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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2847/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/12/1982 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
06/11/1986 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rota Tiziana e Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in AL RA
(AL) il 03/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22,
Parte II - Serie A, Anno 2016.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 24/08/2011 e 03/12/2015, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età figlio consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta di entrambi i figli Per_2 minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in AL RA (AL) il 03/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22, Parte II - Serie A, Anno
2016 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione ed avranno collocazione alternata presso entrambi i genitori con una modalità turnaria dei giorni in modo tale che i minori trascorrano il week end dal venerdì alla domenica alternativamente con un genitore e poi con l'altro e nello specifico:
- venerdì, sabato e domenica con un genitore;
- lunedì e martedì con l'altro;
- mercoledì e giovedì con il primo;
e viceversa;
in ogni caso:
• e trascorreranno un periodo di due settimane anche non-consecutive nel Per_1 Per_2 mese di luglio o agosto da determinarsi prima con un genitore e poi con l'altro; una eventuale ulteriore settimana nel periodo estivo potrà sempre concordarsi in accordo tra i genitori e comunque compatibilmente con gli impegni di tutti;
• i figli minori durante il periodo natalizio trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con pernottamento e le giornate dal 1° gennaio sino al 6 gennaio con uno dei genitori, mentre con l'altro genitore trascorrerà le giornate dal 25 dicembre, sino al 31 dicembre;
• i figli minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di Pasquetta e i due successivi;
• i minori trascorreranno secondo il criterio dell'alternanza con uno o con l'altro genitore anche i principali ponti e/o festività; in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui i minori andranno in vacanza specificandone i recapiti;
2. DISPONE che i genitori provvedano direttamente ed in via integrale al mantenimento dei figli minori impegnandosi entrambi a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente, nonché ogni altra spesa da affrontarsi nell'interesse di entrambi i figli aventi natura straordinaria, ad eccezione delle spese per la mensa di e Per_1 Per_2 che saranno sostenute al 100% dal padre Parte_1
3. AUTORIZZA la madre a percepire in via integrale ed esclusiva l'assegno Controparte_1 unico, come convenuto dai coniugi;
4. DÀ ATTO che i coniugi convengono che i figli saranno fiscalmente a carico della madre;
5. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2847/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
08/08/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/12/1982 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
06/11/1986 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rota Tiziana e Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (24/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 10/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2847/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/12/1982 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
06/11/1986 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rota Tiziana e Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in AL RA
(AL) il 03/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22,
Parte II - Serie A, Anno 2016.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 24/08/2011 e 03/12/2015, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età figlio consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta di entrambi i figli Per_2 minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in AL RA (AL) il 03/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22, Parte II - Serie A, Anno
2016 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione ed avranno collocazione alternata presso entrambi i genitori con una modalità turnaria dei giorni in modo tale che i minori trascorrano il week end dal venerdì alla domenica alternativamente con un genitore e poi con l'altro e nello specifico:
- venerdì, sabato e domenica con un genitore;
- lunedì e martedì con l'altro;
- mercoledì e giovedì con il primo;
e viceversa;
in ogni caso:
• e trascorreranno un periodo di due settimane anche non-consecutive nel Per_1 Per_2 mese di luglio o agosto da determinarsi prima con un genitore e poi con l'altro; una eventuale ulteriore settimana nel periodo estivo potrà sempre concordarsi in accordo tra i genitori e comunque compatibilmente con gli impegni di tutti;
• i figli minori durante il periodo natalizio trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con pernottamento e le giornate dal 1° gennaio sino al 6 gennaio con uno dei genitori, mentre con l'altro genitore trascorrerà le giornate dal 25 dicembre, sino al 31 dicembre;
• i figli minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di Pasquetta e i due successivi;
• i minori trascorreranno secondo il criterio dell'alternanza con uno o con l'altro genitore anche i principali ponti e/o festività; in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui i minori andranno in vacanza specificandone i recapiti;
2. DISPONE che i genitori provvedano direttamente ed in via integrale al mantenimento dei figli minori impegnandosi entrambi a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente, nonché ogni altra spesa da affrontarsi nell'interesse di entrambi i figli aventi natura straordinaria, ad eccezione delle spese per la mensa di e Per_1 Per_2 che saranno sostenute al 100% dal padre Parte_1
3. AUTORIZZA la madre a percepire in via integrale ed esclusiva l'assegno Controparte_1 unico, come convenuto dai coniugi;
4. DÀ ATTO che i coniugi convengono che i figli saranno fiscalmente a carico della madre;
5. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2847/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
08/08/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/12/1982 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
06/11/1986 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rota Tiziana e Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (24/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 10/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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