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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/09/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Specializzata Agraria
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Alessandro Bracco - Esperto
Dott. Giovanni Sanguineti - Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello R.G. 405/2025
concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione
Specializzata Agraria, pubblicata in data 07.11.2024, n. 673,
promossa da:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giulio Bettazzi del Foro di Parte_1
Imperia, per mandato in atti APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Taggiasco del Foro di Controparte_1
Imperia, per mandato in atti APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata,
IN VIA PRELIMINARE: annullare la sentenza impugnata per i motivi meglio espressi in premessa con rinvio al Tribunale di Imperia;
NEL MERITO:
- accertare l'esistenza di vizi nella struttura affittata, e per l'effetto ridurre il prezzo del canone di affitto agrario;
- compensare quanto dovuto a titolo di canoni di affitto non pagati con quanto innovato sul fondo, e all'esito rigettare la risoluzione del contratto d'affitto per morosità;
- condannare il Signor al risarcimento del danno o al pagamento della CP_1 indennità di legge per i miglioramenti e/o, comunque, il maggior valore assunto dalle serre e dalla proprietà del Signor stesso a seguito della attività e dal lavoro CP_1 della Signora;
Pt_1
- con vittoria di spese, competenze e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: rimettere la causa in istruttoria, accogliendo le istanze formulate. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, previo rigetto dell'istanza di sospensiva del provvedimento gravato:
• rigettare per le ragioni suesposte l'appello per cui è causa in ogni suo motivo di gravame e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza 673/2024 emessa dal Tribunale di Imperia;
• fissare, qualora ritenuto necessario, un nuovo termine di rilascio dei terreni oggetto del contratto di affittanza agraria oggetto del presente appello;
• condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellato”.
FATTO
2 Con ricorso al Tribunale di Imperia affermava di avere stipulato con Controparte_1 [...]
un contratto di affittanza agraria avente per oggetto terreni siti in Sanremo, con Parte_1 durata decennale per il canone di euro 144.600,00 per tutta la durata del contratto.
Contestava l'inadempimento della convenuta, che aveva sospeso il pagamento dei canoni, e chiedeva la risoluzione del contratto ed il rilascio dei fondi. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva l'esistenza di vizi strutturali della serra con grave pregiudizio per la coltivazione del fondo: per i quali chiedeva la riduzione del canone di locazione. Inoltre, affermava di avere apportato migliorie al fondo, per le quali opponeva eccezione di compensazione col credito vantato dal ricorrente. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, in esito alla discussione la decideva con sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza, con la quale in accoglimento del ricorso pronunciava la risoluzione del contratto e condannava la convenuta al rilascio del fondo oltre al pagamento delle spese processuali. La convenuta ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale denuncia la nullità della sentenza e contesta nel merito la decisione del Tribunale. L'appellato resiste all'impugnazione opponendosi al suo accoglimento. In esito alla discussione della causa, sostituita dal deposito di note scritte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, depositando il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Coi primi due motivi di appello la difesa dell'appellante denuncia la nullità della sentenza per avere utilizzato erroneamente per il contratto di affittanza agraria oggetto della presente causa la procedura di sfratto per morosità e per avere conseguentemente leso il diritto di difesa della convenuta.
I motivi non sono pertinenti e sono comunque infondati, posto che la causa è stata introdotta e trattata col rito locatizio, trattandosi di affittanza agraria, onde l'appellante non può dolersi di alcuna violazione delle norme processuali o lesione del diritto di difesa.
Col terzo motivo nel merito osserva che il difetto strutturale e l'inadeguatezza funzionale della serra rendevano il fondo inidoneo all'uso produttivo al quale era destinato dal contratto.
Chiede di rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione della prova orale.
Col quarto motivo chiede di rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione della prova testimoniale.
3 I motivi sono infondati. Come risulta anche dai capitoli di prova formulati dalla stessa difesa dell'appellante – e non ammessi dal Tribunale – gli asseriti vizi della serra, sui quali l'appellante fonda le sue difese, era apparenti e facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto. Al riguardo, la stessa ha dichiarato nel contratto di avere Pt_1 visti i terreni e di ritenerli idonei alle proprie necessità. D'altra parte, ha rinunciato nel contratto a qualsiasi indennità per migliorie ed addizioni, per le quali era comunque necessaria l'autorizzazione scritta del concedente.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza impugnata – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Imperia in data 07.11.2024 n.673 promossa da:
– appellante Parte_2
c o n t r o
- Appellato Controparte_1
Così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 26 settembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Specializzata Agraria
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Alessandro Bracco - Esperto
Dott. Giovanni Sanguineti - Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello R.G. 405/2025
concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione
Specializzata Agraria, pubblicata in data 07.11.2024, n. 673,
promossa da:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giulio Bettazzi del Foro di Parte_1
Imperia, per mandato in atti APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Taggiasco del Foro di Controparte_1
Imperia, per mandato in atti APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata,
IN VIA PRELIMINARE: annullare la sentenza impugnata per i motivi meglio espressi in premessa con rinvio al Tribunale di Imperia;
NEL MERITO:
- accertare l'esistenza di vizi nella struttura affittata, e per l'effetto ridurre il prezzo del canone di affitto agrario;
- compensare quanto dovuto a titolo di canoni di affitto non pagati con quanto innovato sul fondo, e all'esito rigettare la risoluzione del contratto d'affitto per morosità;
- condannare il Signor al risarcimento del danno o al pagamento della CP_1 indennità di legge per i miglioramenti e/o, comunque, il maggior valore assunto dalle serre e dalla proprietà del Signor stesso a seguito della attività e dal lavoro CP_1 della Signora;
Pt_1
- con vittoria di spese, competenze e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: rimettere la causa in istruttoria, accogliendo le istanze formulate. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, previo rigetto dell'istanza di sospensiva del provvedimento gravato:
• rigettare per le ragioni suesposte l'appello per cui è causa in ogni suo motivo di gravame e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza 673/2024 emessa dal Tribunale di Imperia;
• fissare, qualora ritenuto necessario, un nuovo termine di rilascio dei terreni oggetto del contratto di affittanza agraria oggetto del presente appello;
• condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellato”.
FATTO
2 Con ricorso al Tribunale di Imperia affermava di avere stipulato con Controparte_1 [...]
un contratto di affittanza agraria avente per oggetto terreni siti in Sanremo, con Parte_1 durata decennale per il canone di euro 144.600,00 per tutta la durata del contratto.
Contestava l'inadempimento della convenuta, che aveva sospeso il pagamento dei canoni, e chiedeva la risoluzione del contratto ed il rilascio dei fondi. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva l'esistenza di vizi strutturali della serra con grave pregiudizio per la coltivazione del fondo: per i quali chiedeva la riduzione del canone di locazione. Inoltre, affermava di avere apportato migliorie al fondo, per le quali opponeva eccezione di compensazione col credito vantato dal ricorrente. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, in esito alla discussione la decideva con sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza, con la quale in accoglimento del ricorso pronunciava la risoluzione del contratto e condannava la convenuta al rilascio del fondo oltre al pagamento delle spese processuali. La convenuta ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale denuncia la nullità della sentenza e contesta nel merito la decisione del Tribunale. L'appellato resiste all'impugnazione opponendosi al suo accoglimento. In esito alla discussione della causa, sostituita dal deposito di note scritte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, depositando il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Coi primi due motivi di appello la difesa dell'appellante denuncia la nullità della sentenza per avere utilizzato erroneamente per il contratto di affittanza agraria oggetto della presente causa la procedura di sfratto per morosità e per avere conseguentemente leso il diritto di difesa della convenuta.
I motivi non sono pertinenti e sono comunque infondati, posto che la causa è stata introdotta e trattata col rito locatizio, trattandosi di affittanza agraria, onde l'appellante non può dolersi di alcuna violazione delle norme processuali o lesione del diritto di difesa.
Col terzo motivo nel merito osserva che il difetto strutturale e l'inadeguatezza funzionale della serra rendevano il fondo inidoneo all'uso produttivo al quale era destinato dal contratto.
Chiede di rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione della prova orale.
Col quarto motivo chiede di rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione della prova testimoniale.
3 I motivi sono infondati. Come risulta anche dai capitoli di prova formulati dalla stessa difesa dell'appellante – e non ammessi dal Tribunale – gli asseriti vizi della serra, sui quali l'appellante fonda le sue difese, era apparenti e facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto. Al riguardo, la stessa ha dichiarato nel contratto di avere Pt_1 visti i terreni e di ritenerli idonei alle proprie necessità. D'altra parte, ha rinunciato nel contratto a qualsiasi indennità per migliorie ed addizioni, per le quali era comunque necessaria l'autorizzazione scritta del concedente.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza impugnata – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Imperia in data 07.11.2024 n.673 promossa da:
– appellante Parte_2
c o n t r o
- Appellato Controparte_1
Così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 26 settembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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