Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori
Alla udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24221/2024 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. IERVOLINO Parte_1 C.F._1
FLORIDA;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. M.S. Lizzi , con elezione di domicilio in VIA DE CP_1
GASPERI, 55 C/C AVVOCATURA COMPARIMENTALE IMPDAP NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' e contestava le conclusioni cui era pervenuto il ctu nella fase sommaria. In CP_1
particolare riteneva che il consulente medico avesse sottostimato la patologia principale della ricorrente ovvero: EMIPARESI DESTRA IN SOGGETTO CON PREGRESSA
ISCHEMIA PONTO CEREBELLARE E DIPLOPIA E FREQUENTI EPISODI DI SINCOPE.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito, all'esito di nuova ctu, dichiarasse il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza di legge, con la conseguente condanna
legali; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza , ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione, che deve intendersi qui richiamata e trascritta, non hanno determinato in capo alla parte ricorrente la sussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. L. n. 18/80.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, atteso che la relazione peritale appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici.
In difetto del requisito sanitario, la domanda va respinta. Spese irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc spese di ctu a carico dell' e liquidate in separato decreto.. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese non ripetibili.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in data 11/06/2025. il Giudice
Dott. Manuela Montuori