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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7271/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ALBANESE RENATO, Parte_1 C.F._1
VIA GEROLAMO BELLONI 88 ROMA
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO, Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 BRESCIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare illegittimo, per i motivi illustrati, il decreto
ingiuntivo n. 1290/2022 del 28.3.2022, del Tribunale di Brescia (R.G. 1924/2022), notificato in data
4.5.2022 (all. n. C), dichiarando infondato e/o comunque non provato il credito oggetto di
ingiunzione.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per parte opposta:
in via principale: respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rappresentata da proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1290/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 65.493,72, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato con ING Lease s.p.a. da , nella qualità Parte_1
di titolare della ditta “individuale Crazy Dog di ER PI, di cui l'opponente si era costituita anche fideiussore;
- che, a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria da parte della utilizzatrice, il contratto di leasing veniva risolto in data 2.4.2015;
- che nelle more, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, il presunto credito veniva apparentemente trasferito dapprima alla e poi alla Controparte_3 CP_1
- che il credito azionato in via monitoria in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, derivava da imposte e spese anticipate dalla concedente ma, asseritamente dovute dall'utilizzatore;
- che difettava la legittimazione attiva della ricorrente, nonché il potere rappresentativo della mandataria;
- che non era stata fornita prova delle imposte e delle spese asseritamente anticipate dalla concedente e che sarebbero a carico dell'utilizzatrice.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Ing Lease, contestando quanto
ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la propria legittimazione attiva.
Il giudice originario assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di euro 47.934,64 e, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie, rinviava per la decisione della causa.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Parte opposta ha dichiarato di agire in quanto cessionaria, con atto del 13.12.18, di crediti in blocco già vantati da ING Bank N.V. in relazione ai contratti di leasing;
ha allegato, inoltre, che a far data dal 01.07.19, la società ING Bank N.V. era stata oggetto di scissione parziale con conseguente assegnazione di una parte del suo patrimonio relativa ai contratti di locazione finanziaria (tra cui quello oggetto del ricorso) a favore della società beneficiaria Reno Lease B.V. divenuta in seguito
CP_3
Parte opponente ha contestato la legittimazione processuale della mandataria dell'opposta,
evidenziando come nel caso di specie non fosse subentrata nel contratto di locazione CP_3
finanziaria e nella proprietà del bene immobile oggetto della stessa, dal momento che il bene era stato ricollocato sul mercato dalla stessa Ing Bank N.V. prima della scissione parziale in favore di CP_3
[...]
Il richiamo nel mandato conferito a ai contratti di leasing transitati in capo a CP_2 CP_3
al fine di delimitare l'ambito del mandato stesso, escludeva che questo potesse operare con
[...]
riferimento al rapporto in esame, in quanto, come si è detto, l'immobile oggetto della locazione finanziaria dedotta in giudizio non era mai divenuto di proprietà di CP_3
Per l'effetto, nulla era la procura alle liti rilasciata da , cui conseguiva la nullità del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione non può trovare condivisione.
Come, infatti, evidenziato da parte opposta, il riferimento contenuto nel mandato conferito da a a non è riferito ai soli rapporti in cui sia divenuta CP_1 CP_2 CP_3 CP_3
proprietaria del bene immobile oggetto della locazione finanziaria, ma, viceversa, a tutti i rapporti di leasing immobiliare transitati in capo a a seguito della scissione parziale di Ing Bank CP_3
N.V.
Nel caso di specie, in particolare, la circostanza che l'immobile fosse stato alienato a terzi direttamente da Ing Bank N.V. prima della scissione non ha precluso il passaggio in capo a CP_3
del rapporto di locazione finanziaria, rimasto aperto al fine di conseguire la penale per il caso
[...]
di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice.
Il riferimento, quindi, nel mandato ai rapporti di leasing transitati in capo a vale a CP_3
delimitare l'ambito di rapporti di credito, per la cui gestione e incasso quale cessionaria CP_1
di tali crediti, ha conferito il mandato a . CP_2
L'eccezione di parte opponente, estesa per conseguenza alla validità della procura alle liti rilasciata dalla mandataria, va pertanto disattesa.
Accertamento del credito.
Nel merito parte opponente ha contestato come la ricorrente in sede monitoria non avrebbe provato il pagamento delle imposte e delle spese imputabili alla utilizzatrice e oggetto del credito azionato monitoriamente.
Premesso come l'imputabilità di tali spese e imposte all'utilizzatrice trova espressa previsione nel contratto di leasing, la prova degli esborsi è stata fornita da parte opposta, non solo producendo le varie fatture riguardanti gli esborsi sostenuti per il recupero forzoso dell'immobile, non rilasciato spontaneamente dall'utilizzatrice a seguito della risoluzione del contratto;
ma anche attraverso la produzione delle attestazioni relative al pagamento delle imposte riguardanti l'immobile oggetto della locazione finanziaria, imposte, come si è detto, contrattualmente rimesse a carico dell'utilizzatrice.
Nessuna differente replica o ricostruzione è stata resa dall'opponente a seguito della produzione documentale da parte opposta.
Per ultimo inconferenti sono le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla congruità del prezzo conseguito a seguito della vendita a terzi dell'immobile e al pagamento reso da parte di altra garante, considerato come parte opposta non abbia riproposto la domanda originariamente dedotta in via monitoria (e in tale sede respinta) di pagamento della penale prevista per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice.
Vanno considerate assorbite le ulteriori difese di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di rappresentata Parte_1 Controparte_1
da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1290/2022 emesso Controparte_2
dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025 Il giudice
CE RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7271/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ALBANESE RENATO, Parte_1 C.F._1
VIA GEROLAMO BELLONI 88 ROMA
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO, Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 BRESCIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare illegittimo, per i motivi illustrati, il decreto
ingiuntivo n. 1290/2022 del 28.3.2022, del Tribunale di Brescia (R.G. 1924/2022), notificato in data
4.5.2022 (all. n. C), dichiarando infondato e/o comunque non provato il credito oggetto di
ingiunzione.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per parte opposta:
in via principale: respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rappresentata da proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1290/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 65.493,72, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato con ING Lease s.p.a. da , nella qualità Parte_1
di titolare della ditta “individuale Crazy Dog di ER PI, di cui l'opponente si era costituita anche fideiussore;
- che, a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria da parte della utilizzatrice, il contratto di leasing veniva risolto in data 2.4.2015;
- che nelle more, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, il presunto credito veniva apparentemente trasferito dapprima alla e poi alla Controparte_3 CP_1
- che il credito azionato in via monitoria in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, derivava da imposte e spese anticipate dalla concedente ma, asseritamente dovute dall'utilizzatore;
- che difettava la legittimazione attiva della ricorrente, nonché il potere rappresentativo della mandataria;
- che non era stata fornita prova delle imposte e delle spese asseritamente anticipate dalla concedente e che sarebbero a carico dell'utilizzatrice.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Ing Lease, contestando quanto
ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la propria legittimazione attiva.
Il giudice originario assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di euro 47.934,64 e, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie, rinviava per la decisione della causa.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Parte opposta ha dichiarato di agire in quanto cessionaria, con atto del 13.12.18, di crediti in blocco già vantati da ING Bank N.V. in relazione ai contratti di leasing;
ha allegato, inoltre, che a far data dal 01.07.19, la società ING Bank N.V. era stata oggetto di scissione parziale con conseguente assegnazione di una parte del suo patrimonio relativa ai contratti di locazione finanziaria (tra cui quello oggetto del ricorso) a favore della società beneficiaria Reno Lease B.V. divenuta in seguito
CP_3
Parte opponente ha contestato la legittimazione processuale della mandataria dell'opposta,
evidenziando come nel caso di specie non fosse subentrata nel contratto di locazione CP_3
finanziaria e nella proprietà del bene immobile oggetto della stessa, dal momento che il bene era stato ricollocato sul mercato dalla stessa Ing Bank N.V. prima della scissione parziale in favore di CP_3
[...]
Il richiamo nel mandato conferito a ai contratti di leasing transitati in capo a CP_2 CP_3
al fine di delimitare l'ambito del mandato stesso, escludeva che questo potesse operare con
[...]
riferimento al rapporto in esame, in quanto, come si è detto, l'immobile oggetto della locazione finanziaria dedotta in giudizio non era mai divenuto di proprietà di CP_3
Per l'effetto, nulla era la procura alle liti rilasciata da , cui conseguiva la nullità del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione non può trovare condivisione.
Come, infatti, evidenziato da parte opposta, il riferimento contenuto nel mandato conferito da a a non è riferito ai soli rapporti in cui sia divenuta CP_1 CP_2 CP_3 CP_3
proprietaria del bene immobile oggetto della locazione finanziaria, ma, viceversa, a tutti i rapporti di leasing immobiliare transitati in capo a a seguito della scissione parziale di Ing Bank CP_3
N.V.
Nel caso di specie, in particolare, la circostanza che l'immobile fosse stato alienato a terzi direttamente da Ing Bank N.V. prima della scissione non ha precluso il passaggio in capo a CP_3
del rapporto di locazione finanziaria, rimasto aperto al fine di conseguire la penale per il caso
[...]
di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice.
Il riferimento, quindi, nel mandato ai rapporti di leasing transitati in capo a vale a CP_3
delimitare l'ambito di rapporti di credito, per la cui gestione e incasso quale cessionaria CP_1
di tali crediti, ha conferito il mandato a . CP_2
L'eccezione di parte opponente, estesa per conseguenza alla validità della procura alle liti rilasciata dalla mandataria, va pertanto disattesa.
Accertamento del credito.
Nel merito parte opponente ha contestato come la ricorrente in sede monitoria non avrebbe provato il pagamento delle imposte e delle spese imputabili alla utilizzatrice e oggetto del credito azionato monitoriamente.
Premesso come l'imputabilità di tali spese e imposte all'utilizzatrice trova espressa previsione nel contratto di leasing, la prova degli esborsi è stata fornita da parte opposta, non solo producendo le varie fatture riguardanti gli esborsi sostenuti per il recupero forzoso dell'immobile, non rilasciato spontaneamente dall'utilizzatrice a seguito della risoluzione del contratto;
ma anche attraverso la produzione delle attestazioni relative al pagamento delle imposte riguardanti l'immobile oggetto della locazione finanziaria, imposte, come si è detto, contrattualmente rimesse a carico dell'utilizzatrice.
Nessuna differente replica o ricostruzione è stata resa dall'opponente a seguito della produzione documentale da parte opposta.
Per ultimo inconferenti sono le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla congruità del prezzo conseguito a seguito della vendita a terzi dell'immobile e al pagamento reso da parte di altra garante, considerato come parte opposta non abbia riproposto la domanda originariamente dedotta in via monitoria (e in tale sede respinta) di pagamento della penale prevista per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice.
Vanno considerate assorbite le ulteriori difese di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di rappresentata Parte_1 Controparte_1
da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1290/2022 emesso Controparte_2
dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025 Il giudice
CE RA