Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Lorenzo Audisio, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 1896/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino, via Confienza, n. 5 presso lo studio degli avv.ti
Franco Bonardo, Corrado Guarnieri, Francesca Romana Guarnieri e
Benedetta Bonardo che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Torino, via Volvera, n. 24
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Pagamento differenze retributive.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Dichiarare tenuta e condannare la a pagare al Controparte_1 ricorrente a titolo di differenze di retribuzione diretta ed indiretta la somma di € 6.492,37, di cui € 489,99 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla maturazione dei crediti al saldo. Con vittoria di spese, da determinarsi con l'incremento del 30% ex art. 4
1
comma 1 bis D.M. n. 55/2014 e da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le allegazioni di parte ricorrente e lo svolgimento del processo
Il sig. ha dedotto in ricorso: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della in Controparte_1 assenza di alcuna regolarizzazione, dal 10.12.2021 in qualità di operaio con orario dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 12 il sabato;
- di essere pagato € 70,00 al giorno dal lunedì al venerdì, senza alcuna retribuzione per il lavoro al sabato mattina;
- di essere stato parzialmente regolarizzato dalla convenuta dal 6.10.2022 con inquadramento al I livello CCNL Pulizie con mansioni di addetto pulizia degli interni, continuando a svolgere il medesimo orario di lavoro seguito in precedenza;
- di non aver più ricevuto alcuna retribuzione dal mese di settembre 2022
e di essere stato licenziato con decorrenza dal 31.1.2023, senza ottenere il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto;
- di vantare complessivamente un credito di € 12.397,91 lordi.
Tutto ciò premesso ed esposto, chiedeva accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 10.12.2021 al 31.1.2023
e dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 12.397,91, di cui € 1.459,14 per TFR;
Ritualmente citata, la società convenuta non si è costituita in giudizio, né
è comparso il legale rappresentante all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva del mezzo di prova.
La causa è poi stata istruita mediante prova per testi, all'esito della quale, dopo il deposito di nuovi conteggi come ordinati dal Giudice, la difesa di parte ricorrente ha ridotto la domanda alle differenze retributive relative al solo periodo regolarizzato e senza gli straordinari.
All'odierna udienza, infine, il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza.
2 RGL n. 1896/2024
2.Il merito delle domande svolte
Le domande svolte dal ricorrente, come ridotte in corso di giudizio, sono fondate.
L'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, le mansioni ricoperte e l'orario di lavoro svolto dal ricorrente sono circostanze provate dai testi escussi, dai documenti prodotti nonché dal contegno della società convenuta, che consente di ritenere altresì provato, ai sensi dell'art. 232
c.p.c. lo svolgimento e la durata del rapporto nei termini indicati in ricorso.
In particolare, dal contratto di assunzione del 6.10.2022 (cfr. doc. 1 del ricorrente) e dal listino paga prodotto (cfr. doc. 2 del ricorrente) risulta documentalmente provata l'assunzione del ricorrente presso la società convenuta dal 6.10.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno ed inquadramento al I livello CCNL Multiservizi.
Risulta, inoltre, provata la cessazione del rapporto di lavoro al 30.1.2023, come da Certificato del Centro per l'Impiego prodotto.
L'istruttoria orale svolta non ha consentito di provare lo svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata presso la società convenuta per il periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro sopra indicato e neppure lo svolgimento di un orario straordinario.
La difesa del ricorrente ha, quindi, ridotto la domanda alla richiesta di pagamento delle retribuzioni ordinarie dovute per i mesi da ottobre 2022 e fino alla cessazione del rapporto avvenuta il 30.1.2023, come emerge dal certificato del Centro per l'Impiego prodotto in corso di causa, nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR, somme che parte ricorrente ha allegato non essergli state versate.
La convenuta non ha fornito prova (di cui era onerata) di avere corrisposto integralmente al lavoratore le retribuzioni maturate nel periodo in discussione in relazione all'orario di lavoro svolto.
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, come ridotta in corso di causa, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute e TFR, della somma di € 6.492,37 lordi, di cui € 489,99 per TFR,
3 RGL n. 1896/2024
come da conteggio da ultimo depositato, redatto assumendo come parametro di riferimento il C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro, già dedotta la somma percepita dal lavoratore;
con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo indici Istat sino al saldo.
3.Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della ridotta complessità e del valore della controversia, con la richiesta distrazione e con l'aumento ex art. 4 comma
1 bis D.M. n. 55/2014 per la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia di parte convenuta;
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli dedotti in giudizio, della complessiva somma lorda di
€ 6.492,37 lordi, di cui € 489,99 per TFR per TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
CONDANNA la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.510,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Lorenzo AUDISIO
4