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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1952/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COLLIDA' ENRICO, elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA SAVIGLIANO N. 37, CUNEO, presso il difensore avv. COLLIDA' ENRICO
e
, con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO PAOLA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA ASILO N. 5, CUNEO, presso il difensore avv. ARCIDIACONO PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte convenuta hanno precisato conclusioni congiunte all'udienza del 8.7.2025, come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 7.7.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso le proprie conclusioni come segue: “Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.14 e ss. c.p.c. il SI. chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cuneo l'8.5.1993 con Controparte_1
(e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cuneo al n. 44, parte II, serie A dell'anno 1993), alle condizioni indicate in ricorso.
Per_ Il ricorrente dava atto che dal matrimonio erano nate, a Cuneo, due figlie - , il 22.11.1994; il Per_1
28.8.1997 - entrambe maggiorenni ed autosufficienti.
Il ricorrente esponeva altresì che le parti si erano separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 23.11.2021, con decreto di omologa del 4.12.2021, emesso a definizione della procedura rgn. 3721/2020.
Rilevava che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato nella procedura di separazione la convivenza si era interrotta e non era mai più ripresa, che la situazione era perdurante e che, pertanto, ricorrevano le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente deSInava il giudice delegato che fissava l'udienza di prima comparizione delle parti.
La convenuta si costituiva con memoria del 23.12.2024, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando che la pronuncia venisse emessa alle diverse condizioni di cui alla propria comparsa costitutiva.
All'udienza del 27/02/2025 di comparizione personale delle parti queste manifestavano l'intenzione di far valutare un bene immobile in comproprietà, dando apposito mandato a professionista, per consentire al ricorrente l'acquisizione della quota della convenuta e, conseguentemente, modulare la misura dell'assegno divorzile.
Il Giudice delegato, preso atto della richiesta delle parti, concedeva loro termine fino al 8.5.2025, disponendo la trattazione scritta dell'udienza, udienza che veniva poi rinviata all'8.7.2025, stante la pendenza di trattative per la consensualizzazione della procedura.
All'udienza dell'8.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo integrale alle condizioni di cui alle note congiunte depositate telematicamente in data 7.7.2025.
pagina 2 di 7 Le parti, sentite personalmente dal Giudice, confermavano l'accordo alle seguenti
CONCLUSIONI
− Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cuneo dai SInori e Pt_1
in data 8.5.1993, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cuneo nel CP_1 registro degli atti di matrimonio all'anno 1993, n. 44, parte II, serie A), ai sensi e per gli effetti della L. n. 898/1970 e successive modificazioni e integrazioni;
− Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della Sentenza a margine del citato atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti necessari;
− Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di concorso per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento di quest'ultima, anch'essa titolare di un reddito proprio, complessivamente un assegno mensile dell'importo di Euro 336,00 (trecentotrentasei/00), da versarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese. Detta somma sarà adeguata CP_1
automaticamente annualmente sulla base degli indici ISTAT;
− Dare atto che le parti, in ragione di una sistemazione solutorio-compensativa di tutta una serie di rapporti patrimoniali e non, sorti nel corso della convivenza matrimoniale, concordano che:
* il SI. continuerà ad abitare la già casa familiare, compresa di tutti gli arredi (salvo il Parte_1
forno ed il piano cottura ad induzione, che verrà restituito alla SI.ra entro il 31 Controparte_1
luglio 2025), sita in Cuneo (CN), nella via C. Vinaj n.2 e precisamente: al piano quinto: alloggio composto da ingresso-soggiorno, disimpegno, due camere, doppi servizi, terrazzo verso la via Giordanengo, altro terrazzo verso la Via Cesare Vinaj e centrale termica sul terrazzo stesso;
con pertinenti: al piano interrato: una cantina;
al piano interrato: una autorimessa.
Confini: dell'alloggio: alloggio subaltermo “20”, vano scala e pianerottolo comuni;
via Cesare Vinaj;
Via Giordanengo;
della cantina: cantina del subalterno “17”; autorimesse subalterni “26” e “25”; cantina del subalterno “20”, corridoio comune;
della autorimessa: autorimessa subalterno “24”, corridoio comune, terrapieno a due lati. Quanto sopra figura descritto nel Catasto Fabbricati come segue: foglio 91 – alloggio e cantina n. 1155/19 zc. 1 cat. A2 cl. 3 v. 4,5 RC € 464,81
n. 1155/23 zc. 1 cat. C6 cl. 3 mq. 13 RC € 39,61
pagina 3 di 7 (due unità immobiliari, vani quattro virgola cinque, metri quadrati tredici, rendita catastale euro cinquecentoquattro virgola quarantadue)
Catasto dei Fabbricati – utilità comuni fg. 91 n. 1155/1 bene comune non censibile: portici, parcheggi, cortili, scala e rampa di accesso al fabbricato fg. 91 n. 1155/2 bene comune non censibile: corsia di accesso alle autori - messe fg. 91 n. 1155/3 bene comune non censibile: scale, corridoi, pianerottoli, ascensore e locale macchine comuni viene allegato sotto “A” l'elaborato planimetrico del fabbricato in scala 1:500 dei soli piani sotterraneo e quinto, composto di due fogli fascicolati, omessa lettura della leggenda per dispensa dei comparenti (vedi rogito Notaio – rep. n. 2950 – racc. n. 111 del 3.9.2004); Per_3
Area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al
Condominio L'Angolo (cfr. rogito Notaio – rep n. 31496-31497-31498-31499-31514- Persona_4
31518-31519 – racc. n. 10962 del 1.6.2021)
* il SI. , già proprietario di ½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle Parte_1
relative pertinenze descritti nel Catasto Fabbricati come segue: foglio 19 – alloggio e cantina n. 1155/19 zc. 1 cat. A2 cl. 3 v. 4,5 RC € 464,81
n. 1155/23 zc. 1 cat. C6 cl. 3 mq. 13 RC € 39,61
(due unità immobiliari, vani quattro virgola cinque, metri quadrati tredici, rendita catastale euro cinquecentoquattro virgola quarantadue)
e già proprietario di 21995/100004 dell'area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al Condominio L'Angolo diverrà proprietario dei 1/1 dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze dei 43990/100004 dell'area pertinenziale, tramite la cessione, da parte della SI.ra al predetto, della propria quota di proprietà Controparte_1
pari a:
½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze descritti nel Catasto
Fabbricati come segue: foglio 91 – alloggio e cantina n. 1155/19 zc. 1 cat. A2 cl. 3 v. 4,5 RC € 464,81
n. 1155/23 zc. 1 cat. C6 cl. 3 mq. 13 RC € 39,61
pagina 4 di 7 (due unità immobiliari, vani quattro virgola cinque, metri quadrati tredici, rendita catastale euro cinquecentoquattro virgola quarantadue) e 21995/100004 dell'area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al Condominio L'Angolo
* il SI. , già proprietario di ½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle Parte_1 relative pertinenze e già proprietario di 21995/100004 dell'area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al Condominio L'Angolo diverrà proprietario esclusivo dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze dei 43990/100004 dell'area pertinenziale, tramite la cessione, da parte della SI.ra al predetto, della Controparte_1
propria quota di proprietà pari a:
½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze e dell'area P.IVA_1
pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al
Condominio L'Angolo. E ciò a fronte della corresponsione, da parte del SI. , della Parte_1 somma complessiva di € 65.165,00 (sessantacinquemila/165) che verrà dal medesimo versata alla cedente la quota, con le seguenti modalità:
Euro 40.000,00 al rogito e la restante somma di Euro 25.165,00 entro il 31.12.2026
Il SI. si accollerà il mutuo in corso stipulato da lui e dalla SI.ra con la cassa Rurale Pt_1 CP_1
ed Artigiana di Boves – Banca di credito cooperativo (Boves-Cuneo) società cooperativa (come da scrittura privata di rinegoziazione di mutuo ipotecario con firme autenticate dal Notaio Rep. Per_4
26169 – Racc. 7299) finalizzato all'acquisto dell'immobile costituente la già casa coniugale e libererà la SI.ra da ogni responsabilità ad esso connessa;
CP_1
il SI. si accolla la parcella del Geom. Pt_1 CP_2 la sola cessione della quota di cui sopra è condizionata all'accoglimento da parte del datore di lavoro del SI. accantonamento pensionistico FOPEN dell'anticipazione sulla posizione Parte_2
previdenziale maturata;
in caso ciò non avvenisse le parti resteranno comproprietari del bene, ed il continuerà a pagare interamente la rata del mutuo sino all'estinzione dello stesso, fermo Pt_1
restando che ciascuna delle parti potrà chiedere la divisione del bene in qualunque momento se ne presentasse la necessità;
Precisare che le parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che il deposito delle presenti conclusioni congiunte, salvo quanto al punto che precede, comporterà, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi la cui eventuale inosservanza determinerà le conseguenze di cui all'art. 2932 c.c. Per tali ragioni, le medesime si impegnano all'uopo a comparire di fronte a Notaio scelto dal SI. , Dott. Parte_1
, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, al fine di Persona_5
pagina 5 di 7 stipulare l'atto di esecuzione del presente impegno, con la precisazione che le spese notarili, anche eventualmente di natura urbanistica, di cui si è detto sopra, saranno a carico dell'acquirente;
− Precisare, ai fini dell'esenzione fiscale da ogni imposta e tassa ai sensi di legge, che il suddetto trasferimento immobiliare sia connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra coniugi;
− Dare atto che le spese legali si intendono integralmente compensate”.
I difensori chiedevano quindi che la causa fosse rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe, e il
Giudice provvedeva in tal senso.
***
La richiesta congiunta delle parti appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge, vi è accordo economico patrimoniale e le figlie nate dal matrimonio sono entrambe maggiorenni ed indipendenti economicamente.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni condivise dai coniugi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto il 08/05/1993 in
CUNEO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio
[...]
dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 44, parte II Serie A, anno 1993, alle
CONDIZIONI
di cui alle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 7.7.2025, confermate dalle parti anche personalmente all'udienza del 8.7.2025, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui pagina 6 di 7 devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di conSIlio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1952/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COLLIDA' ENRICO, elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA SAVIGLIANO N. 37, CUNEO, presso il difensore avv. COLLIDA' ENRICO
e
, con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO PAOLA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA ASILO N. 5, CUNEO, presso il difensore avv. ARCIDIACONO PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte convenuta hanno precisato conclusioni congiunte all'udienza del 8.7.2025, come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 7.7.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso le proprie conclusioni come segue: “Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.14 e ss. c.p.c. il SI. chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cuneo l'8.5.1993 con Controparte_1
(e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cuneo al n. 44, parte II, serie A dell'anno 1993), alle condizioni indicate in ricorso.
Per_ Il ricorrente dava atto che dal matrimonio erano nate, a Cuneo, due figlie - , il 22.11.1994; il Per_1
28.8.1997 - entrambe maggiorenni ed autosufficienti.
Il ricorrente esponeva altresì che le parti si erano separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 23.11.2021, con decreto di omologa del 4.12.2021, emesso a definizione della procedura rgn. 3721/2020.
Rilevava che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato nella procedura di separazione la convivenza si era interrotta e non era mai più ripresa, che la situazione era perdurante e che, pertanto, ricorrevano le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente deSInava il giudice delegato che fissava l'udienza di prima comparizione delle parti.
La convenuta si costituiva con memoria del 23.12.2024, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando che la pronuncia venisse emessa alle diverse condizioni di cui alla propria comparsa costitutiva.
All'udienza del 27/02/2025 di comparizione personale delle parti queste manifestavano l'intenzione di far valutare un bene immobile in comproprietà, dando apposito mandato a professionista, per consentire al ricorrente l'acquisizione della quota della convenuta e, conseguentemente, modulare la misura dell'assegno divorzile.
Il Giudice delegato, preso atto della richiesta delle parti, concedeva loro termine fino al 8.5.2025, disponendo la trattazione scritta dell'udienza, udienza che veniva poi rinviata all'8.7.2025, stante la pendenza di trattative per la consensualizzazione della procedura.
All'udienza dell'8.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo integrale alle condizioni di cui alle note congiunte depositate telematicamente in data 7.7.2025.
pagina 2 di 7 Le parti, sentite personalmente dal Giudice, confermavano l'accordo alle seguenti
CONCLUSIONI
− Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cuneo dai SInori e Pt_1
in data 8.5.1993, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cuneo nel CP_1 registro degli atti di matrimonio all'anno 1993, n. 44, parte II, serie A), ai sensi e per gli effetti della L. n. 898/1970 e successive modificazioni e integrazioni;
− Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della Sentenza a margine del citato atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti necessari;
− Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di concorso per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento di quest'ultima, anch'essa titolare di un reddito proprio, complessivamente un assegno mensile dell'importo di Euro 336,00 (trecentotrentasei/00), da versarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese. Detta somma sarà adeguata CP_1
automaticamente annualmente sulla base degli indici ISTAT;
− Dare atto che le parti, in ragione di una sistemazione solutorio-compensativa di tutta una serie di rapporti patrimoniali e non, sorti nel corso della convivenza matrimoniale, concordano che:
* il SI. continuerà ad abitare la già casa familiare, compresa di tutti gli arredi (salvo il Parte_1
forno ed il piano cottura ad induzione, che verrà restituito alla SI.ra entro il 31 Controparte_1
luglio 2025), sita in Cuneo (CN), nella via C. Vinaj n.2 e precisamente: al piano quinto: alloggio composto da ingresso-soggiorno, disimpegno, due camere, doppi servizi, terrazzo verso la via Giordanengo, altro terrazzo verso la Via Cesare Vinaj e centrale termica sul terrazzo stesso;
con pertinenti: al piano interrato: una cantina;
al piano interrato: una autorimessa.
Confini: dell'alloggio: alloggio subaltermo “20”, vano scala e pianerottolo comuni;
via Cesare Vinaj;
Via Giordanengo;
della cantina: cantina del subalterno “17”; autorimesse subalterni “26” e “25”; cantina del subalterno “20”, corridoio comune;
della autorimessa: autorimessa subalterno “24”, corridoio comune, terrapieno a due lati. Quanto sopra figura descritto nel Catasto Fabbricati come segue: foglio 91 – alloggio e cantina n. 1155/19 zc. 1 cat. A2 cl. 3 v. 4,5 RC € 464,81
n. 1155/23 zc. 1 cat. C6 cl. 3 mq. 13 RC € 39,61
pagina 3 di 7 (due unità immobiliari, vani quattro virgola cinque, metri quadrati tredici, rendita catastale euro cinquecentoquattro virgola quarantadue)
Catasto dei Fabbricati – utilità comuni fg. 91 n. 1155/1 bene comune non censibile: portici, parcheggi, cortili, scala e rampa di accesso al fabbricato fg. 91 n. 1155/2 bene comune non censibile: corsia di accesso alle autori - messe fg. 91 n. 1155/3 bene comune non censibile: scale, corridoi, pianerottoli, ascensore e locale macchine comuni viene allegato sotto “A” l'elaborato planimetrico del fabbricato in scala 1:500 dei soli piani sotterraneo e quinto, composto di due fogli fascicolati, omessa lettura della leggenda per dispensa dei comparenti (vedi rogito Notaio – rep. n. 2950 – racc. n. 111 del 3.9.2004); Per_3
Area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al
Condominio L'Angolo (cfr. rogito Notaio – rep n. 31496-31497-31498-31499-31514- Persona_4
31518-31519 – racc. n. 10962 del 1.6.2021)
* il SI. , già proprietario di ½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle Parte_1
relative pertinenze descritti nel Catasto Fabbricati come segue: foglio 19 – alloggio e cantina n. 1155/19 zc. 1 cat. A2 cl. 3 v. 4,5 RC € 464,81
n. 1155/23 zc. 1 cat. C6 cl. 3 mq. 13 RC € 39,61
(due unità immobiliari, vani quattro virgola cinque, metri quadrati tredici, rendita catastale euro cinquecentoquattro virgola quarantadue)
e già proprietario di 21995/100004 dell'area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al Condominio L'Angolo diverrà proprietario dei 1/1 dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze dei 43990/100004 dell'area pertinenziale, tramite la cessione, da parte della SI.ra al predetto, della propria quota di proprietà Controparte_1
pari a:
½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze descritti nel Catasto
Fabbricati come segue: foglio 91 – alloggio e cantina n. 1155/19 zc. 1 cat. A2 cl. 3 v. 4,5 RC € 464,81
n. 1155/23 zc. 1 cat. C6 cl. 3 mq. 13 RC € 39,61
pagina 4 di 7 (due unità immobiliari, vani quattro virgola cinque, metri quadrati tredici, rendita catastale euro cinquecentoquattro virgola quarantadue) e 21995/100004 dell'area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al Condominio L'Angolo
* il SI. , già proprietario di ½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle Parte_1 relative pertinenze e già proprietario di 21995/100004 dell'area pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al Condominio L'Angolo diverrà proprietario esclusivo dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze dei 43990/100004 dell'area pertinenziale, tramite la cessione, da parte della SI.ra al predetto, della Controparte_1
propria quota di proprietà pari a:
½ dell'immobile sito in Cuneo, Via C. Vinaj n. 2 e delle relative pertinenze e dell'area P.IVA_1
pertinenziale condominio sito nel territorio del Comune di Cuneo censito al F. 78 n. 1459 al
Condominio L'Angolo. E ciò a fronte della corresponsione, da parte del SI. , della Parte_1 somma complessiva di € 65.165,00 (sessantacinquemila/165) che verrà dal medesimo versata alla cedente la quota, con le seguenti modalità:
Euro 40.000,00 al rogito e la restante somma di Euro 25.165,00 entro il 31.12.2026
Il SI. si accollerà il mutuo in corso stipulato da lui e dalla SI.ra con la cassa Rurale Pt_1 CP_1
ed Artigiana di Boves – Banca di credito cooperativo (Boves-Cuneo) società cooperativa (come da scrittura privata di rinegoziazione di mutuo ipotecario con firme autenticate dal Notaio Rep. Per_4
26169 – Racc. 7299) finalizzato all'acquisto dell'immobile costituente la già casa coniugale e libererà la SI.ra da ogni responsabilità ad esso connessa;
CP_1
il SI. si accolla la parcella del Geom. Pt_1 CP_2 la sola cessione della quota di cui sopra è condizionata all'accoglimento da parte del datore di lavoro del SI. accantonamento pensionistico FOPEN dell'anticipazione sulla posizione Parte_2
previdenziale maturata;
in caso ciò non avvenisse le parti resteranno comproprietari del bene, ed il continuerà a pagare interamente la rata del mutuo sino all'estinzione dello stesso, fermo Pt_1
restando che ciascuna delle parti potrà chiedere la divisione del bene in qualunque momento se ne presentasse la necessità;
Precisare che le parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che il deposito delle presenti conclusioni congiunte, salvo quanto al punto che precede, comporterà, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi la cui eventuale inosservanza determinerà le conseguenze di cui all'art. 2932 c.c. Per tali ragioni, le medesime si impegnano all'uopo a comparire di fronte a Notaio scelto dal SI. , Dott. Parte_1
, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, al fine di Persona_5
pagina 5 di 7 stipulare l'atto di esecuzione del presente impegno, con la precisazione che le spese notarili, anche eventualmente di natura urbanistica, di cui si è detto sopra, saranno a carico dell'acquirente;
− Precisare, ai fini dell'esenzione fiscale da ogni imposta e tassa ai sensi di legge, che il suddetto trasferimento immobiliare sia connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra coniugi;
− Dare atto che le spese legali si intendono integralmente compensate”.
I difensori chiedevano quindi che la causa fosse rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe, e il
Giudice provvedeva in tal senso.
***
La richiesta congiunta delle parti appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge, vi è accordo economico patrimoniale e le figlie nate dal matrimonio sono entrambe maggiorenni ed indipendenti economicamente.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni condivise dai coniugi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto il 08/05/1993 in
CUNEO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio
[...]
dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 44, parte II Serie A, anno 1993, alle
CONDIZIONI
di cui alle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 7.7.2025, confermate dalle parti anche personalmente all'udienza del 8.7.2025, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui pagina 6 di 7 devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di conSIlio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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