Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3469 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MATERIA C.F._1
ROBERTO, come da procura in atti;
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALIBRANDI C.F._2
STEFANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/10/2024 i coniugi
[...]
[...]
ad Enna il 12/02/1986, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 14/02/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli (nato a [...] il Per_1
30/03/2016, c.f.: , (nata a [...] il C.F._3 Per_2
12/01/2018, c.f.: ), e (nata a [...] il C.F._4 Per_3
10/07/2021;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1395/2023 pubbl. il 13/07/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori vengono affidati a entrambi i genitori, ai sensi della normativa introdotta dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il SI. potrà vedere e tenere con Controparte_1
sé gli stessi per un fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio dalle ore
13.00 sino al lunedì mattina allorquando li dovrà accompagnare presso la dimora materna ovvero a scuola durante il periodo scolastico. Durante la settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, i minori avranno facoltà previa intesa anche informale tra i genitori di trascorre dopo le 17.00
2 l'intera serata col padre che li ricondurrà presso la dimora materna prima dell'ora di cena. Nel periodo estivo il padre avrà diritto a due settimane nei mesi di luglio ed agosto di vacanza con tutti i figli (data da concordarsi di volta in volta tra i coniugi, entro il 15 giugno di ciascun anno). Nelle vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere i figli presso di sé per quattro giorni alternando le festività comprese nella settimana prescelta, in modo da comprendere in anni alterni il Natale o il Capodanno. Ad anni alterni col padre la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso le parti si obbligano con comunicazione di almeno gg. 15 prima delle festività a concordare con esattezza termini e modi di esercizio del superiore diritto dovere. Per il giorno dei compleanni dei figli dovranno essere presenti ai festeggiamenti entrambi i genitori salvo diversa specifica intesa. In ogni caso previo tempestivo scambio di reciproco consenso i suddetti termini potranno essere modificati in funzione delle eSIenze personali delle parti e sempre nel preminente interesse dei minori;
2) La casa coniugale sita in Messina, Via
Bartolomeo Colleoni n. 67 – pal. 16.1, condominio “Orchidea” complesso
Valleverde, identificata in Catasto al Fg. 141 Part. 1231 Sub 10 cat. A/2, acquistata da entrambi i coniugi (giusto contratto di compravendita in notar dott. del 07/10/2020, registrato a Messina il 09/10/2020 al n. Persona_4
13817/1T) mediante concessione di mutuo (con scadenza il 31/10/2050) da parte della banca - filiale di Messina - rimane assegnata alla IG.ra CP_2
che vi dimorerà con i tre figli. Relativamente al detto Parte_1
immobile le parti hanno sottoscritto scrittura privata con cui è stato regolamentato lo scioglimento della comunione sul bene previo accollo esclusivo a carico della IG. dei ratei di mutuo a scadere fino Pt_1
all'estinzione. 4) Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento dei tre figli:
e il IG. , si impegna a versare Per_1 Per_2 Per_3 Controparte_1
alla IG.ra , entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma Parte_1
3 di €. 400,00 (quattrocento/00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa SI.ra Tale somma, dovrà essere rivalutata Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT intervenuti nell'anno precedente;
5)
I genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, purché previamente concordate e debitamente documentate da entrambi i genitori, così come individuate dalle “LINEE GUIDA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO
DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMIGLIARE” emanate dal
ConSIlio Nazionale Forense e così come in tale documento regolamentate;
6) Le parti convengono sempre a titolo di mantenimento che l'Assegno
Unico e Universale per i tre figli, € 790,00, che il SI. mensilmente CP_1
versa alla SI.ra (somma ad oggi rivalutata in base all'ultimo Pt_1
aggiornamento Istat), in deroga a quanto stabilito dagli accordi di separazione, sarà incassato personalmente dalla IG.ra sino al Pt_1
compimento della maggiore età dei minori, previa notifica all'Inps di una delega all'incasso da parte del SI. in favore della SI.ra a CP_1 Pt_1
partire dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Rimane inteso che, con riferimento all'assegno di mantenimento per i tre figli minori Per_1
e nell'ipotesi di contrazione o in caso di annullamento del Per_2 Per_3
beneficio dell'Assegno Unico, il SI. si impegna a versare alla CP_1
SI.ra a titolo di assegno di mantenimento, la somma complessiva di €. Pt_1
700,00 fino alla completa indipendenza degli stessi;
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di godere entrambi di autosufficienza economica e pertanto, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra; 8) Gli istanti, reciprocamente ed espressamente si concedono, sin da adesso, l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi
4 per l'espatrio per sé e per i figli minori e dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deSInato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
All'udienza del 12/02/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1395/2023 pubbl. il 13/07/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
5 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conSIlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 14/02/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13, parte 1, tra , nata a [...] il Parte_1
21/05/1991, e , nato ad [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conSIlio del 13/02/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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