CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 42498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42498 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RV PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 giugno 2023 visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore del ricorrente, Avvocato Luigi Imperato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42498 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 5 luglio) ha confermato quella di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RV PE dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha riqualificato l'originaria imputazione di tentata estorsione pluriaggravata in concorso nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 I.n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha, a mezzo del proprio difensore, presentato ricorso nel quale deduce quattro motivi che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In primo luogo, si censura la motivazione della pronuncia di appello relativamente alla valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa CU ZO, sostenendosi che la Corte territoriale ha sposato in modo illogico la tesi secondo cui tra le parti vi fosse un rapporto in virtù del quale quest'ultimo per mera cortesia avesse cambiato in contanti tre assegni a firma del figlio dell'imputato e che alla scadenza i RV avessero preteso che l'ultimo di questi venisse nuovamente monetizzato e che al rifiuto del CU sarebbero seguite le minacce riportate nel capo di imputazione;
ciò senza tenere conto che dubbi circa i reali rapporti tra le parti erano stati avanzati dalla sentenza di primo grado. Inoltre, una serie di episodi (avvenuti 1'8 e il 10 maggio 2012) non avevano coinvolto il ricorrente e la Corte di appello non spiega per quali ragioni di essi egli debba rispondere. Infine, le dichiarazioni della persona offesa - relative alla consegna di 750 euro presso il ristorante del predetto - non risultano dimostrate atteso che i Carabinieri che stavano controllando la situazione non hanno visto alcun scambio di denaro. Si sostiene poi che anche la supposta frase minacciosa pronunciata dal ricorrente il 27 aprile 2012 ("ti ho avvertito che mio figlio non si doveva toccare e che avrei fatto intervenire gli amici di SA"), quale che ne sia la effettiva valenza, veniva dal CU riferita in sede di deposizione come pronunciata dal figlio del ricorrente ed estesa allo stesso solo a seguito di specifica contestazione del Pubblico ministero. In realtà, evidenzia il ricorrente, tra le parti vi erano stati rapporti (relativi alla possibile gestione e successivo acquisto da parte del CU di una palestra per il cui proprietario l'imputato era consulente fiscale) per i quali la persona offesa aveva posto in essere condotte violente nei confronti del proprietario;
elementi dai quali si evince "un forte livore della p.o. verso il RV". 2.2. Con il secondo e il terzo motivo - tra loro correlati - si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della aggravante della "mafiosità". In primo luogo, si eccepisce - alla luce di quanto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza "Filardo" - la incompatibilità di tale aggravante con l'art. 393 cod. pen. atteso che ove la medesima fosse ricorrente il fatto dovrebbe essere qualificato in termini di estorsione, il che è stato escluso già dal Tribunale. In secondo luogo, la frase contestata al RV e 2 precedentemente indicata - ove pure effettivamente pronunciata - non risulta idonea a integrare l'aggravante della mafiosità. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata dalla sentenza impugnata con motivazione apodittica e illogica che fa leva in sostanza sulla mancata ammissione della responsabilità da parte dell'imputato. 3. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente ha presentato un motivo nuovo tramite il quale eccepisce che in relazione al reato ritenuto a proprio carico difetta la necessaria condizione di procedibilità della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Inammissibile è il primo motivo. E' vero che in non tutti i - numerosi - episodi di minacce nei confronti di CU era presente il ricorrente, ma la Corte di appello evidenzia in modo congruo che vi sono stati certamente degli episodi nei quali il ricorrente è stato protagonista e nel corso dei quali i due RV - padre e figlio - spalleggiati da RI NC, esponente di clan camorristico di SA RU - hanno formulato esplicite minacce nei confronti del CU (fatti qualificati dalla sentenza di primo grado come esercizio arbitrario delle proprie ragioni). In particolare viene dato atto che il 27 aprile 2012 RV PE si recò dalla persona offesa, unitamente al figlio e a RI, e quest'ultimo minacciò pesantemente CU avvertendolo che se non avesse accettato le richieste dei RV "gli avrebbe sparato e bruciato il locale", precisando - dopo avergli ricordato la sua appartenenza al "clan dei Mazzoni di SA RU" - che i RV "erano amici suoi" e che gli conveniva fare ciò che loro chiedevano, altrimenti "ci pigliamo collera". In una seconda occasione - il giorno successivo - nella quale il ricorrente si trovava sempre insieme al figlio e a RI, RV PE tornò al ristorante della persona offesa;
qui dopo che il figlio e RI dissero a CU che egli doveva consegnare le somme richieste altrimenti "avrebbero ammazzato lui e il figlio", l'imputato ebbe a pronunciare la frase "ti ho avvertito che mio figlio non si doveva toccare e che avrei fatto intervenire gli amici di SA". Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, e a prescindere dal più che plausibile concorso anche negli altri episodi di minacce posti in essere, in assenza del ricorrente, solo dal figlio e dal RI, risulta adeguatamente dimostrato che, almeno nelle indicate occasioni, RV PE ha posto in essere le condotte contestate. Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa (che, precisa la sentenza impugnata, non si è costituita parte civile né ha mostrato astio o risentimento nei confronti dell'imputato, restando quindi prive di qualsiasi fondamento le asserzioni del ricorrente secondo cui vi era "un forte livore della p.o. verso il RV") risultano confermate dalle deposizioni di due testimoni. RA 3 NC ha descritto una "accesa discussione" all'inizio di maggio tra CU, da una parte, e i due RV e il RI, dall'altra, riferendo altresì che il figlio del ricorrente 1'8 maggio 2012 fece irruzione nel ristorante e appreso che "ZO" - ossia il titolare - non era in loco disse a un lavoratore ivi presente che questi "quella sera sarebbe stato un uomo morto". Venuta Giorgia, che lavorava nel ristorante di CU, ha dichiarato che il titolare le aveva ordinato di consegnare una rilevante somma in contanti - cinque o seimila euro - a RV PE. Anche in riferimento alla circostanza della consegna del denaro da parte del CU, la censura è reiterativa di un motivo di appello, respinto con motivazione congrua della Corte territoriale che ha rilevato che i Carabinieri rimasero all'esterno del ristorante mentre la consegna della somma avvenne all'interno dello stesso, di tal che è evidente che non abbiano potuto materialmente vedere la consegna del denaro, ritenuto comunque provato sulla base delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, corroborate da quelle dei testimoni. 3. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la sussistenza della circostanza aggravante della "mafiosità". Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza delle Sez. U "Filardo" (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02) ha evidenziato che «la formulazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen.; residua al più la possibilità di valorizzare l'impiego del c.d. "metodo mafioso", unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione» (pag. 24) chiarendo poi che «nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi» (pag. 28). Nel caso oggetto del presente ricorso la contestazione dell'aggravante concerne non la "finalità di agevolazione mafiosa", bensì l'utilizzo del "metodo mafioso" (del tutto compatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Metodo che, alla luce della ricostruzione operata dai Giudici di merito, risulta chiaramente evincibile in relazione alle condotte alle quali ha preso parte anche il ricorrente. Infatti, «ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività» (da ultimo, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01); elementi sussistenti nelle minacce rivolte dal ricorrente e dall'amico Prinnasso, esponente del clan camorrista di SA RU, alla presenza dell'imputato. 4 4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sul punto, la Corte territoriale, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede, ha precisato che "la gravità dei fatti, ripetuti nel tempo e commessi avvalendosi del metodo mafioso per fiaccare più efficacemente la volontà della vittima, osta alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole alla concessione del beneficio richiesto. Anche il giudizio sulla personalità dell'imputato emergente proprio dal suo coinvolgimento a pieno titolo nella presente vicenda risulta essere un ulteriore motivo ostativo. L'atteggiamento processuale del RV PE, che non ha inteso fornire alcun segno di resipiscenza e di riavvicinamento alla vittima nel corso di tutto il giudizio aggrava il giudizio prognostico negativo" (pag. 9). 5. Fondato è, invece, il motivo nuovo. Preliminarmente, rileva la Corte che, in riferimento alla proposizione di motivi nuovi, il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità non opera per le censure attinenti alla procedibilità dell'azione penale, tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferisca alla procedibilità, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello (da ultimo, Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, M., Rv. 280045 - 01). Nel caso di specie la riqualificazione, operata dal Tribunale, del delitto contestato originariamente sub art. 629, in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, incide ex se sul regime di procedibilità, profilo, questo, non affrontato nei giudizi di merito. 5.1. Invero, in considerazione del tempus commissi delicti (aprile e maggio 2012), non risulta applicabile la disposizione, sopravvenuta ad opera della I.n. 60 del 2023 e presente ora all'ultimo comma dell'art. 416 bis.1, in base alla quale «per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio». Infatti, questa Corte ha affermato il principio, che questo Collegio condivide, secondo cui le questioni attinenti al mutamento nel tempo del regime di procedibilità vanno positivamente risolte, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità; pertanto, in caso di mutamento del regime di procedibilità, per i fatti precedenti al novum normativo non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto (ex multis, Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Calvo, Rv. 275709 - 01). La sentenza di appello precisa che la persona offesa CU non si è costituita Parte civile. Pertanto, non potrebbe neppure trovare applicazione il principio - peraltro affermato in riferimento al fenomeno, opposto a quello verificatosi in relazione al presente ricorso, di trasformazione della procedibilità da ufficio a querela (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 - 01) - secondo il quale la costituzione di parte civile manifesterebbe comunque l'intenzione, in caso di reati procedibili a querela, di procedere penalmente nei confronti dell'autore del reato. 5 igliere e ens Per tali ragioni, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè il Giudice di appello verifichi se dagli atti del procedimento risulti l'eventuale proposizione di un atto qualificabile come querela, in assenza della quale dovrà dichiararsi non doversi precedere per difetto della necessaria condizione di procedibilità relativa al reato ritenuto a carico di RV PE.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore del ricorrente, Avvocato Luigi Imperato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42498 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 5 luglio) ha confermato quella di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RV PE dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha riqualificato l'originaria imputazione di tentata estorsione pluriaggravata in concorso nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 I.n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha, a mezzo del proprio difensore, presentato ricorso nel quale deduce quattro motivi che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In primo luogo, si censura la motivazione della pronuncia di appello relativamente alla valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa CU ZO, sostenendosi che la Corte territoriale ha sposato in modo illogico la tesi secondo cui tra le parti vi fosse un rapporto in virtù del quale quest'ultimo per mera cortesia avesse cambiato in contanti tre assegni a firma del figlio dell'imputato e che alla scadenza i RV avessero preteso che l'ultimo di questi venisse nuovamente monetizzato e che al rifiuto del CU sarebbero seguite le minacce riportate nel capo di imputazione;
ciò senza tenere conto che dubbi circa i reali rapporti tra le parti erano stati avanzati dalla sentenza di primo grado. Inoltre, una serie di episodi (avvenuti 1'8 e il 10 maggio 2012) non avevano coinvolto il ricorrente e la Corte di appello non spiega per quali ragioni di essi egli debba rispondere. Infine, le dichiarazioni della persona offesa - relative alla consegna di 750 euro presso il ristorante del predetto - non risultano dimostrate atteso che i Carabinieri che stavano controllando la situazione non hanno visto alcun scambio di denaro. Si sostiene poi che anche la supposta frase minacciosa pronunciata dal ricorrente il 27 aprile 2012 ("ti ho avvertito che mio figlio non si doveva toccare e che avrei fatto intervenire gli amici di SA"), quale che ne sia la effettiva valenza, veniva dal CU riferita in sede di deposizione come pronunciata dal figlio del ricorrente ed estesa allo stesso solo a seguito di specifica contestazione del Pubblico ministero. In realtà, evidenzia il ricorrente, tra le parti vi erano stati rapporti (relativi alla possibile gestione e successivo acquisto da parte del CU di una palestra per il cui proprietario l'imputato era consulente fiscale) per i quali la persona offesa aveva posto in essere condotte violente nei confronti del proprietario;
elementi dai quali si evince "un forte livore della p.o. verso il RV". 2.2. Con il secondo e il terzo motivo - tra loro correlati - si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della aggravante della "mafiosità". In primo luogo, si eccepisce - alla luce di quanto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza "Filardo" - la incompatibilità di tale aggravante con l'art. 393 cod. pen. atteso che ove la medesima fosse ricorrente il fatto dovrebbe essere qualificato in termini di estorsione, il che è stato escluso già dal Tribunale. In secondo luogo, la frase contestata al RV e 2 precedentemente indicata - ove pure effettivamente pronunciata - non risulta idonea a integrare l'aggravante della mafiosità. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata dalla sentenza impugnata con motivazione apodittica e illogica che fa leva in sostanza sulla mancata ammissione della responsabilità da parte dell'imputato. 3. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente ha presentato un motivo nuovo tramite il quale eccepisce che in relazione al reato ritenuto a proprio carico difetta la necessaria condizione di procedibilità della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Inammissibile è il primo motivo. E' vero che in non tutti i - numerosi - episodi di minacce nei confronti di CU era presente il ricorrente, ma la Corte di appello evidenzia in modo congruo che vi sono stati certamente degli episodi nei quali il ricorrente è stato protagonista e nel corso dei quali i due RV - padre e figlio - spalleggiati da RI NC, esponente di clan camorristico di SA RU - hanno formulato esplicite minacce nei confronti del CU (fatti qualificati dalla sentenza di primo grado come esercizio arbitrario delle proprie ragioni). In particolare viene dato atto che il 27 aprile 2012 RV PE si recò dalla persona offesa, unitamente al figlio e a RI, e quest'ultimo minacciò pesantemente CU avvertendolo che se non avesse accettato le richieste dei RV "gli avrebbe sparato e bruciato il locale", precisando - dopo avergli ricordato la sua appartenenza al "clan dei Mazzoni di SA RU" - che i RV "erano amici suoi" e che gli conveniva fare ciò che loro chiedevano, altrimenti "ci pigliamo collera". In una seconda occasione - il giorno successivo - nella quale il ricorrente si trovava sempre insieme al figlio e a RI, RV PE tornò al ristorante della persona offesa;
qui dopo che il figlio e RI dissero a CU che egli doveva consegnare le somme richieste altrimenti "avrebbero ammazzato lui e il figlio", l'imputato ebbe a pronunciare la frase "ti ho avvertito che mio figlio non si doveva toccare e che avrei fatto intervenire gli amici di SA". Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, e a prescindere dal più che plausibile concorso anche negli altri episodi di minacce posti in essere, in assenza del ricorrente, solo dal figlio e dal RI, risulta adeguatamente dimostrato che, almeno nelle indicate occasioni, RV PE ha posto in essere le condotte contestate. Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa (che, precisa la sentenza impugnata, non si è costituita parte civile né ha mostrato astio o risentimento nei confronti dell'imputato, restando quindi prive di qualsiasi fondamento le asserzioni del ricorrente secondo cui vi era "un forte livore della p.o. verso il RV") risultano confermate dalle deposizioni di due testimoni. RA 3 NC ha descritto una "accesa discussione" all'inizio di maggio tra CU, da una parte, e i due RV e il RI, dall'altra, riferendo altresì che il figlio del ricorrente 1'8 maggio 2012 fece irruzione nel ristorante e appreso che "ZO" - ossia il titolare - non era in loco disse a un lavoratore ivi presente che questi "quella sera sarebbe stato un uomo morto". Venuta Giorgia, che lavorava nel ristorante di CU, ha dichiarato che il titolare le aveva ordinato di consegnare una rilevante somma in contanti - cinque o seimila euro - a RV PE. Anche in riferimento alla circostanza della consegna del denaro da parte del CU, la censura è reiterativa di un motivo di appello, respinto con motivazione congrua della Corte territoriale che ha rilevato che i Carabinieri rimasero all'esterno del ristorante mentre la consegna della somma avvenne all'interno dello stesso, di tal che è evidente che non abbiano potuto materialmente vedere la consegna del denaro, ritenuto comunque provato sulla base delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, corroborate da quelle dei testimoni. 3. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la sussistenza della circostanza aggravante della "mafiosità". Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza delle Sez. U "Filardo" (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02) ha evidenziato che «la formulazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen.; residua al più la possibilità di valorizzare l'impiego del c.d. "metodo mafioso", unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione» (pag. 24) chiarendo poi che «nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi» (pag. 28). Nel caso oggetto del presente ricorso la contestazione dell'aggravante concerne non la "finalità di agevolazione mafiosa", bensì l'utilizzo del "metodo mafioso" (del tutto compatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Metodo che, alla luce della ricostruzione operata dai Giudici di merito, risulta chiaramente evincibile in relazione alle condotte alle quali ha preso parte anche il ricorrente. Infatti, «ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività» (da ultimo, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01); elementi sussistenti nelle minacce rivolte dal ricorrente e dall'amico Prinnasso, esponente del clan camorrista di SA RU, alla presenza dell'imputato. 4 4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sul punto, la Corte territoriale, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede, ha precisato che "la gravità dei fatti, ripetuti nel tempo e commessi avvalendosi del metodo mafioso per fiaccare più efficacemente la volontà della vittima, osta alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole alla concessione del beneficio richiesto. Anche il giudizio sulla personalità dell'imputato emergente proprio dal suo coinvolgimento a pieno titolo nella presente vicenda risulta essere un ulteriore motivo ostativo. L'atteggiamento processuale del RV PE, che non ha inteso fornire alcun segno di resipiscenza e di riavvicinamento alla vittima nel corso di tutto il giudizio aggrava il giudizio prognostico negativo" (pag. 9). 5. Fondato è, invece, il motivo nuovo. Preliminarmente, rileva la Corte che, in riferimento alla proposizione di motivi nuovi, il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità non opera per le censure attinenti alla procedibilità dell'azione penale, tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferisca alla procedibilità, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello (da ultimo, Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, M., Rv. 280045 - 01). Nel caso di specie la riqualificazione, operata dal Tribunale, del delitto contestato originariamente sub art. 629, in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, incide ex se sul regime di procedibilità, profilo, questo, non affrontato nei giudizi di merito. 5.1. Invero, in considerazione del tempus commissi delicti (aprile e maggio 2012), non risulta applicabile la disposizione, sopravvenuta ad opera della I.n. 60 del 2023 e presente ora all'ultimo comma dell'art. 416 bis.1, in base alla quale «per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio». Infatti, questa Corte ha affermato il principio, che questo Collegio condivide, secondo cui le questioni attinenti al mutamento nel tempo del regime di procedibilità vanno positivamente risolte, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità; pertanto, in caso di mutamento del regime di procedibilità, per i fatti precedenti al novum normativo non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto (ex multis, Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Calvo, Rv. 275709 - 01). La sentenza di appello precisa che la persona offesa CU non si è costituita Parte civile. Pertanto, non potrebbe neppure trovare applicazione il principio - peraltro affermato in riferimento al fenomeno, opposto a quello verificatosi in relazione al presente ricorso, di trasformazione della procedibilità da ufficio a querela (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 - 01) - secondo il quale la costituzione di parte civile manifesterebbe comunque l'intenzione, in caso di reati procedibili a querela, di procedere penalmente nei confronti dell'autore del reato. 5 igliere e ens Per tali ragioni, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè il Giudice di appello verifichi se dagli atti del procedimento risulti l'eventuale proposizione di un atto qualificabile come querela, in assenza della quale dovrà dichiararsi non doversi precedere per difetto della necessaria condizione di procedibilità relativa al reato ritenuto a carico di RV PE.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Presidente