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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/10/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI NC TT Presidente dott. IC DO OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Paola Tortato CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9517/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 9517/2024, depositata il 30 settembre 2024, con la quale il
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' CP_1 all'erogazione in proprio favore dell'indennità di accompagnamento e relativi interessi, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso istituto al pagamento delle spese, liquidate nell'importo di € 1.864,00 comprensivo di spese, oltre IVA e c.p.a.
Pag. 1 di 3 La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di più motivi, riguardanti la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso immotivatamente il d.m. n. 147/2022, che ha introdotto i nuovi parametri per i compensi forensi, dolendosi della liquidazione – erroneamente indicata nella somma di € 1.200,00 – e concludendosi con richiesta di una liquidazione non inferiore a € 2.540,00 oltre accessori di legge, o comunque superiore a quella disposta in sentenza.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'appellato istituto che ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto in forza della seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla entità delle spese processuali, siccome liquidate in maniera difforme rispetto alle previsioni del d.m. n.
147/2022, applicabile al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa dopo la sua entrata in vigore.
La doglianza è infondata in quanto il primo giudice non risulta essersi discostato dai parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 citato, dei quali si deve fare applicazione secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno specificamente contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, dovendosi escludere la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta, ciò che ugualmente non risulta specificamente contestato dallo stesso appellante, il quale non a caso non ha fatto la minima menzione di nessuna delle attività difensive che abbia eventualmente compiuto in maniera da integrare lo svolgimento della fase in questione, che pure inserisce apoditticamente nella nota-spese, andranno applicati i seguenti valori:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 388,00
Pag. 2 di 3 • fase decisoria: € 1.011,00 al che consegue per l'appunto un compenso tabellare pari a quello correttamente determinato dal primo giudice.
Quanto alle spese del presente grado, esse vanno dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione resa dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Nondimeno, si deve dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9517/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara l'appellante non tenuto alla rifusione delle spese processuali;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC DO OL VI NC TT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI NC TT Presidente dott. IC DO OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Paola Tortato CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9517/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 9517/2024, depositata il 30 settembre 2024, con la quale il
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' CP_1 all'erogazione in proprio favore dell'indennità di accompagnamento e relativi interessi, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso istituto al pagamento delle spese, liquidate nell'importo di € 1.864,00 comprensivo di spese, oltre IVA e c.p.a.
Pag. 1 di 3 La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di più motivi, riguardanti la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso immotivatamente il d.m. n. 147/2022, che ha introdotto i nuovi parametri per i compensi forensi, dolendosi della liquidazione – erroneamente indicata nella somma di € 1.200,00 – e concludendosi con richiesta di una liquidazione non inferiore a € 2.540,00 oltre accessori di legge, o comunque superiore a quella disposta in sentenza.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'appellato istituto che ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto in forza della seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla entità delle spese processuali, siccome liquidate in maniera difforme rispetto alle previsioni del d.m. n.
147/2022, applicabile al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa dopo la sua entrata in vigore.
La doglianza è infondata in quanto il primo giudice non risulta essersi discostato dai parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 citato, dei quali si deve fare applicazione secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno specificamente contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, dovendosi escludere la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta, ciò che ugualmente non risulta specificamente contestato dallo stesso appellante, il quale non a caso non ha fatto la minima menzione di nessuna delle attività difensive che abbia eventualmente compiuto in maniera da integrare lo svolgimento della fase in questione, che pure inserisce apoditticamente nella nota-spese, andranno applicati i seguenti valori:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 388,00
Pag. 2 di 3 • fase decisoria: € 1.011,00 al che consegue per l'appunto un compenso tabellare pari a quello correttamente determinato dal primo giudice.
Quanto alle spese del presente grado, esse vanno dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione resa dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Nondimeno, si deve dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9517/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara l'appellante non tenuto alla rifusione delle spese processuali;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC DO OL VI NC TT
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