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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1388 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Aspanò e
, CF/p.iva CP_1 C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Viviana Cialona.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 175/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 3.807,10 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzione per il periodo lavorativo da febbraio ad aprile 2024. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto che lo stesso si è assentato senza giustificazione nelle giornate seguenti: dal 4 all'8 marzo 2024, dal 3 all'8 aprile 2024 e che il
“saldo” per il mese di gennaio 2024 è già stato pagato a mezzo bonifico di aprile 2024.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha contestato le assenza ingiustificate dedotte in opposizione e ha sollevato una doglianza per il fatto che il ricorso in opposizione non gli sarebbe stato notificato (per la precisione: la notifica, avrebbe contenuto solo la procura al difensore, non il testo dell'opposizione). Ha poi precisato che la mensilità di gennaio 2024 (per la quale era stata stragiudizialmente sollevata doglianza) non è stata contemplata nella pretesa monitoria. Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività sollevata da parte opposta.
1 Il termine di 40 gg. per l'introduzione del giudizio di opposizione (art. 641 cpc), nel rito del lavoro, va coordinato con la circostanza che questo viene introdotto con ricorso, non con citazione. Il giudizio di opposizione, quindi, pende nel momento in cui viene depositato il ricorso, non in quello in cui viene effettuata la notificazione. E' infatti noto che, per costante giurisprudenza, laddove l'opponente incardini il giudizio (erroneamente) con citazione, anziché mediante ricorso, la verifica del rispetto del termine di 40 gg. andrà comunque effettuata avendo riguardo al momento del deposito dell'atto in cancelleria, e a quello della notificazione dello stesso. In tale ottica, posto che il ricorso è stato depositato il 12.8.2024, tenuto conto che il decreto opposto era stato notificato il 12.7.2024, si deve escludere che sia decorso il termine di 40 gg. previsto, a pena di decadenza, per la proposizione del giudizio di opposizione. Ad ogni doglianza dell'opposto per la violazione del proprio diritto di difesa (stante la mancata notificazione dell'atto di opposizione) andava quindi posto rimedio mediante la concessione di un termine “a difesa” per il convenuto, se richiesto, al fine di consentirgli di perfezionare le proprie difese. L'eccezione va quindi rigettata (stante pure la mancata richiesta di un termine a difesa nel corso della prima udienza).
Venendo al merito, va operata una precisazione: le buste paga fanno prova (legale) contro il datore che le ha emesse circa i fatti in esse menzionati, potendosi sostanzialmente ravvisare una confessione stragiudiziale. I cedolini, però, non fanno prova (neppure “ordinaria”) circa la correttezza degli importi della retribuzione, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente. In altri termini, nel presente procedimento, in cui si dibatte circa il fatto che il si sia o CP_1 meno assentato senza giustificazione nelle giornate indicate in ricorso, le buste paga possono contenere una prova confessoria solo nella misura in cui, dalle medesime, dovesse risultare che, invece, il lavoratore non si era assentato nelle giornate in questione. Nessuna prova può essere invece ricavata circa l'esattezza dell'importo della retribuzione indicato nei cedolini, che deriva da una valutazione (non è un fatto in sé) e ben può essere connotata da errori.
Ciò detto, nel caso di specie l'opponente ha sostanzialmente sollevato eccezione di inadempimento affermando che la prestazione di lavoro non è stata resa in n. 8 giornate espressamente indicate. E' noto che la giurisprudenza consolidata (non senza contestazioni da parte della dottrina) affermi che, in questo caso, l'onere della prova delineato da Cass. S.U. 13533/01 s'inverta e, quindi, che il debitore eccipiente, ovvero colui che solleva l'eccezione di cui all'art. 1460 cc, debba semplicemente allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà quest'ultima a dover dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione. Nel caso di specie, quindi, il avrebbe dovuto provare (alternativamente) di aver CP_1 lavorato nelle 8 giornate indicate dall'opponente, ovvero, di aver presentato idonea giustificazione dell'assenza. Tale prova non è stata fornita, posto che effettivamente, nella busta paga di marzo 2024 e in quella di aprile 2024 sussiste una discrepanza fra le giornate lavorate e quelle retribuite che non trova altra giustificazione se non nell'assenza del lavoratore dal posto di lavoro. L'opposizione è quindi parzialmente fondata.
Sul piano del quantum, tenuto conto del carattere antieconomico di una CTU (stante l'esiguità dell'importo in questione), considerato che la retribuzione lorda percepita dal
2 ricorrente giornalmente ammontava a circa € 56,55 (cfr. cedolino di marzo 24: retribuzione netta € 1.470,57, diviso per n. 26 giornate lavorative), considerato che l'assenza ingiustificata si è protratta per n. 8 giorni (quelli indicati in ricorso), si deve ritenere che, effettivamente, la retribuzione non dovuta ammontasse ad € 452,48 (56,55x8); conseguentemente, per il periodo oggetto di domanda (gennaio-aprile 2024) la retribuzione lorda maturata dal ricorrente ammontava a € 3.354,62 (somma ottenuta sottraendo all'importo del decreto ingiuntivo, quello della retribuzione inerente ai giorni non lavorati, come sopra determinata). Non si deve tenere conto dell'importo già corrisposto dall'opponente con bonifico del 9.4.2024 (all. 2, per € 1.269,00), dal momento che la mensilità di gennaio 2024 non era stata oggetto di pretesa monitoria. Sulla somma sopra determinata (€ 3.354,62) vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al pagamento. Entro tali limiti, l'opposizione è fondata.
Venendo alla domanda riconvenzionale, va ricordato che (come chiarito da Cass SU 13533/01), il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta solo a fronte di una allegazione sufficientemente dettagliata dell'inadempimento del quale il creditore si duole. Ebbene: in ricorso, la società lamenta la mancata consegna di circa 1.200 atti, non meglio indicati. L'allegazione è eccessivamente generica, al punto tale da non potersi pretendere dal la CP_1 prova dell'esatto della prestazione. In assenza di qualsivoglia indicazione circa i destinatari degli atti, le date delle omesse consegne, il lavoratore non può fornire la prova contraria, né spiegare le ragioni di una eventuale impossibilità della prestazione richiestagli. La domanda riconvenzionale va quindi rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Revoca il decreto in giuntivo opposto e condanna la società opponente a corrispondere al resistente la somma di € 3.354,62 lordi, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 04/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Aspanò e
, CF/p.iva CP_1 C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Viviana Cialona.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 175/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 3.807,10 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzione per il periodo lavorativo da febbraio ad aprile 2024. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto che lo stesso si è assentato senza giustificazione nelle giornate seguenti: dal 4 all'8 marzo 2024, dal 3 all'8 aprile 2024 e che il
“saldo” per il mese di gennaio 2024 è già stato pagato a mezzo bonifico di aprile 2024.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha contestato le assenza ingiustificate dedotte in opposizione e ha sollevato una doglianza per il fatto che il ricorso in opposizione non gli sarebbe stato notificato (per la precisione: la notifica, avrebbe contenuto solo la procura al difensore, non il testo dell'opposizione). Ha poi precisato che la mensilità di gennaio 2024 (per la quale era stata stragiudizialmente sollevata doglianza) non è stata contemplata nella pretesa monitoria. Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività sollevata da parte opposta.
1 Il termine di 40 gg. per l'introduzione del giudizio di opposizione (art. 641 cpc), nel rito del lavoro, va coordinato con la circostanza che questo viene introdotto con ricorso, non con citazione. Il giudizio di opposizione, quindi, pende nel momento in cui viene depositato il ricorso, non in quello in cui viene effettuata la notificazione. E' infatti noto che, per costante giurisprudenza, laddove l'opponente incardini il giudizio (erroneamente) con citazione, anziché mediante ricorso, la verifica del rispetto del termine di 40 gg. andrà comunque effettuata avendo riguardo al momento del deposito dell'atto in cancelleria, e a quello della notificazione dello stesso. In tale ottica, posto che il ricorso è stato depositato il 12.8.2024, tenuto conto che il decreto opposto era stato notificato il 12.7.2024, si deve escludere che sia decorso il termine di 40 gg. previsto, a pena di decadenza, per la proposizione del giudizio di opposizione. Ad ogni doglianza dell'opposto per la violazione del proprio diritto di difesa (stante la mancata notificazione dell'atto di opposizione) andava quindi posto rimedio mediante la concessione di un termine “a difesa” per il convenuto, se richiesto, al fine di consentirgli di perfezionare le proprie difese. L'eccezione va quindi rigettata (stante pure la mancata richiesta di un termine a difesa nel corso della prima udienza).
Venendo al merito, va operata una precisazione: le buste paga fanno prova (legale) contro il datore che le ha emesse circa i fatti in esse menzionati, potendosi sostanzialmente ravvisare una confessione stragiudiziale. I cedolini, però, non fanno prova (neppure “ordinaria”) circa la correttezza degli importi della retribuzione, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente. In altri termini, nel presente procedimento, in cui si dibatte circa il fatto che il si sia o CP_1 meno assentato senza giustificazione nelle giornate indicate in ricorso, le buste paga possono contenere una prova confessoria solo nella misura in cui, dalle medesime, dovesse risultare che, invece, il lavoratore non si era assentato nelle giornate in questione. Nessuna prova può essere invece ricavata circa l'esattezza dell'importo della retribuzione indicato nei cedolini, che deriva da una valutazione (non è un fatto in sé) e ben può essere connotata da errori.
Ciò detto, nel caso di specie l'opponente ha sostanzialmente sollevato eccezione di inadempimento affermando che la prestazione di lavoro non è stata resa in n. 8 giornate espressamente indicate. E' noto che la giurisprudenza consolidata (non senza contestazioni da parte della dottrina) affermi che, in questo caso, l'onere della prova delineato da Cass. S.U. 13533/01 s'inverta e, quindi, che il debitore eccipiente, ovvero colui che solleva l'eccezione di cui all'art. 1460 cc, debba semplicemente allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà quest'ultima a dover dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione. Nel caso di specie, quindi, il avrebbe dovuto provare (alternativamente) di aver CP_1 lavorato nelle 8 giornate indicate dall'opponente, ovvero, di aver presentato idonea giustificazione dell'assenza. Tale prova non è stata fornita, posto che effettivamente, nella busta paga di marzo 2024 e in quella di aprile 2024 sussiste una discrepanza fra le giornate lavorate e quelle retribuite che non trova altra giustificazione se non nell'assenza del lavoratore dal posto di lavoro. L'opposizione è quindi parzialmente fondata.
Sul piano del quantum, tenuto conto del carattere antieconomico di una CTU (stante l'esiguità dell'importo in questione), considerato che la retribuzione lorda percepita dal
2 ricorrente giornalmente ammontava a circa € 56,55 (cfr. cedolino di marzo 24: retribuzione netta € 1.470,57, diviso per n. 26 giornate lavorative), considerato che l'assenza ingiustificata si è protratta per n. 8 giorni (quelli indicati in ricorso), si deve ritenere che, effettivamente, la retribuzione non dovuta ammontasse ad € 452,48 (56,55x8); conseguentemente, per il periodo oggetto di domanda (gennaio-aprile 2024) la retribuzione lorda maturata dal ricorrente ammontava a € 3.354,62 (somma ottenuta sottraendo all'importo del decreto ingiuntivo, quello della retribuzione inerente ai giorni non lavorati, come sopra determinata). Non si deve tenere conto dell'importo già corrisposto dall'opponente con bonifico del 9.4.2024 (all. 2, per € 1.269,00), dal momento che la mensilità di gennaio 2024 non era stata oggetto di pretesa monitoria. Sulla somma sopra determinata (€ 3.354,62) vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al pagamento. Entro tali limiti, l'opposizione è fondata.
Venendo alla domanda riconvenzionale, va ricordato che (come chiarito da Cass SU 13533/01), il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta solo a fronte di una allegazione sufficientemente dettagliata dell'inadempimento del quale il creditore si duole. Ebbene: in ricorso, la società lamenta la mancata consegna di circa 1.200 atti, non meglio indicati. L'allegazione è eccessivamente generica, al punto tale da non potersi pretendere dal la CP_1 prova dell'esatto della prestazione. In assenza di qualsivoglia indicazione circa i destinatari degli atti, le date delle omesse consegne, il lavoratore non può fornire la prova contraria, né spiegare le ragioni di una eventuale impossibilità della prestazione richiestagli. La domanda riconvenzionale va quindi rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Revoca il decreto in giuntivo opposto e condanna la società opponente a corrispondere al resistente la somma di € 3.354,62 lordi, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 04/07/2025 Il giudice
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