, veniva conferito all'Avv.
l'incarico di dare “la sua consulenza in merito a trattative, atti Controparte_1
e contratti, convenzioni, pratiche, recupero crediti, vertenze, transazioni, procedimenti civili, ingiunzioni” che potessero interessare l'odierna opponente o società collegate, con impegno, per il predetto Legale, di prestare la sua opera ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità e di relazionare – a richiesta – ogni mese sull'esito e/o sullo svolgimento delle azioni in corso;
dall'altro, si prevedeva espressamente che tutte le “posizioni” in cui fosse interessata la medesima venissero affidate al “patrocinio” dell'Avv. Parte_1
Controparte_1
A fronte della suindicata, ampia indicazione dell'oggetto dell'incarico, contenuta nella scrittura privata datata 1 giugno 2011 – certamente tale da non consentire di ritenere che l'accordo ivi trasfuso fosse relativo alla sola consulenza stragiudiziale – le parti regolamentavano anche gli aspetti economici del suddetto articolato rapporto, concordando sì un compenso forfetario annuo di euro
4.293,84, oltre CPA ed IVA, rapportato a 10 ore “lavorative” mensili”, ma prevedendo anche, nel contempo, che per eventuali eccedenze - e, dunque, per ogni altra prestazione non ricompresa in quella remunerata con il compenso forfetario – le spettanze dell'Avv. sarebbero state calcolate Controparte_1
“sulla base dei minimi tariffari”.
Né va taciuto che nella medesima scrittura privata, nella parte relativa agli accordi economici, veniva altresì previsto quanto segue: “In corrispettivo di tale sua attività, oltre ai compensi fissati per le Sue prestazioni di consulenza come sopra indicati, Le sarà riconosciuto il rimborso delle spese da Lei anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa. Rimarranno a nostro carico tutte le spese vive (quali, ad esempio, contributo unificato, marche da bollo, notifiche) che dovessero rendersi necessarie nel corso di giudizi dinanzi
l'A.G. o alla P.A.. […] Gli onorari e le competenze che saranno liquidati e/o posti
a carico delle controparti daranno di Sua esclusiva competenza anche se materialmente incassati dalla nostra società”.
13 Ebbene, le previsioni sopra richiamate – all'evidenza destinate a regolare anche prestazioni professionali rese in sede giudiziale – valgono a smentire l'assunto di parte opposta secondo cui l'accordo di cui alla scrittura privata datata 1 giugno
2011 concernesse la sola attività stragiudiziale di consulenza;
pertanto, in difetto di una espressa limitazione, non può che ritenersi che l'impegno dell'Avv. di quantificare i compensi di spettanza “sulla base dei minimi Controparte_1 tariffari” riguardasse tutte le prestazioni professionali rese su incarico della e, dunque, anche quelle di rappresentanza e difesa in giudizio. Parte_1
D'altro canto, a confortare la suindicata “lettura” dell'accordo trasfuso nella scrittura privata dell'1 giugno 2011 soccorre anche – ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c. – il comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione del cennato accordo e, in particolare, la circostanza che l'Avv.
nel quantificare i compensi di spettanza per le prestazioni Controparte_1 rese, per le fasi di studio ed introduttiva nel giudizio iscritto al n. 26187/2019 R.G. nonché per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., abbia operato, sui parametri di cui al D.M. n.
55/2014 in concreto applicati, la riduzione al minimo.
Ed è certo significativa la circostanza che, nel preavviso di parcella relativo ai compensi per le prestazioni rese, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., abbia così espressamente motivato la quantificazione operata: “In virtù del contratto di consulenza legale con Voi intercorrente, gli importi sopra indicati vengono ridotti ai minimi consentiti dalle tariffe”.
Ritiene, poi, questo Giudice che neppure possa condividersi l'ulteriore assunto di parte opposta secondo cui l'impegno alla quantificazione dei compensi di spettanza “sulla base dei minimi tariffari” non opererebbe con riferimento alle competenze maturate per le ulteriori e successive prestazioni professionali svolte nei suindicati giudizi n. 26187/2019 R.G. e n. 4052/2014 R.G., dacché espletate allorquando l'accordo trasfuso nella scrittura privata datata 1 giugno 2011 non era più “in vigore”.
14 Ed infatti, a tacer d'ogni altra considerazione, per i fini che ci occupano rileva la circostanza che l'accordo in parola fosse operante e vincolante tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, sì da conformare il contenuto e la portata dello stesso.
Ritenuto, dunque, che tanto per le prestazioni rese nel giudizio iscritto al n.
26187/2019 R.G. che per quelle svolte nel procedimento iscritto al n. 4052/2014
R.G. i compensi in favore dell'odierno opposto dovevano e devono quantificarsi applicando i parametri di riferimento al valore minimo, va evidenziato come risulti fondata anche l'ulteriore contestazione avanzata dalla società opponente, afferente specificamente la pretesa dell'Avv. di ottenere, per Controparte_1 le prestazioni rese nel giudizio iscritto al n. 4052/2019 R.G., anche un compenso per un procedimento incidentale per querela di falso, asseritamente svoltosi in seno a tale giudizio.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti è inferibile che nessun procedimento incidentale risulta essersi svolto in seno al giudizio iscritto al n.
4052/2014 R.G., ché, invece, la querela di falso presentata dal
[...] veniva dichiarata inammissibile con ordinanza riservata Controparte_4 del 23 settembre 2022.
Né a fondare la pretesa dell'Avv. potrebbe valere la Controparte_1 circostanza che, a fronte dell'avversa querela, nell'espletamento del mandato conferitogli dalla si sia trovato a dover predisporre una Parte_1 memoria e presenziare all'udienza fissata per il vaglio preliminare da compiere sulla avversa querela, essendo evidente che attività di tal fatta rientrino a pieno titolo tra quelle riconducibili alla cd. fase di trattazione/istruttoria per la quale l'odierno opposto ha già chiesto ed ottenuto il compenso di spettanza;
compenso che, proprio in quanto previsto per fasi, è destinato a “remunerare” tutte le prestazioni riconducibili alla fase per la quale è stato liquidato.
Ritiene, invece, questo Giudice che non possano trovare accoglimento l'eccezione ex art. 1460 c.c. e le domande riconvenzionali svolte dalla
[...] sul presupposto che l'Avv. nell'espletamento Parte_1 Controparte_1
15 dell'incarico per la rappresentanza e difesa nel giudizio iscritto al n. 4052/2014
R.G., non avrebbe operato con la dovuta professionalità e diligenza, cagionandole un danno.
Come accennato, l'addebito di responsabilità formulato dalla opponente all'indirizzo dell'opposto si fonda sulla circostanza che quest' , nel CP_5 formulare la domanda di pagamento per suo conto e nel suo interesse, aveva indicato come oggetto della domanda la somma fatturata per le prestazioni in contestazione senza richiedere, neppure nel prosieguo del giudizio, la condanna del al pagamento della diversa, maggiore o minor somma, accertata CP_4 in corso di causa, per modo che il Giudice, con la sentenza emessa a definizione del suindicato giudizio, in ragione del vincolo discendente dal disposto dell'art. 112 c.p.c., non aveva potuto liquidarle il maggior importo che il C.T.U. aveva accertato essere dovuto.
Ciò posto, va rilevato che, nella controversia patrocinata dall'Avv. CP_1
era in contestazione un importo dovuto, a titolo di corrispettivo, per
[...] prestazioni rese in esecuzione di un contratto ed il cui ammontare la Parte_1 aveva già quantificato ed indicato nella fattura posta a base della domanda;
[...] onde appare ben arduo ravvisare una negligenza dell'odierno opposto nell'aver indicato come dovuto, in favore della propria assistita, l'importo da quest'Ultima calcolato e fatturato.
Pertanto, all'Avv. spetta senz'altro il compenso per le Controparte_1 prestazioni professionali rese, in rappresentanza e difesa della Parte_1 nel suindicato giudizio n. 4052/2014 R.G., sia pur calcolato facendo applicazione dei parametri di riferimento al valore minimo;
segnatamente, essendo già state corrisposte le spettanze per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e considerato che il compenso liquidato per tale terza fase copre anche le prestazioni svolte a fronte dell'avvenuta presentazione della querela di falso da parte del , in questa sede all'opposto va liquidato il solo compenso CP_4 per le prestazioni riconducibili alla fase decisionale.
16 Risultano, poi, fondate anche le contestazioni di parte opponente afferenti la misura del compenso richiesto per le prestazioni professionali riconducibili alla cd. fase di trattazione/istruttoria, rese nel giudizio iscritto al n. 4058/2022 R.G..
Invero, è pacifico che l'Avv. abbia rinunciato al mandato Controparte_1 ben prima che la fase di trattazione/istruttoria nel suindicato giudizio fosse ultimata;
in particolare, risulta dalla documentazione in atti – ed è, peraltro, incontestato – che le uniche attività riconducibili a detta fase in concreto poste in essere dall'odierno opposto si siano sostanziate nella partecipazione all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione e nella predisposizione ed il susseguente deposito della memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c..
Ebbene, alla luce di quanto sopra all'Avv. non può certo Controparte_1 riconoscersi l'intero compenso previsto, per la cennata fase, nella Tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento, risultando, invece, congruo il minor importo di euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% ed oneri di legge.
In definitiva, dunque, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, all'Avv. va riconosciuto, a saldo sui compensi per le prestazioni Controparte_1 professionali rese, fino alla rinuncia al mandato, nei tre giudizi per cui è causa, la complessiva somma di euro 7.462,00 – di cui euro 2.127,00 per le prestazioni rese, per la fase decisionale, nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., euro
2.835,00 per le prestazioni rese, nella fase di trattazione/istruttoria, nel procedimento iscritto al n. 26187/2019 R.G. e, infine, euro 2.500,00 per le prestazioni riconducibili alla fase di trattazione/istruttoria rese nel giudizio iscritto al n. 4058/2022 R.G. – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Segnatamente, atteso che in tutti i procedimenti sopra indicati l'incarico professionale è cessato, per rinuncia al mandato, nel luglio del 2023, i compensi dovuti in favore dell'Avv. sono stati liquidati tenendo conto Controparte_1 dei parametri aggiornati con il D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre
2022; e tanto alla luce del disposto dell'art. 6 del citato Decreto, che così recita:
17 “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
In conclusione, quindi, essendo stata accertata la parziale infondatezza del credito oggetto di ingiunzione, il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024 va rigettato;
tuttavia, in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio la va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1
della suindicata somma di euro 7.462,00, oltre rimborso forfetario spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla prima messa in mora.
Per le ragioni sopra esposte vanno, invece, integralmente rigettate le domande di ripetizione di asserito indebito e di risarcimento dei danni per responsabilità professionale proposte in via riconvenzionale dalla Parte_1
Va, altresì, disattesa la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria o di liquidazione di somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c., non essendo in alcun modo ravvisabili, per tutte le ragioni alla base della presente decisione, gli estremi richiesti per ritenere integrata la responsabilità processuale aggravata della società opponente.
Alla soccombenza, sia pur parziale, consegue la condanna della Parte_1 alla rifusione, in favore dell'Avv. delle spese del
[...] Controparte_1 presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
33727/2024 R.G., così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, reso dal Tribunale di Roma il
17 giugno 2024.
18 - In parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna la al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1
della somma di euro 7.462,00, oltre rimborso Controparte_1 forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della prima messa in mora.
- Rigetta le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, proposte in via riconvenzionale dalla
Parte_1
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, avanzata dall'Avv. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore dell'Avv. Parte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in Controparte_1 euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 2 ottobre 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 33727 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
con sede in Roma, alla Via Salasco n. 11 (C.F. e P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Roma, alla Piazza Ungheria n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Edoardo Paolini,
Giacomo Cerullo ed Andrea Nervi, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso in opposizione.
Opponente
E
AVV. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cornelio C.F._1
Nepote n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Ammirati e Marco Bellante, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, reso dal
Tribunale di Roma il 17 giugno 2024.
1 CONCLUSIONI: per l'opponente “Voglia il Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, in via preliminare ed in rito, convertire il rito da semplificato in ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti dell'Avv. Parte_1
fissando udienza ex art. 183 c.p.c. ai fini della decorrenza dei Controparte_1 termini ex 171 ter c.p.c.; sospendere, ex art. 295 c.p.c., il rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio, atteso il carattere di pregiudizialità rivestito dal rapporto processuale introdotto con la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. Nel merito, accertare e Controparte_1 dichiarare l'infondatezza del credito oggetto di ingiunzione per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, emesso dal Tribunale di Roma il 17 giugno 2024 e notificato in pari data;
conseguentemente, rideterminare i compensi richiesti dall'Avv. CP_1 facendo applicazione dei parametri minimi e, quindi, liquidare il dovuto
[...] in complessivi euro 5.651,10 - di cui euro 3.390,66 per le prestazioni professionali rese nel giudizio contro la e Figli s.r.l. ed euro Controparte_2
2.260,44 per quelle espletate nel giudizio contro la – Controparte_3 ovvero nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per la errata e, comunque, negligente Controparte_1 gestione del giudizio tra la ed il Parte_1 Controparte_4
per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che nulla
[...]
è dovuto all'odierno opposto per le prestazioni professionali ivi rese;
conseguentemente, condannare l'Avv. alla restituzione, in Controparte_1 favore della della somma di euro 5.267,42 da quest'Ultima Parte_1 versata a titolo di acconto, nonché al risarcimento del danno sofferto dalla odierna opponente, da quantificare in euro 7.951,46 o nella maggiore o minor somma
2 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, IV co., c.c. da calcolare annualmente sulle somme rivalutate, trattandosi di credito risarcitorio e dunque di valore. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di cui sopra, rideterminare gli importi richiesti dall'Avv. applicando, anche per le Controparte_1 prestazioni professionali rese nel giudizio contro il Controparte_4
i parametri minimi di legge, liquidando conseguentemente il dovuto
[...] in euro 2.543,89 o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso, compensare tutti i crediti vantati dall'opponente nei confronti dell'opposto, con conseguente condanna dell'Avv. a Controparte_1 pagare, in favore della l'eventuale differenza, pari ad euro Parte_1
7.567,78 ovvero alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., maggiorata di interessi ex art. 1284, IV co., c.c. da calcolare annualmente sulle somme rivalutate, trattandosi di credito risarcitorio e dunque di valore. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”; per l'opposto “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito, rigettare integralmente le ragioni di opposizione di parte avversa, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio opposto. In ogni caso, condannare la società opponente alla rifusione delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96, I e III co., c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. l'Avv. premetteva di Controparte_1 aver svolto attività professionale in favore della in sede sia Parte_1 stragiudiziale che giudiziale;
in particolare, aveva rappresentato e difeso la predetta società nei seguenti giudizi
3 1. nel procedimento innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n.
4052/2014 R.G. ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 69.523,01, oltre IVA ed interessi di mora, per servizi di spurgo che la aveva reso in favore del Parte_1
Il suindicato giudizio era Controparte_4 stato definito con Sentenza n. 13626/2023 con la quale il Tribunale di
Roma adito aveva condannato il Controparte_4 al pagamento, in favore della della somma di
[...] Parte_1 euro 69.523,01, portata dalla fattura emessa a fronte delle prestazioni rese, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data della domanda, ed oltre, ancora, la somma di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, III co..
Nella controversia in questione Egli aveva svolto l'attività difensiva per l'intera durata del giudizio di primo grado oltre che nella fase incidentale apertasi all'esito della presentazione della querela di falso da parte del;
per dette prestazioni la CP_4 Parte_1 aveva già versato il compenso dovuto per le fasi di studio ed introduttiva ed un acconto per la fase istruttoria e di trattazione;
pertanto, l'importo dovuto in suo favore a saldo ammontava a complessivi euro 11.869,04, di cui euro 9.923,95 per compensi, quantificati facendo applicazione dei parametri medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 147/2022;
2. nel procedimento promosso, innanzi al Tribunale di Roma, nei confronti della iscritto al n. 4058/2022 RG ed Controparte_3 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 264.740,00, a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di sei contratti di noleggio a freddo di automezzi, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e r.a. al 4%. In tale controversia Egli aveva svolto l'attività professionale per le fasi di studio ed introduttiva e per parte di quella istruttoria e di trattazione dacché, dopo il deposito della memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.
4 aveva rassegnato la rinuncia al mandato, dandone formale comunicazione il 5 luglio 2023; atteso che la aveva Parte_1 già versato le sue spettanze per le attività difensive ricomprese nelle fasi di studio ed introduttiva, l'importo dovutogli a saldo – relativo alla sola fase istruttorie e di trattazione – ammontava ad euro 5.670,00 oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge e, dunque, a complessivi euro 6.781,32;
3. infine, nel procedimento innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n.
26187/2019 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 5045/2019, emesso, su ricorso di Parte_2
per il complessivo importo di euro di euro 94.819,40. In
[...] tale controversia Egli aveva svolto la propria attività difensiva fino all'emissione del provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni, avendo rinunciato al mandato subito dopo il cennato rinvio;
pertanto, essendogli stato già corrisposto quanto di spettanza per le attività difensive ricomprese nelle fasi di studio ed introduttiva,
l'importo dovutogli a saldo – relativo alla sola fase istruttorie e di trattazione – ammontava ad euro 5.670,00 oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge e, dunque, a complessivi euro
6.781,32.
Ciò premesso il ricorrente lamentava che, nonostante i reiterati solleciti, la non aveva inteso corrispondergli quanto di spettanza, onde Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto, dal competente Consiglio dell'Ordine, il parere di congruità sostenendo ulteriori esborsi;
concludeva, quindi, chiedendo ingiungersi, alla predetta società, il pagamento della complessiva somma di euro 25.692,32, oltre interessi con decorrenza dalla data della messa in mora.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 7616/2024, depositato il 17 giugno 2024 e notificato all'ingiunta in pari data.
5 Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. Parte_1
150/2011, depositato il 26 luglio 2024.
L'opponente, in primo luogo, contestava nel quantum le ragioni di credito azionate in sede monitoria lamentando che l'Avv. nella Controparte_1 quantificazione dei compensi per l'attività professionale svolta, non si era attenuto ai criteri fissati con apposito accordo scritto;
a tal proposito precisava che
➢ tra essa opponente e l'Avv. era intercorso un Controparte_1
rapporto professionale pluriennale, regolato da apposito accordo scritto;
➢ con l'accordo in questione era stato previsto, tra l'altro, che i compensi dovuti per le prestazioni professionali rese dall'opposto venissero liquidate facendo applicazione dei parametri di riferimento al valore minimo;
➢ non a caso in costanza di rapporto – ed anche nelle parcelle precedentemente emesse per prestazioni professionali rese in due dei procedimenti oggetto di causa - l'Avv. nel Controparte_1 quantificare i compensi di spettanza, si era sempre attenuto ai minimi dei parametri di legge;
➢ invero, con preavviso di parcella dell'8 aprile 2019, l'opposto, con riferimento all'attività professionale svolta nel procedimento iscritto al n. 26187/2019 R.G., aveva quantificato il compenso di spettanza, per le fasi di studio ed introduttiva, in complessivi euro 1.990,00;
➢ tale preavviso era stato accettato da essa opponente che, infatti,
l'11.04.2019, aveva provveduto al pagamento di quanto richiestole;
➢ analogamente, con riferimento al giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G.,
l'Avv. con preavviso di parcella inviatole il Controparte_1
19.02.2015, aveva quantificato i compensi di spettanza per le attività professionali fino ad allora svolte facendo applicazione dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014;
➢ anche in tal caso, la quantificazione così operata – in conformità agli accordi inter partes – era stata accettata da essa opponente che,
6 conseguentemente, in data 24.02.2015 aveva provveduto al versamento delle somme di cui al preavviso di parcella;
➢ in sintesi, dunque, atteso che il suindicato accordo era ancora in vigore al momento del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e difesa nei giudizi iscritti al n. 4052/2014 R.G. ed al n. 26187/2019
R.G., risultava “illegittima” ed immeritevole di seguito la pretesa dell'Avv. laddove lo Stesso, nel quantificare il Controparte_1 dovuto a saldo sui compensi, aveva applicato i parametri di legge al valore medio.
La società opponente deduceva, ancora, che contrariamente a quanto asserito dall'Avv. nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4052/2014 Controparte_1
R.G. non si era affatto svolto un procedimento incidentale per querela di falso, chè, invece, la querela presentata dal Controparte_4 era stata dichiarata inammissibile. Contestava, poi, anche la pretesa azionata, con il ricorso monitorio, per le prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n.
4058/2022 R.G.; segnatamente, a tale ultimo proposito, deduceva che
✓ il mandato per la rappresentanza e difesa nel suindicato giudizio n.
4058/2022 R.G. era stato conferito allorquando non era più in corso il rapporto originante dall'accordo concluso nel giugno del 2011, onde l'Avv. non era vincolato alla quantificazione dei Controparte_1 compensi di spettanza al minimo dei parametri di legge;
✓ tuttavia, nel caso di specie l'opposto non poteva certo pretendere l'intero compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione, atteso che aveva rinunciato al mandato dopo aver depositato solo la prima delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.;
✓ al contrario proprio in ragione della limitata attività difensiva svolta, all'Avv. per la fase di trattazione ed istruttoria, Controparte_1 poteva riconoscersi un compenso di complessivi euro 2.260,44 (importo già comprensivo del dovuto per rimborso forfetario spese generali e
CPA).
7 La spiegava, poi, domanda riconvenzionale volta a far Parte_1 valere la responsabilità professionale dell'Avv. per negligente Controparte_1 esecuzione dell'incarico avente ad oggetto la rappresentanza e difesa nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G.; a tal proposito deduceva che
✓ il suindicato giudizio era stato promosso onde ottenere, dal
[...]
il pagamento della complessiva somma di Controparte_4 euro 69.523,01 - dovuta in relazione ad attività di bonifica eseguite presso lo stabile condominiale - oltre IVA ed interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002;
✓ in particolare, il credito in questione originava, in massima parte, dalla circostanza che, nell'eseguire i lavori di bonifica oggetto di un contratto di appalto concluso nel 2009, essa opponente si era trovata a dover rimuovere e conferire in discarica un quantitativo di rifiuti di gran lunga superiore a quello originariamente preventivato e computato nel capitolato;
✓ con l'atto introduttivo del giudizio l'Avv. aveva Controparte_1
richiesto, sic et simpliciter, il pagamento della somma sopra indicata senza aggiungere, neppure in via gradata, la domanda di pagamento di un diverso, ed eventualmente maggiore, importo accertato come dovuto in corso di causa;
✓ tale ulteriore richiesta non era stata avanzata neppure in seno alla memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. o nel prosieguo del giudizio;
✓ atteso che il aveva contestato Controparte_4 integralmente la domanda, il Giudice adito aveva disposto una C.T.U.;
✓ il Consulente d'Ufficio aveva accertato in suo favore, per le attività di asporto, trasporto e conferimento di rifiuti, un credito residuo pari ad euro
76.040,60 oltre IVA e, dunque, superiore rispetto a quello azionato in giudizio;
✓ ciò nonostante, l'Avv. anche in seno agli scritti Controparte_1 conclusionali, aveva tenuto ferma la domanda originaria;
8 ✓ pertanto, con la Sentenza n. 13626/2023, resa a definizione del suindicato giudizio, il Giudice adito aveva contenuto la condanna del nei CP_4 limiti di quanto oggetto di domanda, precisando che non poteva essere liquidato il maggior importo accertato come dovuto dal C.T.U. in difetto di richiesta in tal senso;
✓ l'evidente errore commesso dall'Avv. le aveva, quindi, Controparte_1 cagionato un danno patrimoniale pari alla differenza tra quanto accertato come dovuto dal C.T.U. e la minor somma in concreto domandata e liquidata;
✓ inoltre, atteso che la violazione del dovere di diligenza qualificata valeva ad integrare un inadempimento contrattuale, doveva escludersi in radice il diritto dell'Avv. al corrispettivo per le prestazioni Controparte_1 espletate nel cennato giudizio, ché, anzi, lo era tenuto anche a Pt_3 restituire la somma di euro 5.267,42 già ottenuta a titolo di acconto.
Indi la società opponente, illustrate le ragioni di diritto a fondamento delle ragioni di opposizione e delle domande riconvenzionali svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva l'Avv. che contestava Controparte_1 integralmente le avverse eccezioni, deduzioni e domande rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatasi la lite, con ordinanza riservata, depositata il 10 gennaio 2025, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 7616/2024; indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
III co., c.p.c..
***************
9 Ritiene questo Giudice che le ragioni di opposizione svolte dalla Parte_1 siano solo parzialmente fondate e meritevoli di seguito;
pertanto, pur dovendosi pervenire alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, reso dall'intestato
Tribunale in data 17 giugno 2024, in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio la società opponente va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. della minor somma di euro Controparte_1
7.462,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e CPA, ed oltre, ancora,
l'IVA come per legge se dovuta.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
10 Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
In relazione alla specificità della fattispecie concreta deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che l'Avv. ha puntualmente Controparte_1 documentato l'avvenuto conferimento degli incarichi professionali dedotti in lite nonché – limitatamente alle fasi per le quali ha richiesto i compensi - le prestazioni professionali rese in esecuzione degli stessi.
Ad ogni buon conto, la ha sostanzialmente riconosciuto di Parte_1 aver incaricato l'odierno opposto della propria difesa tecnica nei giudizi menzionati in premessa e, fatta eccezione per quanto di seguito sarà precisato con riferimento al giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., non ha contestato l'effettiva
11 esecuzione delle prestazioni professionali “conteggiate” dall'Avv. CP_1
[...]
Ed invece, la società opponente – oltre a quanto si dirà con riferimento alla domanda riconvenzionale – ha contestato nel quantum le ragioni di credito azionate in sede monitoria.
In particolare, con riferimento alla domanda di pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n. 26187/2019 R.G. e nel giudizio iscritto al n. 4052/2014, la ha lamentato che l'Avv. Parte_1
nel quantificare le proprie spettanze facendo applicazione del Controparte_1 valore medio dei parametri di riferimento, aveva violato l'accordo concluso nel giugno 2011 e rimasto in vigore – e, dunque, vincolante tra le parti – almeno fino al gennaio 2020 (cfr. all. n. 17 del fascicolo di parte opponente).
A fronte della cennata contestazione l'Avv. ha dedotto che, Controparte_1 al contrario, il suindicato accordo riguardava esclusivamente le attività di consulenza e, comunque, non era applicabile con riferimento alle prestazioni giudiziali oggetto della domanda di pagamento atteso che le stesse erano state in massima parte espletate allorquando l'accordo in questione aveva già esaurito i propri effetti;
a tale ultimo proposito ha dedotto, in particolare, che l'accordo invocato dalla aveva trovato esecuzione solo fino al 31.12.2019 Parte_1 dacché, dopo tale data, la società opponente non aveva più versato l'importo mensile forfetario ivi previsto ed Egli non lo aveva più richiesto, non avendo più svolto attività di consulenza.
Orbene, dalla lettura complessiva dell'accordo trasfuso nella scrittura privata datata 1 giugno 2011 – e facendo applicazione, nell'interpretazione del relativo contenuto, dei criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. - si ricava che con lo stesso le parti non si limitavano a prevedere e disciplinare le attività di consulenza dovute dall'Avv. ché, invece, fissavano anche talune regole Controparte_1 destinate ad operare con riferimento al complesso dei futuri, instaurandi rapporti d'opera professionale (in essi compresi quelli aventi ad oggetto prestazioni giudiziali).
12 Segnatamente, con l'accordo in parola, da un canto, veniva conferito all'Avv.
l'incarico di dare “la sua consulenza in merito a trattative, atti Controparte_1
e contratti, convenzioni, pratiche, recupero crediti, vertenze, transazioni, procedimenti civili, ingiunzioni” che potessero interessare l'odierna opponente o società collegate, con impegno, per il predetto Legale, di prestare la sua opera ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità e di relazionare – a richiesta – ogni mese sull'esito e/o sullo svolgimento delle azioni in corso;
dall'altro, si prevedeva espressamente che tutte le “posizioni” in cui fosse interessata la medesima venissero affidate al “patrocinio” dell'Avv. Parte_1
Controparte_1
A fronte della suindicata, ampia indicazione dell'oggetto dell'incarico, contenuta nella scrittura privata datata 1 giugno 2011 – certamente tale da non consentire di ritenere che l'accordo ivi trasfuso fosse relativo alla sola consulenza stragiudiziale – le parti regolamentavano anche gli aspetti economici del suddetto articolato rapporto, concordando sì un compenso forfetario annuo di euro
4.293,84, oltre CPA ed IVA, rapportato a 10 ore “lavorative” mensili”, ma prevedendo anche, nel contempo, che per eventuali eccedenze - e, dunque, per ogni altra prestazione non ricompresa in quella remunerata con il compenso forfetario – le spettanze dell'Avv. sarebbero state calcolate Controparte_1
“sulla base dei minimi tariffari”.
Né va taciuto che nella medesima scrittura privata, nella parte relativa agli accordi economici, veniva altresì previsto quanto segue: “In corrispettivo di tale sua attività, oltre ai compensi fissati per le Sue prestazioni di consulenza come sopra indicati, Le sarà riconosciuto il rimborso delle spese da Lei anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa. Rimarranno a nostro carico tutte le spese vive (quali, ad esempio, contributo unificato, marche da bollo, notifiche) che dovessero rendersi necessarie nel corso di giudizi dinanzi
l'A.G. o alla P.A.. […] Gli onorari e le competenze che saranno liquidati e/o posti
a carico delle controparti daranno di Sua esclusiva competenza anche se materialmente incassati dalla nostra società”.
13 Ebbene, le previsioni sopra richiamate – all'evidenza destinate a regolare anche prestazioni professionali rese in sede giudiziale – valgono a smentire l'assunto di parte opposta secondo cui l'accordo di cui alla scrittura privata datata 1 giugno
2011 concernesse la sola attività stragiudiziale di consulenza;
pertanto, in difetto di una espressa limitazione, non può che ritenersi che l'impegno dell'Avv. di quantificare i compensi di spettanza “sulla base dei minimi Controparte_1 tariffari” riguardasse tutte le prestazioni professionali rese su incarico della e, dunque, anche quelle di rappresentanza e difesa in giudizio. Parte_1
D'altro canto, a confortare la suindicata “lettura” dell'accordo trasfuso nella scrittura privata dell'1 giugno 2011 soccorre anche – ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c. – il comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione del cennato accordo e, in particolare, la circostanza che l'Avv.
nel quantificare i compensi di spettanza per le prestazioni Controparte_1 rese, per le fasi di studio ed introduttiva nel giudizio iscritto al n. 26187/2019 R.G. nonché per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., abbia operato, sui parametri di cui al D.M. n.
55/2014 in concreto applicati, la riduzione al minimo.
Ed è certo significativa la circostanza che, nel preavviso di parcella relativo ai compensi per le prestazioni rese, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., abbia così espressamente motivato la quantificazione operata: “In virtù del contratto di consulenza legale con Voi intercorrente, gli importi sopra indicati vengono ridotti ai minimi consentiti dalle tariffe”.
Ritiene, poi, questo Giudice che neppure possa condividersi l'ulteriore assunto di parte opposta secondo cui l'impegno alla quantificazione dei compensi di spettanza “sulla base dei minimi tariffari” non opererebbe con riferimento alle competenze maturate per le ulteriori e successive prestazioni professionali svolte nei suindicati giudizi n. 26187/2019 R.G. e n. 4052/2014 R.G., dacché espletate allorquando l'accordo trasfuso nella scrittura privata datata 1 giugno 2011 non era più “in vigore”.
14 Ed infatti, a tacer d'ogni altra considerazione, per i fini che ci occupano rileva la circostanza che l'accordo in parola fosse operante e vincolante tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, sì da conformare il contenuto e la portata dello stesso.
Ritenuto, dunque, che tanto per le prestazioni rese nel giudizio iscritto al n.
26187/2019 R.G. che per quelle svolte nel procedimento iscritto al n. 4052/2014
R.G. i compensi in favore dell'odierno opposto dovevano e devono quantificarsi applicando i parametri di riferimento al valore minimo, va evidenziato come risulti fondata anche l'ulteriore contestazione avanzata dalla società opponente, afferente specificamente la pretesa dell'Avv. di ottenere, per Controparte_1 le prestazioni rese nel giudizio iscritto al n. 4052/2019 R.G., anche un compenso per un procedimento incidentale per querela di falso, asseritamente svoltosi in seno a tale giudizio.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti è inferibile che nessun procedimento incidentale risulta essersi svolto in seno al giudizio iscritto al n.
4052/2014 R.G., ché, invece, la querela di falso presentata dal
[...] veniva dichiarata inammissibile con ordinanza riservata Controparte_4 del 23 settembre 2022.
Né a fondare la pretesa dell'Avv. potrebbe valere la Controparte_1 circostanza che, a fronte dell'avversa querela, nell'espletamento del mandato conferitogli dalla si sia trovato a dover predisporre una Parte_1 memoria e presenziare all'udienza fissata per il vaglio preliminare da compiere sulla avversa querela, essendo evidente che attività di tal fatta rientrino a pieno titolo tra quelle riconducibili alla cd. fase di trattazione/istruttoria per la quale l'odierno opposto ha già chiesto ed ottenuto il compenso di spettanza;
compenso che, proprio in quanto previsto per fasi, è destinato a “remunerare” tutte le prestazioni riconducibili alla fase per la quale è stato liquidato.
Ritiene, invece, questo Giudice che non possano trovare accoglimento l'eccezione ex art. 1460 c.c. e le domande riconvenzionali svolte dalla
[...] sul presupposto che l'Avv. nell'espletamento Parte_1 Controparte_1
15 dell'incarico per la rappresentanza e difesa nel giudizio iscritto al n. 4052/2014
R.G., non avrebbe operato con la dovuta professionalità e diligenza, cagionandole un danno.
Come accennato, l'addebito di responsabilità formulato dalla opponente all'indirizzo dell'opposto si fonda sulla circostanza che quest' , nel CP_5 formulare la domanda di pagamento per suo conto e nel suo interesse, aveva indicato come oggetto della domanda la somma fatturata per le prestazioni in contestazione senza richiedere, neppure nel prosieguo del giudizio, la condanna del al pagamento della diversa, maggiore o minor somma, accertata CP_4 in corso di causa, per modo che il Giudice, con la sentenza emessa a definizione del suindicato giudizio, in ragione del vincolo discendente dal disposto dell'art. 112 c.p.c., non aveva potuto liquidarle il maggior importo che il C.T.U. aveva accertato essere dovuto.
Ciò posto, va rilevato che, nella controversia patrocinata dall'Avv. CP_1
era in contestazione un importo dovuto, a titolo di corrispettivo, per
[...] prestazioni rese in esecuzione di un contratto ed il cui ammontare la Parte_1 aveva già quantificato ed indicato nella fattura posta a base della domanda;
[...] onde appare ben arduo ravvisare una negligenza dell'odierno opposto nell'aver indicato come dovuto, in favore della propria assistita, l'importo da quest'Ultima calcolato e fatturato.
Pertanto, all'Avv. spetta senz'altro il compenso per le Controparte_1 prestazioni professionali rese, in rappresentanza e difesa della Parte_1 nel suindicato giudizio n. 4052/2014 R.G., sia pur calcolato facendo applicazione dei parametri di riferimento al valore minimo;
segnatamente, essendo già state corrisposte le spettanze per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e considerato che il compenso liquidato per tale terza fase copre anche le prestazioni svolte a fronte dell'avvenuta presentazione della querela di falso da parte del , in questa sede all'opposto va liquidato il solo compenso CP_4 per le prestazioni riconducibili alla fase decisionale.
16 Risultano, poi, fondate anche le contestazioni di parte opponente afferenti la misura del compenso richiesto per le prestazioni professionali riconducibili alla cd. fase di trattazione/istruttoria, rese nel giudizio iscritto al n. 4058/2022 R.G..
Invero, è pacifico che l'Avv. abbia rinunciato al mandato Controparte_1 ben prima che la fase di trattazione/istruttoria nel suindicato giudizio fosse ultimata;
in particolare, risulta dalla documentazione in atti – ed è, peraltro, incontestato – che le uniche attività riconducibili a detta fase in concreto poste in essere dall'odierno opposto si siano sostanziate nella partecipazione all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione e nella predisposizione ed il susseguente deposito della memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c..
Ebbene, alla luce di quanto sopra all'Avv. non può certo Controparte_1 riconoscersi l'intero compenso previsto, per la cennata fase, nella Tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento, risultando, invece, congruo il minor importo di euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% ed oneri di legge.
In definitiva, dunque, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, all'Avv. va riconosciuto, a saldo sui compensi per le prestazioni Controparte_1 professionali rese, fino alla rinuncia al mandato, nei tre giudizi per cui è causa, la complessiva somma di euro 7.462,00 – di cui euro 2.127,00 per le prestazioni rese, per la fase decisionale, nel giudizio iscritto al n. 4052/2014 R.G., euro
2.835,00 per le prestazioni rese, nella fase di trattazione/istruttoria, nel procedimento iscritto al n. 26187/2019 R.G. e, infine, euro 2.500,00 per le prestazioni riconducibili alla fase di trattazione/istruttoria rese nel giudizio iscritto al n. 4058/2022 R.G. – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Segnatamente, atteso che in tutti i procedimenti sopra indicati l'incarico professionale è cessato, per rinuncia al mandato, nel luglio del 2023, i compensi dovuti in favore dell'Avv. sono stati liquidati tenendo conto Controparte_1 dei parametri aggiornati con il D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre
2022; e tanto alla luce del disposto dell'art. 6 del citato Decreto, che così recita:
17 “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
In conclusione, quindi, essendo stata accertata la parziale infondatezza del credito oggetto di ingiunzione, il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024 va rigettato;
tuttavia, in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio la va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1
della suindicata somma di euro 7.462,00, oltre rimborso forfetario spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla prima messa in mora.
Per le ragioni sopra esposte vanno, invece, integralmente rigettate le domande di ripetizione di asserito indebito e di risarcimento dei danni per responsabilità professionale proposte in via riconvenzionale dalla Parte_1
Va, altresì, disattesa la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria o di liquidazione di somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c., non essendo in alcun modo ravvisabili, per tutte le ragioni alla base della presente decisione, gli estremi richiesti per ritenere integrata la responsabilità processuale aggravata della società opponente.
Alla soccombenza, sia pur parziale, consegue la condanna della Parte_1 alla rifusione, in favore dell'Avv. delle spese del
[...] Controparte_1 presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
33727/2024 R.G., così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 7616/2024, reso dal Tribunale di Roma il
17 giugno 2024.
18 - In parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna la al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1
della somma di euro 7.462,00, oltre rimborso Controparte_1 forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della prima messa in mora.
- Rigetta le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, proposte in via riconvenzionale dalla
Parte_1
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, avanzata dall'Avv. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore dell'Avv. Parte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in Controparte_1 euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 2 ottobre 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
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