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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]37 E/6 16136 GENOVA IT ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BERNARDINI RICCARDO (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BONDI' PATRIZIA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15 e 16 ottobre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1
30/10/2009, avuta nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa familiare sita in Genova, via San Felice 37 int. 6, di proprietà esclusiva del sig.
viene assegnata alla sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_2 Parte_1 prevalentemente collocatario delle figlie minori le quali, vengono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
2) Il padre potrà vedere le figlie liberamente, quando lo vorrà, previ accordi con la madre e tenerle con sé, quanto meno, a week-end alternati oltre ad un giorno infrasettimanale (di preferenza il venerdì dopo la scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina) e due giorni infrasettimanali (in linea di massima dal giovedì al sabato mattina) nella settimana in cui le minori rimarranno presso la madre per il week-end.
Resta comunque inteso che le parti si impegnano a prestare la loro massima collaborazione nell'apportare le modifiche meglio viste alle suddette clausole afferenti le frequentazioni delle figlie nell'ipotesi di sopravvenuti ed inderogabili impegni di carattere lavorativo e/o personale;
3) Le figlie trascorreranno le maggiori festività con il padre e/o con la madre con il criterio dell'alternanza (salvo diverso accordo scritto) oltre a 15 giorni con ciascun genitore durante la pausa didattica estiva oltre ad una settimana bianca in occasione dell'inverno, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori;
4) Il sig. si impegna a sostenere integralmente gli oneri del mutuo afferente Parte_2
la casa ex familiare sita in Genova, via San Felice 37 / e int. 6 che viene assegnata alla sig.ra
Parte_1 5) Il sig. si impegna a rilasciare alla libera disponibilità della sig.ra Parte_2 Pt_1
l'immobile sito in Genova via San Felice 37 / e int. 6 entro 60 giorni dalla sentenza;
[...]
6) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di Parte_2 Parte_1 euro 150,00 mensili per ogni figlia minore a titolo di concorso per il mantenimento delle medesime oltre ai 2/3 delle spese straordinarie afferenti le minori, da individuarsi come da
Protocollo in essere presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
Gli importi di cui sopra verranno rivalutati annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT con prima rivalutazione a far data ad un anno dalla sentenza.
Tale assegno verrà versato entro il giorno 10 di ciascun mese a far data dal rilascio dell'immobile da parte del sig. Parte_2
7) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
8) le detrazioni per le figlie minori saranno beneficiate dai genitori nella misura di 2/3 a favore del sig. e 1/3 a favore della signora Pt_2 Pt_1
9) le parti prestano il reciproco nulla osta al rinnovo – rilascio dei rispettivi passaporti autorizzando il rilascio del passaporto e/o della carta di identità valevole per l'espatrio relativamente alle figlie minori;
-Con l'adempimento delle condizioni ut supra indicate le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni ulteriore questione tra di loro pendente anche mai prima d'ora fatta valere.
- Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dr. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]37 E/6 16136 GENOVA IT ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BERNARDINI RICCARDO (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BONDI' PATRIZIA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15 e 16 ottobre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1
30/10/2009, avuta nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa familiare sita in Genova, via San Felice 37 int. 6, di proprietà esclusiva del sig.
viene assegnata alla sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_2 Parte_1 prevalentemente collocatario delle figlie minori le quali, vengono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
2) Il padre potrà vedere le figlie liberamente, quando lo vorrà, previ accordi con la madre e tenerle con sé, quanto meno, a week-end alternati oltre ad un giorno infrasettimanale (di preferenza il venerdì dopo la scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina) e due giorni infrasettimanali (in linea di massima dal giovedì al sabato mattina) nella settimana in cui le minori rimarranno presso la madre per il week-end.
Resta comunque inteso che le parti si impegnano a prestare la loro massima collaborazione nell'apportare le modifiche meglio viste alle suddette clausole afferenti le frequentazioni delle figlie nell'ipotesi di sopravvenuti ed inderogabili impegni di carattere lavorativo e/o personale;
3) Le figlie trascorreranno le maggiori festività con il padre e/o con la madre con il criterio dell'alternanza (salvo diverso accordo scritto) oltre a 15 giorni con ciascun genitore durante la pausa didattica estiva oltre ad una settimana bianca in occasione dell'inverno, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori;
4) Il sig. si impegna a sostenere integralmente gli oneri del mutuo afferente Parte_2
la casa ex familiare sita in Genova, via San Felice 37 / e int. 6 che viene assegnata alla sig.ra
Parte_1 5) Il sig. si impegna a rilasciare alla libera disponibilità della sig.ra Parte_2 Pt_1
l'immobile sito in Genova via San Felice 37 / e int. 6 entro 60 giorni dalla sentenza;
[...]
6) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di Parte_2 Parte_1 euro 150,00 mensili per ogni figlia minore a titolo di concorso per il mantenimento delle medesime oltre ai 2/3 delle spese straordinarie afferenti le minori, da individuarsi come da
Protocollo in essere presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
Gli importi di cui sopra verranno rivalutati annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT con prima rivalutazione a far data ad un anno dalla sentenza.
Tale assegno verrà versato entro il giorno 10 di ciascun mese a far data dal rilascio dell'immobile da parte del sig. Parte_2
7) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
8) le detrazioni per le figlie minori saranno beneficiate dai genitori nella misura di 2/3 a favore del sig. e 1/3 a favore della signora Pt_2 Pt_1
9) le parti prestano il reciproco nulla osta al rinnovo – rilascio dei rispettivi passaporti autorizzando il rilascio del passaporto e/o della carta di identità valevole per l'espatrio relativamente alle figlie minori;
-Con l'adempimento delle condizioni ut supra indicate le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni ulteriore questione tra di loro pendente anche mai prima d'ora fatta valere.
- Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dr. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba