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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri NI, all'udienza del 07/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 2761/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marcello Mastroianni n. 14, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. RANALLI ANDREA, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 l' per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.9.901,28, contestato dall' CP_1 CP_1 prima con nota del 10/05/2024 e poi con nota del 14/05/2024, nella quale l'ente aveva affermato che da gennaio 2022 a maggio 2024 erano state indebitamente erogate all'attore somme non spettanti sull'assegno di invalidità civile Cat. INVCIV n. 07086319, per l'avvenuto superamento del limite del reddito annuo personale previsto dalla legge.
Il ricorrente ha dedotto che, durante il periodo in questione, si trovava in mobilità e dunque il superamento dei redditi sarebbe derivato dalla percezione della relativa indennità erogata dall' , così come l'assegno di invalidità civile. Inoltre, aveva sempre regolarmente CP_1 presentato denuncia dei redditi.
L'attore ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
1 ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “dichiarare irripetibile l'indebito de quo. Con conseguente condanna dell' a restituire tutto quanto ad oggi CP_1 eventualmente già recuperato a tale titolo. Vinte le spese distraende ex art. 93 c.p.c.. In denegata ipotesi di rigetto del ricorso, dichiarare irripetibili le spese di lite stante l'allegata dichiarazione resa dalla concludente ex art. 152 disp. att. cpc.”.
L' si è costituito tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 416 c.p.c. ed ha CP_1 insistito sulla legittimità del recupero oggetto di causa, atteso che il reddito del ricorrente, considerata anche la fruizione dell'indennità di mobilità, aveva comportato il superamento dei limiti di reddito per avere diritto alla prestazione assistenziale. Ha precisato che la lettera di accertamento dell'indebito, datata 14.5.2024, è riferita alle annualità 2022-2023-2024, ed ha osservato che la dichiarazione dei redditi (Dichiarazione n. 15234452023 -0000013 del 27/7/2023 per l'anno d'imposta 2022) è stata presentata all' Agenzia delle Entrate in data 27.7.2023 e da questa Liquidata (e dunque validata) in data 28.3.2024, per cui solo a decorrere da quest' ultima data l'istituto ha potuto contestare alla parte ricorrente l'indebita percezione dell'invalidità civile, per un importo pari ad €.9.901,28. Ha altresì dedotto che il ricorrente, a giugno 2024, ha presentato domanda di rateizzazione.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente, si rileva la tardività della costituzione dell'Ente resistente, avvenuta il 25/10/2024, rispetto alla prima udienza celebrata il 29/10/2024, con conseguente preclusione all'allegazione di fatti nuovi ed alla produzione di nuovi documenti.
Passando all'esame del merito della questione, è opportuno rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cfr. Cassazione sent. n.13915 del 20.5.2021) che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare 2 a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003, ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass. sent. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella
3 normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica
- ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, a fronte della circostanza dedotta dall' relativa al superamento CP_1 del limite reddituale previsto dalla legge/mancata comunicazione dei redditi, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui
“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nel caso di specie, in cui l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla percezione della prestazione assistenziale, si applica il principio affermato dalla Cassazione secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
4 Nel caso di specie, l' con nota del 14/05/2024 (in atti) ha chiesto all'attore la CP_1 restituzione di quanto pagato da gennaio 2022 a maggio 2024 sulla prestazione assistenziale de qua e, quindi, anche per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la stessa non era dovuta, in ragione dei maggiori redditi percepiti ed ostativi alla percezione della prestazione in questione.
È altresì opportuno osservare che il superamento dei limiti reddituali è stato determinato dalla percezione dell'indennità di mobilità, erogata dall' : si è trattato, quindi, di redditi CP_1 dallo stesso Ente conoscibili.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo del ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In ragione delle motivazioni esposte l'indebito in esame è quindi irripetibile e i CP_ provvedimenti di recupero de quibus sono illegittimi, con riferimento alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione dei ratei dell'assegno di assistenza in godimento, erogati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al maggio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con note del 10/05/2024 e 14/05/2024, in riferimento alle somme richieste all'attore a titolo Parte_1 di restituzione dei ratei dell'assegno di assistenza, erogati nel periodo dal 1° gennaio 2022 a maggio 2024;
b)pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in CP_1
€.1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. RANALLI ANDREA, dichiaratosi antistatario.
6/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri NI, all'udienza del 07/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 2761/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marcello Mastroianni n. 14, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. RANALLI ANDREA, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 l' per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.9.901,28, contestato dall' CP_1 CP_1 prima con nota del 10/05/2024 e poi con nota del 14/05/2024, nella quale l'ente aveva affermato che da gennaio 2022 a maggio 2024 erano state indebitamente erogate all'attore somme non spettanti sull'assegno di invalidità civile Cat. INVCIV n. 07086319, per l'avvenuto superamento del limite del reddito annuo personale previsto dalla legge.
Il ricorrente ha dedotto che, durante il periodo in questione, si trovava in mobilità e dunque il superamento dei redditi sarebbe derivato dalla percezione della relativa indennità erogata dall' , così come l'assegno di invalidità civile. Inoltre, aveva sempre regolarmente CP_1 presentato denuncia dei redditi.
L'attore ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
1 ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “dichiarare irripetibile l'indebito de quo. Con conseguente condanna dell' a restituire tutto quanto ad oggi CP_1 eventualmente già recuperato a tale titolo. Vinte le spese distraende ex art. 93 c.p.c.. In denegata ipotesi di rigetto del ricorso, dichiarare irripetibili le spese di lite stante l'allegata dichiarazione resa dalla concludente ex art. 152 disp. att. cpc.”.
L' si è costituito tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 416 c.p.c. ed ha CP_1 insistito sulla legittimità del recupero oggetto di causa, atteso che il reddito del ricorrente, considerata anche la fruizione dell'indennità di mobilità, aveva comportato il superamento dei limiti di reddito per avere diritto alla prestazione assistenziale. Ha precisato che la lettera di accertamento dell'indebito, datata 14.5.2024, è riferita alle annualità 2022-2023-2024, ed ha osservato che la dichiarazione dei redditi (Dichiarazione n. 15234452023 -0000013 del 27/7/2023 per l'anno d'imposta 2022) è stata presentata all' Agenzia delle Entrate in data 27.7.2023 e da questa Liquidata (e dunque validata) in data 28.3.2024, per cui solo a decorrere da quest' ultima data l'istituto ha potuto contestare alla parte ricorrente l'indebita percezione dell'invalidità civile, per un importo pari ad €.9.901,28. Ha altresì dedotto che il ricorrente, a giugno 2024, ha presentato domanda di rateizzazione.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente, si rileva la tardività della costituzione dell'Ente resistente, avvenuta il 25/10/2024, rispetto alla prima udienza celebrata il 29/10/2024, con conseguente preclusione all'allegazione di fatti nuovi ed alla produzione di nuovi documenti.
Passando all'esame del merito della questione, è opportuno rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cfr. Cassazione sent. n.13915 del 20.5.2021) che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare 2 a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003, ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass. sent. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella
3 normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica
- ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, a fronte della circostanza dedotta dall' relativa al superamento CP_1 del limite reddituale previsto dalla legge/mancata comunicazione dei redditi, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui
“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nel caso di specie, in cui l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla percezione della prestazione assistenziale, si applica il principio affermato dalla Cassazione secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
4 Nel caso di specie, l' con nota del 14/05/2024 (in atti) ha chiesto all'attore la CP_1 restituzione di quanto pagato da gennaio 2022 a maggio 2024 sulla prestazione assistenziale de qua e, quindi, anche per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la stessa non era dovuta, in ragione dei maggiori redditi percepiti ed ostativi alla percezione della prestazione in questione.
È altresì opportuno osservare che il superamento dei limiti reddituali è stato determinato dalla percezione dell'indennità di mobilità, erogata dall' : si è trattato, quindi, di redditi CP_1 dallo stesso Ente conoscibili.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo del ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In ragione delle motivazioni esposte l'indebito in esame è quindi irripetibile e i CP_ provvedimenti di recupero de quibus sono illegittimi, con riferimento alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione dei ratei dell'assegno di assistenza in godimento, erogati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al maggio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con note del 10/05/2024 e 14/05/2024, in riferimento alle somme richieste all'attore a titolo Parte_1 di restituzione dei ratei dell'assegno di assistenza, erogati nel periodo dal 1° gennaio 2022 a maggio 2024;
b)pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in CP_1
€.1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. RANALLI ANDREA, dichiaratosi antistatario.
6/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
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