Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02471/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2024, proposto da TO NI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Manzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mentana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Danilo Quaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza del Sindaco n. 178/2023 del 15.06.2023, protocollo n. 0024398/2023 del 15.06.2023, notificata il 2.01.2024, avente a oggetto “ messa in sicurezza e stabilità del muro di cinta in Via F. Cecconi incrocio Via R. NI ”;
- della relazione della Polizia locale inviata all’Ufficio tecnico del Comune, in data 15.06.2023, con nota prot. 24229, non conosciuta, ma menzionata nell’impugnata ordinanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mentana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato 15.2.2024 e depositato in data 13.3.2024, TO NI ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Mentana al fine di sentir annullare l’ordinanza del Sindaco n. 178/2023 del 15.06.2023, protocollo n. 0024398/2023 del 15.06.2023, notificata il 02.01.2024, avente ad oggetto “ messa in sicurezza e stabilità del muro di cinta in Via F. Cecconi incrocio Via R. NI ”, nonché la relazione della Polizia locale inviata all’Ufficio tecnico del Comune in data 15.06.2023, con nota prot. 24229, non conosciuta, ma menzionata nell’impugnata ordinanza.
In data 15.4.2024, il Comune di Mentana si è costituito in giudizio con una memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto depositato in data 30.12.2025 e sottoscritto personalmente dal ricorrente, quest’ultimo ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo la vicenda stata definita transattivamente tra le parti, con contestuale accordo sulle spese di lite del giudizio.
Parte ricorrente aveva già stato notificato, in data 29.12.2025, a parte resistente, il predetto atto di rinuncia.
In data 5.1.2026, parte resistente ha versato in atti l’intervenuta accettazione della rinuncia al ricorso, insistendo per la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio.
All’udienza pubblica del 27.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio, dato atto della sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a. - ossia dell’intervenuta e tempestiva (almeno 10 giorni prima dell’udienza) notifica della rinuncia al ricorso, a opera del ricorrente che l’ha sottoscritta personalmente, nei confronti della resistente e della mancata opposizione di quest’ultima (avendola invero essa espressamente accettata) - dispone l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La chiusura in rito del giudizio, l’intervenuto accordo tra le parti sulle spese di lite, nonché l’assenza di attività difensiva giudiziale svolta dalla resistente consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI VI, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
AN CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | MI VI |
IL SEGRETARIO