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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/12/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RD, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 10
Marzo 2025, il 28 Novembre 2025 e l'11 Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 12
Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2419 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , residente a [...]
Ermete n. 73, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Placida Claudia CodiceFiscale_1
Falsone, nel cui indirizzo pec elegge domicilio digitale giusta procura Email_1
allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
1) l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone n. 20/30, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
2) l , in persona del suo procuratore speciale, con sede Controparte_2
a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio,
a Roma, nella via Ennio Quirino Visconti n. 99, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia
Vivinetto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 27/11/2025,
1 - resistente -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 25 Luglio 2024, notificato a mezzo pec il 19
Settembre 2024 in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29120249009214223000 (e non, come ivi erroneamente riportato, n. 29120239002600425000), notificatagli il 5 Luglio 2024, limitatamente a uno degli atti richiamati al suo interno. Nello specifico, l'avviso di addebito n. 59120160001437948000, asseritamente notificato il 25
Ottobre 2016. Esponendo che, con quest'ultimo l' gli aveva intimato la corresponsione di CP_3 contributi I.V.S. coltivatori diretti, di somme aggiuntive e di spese di notifica per gli anni 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016, per il complessivo importo di € 14.653,58. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità della citata intimazione di pagamento per l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito, nonché la conseguente nullità dello stesso per la violazione dell'art. 6, I comma, della legge n. 212 del 27 Luglio 2000, degli artt. 25 e 49 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 30 del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010. Obiettando l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria risalente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Lamentava, infine, che dalla data di notifica del cennato avviso di addebito fino a quella dell'atto opposto era, comunque, decorso il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 3, IX comma, della legge n. 335/1995. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento in parola. Quindi, di dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo di cui a tale atto per mancanza di un titolo idoneo a legittimarla, essendo nulla, e/o inesistente la notifica del menzionato avviso di addebito. Di conseguenza, di annullare, e/o di dichiarare nulla l'enunciata intimazione di pagamento. Per l'effetto, di inibire qualsivoglia azione esecutiva a opera dell' per intervenuta decadenza, Controparte_2
e/o prescrizione del diritto a riscuotere.
L , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Dicembre 2024 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto deduceva la regolarità della notifica dell'avviso di addebito in discorso. Contestando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei nominati contributi, sollevata dall'opponente. Affermava,
2 poi, che l'opposizione in esame era inammissibile perché proposta tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni fissato dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n.
46/1999, decorrente dalla data della notificazione del ricordato atto, presupposto dalla intimazione di pagamento controversa. Sostenendo di non avere alcuna responsabilità e di essere estraneo non solo alle obiezioni mosse dall'istante avverso quest'ultima; ma, anche, all'eventuale prescrizione maturata nel periodo successivo alla notificazione del richiamato avviso di addebito. In forza di tali ragioni domandava all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva dei titoli in discussione, di dichiarare inammissibile la citata opposizione in quanto tardiva e infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito oggetto del contendere, condannando il signor Parte_1
a corrispondere le somme ingiunte.
[...]
Anche l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 24 Febbraio 2025 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione in ordine ai motivi formulati dal ricorrente per giustificarne la instaurazione. Sulla base delle argomentazioni sviluppate chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, di rigettare, preliminarmente, la richiesta dell'opponente di sospensione dell'esecutorietà dell'atto oggetto del contendere. Nel merito, il predetto ricorso in quanto infondato, dichiarando, conseguentemente, gli importi indicati nel cennato avviso di addebito dovuti. In ogni caso, di dichiarare l'inammissibilità della menzionata opposizione per la tardività dei motivi riferiti a tale ultimo atto.
La contesa veniva istruita sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli.
Mediante memoria depositata il 27 Novembre 2025 si costituiva per il prefato ente riscossore un nuovo difensore, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'enunciata comparsa di costituzione e risposta.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 10 Marzo 2025, il
28 Novembre 2025 e l'11 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
3 2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo alle argomentazioni sviluppate dal ricorrente per supportarlo. Sicché, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Prima di analizzare il merito della vertenza processuale che ci occupa è necessario fornire un chiarimento. In seno al nominato scritto il signor ha riportato in maniera Parte_1 errata il numero che identifica l'intimazione di pagamento notificatagli il 5 Luglio 2024, per opporre la quale la ha incoata. Il che si desume chiaramente proprio dalla lettura di tale atto, che si rinviene nel fascicolo che l'opponente ha depositato iscrivendo a ruolo il procedimento de quo. In effetti, il numero attribuito alla ricordata intimazione di pagamento non è
29120239002600425000, come trascritto nel citato ricorso;
bensì, 29120249009214223000.
3.- Ciò posto, per corroborare la decisione della controversia nel senso superiormente anticipato appare utile richiamare i principi, ormai consolidati, relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza n. 18256, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, il 2
Settembre 2020. In questa pronuncia si riconosce che: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal
D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.
615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art.
615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
4 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per
i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n.
335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018;
n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto -
5 segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); (……) 20. questa
Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa
a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; (……)”.
Prendendo le mosse da tali insegnamenti di matrice giurisprudenziale si perviene a una significativa constatazione. A fronte della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120249009214223000 il signor ha proposto l'opposizione sottoposta a Parte_1 disamina ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con una precipua finalità. Segnatamente, in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, stante che eccepisce, innanzitutto, l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 59120160001437948000, limitatamente al quale la ha impugnata. In secondo luogo, e, per l'effetto, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, stabilito dall'art. 3, IX comma, della legge n. 335/1995, tra la data di maturazione del credito di natura contributiva in dibattito e quella di notifica dell'anzidetta intimazione di pagamento, coincidente con il 5 Luglio 2024, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi della medesima. Rispetto alla prima delle obiezioni in discorso l' non ha affatto provato di avere regolarmente notificato al ricorrente il cennato avviso di CP_3 addebito. A ben guardare, nella propria memoria di costituzione e risposta tale ente afferma che, la notifica di quest'ultimo è stata eseguita a mezzo pec inviata il 25 Ottobre 2016. Al fine di dimostrare il compimento di tale attività ha prodotto agli atti di lite solamente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della medesima in formato “xml”, che, contenendo al loro interno unicamente le indicazioni del mittente, del destinatario, del giorno, dell'ora e dell'identificativo, e non anche l'indicazione del contenuto della menzionata pec, poiché non è riportato nemmeno l'elenco dei nomi dei files notificati (dato, questo, comunque insufficiente),
6 non possono assurgere a valida prova della notificazione in discussione. In proposito bisogna rilevare che, secondo l'ormai consolidato orientamento seguito in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, ribadito recentemente con le ordinanze n. 7041 del 17 Marzo 2025, n. 14879 del
3 Giugno 2025 e n. 20664 del 22 Luglio 2025, “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità
- con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (Sez. 3 , Ord. n. 16189 del 08/06/2023)”. Or dunque, non avendo l'enunciato Istituto provato di avere regolarmente notificato all'opponente il nominato avviso di addebito, tenuto conto che i contributi I.V.S. coltivatori diretti e le somme aggiuntive con esso azionati concernono gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, è agevole appurare una dirimente circostanza. Nello specifico che, le posizioni creditorie in argomento erano già prescritte allorché l'odierno istante è stato raggiunto, il 5 Luglio 2024, dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, essendo in quel momento scaduto da tempo il termine quinquennale stabilito dall'art. 3, IX comma, della legge n. 335/1995. Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, è opportuno fornire una peculiare delucidazione. Nel fascicolo dell' si rinviene l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
291202290014432020000, che fra gli atti che ne costituiscono il presupposto elenca pure l'avviso di addebito n. 59120160001437948000. Dall'analisi della documentazione allegata nel presente giudizio da tale ente emerge che, l'atto in parola è stato notificato al signor Parte_1
ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 3 Agosto 2022. Ebbene, pur considerando i periodi di
[...] sospensione della prescrizione in questione disciplinati dalle norme adottate dal nostro governo per fronteggiare l'emergenza provocata dalla pandemia da COVID19, è, in ogni caso, intervenuta la prescrizione dei crediti in contestazione.
4.- Infine, tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
7 la Dott.ssa Barbara RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva e in accoglimento dell'eccezione all'uopo formulata dal signor nel ricorso introduttivo del procedimento de Parte_1 quo, prescritti i crediti di natura contributiva azionati dall' con l'avviso di addebito n. CP_3
59120160001437948000, sottostante all'intimazione di pagamento n.
29120249009214223000, notificatagli il 5 Luglio 2024, opposta;
- annulla, per l'effetto, limitatamente al predetto avviso di addebito, l'intimazione di pagamento in parola;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso ad Agrigento in data 12 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara RD
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