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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott Bruno Perla Presidente
Dott. Silvia Migliori Componente
Dott. Carmen Giraldi, Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 11073 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato FACCI MICHELE
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato BONFIGLIOLI P.IVA_1
SC
parte resistente
OGGETTO: CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 14.7.2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
presentava ricorso exa art. 281 decies cpc al fine di sentir Parte_1 dichiarare che lo stesso “è “fondatore costituente” della Controparte_1
(già , con sede in Bologna,
[...] Controparte_2
Via Santo Stefano, 97, c.f. P.IVA_1
ii) dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia della disposizione di cui all'art. 11 –
Fondatori dello Statuto della già Controparte_1
segnatamente nella parte in cui attribuisce Controparte_2 la qualifica di “fondatori” ai membri del C.d.A. che non hanno partecipato all'attività fondativa, in particolare al Sig. e nella parte in cui Persona_1 esclude il dott. dal novero dei “fondatori”; Parte_1
iii) per l'effetto dichiarare nullo o comunque annullare e dichiarare inefficace il verbale del Consiglio di amministrazione della Controparte_1
(già del giorno 14 ottobre
[...] Controparte_2
2020, redatto con atto pubblico Notaio (rep. N. 48.058, rac. N. Persona_2
28.2986);
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso non può essere accolto.
In data 29 novembre 2006 era costituita la Controparte_2
che prevedeva come fondatori , , Parte_1 Controparte_3 CP_4
, , , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , Controparte_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_11
, e .
[...] CP_12 CP_13
Secondo l' atto costitutivo “Sono fondatori costituenti coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e che versino o abbiano già versato la quota di adesione minima di € 250,00. Sono fondatori non costituenti coloro che, alla data odierna
(29/11/2006) hanno già provveduto al versamento della quota oppure coloro che avrebbero fatto domanda al Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla data di costituzione e contestualmente versino la quota di adesione minima di €
250,00”.
compariva tra i soci fondatori. Parte_1
pagina 2 di 5 Successivamente, venne modificato l'art. 10 rubricato “Fondatori,per cui, sulla base dello statuto in vigore dal 2007, “sono fondatori coloro che sottoscrivono
l'atto costitutivo o che, alla data della costituzione stessa, hanno provveduto al versamento della quota oppure coloro che fanno domanda al consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di costituzione e versano la quota di adesione e/o i conferimenti di cui all'articolo 5 del presente statuto”.
E' stata, quindi, superata la dicotomia tra “fondatori costituenti” e “fondatori non costituenti”. Dal 2007, è prevista la sola categoria di “fondatori”.
Ne consegue l'inammissibilità della prima domanda in cui si chiede di
“i)…accertare e dichiarare che il sig. è “fondatore Parte_1 costituente”… ”.
In ogni caso il ricorrente risulta privo di legittimazione attiva.
ricopriva la carica di segretario generale ma alcune condotte Parte_1
ritenute abusive dalla determinarono la rottura del rapporto di CP_2
fiducia.
In data 18 aprile 2016, la in persona del Controparte_2
presidente del c.d.a. , revocò con atto pubblico (all. 2 resistente ), la CP_1
procura concessa ad per agire in nome e per conto della stessa Parte_1
mandante.
In data 3 ottobre 2016, nel corso della riunione del c.d.a. della CP_1 [...]
lo stesso consiglio prese atto e accettò, venuto meno il Controparte_2
rapporto di fiducia, le dimissioni di sia dalla carica di Parte_1
segretario generale che da quella di consigliere della stessa (all. 3). A CP_2
partire dal 3/10/2016, non è più segretario generale né consigliere Parte_1
del c.d.a. della Controparte_2
In data 21 novembre 2016 , venne sottoscritto un atto transattivo tra lo stesso e la con cui venne Parte_1 Controparte_2
sistemata ogni questione economica pendente. Tale atto espressamente prevedeva nelle premesse, “che dall'esame della contabilità della risultano CP_1
mancanti materiali sportivi e cespiti vari, che detti beni sono nella disponibilità
pagina 3 di 5 del signor che è interessato a trattenerli, che il signor Parte_1 [...]
ha registrato erroneamente a proprio nome il marchio “SPORT Parte_1
MAKES IT”. Posto ciò, le parti stabilirono che la rinunciava alla CP_1
proprietà dei beni citati in premessa, che rimanevano quindi in proprietà al detentore a fronte del versamento della somma di € 1.600,00, Parte_1
regolarmente versata dallo stesso alla Inoltre, si CP_1 Parte_1 impegnava a trasferire gratuitamente alla il marchio “SPORT CP_1
MAKES IT”. L'atto transattivo concludeva che, con la sottoscrizione e la corretta esecuzione di quanto stabilito nella scrittura, le parti davano atto di aver risolto le divergenze e di non avere altro a pretendere l'una dall'altra.
Il ricorrente fonda la sua domanda sull'art. 23 comma 1 c.c., che così recita: “Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato
o del pubblico ministero.”
Tuttavia a far data del 3/10/2016, non riveste alcuna qualifica Parte_1
in seno alla che gli consenta di impugnare la modifica dello Statuto CP_1 del 14 ottobre 2020.
Infatti, non fa parte di alcun organo dell'ente dal 2016 né è associato della
Non si rileva pertinente neanche ilrichiamoeffettuatodalricorrente CP_1 all'art. 25 c.c.
Pertanto, il sig. non è legittimato ad esercitare tale azione di Parte_1
annullamento della delibera.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna alle spese legali.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 11073/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta ilricorso,
2. condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese legali nella misura di euro 5000,00 oltrerimborso forfettario Iva e Cassa come per legge
Così deciso in Bologna in data 29/10/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 4 di 5 dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
DOTT, RU PE
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