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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/05/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 48/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario portante R.G. 48/2025 P.U.
PROMOSSO DA
con l'Avv. Bigoni, che lo Parte_1 rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
e da
PROCURA DELLA REPUBBLICA di Busto Arsizio
con il Procuratore della Repubblica dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
TINTORIA Controparte_1
( P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede
[...] P.IVA_1 legale a AT , Fraz. Verghera alla via Adriatico n. 91/93
nonché dei soci illimitatamente responsabili
nato a [...] il [...] e residente in [...]al Controparte_1
Campo Piazza Mazzini n. 13 ( C.F. ) C.F._1
non costituitisi nel presente procedimento.
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N. 48/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Parte_2
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti .
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 12.3.2025 il creditore in epigrafe indicato chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
Parte_2
• nelle more della procedura depositava atto di intervento la Procura della Repubblica di Busto Arsizio svolgendo analoga istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
• fissata udienza di comparizione al 15.4.2025, il creditore procedente non Parte_1 compariva all'udienza fissata e non depositava prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al socio accomandatario.
• a seguito di differimento di udienza, compariva nuovamente il creditore istante e la Procura della repubblica in persona del Sostituto Procuratore dott. De Filippo insistendo per l'accoglimento della domanda
• il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica perfezionatasi alla società debitrice in data 12.3.2025 a mezzo deposito PEC in Area Web ai sensi dell'art. 40 c.8 c.c.i.i. ed al socio illimitatamente responsabile personalmente in data 13.12.2024 a mezzo UNEP ed ancora in data 24.4.2025 a mezzo UNEP a mani;
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in AT (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di lavorazione finissaggio filati
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza in data 9.12.2013 per €. 20.000,oo circa
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per oltre €. 20.000,oo, e risultano affidati al Concessionario della
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riscossione ( ) crediti erariali per ulteriori Controparte_3
€. 1.500.000,oo circa.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dal debitore non costituitosi nel presente procedimento, dovendosi condividere il principio secondo cui “….. in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643).
L'istruttoria esperita in corso di causa ha viceversa consentito di accertare elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai bilanci acquisiti:
1) è ricavabile un indebitamento complessivo superiore ad €. 1.500.000,oo .
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “ l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• Per giurisprudenza costante, in caso di società in liquidazione la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento richiede che gli elementi attivi del patrimonio aziendale, ancorché illiquidi o immobilizzati, non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali ( Cosi' tra le tante Cass. 30/05/2013 n. 13644, Cass. 14/10/2009 n. 21834, Cass. 06/09/2006 n. 19141).
Tale accertamento implica una valutazione di tipo “statico”, trattandosi di società fisiologicamente destinate alla cessazione dell'attività, alla liquidazione integrale del proprio patrimonio ed al pagamento dei debiti seppure con una pur possibile componente gestionale indissolubilmente connaturata alla mera fase di liquidazione.
La valutazione sulla sussistenza dello stato di insolvenza non puo' viceversa essere svolta secondo una prognosi di tipo “dinamico” e quindi finalizzata a verificare in capo all'imprenditore la sussistenza delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della propria attività commerciale nonchè fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte anche ed indipendentemente dal mero equilibrio patrimoniale.
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In ogni caso l'equilibrio degli elementi attivi e passivi della società in liquidazione deve garantire all'impresa una “fisiologica” fase di liquidazione che consenta la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sociale seppure in ottica espressamente liquidatoria.
Pertanto spetta all'impresa debitrice “… indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. civ. 7.12.2016, n. 26167).
L'apertura della fase di liquidazione volontaria - che peraltro nel caso di specie risale all'anno 2009 – non ha consentito di definire in alcun modo l'ingente esposizione debitoria.
Ancora, sotto tale profilo, assume rilevanza;
1) l'esito infruttuoso dei tentativi di recupero stragiudiziale del credito esperiti da parte ricorrente;
2) il reiterato mancato deposito dei bilanci di liquidazione;
3) la irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla C.C.I.A.A.
4) il disinteresse dimostrato per le vicende sociali dagli organi gestori, neppure comparsi nella fase istruttoria avanti al giudice relatore;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
Parte_3
[...]
( P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a AT , P.IVA_1
Fraz. Verghera alla via Adriatico n. 91/93
nonché dei soci illimitatamente responsabili
Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]
( C.F. ) C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Milton Cosimo D'Ambra.
NOMINA Curatore il Dott. con studio in Castano Primo Corso San Rocco n. 11. Persona_1
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N. 48/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 9 SETTEMBRE 2025 alle ore 15.30 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
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N. 48/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
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