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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12721 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 25582/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maraia Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: contratto a tempo determinato – ferie – indennità sostitutiva. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 15 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con successivi
[...] contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie accumulati e non fruiti in relazione ai suddetti anni di servizio. A sostegno della domanda la ricorrente ha lamentato di non avere potuto fruire delle ferie maturate durante i periodi di lavoro a tempo determinato, non essendo stata informata delle modalità e dei tempi per goderne e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non avere ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in violazione del principio comunitario di non discriminazione tra personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE. Dedotta, pertanto, l'illegittimità della discriminazione subita, la ricorrente ha domandato di disapplicare la normativa interna contraria, contenuta all'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, e di riconoscere il suo diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva, quantificata come in ricorso, sicché formulando le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli aa.ss..2016/17-2017/18-2018/19-2019/20, pari a n. 94,05 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
- condannare il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa o migliore che sarà determinata dal Giudice;
- condannare il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di € 5472,48 (cinquemilaquattrocentosettantadue/48 euro) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa;
- condannare il convenuto in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto. L'odierna parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, durante i quali ha documentato di essere stata incaricata con contratti di docenza ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999 (cfr. doc. n. 1 del ricorso). La materia è regolata, in generale, dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
2.1 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica
“al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto. Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1 settembre 2013. Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
2.3 Tale normativa interna deve essere, peraltro, interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
2.4 Ai principi espressi dal giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità, la quale, con recenti pronunce di segno conforme, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13440 del 15 maggio 2024 e, più di recente, in termini, Cass., sez. lav., n. 11968 del 7 maggio 2025). Peraltro, la Corte ha anche affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Cass., sez. lav., n. 16715 del 17 giugno 2024 e Cass., sez. lav., n. 28587 del 6 novembre 2024). Già in precedenza, d'altro canto, la Suprema Corte aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21780 dell'8 luglio 2022). Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, avallato una lettura del quadro normativo nazionale vigente secondo cui i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
3. Nel caso in esame, il , pur Controparte_1 costituito in giudizio, ha omesso di dimostrare di avere inutilmente invitato la prof.ssa a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle Pt_1 lezioni, avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. D'altro canto, una simile evenienza non risulta dalla documentazione versata in atti, avendo, piuttosto, la ricorrente recisamente negato in ricorso la circostanza. Prive di pregio sono, poi, le allegazioni difensive contenute in memoria di costituzione, nella quale la difesa dell'amministrazione, in punto di fatto, ha preso posizione sugli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, estranei alla presente controversia, e si è riferita, con riguardo all'annualità 2019/2020, a una relazione di servizio non prodotta in giudizio, senza nulla dedurre, in concreto, sull'effettiva fruizione di giornate di ferie. Prive di rilevanza risultano, ancora, le considerazioni circa l'insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva dei permessi contrattuali, trattandosi di capo di domanda non formulato in questo giudizio. Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta, poiché l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che la lavoratrice, mediante un'informazione adeguata, sia stata posta dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
4. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lei prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto – essere considerata automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni. In particolare, specificamente, in relazione alla durata del servizio reso, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 15,08 giorni nell'anno scolastico 2016/2017, n. 22,58 giorni nell'anno scolastico 2017/2018, n. 27,33 giorni nell'anno scolastico 2018/2019 e n. 29,06 giorni nell'anno scolastico 2019/2020.
4.1 D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
4.2 Sicché, in definitiva, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 5.472,48. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 28498 del 6 novembre 2019).
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù laddove, come nella specie, alla prima udienza di comparizione la causa sia stata direttamente rinviata per discussione, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 5.472,48, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 10 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 25582/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maraia Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: contratto a tempo determinato – ferie – indennità sostitutiva. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 15 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con successivi
[...] contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie accumulati e non fruiti in relazione ai suddetti anni di servizio. A sostegno della domanda la ricorrente ha lamentato di non avere potuto fruire delle ferie maturate durante i periodi di lavoro a tempo determinato, non essendo stata informata delle modalità e dei tempi per goderne e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non avere ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in violazione del principio comunitario di non discriminazione tra personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE. Dedotta, pertanto, l'illegittimità della discriminazione subita, la ricorrente ha domandato di disapplicare la normativa interna contraria, contenuta all'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, e di riconoscere il suo diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva, quantificata come in ricorso, sicché formulando le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli aa.ss..2016/17-2017/18-2018/19-2019/20, pari a n. 94,05 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
- condannare il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa o migliore che sarà determinata dal Giudice;
- condannare il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di € 5472,48 (cinquemilaquattrocentosettantadue/48 euro) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa;
- condannare il convenuto in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto. L'odierna parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, durante i quali ha documentato di essere stata incaricata con contratti di docenza ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999 (cfr. doc. n. 1 del ricorso). La materia è regolata, in generale, dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
2.1 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica
“al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto. Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1 settembre 2013. Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
2.3 Tale normativa interna deve essere, peraltro, interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
2.4 Ai principi espressi dal giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità, la quale, con recenti pronunce di segno conforme, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13440 del 15 maggio 2024 e, più di recente, in termini, Cass., sez. lav., n. 11968 del 7 maggio 2025). Peraltro, la Corte ha anche affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Cass., sez. lav., n. 16715 del 17 giugno 2024 e Cass., sez. lav., n. 28587 del 6 novembre 2024). Già in precedenza, d'altro canto, la Suprema Corte aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21780 dell'8 luglio 2022). Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, avallato una lettura del quadro normativo nazionale vigente secondo cui i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
3. Nel caso in esame, il , pur Controparte_1 costituito in giudizio, ha omesso di dimostrare di avere inutilmente invitato la prof.ssa a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle Pt_1 lezioni, avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. D'altro canto, una simile evenienza non risulta dalla documentazione versata in atti, avendo, piuttosto, la ricorrente recisamente negato in ricorso la circostanza. Prive di pregio sono, poi, le allegazioni difensive contenute in memoria di costituzione, nella quale la difesa dell'amministrazione, in punto di fatto, ha preso posizione sugli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, estranei alla presente controversia, e si è riferita, con riguardo all'annualità 2019/2020, a una relazione di servizio non prodotta in giudizio, senza nulla dedurre, in concreto, sull'effettiva fruizione di giornate di ferie. Prive di rilevanza risultano, ancora, le considerazioni circa l'insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva dei permessi contrattuali, trattandosi di capo di domanda non formulato in questo giudizio. Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta, poiché l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che la lavoratrice, mediante un'informazione adeguata, sia stata posta dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
4. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lei prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto – essere considerata automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni. In particolare, specificamente, in relazione alla durata del servizio reso, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 15,08 giorni nell'anno scolastico 2016/2017, n. 22,58 giorni nell'anno scolastico 2017/2018, n. 27,33 giorni nell'anno scolastico 2018/2019 e n. 29,06 giorni nell'anno scolastico 2019/2020.
4.1 D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
4.2 Sicché, in definitiva, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 5.472,48. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 28498 del 6 novembre 2019).
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù laddove, come nella specie, alla prima udienza di comparizione la causa sia stata direttamente rinviata per discussione, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 5.472,48, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 10 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo