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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5875/2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
COLLA elettivamente domiciliato presso il suo studio in RIVOLI, VIA ROMA 106, presso il difensore avv. MARCO COLLA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 3.4.2024: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1 della sentenza;
confermare il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale di Alpignano (To),
Via Pianezza n. 50, sc. A, alla , che continuerà a viverci con la madre , Parte_1 CP_2 con pieno carico delle utenze in capo alla ricorrente;
disporre la rinuncia della ricorrente a qualsiasi forma di sostentamento economico già oggetto dell'omologa di separazione del 09.10.2019; dichiarare che con il presente atto di scioglimento del matrimonio i coniugi hanno provveduto a regolamentare
pagina 1 di 3 ogni reciproca pendenza economica e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in data 20.10.2001. Lo stesso veniva trascritto nel registro dello stato civile del comune di Alpignano
(TO) al N.13 P.1, anno 2001.
Dall'unione degli sposi nasceva a Rivoli (TO) in data 27.11.2003, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
I coniugi con ricorso congiunto del 19.07.2019 chiedevano al Tribunale di Torino la separazione consensuale. A seguito dell'udienza Presidenziale tenutasi in data 07.10.2019 i coniugi, in data
09.10.2019, ottenevano omologa della separazione consensuale.
Con ricorso del 3.4.2024 la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
Il giudice relatore inizialmente fissava udienza il giorno 1.10.2024 per la convocazione delle parti avanti a sé in Torino, successivamente posticipata in nuova udienza al giorno 24.3.2025, letta l'istanza di differimento di udienza proposta dal difensore della parte ricorrente del 16.09.2024 per nuova notifica al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Nell'udienza del 24.3.2025 il Giudice dà atto della regolarità della notifica del ricorso a parte resistente, perfezionatasi il 26.12.2024, dichiarando così la contumacia di . Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata infatti omologata con decreto di omologa n. 14879/2019 del 09.10.2019 da questo Tribunale. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, questo Tribunale nulla dispone, non essendovi i presupposti per l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla parte ricorrente;
e non potendo dare atto di accordi tra le parti, attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5875/2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
COLLA elettivamente domiciliato presso il suo studio in RIVOLI, VIA ROMA 106, presso il difensore avv. MARCO COLLA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 3.4.2024: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1 della sentenza;
confermare il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale di Alpignano (To),
Via Pianezza n. 50, sc. A, alla , che continuerà a viverci con la madre , Parte_1 CP_2 con pieno carico delle utenze in capo alla ricorrente;
disporre la rinuncia della ricorrente a qualsiasi forma di sostentamento economico già oggetto dell'omologa di separazione del 09.10.2019; dichiarare che con il presente atto di scioglimento del matrimonio i coniugi hanno provveduto a regolamentare
pagina 1 di 3 ogni reciproca pendenza economica e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in data 20.10.2001. Lo stesso veniva trascritto nel registro dello stato civile del comune di Alpignano
(TO) al N.13 P.1, anno 2001.
Dall'unione degli sposi nasceva a Rivoli (TO) in data 27.11.2003, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
I coniugi con ricorso congiunto del 19.07.2019 chiedevano al Tribunale di Torino la separazione consensuale. A seguito dell'udienza Presidenziale tenutasi in data 07.10.2019 i coniugi, in data
09.10.2019, ottenevano omologa della separazione consensuale.
Con ricorso del 3.4.2024 la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
Il giudice relatore inizialmente fissava udienza il giorno 1.10.2024 per la convocazione delle parti avanti a sé in Torino, successivamente posticipata in nuova udienza al giorno 24.3.2025, letta l'istanza di differimento di udienza proposta dal difensore della parte ricorrente del 16.09.2024 per nuova notifica al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Nell'udienza del 24.3.2025 il Giudice dà atto della regolarità della notifica del ricorso a parte resistente, perfezionatasi il 26.12.2024, dichiarando così la contumacia di . Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata infatti omologata con decreto di omologa n. 14879/2019 del 09.10.2019 da questo Tribunale. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, questo Tribunale nulla dispone, non essendovi i presupposti per l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla parte ricorrente;
e non potendo dare atto di accordi tra le parti, attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3